Investimenti finanziari ad alto rischio: corretto non considerare consumatore il sottoscrittore

La Corte di Cassazione è stata investita di una questione di giurisdizione relativa alle controversie derivanti dalla sottoscrizione di un contratto di investimento finanziario.

Se ne è occupata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19783/15, depositata il 5 ottobre. Il caso. Due uomini, premesso di essere stati contattati da una società di investimenti per procedere, appunto, ad investimenti in un fondo olandese, convenivano tale ultima società ed un istituto bancario davanti al tribunale, al fine di veder dichiarato nullo il negozio di investimento e per sentir condannate le società convenute alla restituzione delle somme versate, a fronte della violazione delle norme dettate nella materia de qua e della violazione dell’obbligo di corretta informazione. Il tribunale, con sentenza confermata dalla corte d’appello territoriale, dichiarava la giurisdizione del giudice olandese, in conseguenza di un accordo tra le parti in forza del quale le eventuali controversie sarebbero state devolute alla giurisdizione esclusiva dei Paesi Bassi. Per la cassazione di tale pronuncia ricorrono i due uomini, lamentando l’assenza di una convenzione tra le parti derogativa della giurisdizione italiana, indicando il contratto di investimento come contraenti non le società convenute, ma altri soggetti stranieri, seppure appartenenti al medesimo gruppo dell’istituto bancario convenuto. I ricorrenti, inoltre, evidenziavano che la corte territoriale aveva omesso di pronunciarsi su una causa di nullità del contratto. Infine, i due uomini deducevano che la domanda svolta doveva considerarsi fondata anche su responsabilità extracontrattuale, avendo la stessa ad oggetto anche una fattispecie di responsabilità precontrattuale. I ricorrenti non possono invocare il difetto di legittimazione passiva. Gli Ermellini hanno ritenuto privo di fondamento il ricorso proposto dai due uomini. In primis , i Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che i ricorrenti non possono dolersi in sede di legittimità della mancata titolarità del rapporto controverso dal lato passivo in capo ai soggetti che loro stessi hanno evocato in giudizio del pari, non possono i ricorrenti invocare la propria presunta estraneità al rapporto de quo , poiché risulta impredicabile qualsiasi forma di adesione indiretta da parte degli stessi, avendo gli stessi sottoscritto tutti i successivi atti di adesione, con cui avevano accettato, tra l’altro, la giurisdizione esclusiva dei Paesi Bassi. Corretto non riconoscere la qualità di consumatori. Inammissibile, proseguono da Piazza Cavour, anche la seconda censura, avendo la corte territoriale correttamente deciso la questione di competenza, ritenuta dai giudici di merito assorbita, ed avendo, altrettanto correttamente, i giudici d’appello escluso la violazione delle disposizioni concernenti la sollecitazione del pubblico investimento – implicitamente negando ai ricorrenti la qualità di consumatori -, dal momento che nel caso di specie si trattava di operazioni ad alto rischio, espressamente rivolte ad un ristretto numero di investitori con caratteristiche particolari. Nell’accordo era ricompresa ogni forma di responsabilità. Quanto alla terza doglianza sollevata dai ricorrenti, il Supremo Collegio ha precisato che la corte di merito ha ritenuto che la clausola di proroga della giurisdizione si estendesse ad ogni fattispecie di responsabilità – contrattuale e precontrattuale -, sia nell’ipotesi in cui l’accordo negoziale avesse costituito in futuro il presupposto dell’azione giudiziaria, sia nell’ipotesi in cui l’accordo, invece, fosse risultato occasione fattuale per un’azione giudiziaria aquiliana. Da tale ricostruzione, gli Ermellini, ritengono di non doversi discostare, essendo immune da vizi la relativa motivazione. Per tutte le ragioni illustrate, la Corte ha rigettato il ricorso in esame.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 28 aprile – 5 ottobre 2015, n. 19783 Presidente Rovelli – Relatore Travaglino I fatti V.G. e Z.G. , premesso di essere stati contattati dalla società NHS oggi IMI investimenti s.p.a. ai fine di procedere ad investimenti in un fondo olandese, convennero la predetta società e la s.p.a. Intesa S. Paolo dinanzi al Tribunale di Torino, chiedendo la declaratoria di nullità del negozio di investimento e la condanna delle convenute alla restituzione delle somme versate per violazione delle norme dettate in subiecta materia e per la violazione dell'obbligo di corretta informazione. Il giudice di primo grado declinò la propria giurisdizione in favore di quella olandese, con sentenza confermata dalla Corte di appello, che rilevò, nella specie, l'esistenza di un accordo originario c.d. PIA secondo il quale ogni controversia insorta tra le parti sarebbe stata devoluta alla giurisdizione esclusiva dei Paesi Bassi, e che tutti i successivi atti di adesione sottoscritti singolarmente richiamavano espressamente tale previsione quoad iurisdictionis . La sentenza della corte territoriale è stata impugnata dal V. e dallo Z. con ricorso per cassazione sorretto da 3 motivi di gravame. Resiste Intesa S. Paolo con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. Le ragioni della decisione Il ricorso è infondato. Con il primo motivo , si denuncia, ex art. 360 n. 1 c.p.c., assenza di convenzione inter partes derogativa della giurisdizione italiana . Il motivo - con il quale si lamenta che il contratto di investimento non indicava, come contraenti, le due società convenute, bensì altri e diversi soggetti stranieri, anche se facenti parte del Gruppo Intesa S.Paolo - appare scarsamente comprensibile, e, in disparte i non marginali profili di inammissibilità che esso presenta sotto il profilo dell'autosufficienza, è comunque privo di pregio. La questione della legittimazione passiva delle odierne resistenti, difatti, è stata ritenuta correttamente assorbita dalla Corte d'appello f. 15 della sentenza impugnata, ove condivisibilmente si afferma che, agli effetti della delibazione sulla giurisdizione, era necessario e sufficiente collocare astrattamente i fatti di causa nella categoria dei rapporto contrattuali ovvero extracontrattuali . Né i ricorrenti possono dolersi in questa sede di aver essi stessi evocato in giudizio una controparte che non sia titolare del rapporto controverso dal lato passivo, poiché l'oggetto del giudizio dinanzi a queste sezioni unite attiene esclusivamente al profilo della giurisdizione, mentre la diversa censura relativa alla propria, presunta estraneità all'accordo originario peraltro nemmeno esplicitata nel motivo in esame si infrange sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d'appello nella parte in cui ha ritenuto che il richiamo ad una adesione soltanto indiretta dei ricorrenti alle clausole del PIA mediante l'adesione formulata dalla VZ Finance soggetto giuridico sicuramente diverso dalle persone fisiche V. e Z. - benché riconducibile ai medesimi - trattandosi di società di capitali fosse del tutto inconferente onde la impredicabilità di qualsivoglia forma di adesione indiretta , poiché la circostanza rilevante e decisiva era rappresentata dai successivi atti di adesione direttamente sottoscritti dagli odierni ricorrenti in proprio, nei quali le previsioni dell'accordo originariamente intervenuto tra l'intermediario finanziario e la società VZ Finance erano state espressamente richiamati, ivi compresa l'accettazione della giurisdizione esclusiva dei Tribunali dei Paesi Bassi così al folio 13 della sentenza oggi impugnata . Con il secondo motivo , si denuncia, ex art. 360 n. 1 c.p.c., ed in via subordinata, omessa pronuncia su una causa di nullità del contratto . La censura - con la quale si lamenta la totale obliterazione, da parte della Corte territoriale, della eccepita causa di nullità del contratto, attesa la qualità di consumatori dei ricorrenti e la conseguente nullità della clausola di proroga della competenza - è inammissibile. Con essa, difatti, si denuncia, del tutto genericamente, un preteso vizio di omessa pronuncia in ordine alla pretesa qualità di consumatori del V. e dello Z. sotto il profilo della competenza territoriale, senza alcuna espressa censura relativa alla questione di giurisdizione tale non potendosi ritenere il richiamo, del tutto generico e apodittico, sintetizzato in due righe riproduttive in parte qua del contenuto della comparsa conclusionale di appello, contenuto al folio 9 del ricorso , vizio nella specie impredicabile sotto il duplice, concorrente profilo consistente nel l'essersi la Corte territoriale espressamente pronunciata sulla questione, ritenendola assorbita f. 16 della sentenza impugnata , e nell'aver in punto fatto escluso, nella specie, la violazione delle disposizioni concernenti la sollecitazione del pubblico investimento - con ciò implicitamente negando la qualità di consumatore dei ricorrenti -, trattandosi di operazioni ad alto rischio, espressamente circoscritte ad un numero limitato di investitori, con connotazioni particolari in relazione alla capacità economica individuale e non già di offerte di carattere finanziario rivolte ad un pubblico indeterminato. Con il terzo motivo , si sostiene, ex art. 360 n. 1 c.p.c., in via di ulteriore subordine, che la domanda dei ricorrenti era ed è fondata non solo in base a responsabilità contrattuale, ma anche extracontrattuale, avendo la domanda giudiziale ad oggetto anche una fattispecie di responsabilità precontrattuale i.e. extracontrattuale . Il motivo - con il quale si lamenta la erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il contenuto della clausola di proroga della giurisdizione fosse tale da ricomprendere anche la responsabilità extracontrattuale - non ha giuridico fondamento. Con apprezzamento di fatto scevro da vizi logico-giuridici, la Corte torinese ha ritenuto, sul piano interpretativo, che l'ampiezza della clausola di proroga della giurisdizione fosse tale da estendersi a qualsivoglia fattispecie di responsabilità, tanto contrattuale quanto precontrattuale, e cioè tanto nell'ipotesi in cui l'accordo negoziale avesse costituito, in futuro, il fondamento dell'azione giudiziaria, quanto in quella in cui l'accordo stesso fosse risultato la occasione fattuale per l'esercizio di un'azione giudiziaria di natura aquiliana. Fondata su di una corretta e condivisibile indagine ermeneutica argomentatamente condotta, in parte qua, sul contenuto di un accordo negoziale, la motivazione della sentenza risulta del tutto immune dai vizi lamentati. Il ricorso è pertanto rigettato. La disciplina delle spese segue il principio della soccombenza. Liquidazione come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 20.200, di cui 200 per spese. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della contro ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il controricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.