Notificazione non perfezionata per circostanze non imputabili al richiedente: va comunque chiesta la riattivazione

Qualora la notificazione di un atto processuale, da effettuare entro un termine perentorio, non si perfezioni per circostanze non imputabili al richiedente, quest’ultimo ha l’onere di chiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e, ai fini del rispetto del termine perentorio, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto.

Lo ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19351/15, depositata il 29 settembre. Il caso. Il tribunale condannava una s.r.l. a chiudere delle vedute sulla proprietà di una donna. Avverso tale sentenza, la società interponeva appello, ma la notificazione del relativo atto non andava a buon fine, in quanto il difensore domiciliatario dell’appellata risultava trasferito dallo studio professionale indicato come domicilio eletto. Successivamente, la società accertava che detto avvocato, contrariamente a quanto indicato non era mai stato iscritto nell’albo degli avvocati di Como - essendo, invece, iscritto nell’albo degli avvocati di Busto Arsizio – ed aveva, oltre al domicilio professionale principale in tale centro, due uffici secondari, uno nel circondario di Como, l’altro nel circondario di Varese. La s.r.l., quindi, proponeva ricorso ex art. 283 c.p.c., che notificava sia al difensore domiciliatario presso entrambe i suoi uffici secondari, sia alla donna presso il suo domicilio reale, sia all’altro difensore della donna. Alla prima udienza del processo di appello, inoltre, la s.r.l. chiedeva ed otteneva la fissazione di un nuovo termine per rinnovare la notificazione dell’atto di appello in seguito a ciò, la donna si costituiva in giudizio ed eccepiva l’inammissibilità del gravame, perché notificato dopo la scadenza del termine di cui all’art. 325 c.p.c La corte d’appello, accogliendo tale eccezione, dichiarava inammissibile l’appello. Per la cassazione di tale pronuncia, ricorre la s.r.l., lamentando che la corte d’appello non aveva considerato che entrambe i difensori erano stati indicati come appartenenti al foro di Como, mentre in realtà in detto circondario uno dei difensori aveva solamente un ufficio secondario, con la conseguenza che - non avendo quest’ultimo comunicato il proprio trasferimento e visto l’esito negativo della notifica cagionato da tale omissione - era legittima la richiesta della società appellante di ottenere la fissazione di un nuovo termine entro cui rinnovare la notificazione dell’appello. Deduceva, inoltre, la ricorrente che la corte territoriale non aveva tenuto conto della giurisprudenza di legittimità alla luce della quale in tema di impugnazione, ove la notificazione presso il domicilio eletto dal procuratore esercente in un circondario diverso da quello di assegnazione abbia esito negativo per caso fortuito o forza maggiore, il procedimento notificatorio può essere riattivato e concluso, anche decorso il termine di impugnazione, mediante istanza al giudice ad quem , corredata dall’attestazione dell’omessa notifica, di fissazione di un nuovo termine perentorio per completare la notificazione stessa ovvero per rinnovare l’atto ai sensi dell’art. 164 c.p.c. . La parte ha l’onere di chiedere la ripresa del procedimento notificatorio. Sul punto, gli Ermellini hanno anzitutto precisato che qualora la notificazione di un atto processuale, da effettuare entro un termine perentorio, non si perfezioni per circostanze non imputabili al richiedente, quest’ultimo ha l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di chiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e, ai fini del rispetto del termine perentorio, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari, secondo la comune diligenza, per conoscere l’esito negativo della notificazione e assumere le informazioni del caso . Il precedente giurisprudenziale richiamato dalla ricorrente, secondo i Giudici di Piazza Cavour, non afferma nulla di diverso nel menzionare quale strumento di riattivazione del procedimento notificatorio l’istanza da presentare al giudice ad quem , infatti, la giurisprudenza del Supremo Collegio non ha inteso escludere ipotesi terze parimenti percorribili, come la ripresa immediata del procedimento di notificazione ad iniziativa della stessa parte notificante. Non solo la Corte di nomofilachia ha ulteriormente precisato, relativamente ai tempi e ai modi della riattivazione, che l’istanza al giudice ad quem di fissazione di un termine perentorio per completare la notifica va depositata contestualmente all’attestazione dell’omessa notifica, nel termine previsto per la costituzione della parte nel caso di regolare instaurazione del contraddittorio qualora, poi, la tardiva notifica dell’atto di impugnazione possa comportarne la nullità per il mancato rispetto dei termini di comparizione, l’istanza deve contenere, precisano dal Palazzaccio, anche la richiesta al giudice di fissare, a norma dell’art. 164 c.p.c., un termine perentorio per la rinnovazione dell’impugnazione. Il ricorrente ha atteso la prima udienza del processo di appello. Nel caso di specie, risulta pacifico che il trasferimento di studio del domiciliatario destinatario della notifica dell’impugnazione ex art. 330 c.p.c. non sia stato comunicato al difensore della parte odierna ricorrente, con la conseguenza che l’esito negativo della notificazione dell’appello non possa essere imputato al notificante tuttavia, la ricorrente, pur avendo accertato l’effettivo domicilio professionale del difensore domiciliatario della parte appellata, non ha riattivato in tempi ragionevoli il procedimento notificatorio, attendendo invece che si tenesse la prima udienza del processo di appello – pur se fissata sei mesi dopo - per chiedere la concessione di un apposito termine per rinnovare la notificazione. Per tutte le ragioni sopra esposte, la Corte ha rigettato il ricorso in esame.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 9 luglio – 29 settembre 2015, n. 19351 Presidente Petitti – Relatore Manna Svolgimento del processo e motivi della decisione I. - Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell'art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380 bis e 375 c.p.c. 1. - Dalla narrativa del ricorso si ricava che con sentenza del 9.5.2012 il Tribunale di Como, provvedendo su domanda di S.G. , condannava la Nimik s.r.l. a chiudere delle vedute sulla proprietà di quest'ultima. Avverso tale sentenza, notificata dalla S. l'8.6.2012, la Nimik proponeva appello davanti alla Corte distrettuale di Milano, con atto inoltrato per la notifica a mezzo del servizio postale il 27.6.2012. Tale notificazione non andava a buon fine in quanto il difensore domiciliatario dell'appellata, avv. Stefano Banfi, risultava trasferito dallo studio professionale indicato come domicilio eletto, posto in Mozzate. In seguito a ciò la Nimik accertava che detto avvocato, contrariamente a quanto indicato tanto nel ricorso per denuncia di nuova opera, quanto nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 703, ultimo comma c.p.c., non era mai stato iscritto nell'albo degli avvocati di Como, essendo, invece, iscritto nell'albo degli avvocati di Busto Arsizio e che egli, oltre al domicilio professionale principale in detto centro, aveva due uffici secondari, uno, come detto, in circondario di , l'altro in circondario di . Avendo urgenza di discutere la domanda di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, la Nimik s.r.l. proponeva ricorso ex art. 283 c.p.c. che notificava sia all'avv. Banfi, nel domicilio di e nello studio di , sia alla S. nel domicilio reale di lei, sia all'altro difensore di quest'ultima, avv. Raffaele Di Palma. Successivamente, alla prima udienza del processo d'appello, tenutasi il 9.1.2013, la Nimik chiedeva ed otteneva la fissazione di un nuovo termine per rinnovare la notificazione dell'atto d'appello. In seguito a ciò la S. si costituiva in giudizio ed eccepiva l'inammissibilità del gravame, perché notificato dopo la scadenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c 1.1. - Con sentenza pubblicata il 9.10.2013 la Corte d'appello di Milano, accogliendo tale eccezione, dichiarava inammissibile l'appello. Rilevava la Corte territoriale che, notificata V8.6.2012 la sentenza di primo grado, il nuovo difensore della Nimik s.r.l. aveva tentato di notificare l'appello presso lo studio legale in cui aveva dichiarato domicilio la controparte, S.G. notificazione che, però, non era andata a buon fine poiché il difensore domiciliatario di quest'ultima, Stefano Banfi, si era nel frattempo trasferito, come da relata dell'ufficiale giudiziario in data 10.7.2012. A tale tentativo di notificazione, proseguiva la Corte territoriale, non era possibile riconoscere alcun effetto, in quanto secondo il costante indirizzo della giurisprudenza la notificazione deve essere effettuata nel domicilio reale del procuratore, non essendovi alcun obbligo da parte di quest'ultimo di comunicare l'eventuale trasferimento dello studio, ed essendo, per contro, onere della parte notificante individuarne l'indirizzo attuale anche in caso di trasferimento. Pertanto, tale notificazione era da ritenersi inesistente e non già nulla, non essendosi il procedimento notificatorio concluso con una qualsivoglia consegna dell'atto in un luogo o ad una persona in qualche modo collegabili al destinatario. Né era possibile riconoscere effetto preclusivo di tale già verificatasi decadenza alla successiva notifica in rinnovazione dell'atto d'appello, effettuata in data 18.1.2013 nei confronti della S. personalmente e dell’avv. Raffaele Di Palma, codifensore, e in data 21.1.2013 nei confronti dell'avv. Stefano Banfi, quando era ormai già ampiamente scaduto il termine utile per impugnare ex art. 330 c.p.c 2. - Per la cassazione di tale sentenza la Nimik s.r.l. propone ricorso, affidato a due motivi. 2.1. - Resiste con controricorso S.G. . 3. - Il primo motivo di ricorso lamenta l'omessa esame di un fatto decisivo, in relazione al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., consistente in ciò, che nel giudizio di primo grado, promosso dalla S. contro la Nimik davanti al Tribunale di Como, entrambi i difensori dell'attrice erano stati indicati come appartenenti al foro di Como. Tale dichiarazione, però, come protestato dalla Nimik nel processo d'appello, non era veritiera in quanto l'avv. Stefano Banfi, codifensore e domiciliatario della S. , non era né mai era stato iscritto all'albo degli avvocati di Como, essendo egli iscritto invece nell'albo di Busto Arsizio. Detto avvocato nel circondario di Como aveva soltanto un ufficio secondario, di talché, non avendo l'avv. Banfi comunicato il trasferimento da quest'ultimo e visto l'esito negativo della notifica cagionato da tale omissione, era legittima la richiesta della società appellante di ottenere la fissazione di un nuovo termine entro cui rinnovare la notificazione dell'appello. 4. - Col secondo motivo è denunciata la violazione dell'art. 330, primo comma c.p.c., in relazione al n. 3 rectius, 4 dell'art. 360 c.p.c La Corte territoriale, sostiene la società ricorrente, non ha considerato l'insegnamento di Cass. S.U. n. 3818/09, e delle successive pronunce rese a sezioni semplici, secondo cui in tema d'impugnazione, ove la notificazione presso il domicilio eletto dal procuratore esercente in un circondario diverso da quello di assegnazione, ovvero presso il domicilio effettivo di lui, abbia esito negativo per caso fortuito o forza maggiore, il procedimento notificatorio può essere riattivato e concluso, anche decorso il termine d'impugnazione, mediante istanza al giudice ad quem, corredata dall'attestazione dell'omessa notifica, di fissazione di un termine perentorio per completare la notificazione stessa ovvero, secondo i casi, per rinnovare l'atto d'impugnazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c 5. - Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati, anche se per ragioni che impongono la correzione ex art. 384, ultimo comma c.p.c. della motivazione della sentenza impugnata, mancando in essa un necessario tassello argomentativo. 5.1. - Qualora la notificazione di un atto processuale, da effettuare entro un termine perentorio, non si perfezioni per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di chiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e, ai fini del rispetto del termine perentorio, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari, secondo la comune diligenza, per conoscere l'esito negativo della notificazione e assumere le informazioni del caso. Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, in quanto il ricorrente, pur essendo in possesso delle indicazioni sufficienti a riattivare il procedimento notificatorio, non vi aveva provveduto e aveva, invece, formulato istanza di rimessione in termini, senza neppure specificare il momento in cui aveva avuto conoscenza del fatto che la notifica non era andata a buon fine per intervenuto trasferimento del destinatario Cass. n. 20830/13 conformi, nn. 24641/14, 21154/10, S.U. n. 17352/09 e 6547/08 . Il precedente di S. U. n. 3818/09 richiamato dalla parte ricorrente, cui adde n. 10212/10 eS.U. n. 14494/10, non afferma cosa diversa, perché lì dove menziona quale strumento di riattivazione del procedimento notificatorio l'istanza da presentare al giudice ad quem non esclude ipotesi terze ugualmente percorribili, quali la ripresa immediata del procedimento di notificazione ad iniziativa della stessa parte notificante ripresa spontanea che non espropria il giudice del potere di valutarne i presupposti di validità e i relativi effetti, né tanto meno intralcia i tempi processuali . Non solo, ma detta sentenza precisa altresì, quanto ai tempi e ai modi della riattivazione nel rispetto della dinamica del processo, che l'istanza al giudice ad quem di fissazione di un termine perentorio per completare la notifica, va depositata contestualmente all'attestazione dell'omessa notifica, nel termine previsto per la costituzione della parte nel caso di regolare instaurazione del contraddittorio e aggiunge che ove, poi, la tardiva notifica dell'atto di impugnazione possa comportarne la nullità per il mancato rispetto dei termini di comparizione, l'istanza deve contenere la richiesta al giudice di fissare, a norma dell'art. 164 c.p.c., un termine perentorio per la rinnovazione dell'impugnazione. 5.1.1. - Nella specie, pacifico che il trasferimento di studio del domiciliatario destinatario della notifica dell'impugnazione ex art. 330 c.p.c. non sia stato comunicato al difensore della parte odierna ricorrente e incontrovertibile, dunque, che l'esito negativo della notificazione dell'appello non fosse imputabile al notificante con il che perde ogni rilievo la questione posta con il primo motivo d'impugnazione va però osservato che la parte odierna ricorrente, pur avendo accertato l'effettivo domicilio professionale del difensore domiciliatario della parte appellata, non ha riattivato in tempi ragionevoli il procedimento notificatorio, ma ha atteso che si tenesse la prima udienza del processo d'appello, ancorché fissata sei mesi dopo, per chiedere alla Corte d'appello la concessione di un apposito termine per rinnovare la notificazione o meglio, verosimilmente, la stessa citazione in appello . Tale comportamento inerte è stato tenuto, come detto per circa sei mesi in attesa della prima udienza di trattazione dell'appello, senza ragione alcuna. Si consideri, infatti, che nel frattempo la parte ricorrente aveva accertato quali fossero i recapiti del domiciliatario dell'appellata e dell'altro difensore di quest'ultima, tanto da poter effettuare efficacemente la notificazione del ricorso ex artt. 351, 2 comma e 283 c.p.c. presso l'uno e l'altro oltre che al domicilio personale della stessa parte appellata . Pertanto, è da escludere che nella specie vi sia stata una tempestiva ripresa del procedimento notificatorio. Di qui l'inammissibilità del gravame. 6. - Per le considerazioni svolte, si propone la decisione del ricorso con ordinanza, nei sensi di cui sopra, in base al n. 5 dell'art. 375 c.p.c. . II - La Corte condivide la relazione, in ordine alla quale la memoria ex art. 380-bis c.p.c. di parte ricorrente ovviamente adesiva quella di parte controricorrente non contiene elementi per pervenire ad un giudizio diverso. La soc. ricorrente deduce, in particolare, che a la notifica della domanda d'inibitoria è avvenuta meno di due mesi prima dell'udienza del 9.1.2013, allorché detta parte chiese ed ottenne un nuovo termine por notificare l'appello, il che esclude qualsiasi intralcio ai tempi processuali b nella relazione non si è data giusta rilevanza alla non veritiera affermazione dell'avv. Stefano Banfi di essere iscritto nell'albo degli avvocati di Como, onde l'onere per il difensore della soc. appellante di sobbarcarsi le ricerche del caso c neppure si è dato rilievo al fatto che il notificante ha appreso a distanza di mesi l'esito negativo del primo tentativo di notificazione, effettuato nel giugno del 2012, com'è provato dal fatto che solo a metà novembre egli ha potuto notificare la domanda d'inibitoria al nuovo recapito dell'avv. Banfi. Procedendo da quest'ultima affermazione, va rilevato che nulla, se non la mera asserzione della parte odierna ricorrente, accredita la circostanza che essa sia venuta a conoscenza dell'esito negativo del primo tentativo di notificazione dell'appello a distanza di mesi così come del tutto incongruo è anche argomentare sulla sopravvenienza del periodo festivo recte , feriale v. pag. 3 della memoria ex art. 380-bis c.p.c. di detta parte , visto che la restituzione del plico non notificato non soggiace certo alla sospensione dei termini del periodo feriale, né il servizio postale subisce necessari rallentamenti nel periodo in cui solitamente si concentrano i congedi per ferie. Del tutto illogico, poi, e dunque inidoneo alla dimostrazione di aver appreso in ritardo di mesi l'esito negativo del primo esperimento di notifica, è menzionare il fatto che solo verso la metà del successivo mese di novembre sia stato notificato il ricorso ex art. 351 c.p.c. per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado. In primis , delle due l'una o quello che la stessa parte ricorrente qualifica essere stato il rilevante onere di ricercare in tutto il territorio nazionale poteva essere Milano o Caltanissetta quale fosse il foro di appartenenza dell'avv. Banfi loc. ult. cit. , non può essere stato assolto negli stessi giorni in cui fu notificato il ricorso per l'inibitoria, sicché è vano richiamare tale adempimento per postdatare anche la conoscenza dell'esito negativo della notifica dell'appello, che tutto ciò presupponeva ovvero tale accertamento non richiedeva che un interpello informatico di pochi muniti, ed allora l'epoca di notifica di tale ricorso non vale a dimostrare alcunché di quanto sostiene la società ricorrente. Tutto ciò in disparte, va osservato che - anche in tal caso - nulla se non la mera affermazione di parte dimostra che l'epoca di notifica del ricorso per l'inibitoria sia dipesa dal tempo impiegato per apprendere dell'esito negativo della notifica dell'appello e per effettuare le ricerche del caso, piuttosto che da altre cause non meno plausibili trattative in corso, sopravvenuta notifica del precetto o altro . Quanto alle restanti considerazioni svolte nella predetta memoria, va rimarcato che a l'avvenuta notificazione del ricorso per la sospensione dell'esecutorietà della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 351 c.p.c. è atto di un procedimento camerale autonomo, che come non equivale a introdurre il giudizio d'appello, così non vale neppure a costituire atto di ripresa del procedimento notificatorio dell'appello medesimo e b il punto non è dare o non dare maggiore o minore peso al fatto che l'esito negativo del primo tentativo di notifica dell'appello non era imputabile alla parte notificante. Il fatto che il mancato perfezionamento di tale notificazione sia dipeso da causa non imputabile alla soc. Nimik, è affermato nella relazione a lettere troppo chiare per non essere intese. E del resto, è di evidenza solare che se così non fosse neppure si porrebbe, a termini dei principi di diritto affermati da questa Corte Suprema e richiamati nella relazione stessa, il problema della c.d. ripresa del procedimento notificatorio. Ciò che rileva è unicamente il fatto mero e obiettivo dell'inerzia della parte odierna ricorrente nel riattivarlo per un lasso di tempo di circa sei mesi tanti ne intercorrono tra la fine di giugno del 2012 e il 9.1.2013, allorché l'odierna ricorrente chiese alla Corte d'appello un nuovo termine per notificare l'impugnazione , durante il quale non vi è stato alcun atto di ripresa tale non essendo, per quanto detto sopra, la notifica del ricorso ex art. 351 c.p.c. . III. - Il ricorso va, dunque, respinto. IV. - Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente. V. - Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della parte ricorrente del contributo unificato, dovuto a norma del comma I-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.