Due date attestanti deposito e pubblicazione della sentenza: quale il dies a quo per la decorrenza del termine? La parola torna nuovamente alle Sezioni Unite

Il contrasto giurisprudenziale generatosi impone di rimettere la questione al Primo Presidente perché valuti l’esigenza di investire le Sezioni Unite di questa Corte al fine di precisare, per imprescindibili ragioni di certezza del diritto, l’ambito e le modalità di applicazione dell’istituto della rimessione in termini nei casi di proposizione dell’impugnazione nel termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c. in presenza di due date che attestano deposito e pubblicazione della sentenza.

La Seconda Sezione della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18775, depositata in cancelleria il 23 settembre scorso, torna ad occuparsi del caldo tema processuale della decorrente del termine d’impugnazione delle sentenze. Il fatto. L’ordinanza in commento è a carattere interlocutorio giacché, come si vedrà nel prosieguo, la questione ivi affrontata verrà rimessa alla decisione del primo Presidente ai fini della valutazione in ordine alla opportunità di assegnare il ricorso alle Sezioni Unite. La sentenza del Tribunale era riformata dalla Corte di Appello in termini d’inammissibilità del gravame. La Corte di Cassazione, dinanzi a cui era stato proposto il ricorso, rilevava sul provvedimento l’esistenza di due differenti date, quella del deposito e quella di pubblicazione della sentenza, entrambe munite di timbro e firma del cancelliere, mentre la notificazione era eseguita entro il termine di cui all’art. 327 c.p.c., assumendo quale termine di decorrenza la data di pubblicazione della sentenza. In attesa della pronuncia del Giudice delle Leggi, che frattanto, era investito della questione di legittimità costituzionale sollevata in ordine alla individuazione del dies a quo di decorrenza del termine lungo d’impugnazione, il ricorso era rinviato ad altra udienza. La decorrenza del dies a quo dal deposito della sentenza nell’interpretazione dalla dalle sezioni unite. Sull’argomento già le Sezioni Unite della Cassazione n. 13794 del 2012 avevano risolto il contrasto esistente affermando che, ove sulla sentenza siano state apposte due date, una di deposito, senza specificazione che il documento contiene solo la minuta del provvedimento, e l’altra di pubblicazione, gli effetti giuridici decorrono già dal suo deposito. Puntualizzavano tuttavia che, nel caso in cui il Giudice, chiamato a decidere sull’impugnazione, ravvisasse una compressione del diritto di difesa, ipotizzabile ove il cancelliere non abbia reso conoscibile alla parte la data di deposito della sentenza prima della sua pubblicazione, avvenuta a distanza di tempo ed in prossimità della scadenza del termine di decadenza, potesse accordare la rimessione in termini. Nessun conflitto costituzionale, ma La Corte Costituzionale con pronuncia n. 3/2015, pur escludendo la questione di legittimità costituzionale degli artt. 133 primo e secondo comma e 327 primo comma c.p.c., per come interpretati dalle Sezioni Unite n. 13794/2012, ravvisava la necessità di tutelare per il tramite dell’istituto della rimessione in termini, le esigenze di quelle parti che, incolpevolmente avessero fatto affidamento sulla data di pubblicazione della sentenza. In altri termini il Giudice delle Leggi evidenziava che il concetto di pubblicazione concernesse la sua conoscibilità che, evidentemente si realizza in corrispondenza della seconda data. Così facendo, secondo l’idea espressa dalla sentenza oggetto dell’odierna attenzione si verrebbe a creare una situazione in cui la rimessione in termini diviene ordinario strumento cui ricorrere nelle ipotesi in cui vi sia una situazione di fatto contraria alla legge, in quanto imputabile all’amministrazione giudiziaria. Il successivo contrasto della giurisprudenza di legittimità. Sempre nel corso del 2015 ulteriori sentenze della Cassazione si esprimevano sull’argomento alcune decisioni Cass. Civ. 10675/2015 e 11129/2015 ritenevano vincolante la rimessione in termini a seguito della pronuncia della Consulta, sicché in presenza di due date, di deposito e di pubblicazione, deve essere garantito alla parte il diritto di utilizzare per intero i termini d’impugnazione altre invece Cass. Civ. 17612/2015 riconducevano la rimessione in termini nei canoni individuati dalle Sezioni Unite nel 2012, così condizionando il provvedimento alla effettiva verifica in ordine alla sussistenza della lesione del diritto di difesa, con negazione del suo effetto vincolante. Concludendo. Nel caso di specie, l’aderenza all’una o all’altra interpretazione conduce a due conseguenze diametralmente opposte invero accedendo all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite del 2012, vincolante ex art. 374 c.p.c., il ricorso diverrebbe inammissibile. Diversa la conclusione secondo la posizione assunta dalla Corte Costituzionale. Pertanto, in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente la Cassazione riteneva di rimettere la decisione al Primo Presidente per la valutazione d’investire nuovamente le Sezioni Unite della questione.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza interlocutoria 15 luglio – 23 settembre 2015, n. 18775 Presidente Piccialli – Relatore Matera Premesso in fatto - che Sc.Re. e S.L. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste che, in riforma della decisione del Tribunale di Pordenone, ha rigettato la domanda da essi proposta nei confronti di V.S. e di Immobiliare Selene s.a.s., dichiarando altresì inammissibile l'appello dagli stessi proposto nei confronti del Comune di Sacile - che la sentenza impugnata reca l'attestazione, in date differenti, del deposito 10 aprile 2007 e della pubblicazione della sentenza 12 maggio 2007 , in entrambi i casi effettuata con apposizione di timbro e firma del cancelliere, mentre il rilascio della copia della sentenza risulta effettuato al difensore in data 24 maggio 2007 - che il ricorso è stato notificato in data 25 giugno 2008, e quindi entro il termine previsto dall'art. 327 cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis, solo se si assume quale dies a quo la seconda data indicata in calce alla sentenza - che, all'esito dell'udienza del 2 aprile 2014, il Collegio disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione sollevata da questa Sezione, avente ad oggetto le norme in materia di pubblicazione della sentenza e di individuazione del dies a quo di decorrenza del termine lungo di impugnazione - che, a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2015, la causa è stata chiamata all'udienza del 15 luglio 2015. Osserva in diritto 1. - La questione della individuazione del dies a quo del termine di impugnazione cosiddetto lungo è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 13794 del 2012, che ha enunciato il principio secondo cui, ove sulla sentenza siano state apposte due date, una di deposito, senza espressa specificazione che il documento contiene soltanto la minuta del provvedimento, e l'altra di pubblicazione, tutti gli effetti giuridici derivanti dalla pubblicazione della sentenza decorrono già dalla data del suo deposito”. 2. - A temperare gli esiti della rigorosa quanto ineccepibile affermazione, le stesse Sezioni Unite hanno evidenziato che qualora [ ] il giudice dell'impugnazione ravvisi, anche d'ufficio, grave difficoltà per l'esercizio del diritto di difesa determinata dall'aver il cancelliere non reso conoscibile la data di deposito della sentenza prima della pubblicazione della stessa avvenuta a notevole distanza di tempo ed in prossimità del termine di decadenza per l'impugnazione, la parte potrà esser rimessa in termini ai sensi del vigente art. 153, comma 2, cod. proc. civ.”. 3. — Successive pronunce delle sezioni semplici hanno ulteriormente precisato che la grave difficoltà per l'esercizio del diritto di difesa , cui è subordinata la rimessione in termini, può dirsi realizzata in quanto la parte abbia avuto conoscenza dell'esistenza della sentenza dopo l'intero decorso del termine dell'art. 327 cod. proc. civ., ovvero dopo il decorso di un tempo tale da rendere oggettivamente difficoltosa la tempestiva proposizione dell'impugnazione tra le altre, Cass., sez. 3^, sentenza n. 6304 del 2013 e n. 8216 del 2013 . A contrario, si è negata la rimessione in termini nei casi in cui la parte aveva ricevuto notizia del deposito della sentenza con notevole anticipo rispetto alla scadenza del termine per impugnare. 4. - Sul tema da ultimo è intervenuta la Corte costituzionale, con la sentenza n. 3 del 2015, che ha dichiarato la non fondatezza nei sensi di cui in motivazione” della questione di legittimità costituzionale degli artt. 133, primo e secondo comma, e 327, primo comma, cod. proc. civ., come interpretati” dalle Sezioni Unite n. 13794 del 2012. 5. - La Corte costituzionale, dopo aver confermato l'impostazione delle Sezioni unite - per cui ai fini dell'impugnazione rileva soltanto la data di deposito - si è soffermata sulla necessità di tutelare, con la rimessione in termini, il diritto di impugnazione della parte che, senza colpa, abbia fatto affidamento nella data di pubblicazione, offrendo in definitiva una interpretazione conforme” calibrata sul caso oggetto del giudizio a quo, nel quale i fatti erano precedenti alla pronuncia dell'organo di nomofilachia. 6. - In questo contesto di complessiva conferma del diritto vivente, la Corte costituzionale si preoccupa di sottolineare che la nozione di pubblicazione rimanda al momento in cui provvedimento diventa conoscibile a chiunque, con la conseguenza che, in presenza di due date apposte in calce alla sentenza, si deve ritenere che di regola” la conoscibilità si sia realizzata solo in corrispondenza della seconda data”. Di qui la valorizzazione del ricorso al rimedio della rimessione in termini per causa non imputabile alla parte, che viene inserito all'interno di una prospettiva rovesciata rispetto a quella assunta dalle Sezioni unite, e che perciò diventa il canone ordinario e non più l’extrema ratio. Una volta stabilito, infatti, che l’interpretazione costituzionalmente orientata impone di individuare il dies a quo del termine di impugnazione nel momento in cui il provvedimento è reso conoscibile, si determina un effetto generalizzato di rimessione in termini, collegato al doveroso riconoscimento d'ufficio di uno stato di fatto contra legem che, in quanto imputabile alla sola amministrazione giudiziaria, non può in alcun modo incidere sul fon-damentale diritto all'impugnazione, riducendone, talvolta anche in misura significativa, i relativi termini”. A tale proposito, il giudice delle leggi ha avuto cura di precisare che la garanzia del diritto di difesa implica che siano utilizzabili nella loro interezza i termini di decadenza”. 7. - Il complesso pronunciamento del giudice delle leggi è stato oggetto di differenti letture, anche in questa sezione. 7.1. - Secondo Cassazione, sez. 6^-2^, sentenze n. 10675 e n. 11129 del 2015 l’interprerazione costituzionalmente orientata avrebbe reso vincolante l'adozione del provvedimento di rimessione in termini, che invece, nella prospettiva delineata da Sezioni Unite n. 13794 del 2012, rimane subordinata al ricorrere di particolari circostanze. Diversamente, Cassazione, sez. 2^, sentenza n. 17612 del 2015 ricorso R.G. n. 8198/2010 ha ricondotto l'applicazione dell'istituto della rimessione in termini nell'alveo tradizionale, come provvedimento da assumere, sia pure officiosamente, solo all'esito della verifica in concreto della sussistenza della lesione del diritto di difesa, tenuto conto del tempo di cui la parte ha potuto disporre per impugnare. 8. — La prima interpretazione, non implausibilmente, individua nell'intervento del giudice delle leggi la configurazione di una sequenza procedimentale sostanzialmente necessitata a partire dall'esistenza di due date e relativi timbri di deposito della sentenza apposti dal cancelliere, il dies a quo di decorrenza del termine di impugnazione deve essere individuato nella seconda data, e deve essere garantita alla parte l’utilizzabilità dei termini di decadenza nella loro interezza, consentendo il recupero del tempo che le lungaggini burocratiche hanno sottratto. Viene in tal modo eliminato lo spazio di valutazione circa l'esistenza in concreto di un vulnus al diritto di difesa - sussistente per il solo fatto che la parte si è vista sottrarre una frazione del termine di impugnazione -, e la rimessione in termini perde il connotato tipico della discrezionalità. 9. - La seconda lettura riconosce che l'interpretazione costituzionalmente orientata del diritto vivente si è concretizzata nella valorizzazione dell'istituto della rimessione in termini come rimedio generale, ma nega l'effetto vincolante. 10. - Nessuna delle due tesi, peraltro, è priva di incoerenze. 10.1. — Se infatti si assume come operativa la sola seconda data apposta sulla sentenza, a rigore nemmeno si potrebbe porre una questione di rimessione in termini, poiché la parte che avrà rispettato il termine lungo decorrente dalla seconda data di deposito sarà per definizione in termini in questo senso parrebbe Cass., sez. 6^-L., ordinanza n. 6050 del 2015 . Nondimeno, la sentenza della Corte costituzionale non ha sancito l’inoperatività tout court della prima data di deposito - che altrimenti sarebbe rimasto travolto il diritto vivente” sottoposto alla verifica di costituzionalità -, essendosi limitata a richiamare l’istituto della rimessione in termini come rimedio generale da utilizzare, anche officiosamente, per garantire il diritto di difesa. In questo senso, Cassazione n. 10675 e n. 11129 del 2015, che si sforza di rimanere nel solco della pronuncia interpretativa di rigetto, porta ad emersione la difficoltà del bilanciamento cosi attuato, nel quale, da un lato, le norme sottoposte a scrutinio sono ritenute chiare ed inequivocabili nella ricostruzione offerta da Sezioni Unite n. 13794 del 2012, e, dall'altro lato, si individua in una diversa disposizione processuale lo strumento per temperarne il rigore applicativo, suggerendo un automatismo estraneo all'istituto della rimessione in termini. 10.2. — Viceversa, la tesi secondo cui l'intervento della Corte costituzionale non avrebbe introdotto alcun automatismo, rimanendo necessaria la verifica del comportamento della parte ai fini della rimessione in termini, se preserva il senso del richiamo al predetto istituto, finisce per negare il diritto della parte ad utilizzare nella loro interezza i termini di decadenza previsti per la proposizione dell'impugnazione, facendo ricadere su di essa le conseguenze di un comportamento addebitabile all'amministrazione giudiziaria. 11. - Sul piano applicativo, il diverso approccio è dirimente nei casi come quello di specie, tutt'altro che infrequenti, nei quali le due date apposte in calce alla sentenza siano ragionevolmente prossime e la parte abbia utilizzato pressoché interamente il termine di impugnazione decorrente dalla seconda data. Se si applica il principio di diritto enunciato da Sezioni Unite n. 13794 del 2012, peraltro vincolante ai sensi dell'art. 374, terzo comma, cod. proc. civ. salvo nuova rimessione alle stesse Sezioni Unite , il ricorso risulta inammissibile. Se, invece, si accede ad un'applicazione dell'istituto della rimessione in termini che va oltre i limiti dettati dall'organo di nomofilachia, quale sarebbe quella assunta dalla Corte costituzionale a garanzia del diritto di difesa, il ricorso risulta ammissibile. 12. - Il contrasto di giurisprudenza che si è generato, e la concorrente particolare importanza della questione, inducono il Collegio a non attendere ulteriormente prima di rimettere gli atti del procedimento al Primo Presidente perché valuti l'esigenza di investire le Sezioni Unite di questa Corte, al fine di precisare, per imprescindibili ragioni di certezza del diritto, l'ambito e le modalità di applicazione dell'istituto della rimessione in termini nei casi di proposizione dell'impugnazione nel termine lungo previsto dall'art. 327 cod. proc. civ., in presenza di due date che attestano deposito e pubblicazione della sentenza. P.Q.M Rimette gli atti al Primo Presidente perché valuti l'opportunità di assegnare il ricorso alle Sezioni Unite.