Passa col rosso, sta a lui provare il malfunzionamento dello strumento di rilevazione

In tema di rilevazione, tramite apparecchiature elettroniche, della violazione del divieto di proseguire la guida con il segnale semaforico rosso, il cds e il relativo regolamento non prevede che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione del Comune circa la corretta funzionalità dello specifico apparecchio utilizzato. Inoltre, grava su chi si oppone alla sanzione, l’onere di provare nel caso concreto il malfunzionamento dell’apparecchio.

Così ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18825/15, depositata il 23 settembre. Il caso. Il Tribunale di Biella, riformando la sentenza del giudice di pace, accoglieva l’opposizione proposta da un uomo avverso la contravvenzione notificata nei suoi confronti per non essersi fermato nonostante il segnale rosso del semaforo. Il Tribunale riteneva infatti fondato il motivo di opposizione con cui si era contestata la sussistenza dei requisiti per l’omologazione, l’installazione e il corretto utilizzo dell’apposita apparecchiatura. Il comune interessato propone allora ricorso per cassazione, asserendo l’omologazione da parte del Ministero dei trasporti e il regolare utilizzo dell’apparecchio e sostenendo che in ogni caso spettava alla controparte provare il cattivo funzionamento o l’errata installazione. Il comune rileva inoltre che il verbale del collaudo effettuato da pubblici uffici ufficiali, non impugnato, fa piena prova della regolarità di installazione e del funzionamento. Il verbale non deve attestare che il semaforo sia stato sottoposto a controllo. La S.C. ritiene che il ricorso sia fondato e richiama una recente decisione della Cassazione pronunciatasi su fatti analoghi Cass., n. 4255/15 . In tema di rilevazione tramite apparecchiature elettroniche della violazione del divieto di proseguire la guida nonostante il segnale semaforico rosso, il cds non prevede che il verbale di accertamento dell’infrazione debba indicare, a pena di nullità, che la funzionalità dello specifico apparecchio utilizzato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’utilizzo. L’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica osservano i giudici, permane infatti sino a quando non risultino accertate, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento . Pertanto, non si potrà contestare la funzionalità dello strumento sulla base di mere congetture, legate all’idoneità dell’assenza di revisione o manutenzione periodica dell’attrezzatura. È onere dell’opponente provare il malfunzionamento. Quanto all’onere della prova circa il non corretto funzionamento dell’apparecchio elettronico, la suddetta sentenza precisa che grava sull’opponente l’onere di indicare concretamente sotto quale aspetto l’apparecchiatura usata non sarebbe conforme ai requisiti di installazione o di funzionamento richiesti nel decreto di omologazione e come le eventuali mancanze possano aver alterato la rilevazione. Condividendo tali considerazioni espresse dalla sentenza n. 4255/15 e applicandole agli analoghi fatti in commento, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso del Comune e cassa la sentenza con rinvio ad altro magistrato del Tribunale biellese.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile -2, sentenza 7 maggio – 23 settembre 2015, numero 18825 Presidente Petitti – Relatore Parziale Svolgimento del processo 1. Il comune di SALUSSOLA impugna la sentenza numero 382/11, depositata il 30 novembre 2011, che, in accoglimento dell'appello proposto da K. S. e, in riforma della sentenza del giudice di pace, accoglieva l'opposizione proposta da quest'ultima avverso la contravvenzione nei suoi riguardi notificata nel gennaio 2007 per aver proseguito la marcia, nonostante il semaforo segnalasse luce rossa in Biella, via Martiri della Libertà, accertamento effettuato con VISTA RED . 2. Espone il ricorrente che il giudice dell'appello ha accolto l'opposizione articolata in 10 motivi in primo grado e 11 in appello , ritenendo fondato ed assorbente il motivo di opposizione col quale era stata contestata la sussistenza dei requisiti per l'omologazione, l'istallazione e il corretto utilizzo della apparecchiatura in questione. 3. In particolare, il GOT del tribunale di Biella rilevava che il giudice di pace non aveva approfondito le tematiche poste dall'opponente circa il rispetto delle prescrizioni contenute nel D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti numero 162/06 circa l'istallazione e regolare uso dell'apparecchiatura in questione. Il giudice dell'appello rilevava che a fronte dei rilievi di parte appellata, concernenti la mancata osservanza di tali prescrizioni, parte appellante ha prodotto una dichiarazione di conformità redatta dal concessionario privato docomma 8 fascomma appellata ove nel descrivere le operazioni di montaggio e verifica effettuate, non vengono però indicate né le modalità precise di posizionamento né l'ubicazione esatta dell'apparecchiatura. Tale dichiarazione, da considerarsi di per sé generica oltreché proveniente dalla parte interessata, non fa riferimento alcuno ai requisiti richiesti dal citato decreto di omologazione che neppure viene indicato o citato in qualche modo. Analogamente inidonee possono essere considerate le altre dichiarazioni redatte dal concessionario e prodotte dall'appellata posto che non forniscono nel dettaglio le indicazioni precise sull'ubicazione dell'apparecchiatura in riferimento ai requisiti richiesti . 4. Il ricorrente formula due motivi di ricorso. Nessuna attività in questa sede ha svolto la parte intimata, cui il ricorso è stato regolarmente notificato il 22 gennaio 2013, con consegna alle Poste il 15 gennaio 2013. Il ricorso è tempestivo, perché passato alla notifica prima del decorso del termine lungo applicabile, ratione temporis verbale notificato nel gennaio 2007 , di un anno e 46 giorni. Motivi della decisione 1. I motivi del ricorso. 1.1 - Col primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione ex articolo 360 numero 3 oc delle norme di diritto sull'onere della prova di cui all'articolo 2697 comma comma in relazione alla infrazione di cui all'articolo 146, comma 3 cds passaggio con semaforo rosso ed accertamento ex articolo 201, comma 1 bis lett b e 1 ter, cds con apparecchiature automatiche omologate nonché sul valore fidefacente, fino a querela di falso, ex artt. 2699-2700 comma c., del verbale di collaudo . Rileva il ricorrente che l'apparecchiatura utilizzata è di tipo omologato dal Ministero dei trasporti, e che è stata installata secondo le prescrizioni dell'omologa . Aggiunge che ciò risulta dalla documentati ione esaustivamente prodotta dal Comune, consistente nel decreto di omologa, nelle dichiarazioni integrative del costruttore e dell'installatore con schede tecniche e progetti, nella documentazione fotografica nel verbale di collaudo, nessuna delle quali specificamente impugnate dunque facente fede fino a querela di falso . In tale situazione spettava alla controparte, prosegue il Comune, provare malfunzionamenti o errata installazione. Ciò non è stato fatto, essendosi limitata la controparte a mere e generiche affermazioni con richiami alla normativa vigente e applicabile. Rileva ancora il ricorrente di aver depositato tutte le certificazioni tecniche specifiche dichiarazioni di T. T. Srl, dichiarazione di conformità di L.S. Srl, brochure tecnica Vista Red dal sito Internet www.lasemaforica.com . Quanto alla documentazione fotografica dell'infrazione, rileva il Comune che dalla documentazione presentata risulta un filmato della durata di circa 10 secondi, composto da oltre 80 fotogrammi, che riprende l'evento in tutta la sera dinamica, dall'avvicinamento del veicolo alla linea di arresto fino all'attraversamento dell'intersezione, e si conclude con uno zoom per leggere la targa , consentendo così di visionare l'evento come se si fosse stati presenti sul posto . In particolare, analizzando nel dettaglio i tre fotogrammi prodotti risulta quanto segue a il primo fotogramma riprende il veicolo quando esso si trova prima della striscia di arresto con luce rossa già accesa. Si vedono, altresì, il semaforo, la strada di provenienza, la via incidente e l'area di incrocio, cioè la panoramica dell'intersezione b il secondo fotogramma riprende il veicolo quando esso ha superato la striscia di arresto con luce rossa accesa. Si vedono sempre, inoltre, il semaforo, la strada di provenienza, la via incidente e l'area comune di incrocio, cioè la panoramica dell'intersezione c il terzo fotogramma è un mero ingrandimento per la lettura del numero di targa. Come è noto, quando ingrandisce un particolare, per effetto ottico, si perde la visione di insieme. Ecco spiegato il motivo per cui nel terzo fotogramma di ingrandimento del numero di targa non si vede la panoramica dell'intersezione . Aggiunge il Comune che tutti i fotogrammi, inoltre, recano in sovrimpressione la località dell'infrazione, la data e l'ora dell'evento . Precisa inoltre il Comune che i rilievi fotografici non indicano il tempo trascorso dall'inizio della fase di rosso, in quanto, come sovraesposto, il decreto di omologa del Vista prevede due modalità alternative di funzionamento è necessario inoltre che nei fotogrammi appaia il tempo trascorso della fase di rosso - oppure l'apparecchiatura deve essere predisposta per l'entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall'inizio del segnale rosso' e, nel caso di specie, il Vista Red funziona con la seconda modalità, ovvero si attiva dopo un tempo prefissato dall'inizio del segnale rosso, come comprovato documentalmente sub docomma 5-6-8-12 fascomma di primo grado Com. di Salussola sopra riportati . Quanto, infine, all'atto di accertamento di pubblico ufficiale, rileva il Comune di aver dimostrato che il Vista-Red funziona regolarmente, depositando un proprio atto d'accertamento fidefacente circa l'avvenuto positivo collaudo effettuato il 1 dicembre 2006 dall'amministrazione, collaudo che ha valutato tutti gli aspetti tecnici necessari. Rileva ancora il Comune che tra il collaudo e l'infrazione 26101107 vi sono meno di due mesi . Osserva ancora ricorrente che il collaudo effettuato da pubblici ufficiali, non impregnato, fa piena prova della regolarità di istallazione e funzionamento del Vista red. La sentenza impugnata ha trascurato di tener conto delle specifiche di istallazione contenute nel Progetto Vista Red Microrex S.p.A. del 23 febbraio 2006 nonché del verbale di collaudo. 1.2 - Col secondo motivo di ricorso si deduce insufficiente e/o contraddittoria moti vati ione ai sensi dell'articolo 360 numero 5 cp.comma nella formulazione applicabile nei ricorsi avverso sentenze pubblicate ante 06.09.2012, ex ani. 54 c.3 bis d.l. 22.06.2012 numero 83, conv. Z 7.08.2012 numero 134 circa un punto decisivo della controversia sufficienza o meno della documentazione prodotta dal comune sul rispetto delle modalità di installazione di apparecchiatura automatica omologata di accertamento violazioni di cui all'ari 146 c.1 ter - cds - passaggio con il rosso . Ha errato il giudice dell'appello a considerare generica la documentazione prodotta dal Comune, non avendo invece la controparte dimostrato alcun concreto malfunzionamento o difetto di istallazione del Vista Red. Né, secondo il Comune, possono avere alcun rilievo le contestazioni relative all'assenza mancata indicatone delle `modalità precise di posizionamento e di esatta ubicazione dell'apparecchiatura che si leggono a pagina sei della sentenza, posto che nella documentazione depositata dall'Amministrazione comunale ci sono sia il progetto d'installazione redatto dalla Ditta produttrice del Vista Red allegato alla dichiarazione dell'installatore, docomma 8 sia il ridetto Verbale di collaudo fidefacente docomma 14 che attesta il rispetto dei requisiti d'installazione, né altre ed ulteriori specificazioni sono richieste dalla normativa vigente, né, pertanto, se ne può eccepire la mancata indicazione per dedurne sic et sempliciter illegittimità di sorta . 2. Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di seguito si chiarisce. 2.1 - Su identiche questioni affrontate da questa Corte su ricorso del Comune su analoga vicenda, questa Corte si è già pronunciata con sentenza numero 4255 del 2015, accogliendo i motivi con la seguente condivisa motivazione. In tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il codice della strada né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacché, al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installati ione o funzionalità dello strumento stesso, o sitarazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, si/ considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia ex articolo 142 C.d.S. cfr. Cass. 2516/2008 numero 17361 con riferimento alla violazione dei limiti di velocità, ma con principi applicabili anche alla rilevazione elettronica di questa violazione . Con specifico riferimento alla violazione dell'ari. 146 comma 3 CdS avere proseguito la marcia con semaforo rosso questa Corte ha già affermato che per effetto della nuova disciplina contenuta nell'ari. 201, comma 1-ter, del medesimo codice introdotto dall'ari. 4, comma 1, del d. Z 27 giugno 2003, numero 151, convertito, con modifiche, in leghe 1° agosto 2003, numero 214 , i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo ove omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia Cass. 19/ 1012011 numero 21605 . Il giudice di appello ha riformato la sentenza di primo grado ritenendo che fosse onere dell'amministrazione provare che fosse stata posta particolare attenzione al montaggio del sistema con specifica valutati ione dell'idoneità delle strutture di sostegno in relazione alle condizioni di impiego e che fosse onere dell'amministrazione indicare le modalità di posizionamento e ubicatone, ciò costituendo, a detta del giudice di appello, gli elementi costitutivi della pretesa sanzionatoria. La decisione è vi fata in quanto il giudice di appello ha ritenuto per giunta con una motivazione del tutto insufficiente, oltre che incongrua che l'amministrazione fosse gravata da un onere probatorio che la normativa invece non richiede perché l'elemento costitutivo della pretesa sanzionatoria è la documentazione fotografica dell'infrazione, rilevata con apparecchiatura omologata, mentre è onere di chi propone opposizione alla sanzione indicare in concreto sotto quale profilo l'apparecchiatura utilizzata non sarebbe conforme ai requisiti, di installa ione o di funzionamento, previsti nel decreto di omologazione e come le eventuali mancanze possano avere inciso sulla rilevatone inoltre il giudice di appello ha completamente omesso di considerare il verbale di collaudo, effettuato l'1/ 12/2006, ossia poco più di due mesi prima della rilevazione dell'infrazione 15/2/2007 , con il quale era verificato il regolare funzionamento e regolare installazione dell'apparecchiatura . Tale motivazione è pienamente condivisa dal Collegio ed è applicabile alle questioni oggi proposte con il ricorso in esame dovendosi solo integrare/correggere con la diversa data della rilevazione della infrazione, avvenuta il 26 gennaio 2007, quindi poco meno di due mesi dall'avvenuto collaudo . 3. La sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio ad altro magistrato del Tribunale di Biella, anche per la liquidazione delle spese dell'intero giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altro magistrato del Tribunale di Biella.