È valido l’atto di appello notificato alla parte deceduta dopo la pronuncia di primo grado

In caso di morte della parte costituita a mezzo di procuratore, la mancata dichiarazione o notificazione del relativo evento da parte di quest’ultimo implica, in ossequio al principio dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se il suddetto evento non si fosse prodotto.

Così ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18656/15, depositata il 22 settembre. Il caso. La Corte d’appello di Roma dichiarava improcedibile il gravame proposto nei confronti di un uomo in relazione alla pronuncia del Tribunale di Frosinone concernente un contratto di locazione, per irritualità della notificazione e decadenza del termine di impugnazione. Avverso tale sentenza, la parte appellante ricorre in Cassazione, contestando la decisione del giudice di ritenere inesistente l’atto di appello notificato alla controparte, deceduta dopo la pronuncia di prima istanza, poiché avrebbe dovuto applicare il principio di ultrattività della procura ad litem rilasciata dalla parte deceduta. L’ultrattività del mandato alla lite. La S.C. ritiene che il ricorso sia fondato. Componendo un contrasto interpretativo, gli ermellini richiamano un recente arresto delle Sezioni Unite della Cassazione, in cui veniva affermato che in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, la mancata dichiarazione o notificazione del relativo evento da parte di quest’ultimo implica, in ossequio al principio dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore prosegua nel suo rappresentare la parte come se il suddetto evento non si fosse prodotto. In tal modo risulta stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua inattività o eventuale riattivazione per proposizione dell’impugnazione. Modifica di una posizione giuridica stabile. Questa posizione può essere modificata, prosegue la sentenza delle Sezioni Unite, qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte deceduta o il rappresentante legale della parte diventata incapace, oppure se il suo procuratore , già provvisto di procura alla lite valida anche per i seguenti gradi di processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l’evento o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall’altra parte o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 300, comma 4 c.p.c. Cass., sez. Unite, n. 15295/14 . Nel caso di specie, risulta pertanto che la Corte territoriale abbia disatteso il suddetto principio dell’ultrattività del mandato quando ha ritenuto inesistente la notifica dell’atto di impugnazione effettuata all’originaria parte del giudizio di primo grado nelle more defunto. presso l’allora procuratore costituitosi in primo grado. Per questi motivi, la Corte di Cassazione cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, sentenza 20 maggio – 22 settembre 2015, n. 18656 Presidente Finocchiaro – Relatore Scarano Svolgimento del processo Con sentenza del 27/8/2013 la Corte d'Appello di Roma ha dichiarato improcedibile il gravame interposto dalla sig. V.T.R. nei confronti della sig. E.P.D.J. in relazione alla pronunzia Trib. Frosinone 30/11/2006, avente ad oggetto contratto di locazione, per irritualità della notificazione e decadenza del [recte, dal] termine di impugnazione , essendo stato l'atto d'appello avverso sentenza depositata il 30/11/2006 proposto con ricorso depositato in data 11/1/2008 tempestivamente ex art. 327 c.p.c. e notificato all'appellato deceduto il 17/12/2007 presso il procuratore costituito in 1° grado. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la T.R. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la P.D.J., che ha presentato anche memoria. Motivi della decisione Con il 1° motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 156, 300, 303, 328, 330 c.p.c., 2697 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, C.P.C. Si duole che la corte di merito abbia erroneamente considerato inesistente l'atto di appello noificato alla controparte, deceduta dopo la pronunzia di 1° grado, laddove trova applicazione il principio dell'ultrattività della procura ad litern rilasciata dalla parte colpita dall'evento interruttivo. Il motivo è fondato. Come le Sezioni Unite di questa Corte, a componimento di insorto contrasto interpretativo, hanno avuto modo di affermare, in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata rispetto alle altre parti ed al giudice nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, 4° co., c.p.c. v. Cass., Sez. Un., 4/7/2014, n. 15295 . Orbene, nel ritenere inesistente la notifica dell'atto d'impugnazione effettuata all'originaria parte del giudizio di primo grado nelle more deceduto, per come dichiarato il 17.12.2007, presso il procuratore del tempo costituitosi in primo grado , la corte di merito ha nell' impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio. Della medesima, assorbito il restante motivo, s'impone pertanto la cassazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Roma perché, in diversa composizione, proceda a nuovo esame. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il l° motivo di ricorso, assorbito il 2°. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione.