L’incompetenza per grado comporta l’inammissibilità del ricorso depositato fuori termine

In tema di rimpatrio del figlio minore sottratto all’affidatario ai sensi degli artt. 7 e ss. l. n. 64/1994, nell’ipotesi di proposizione del reclamo alla corte d’appello, anziché alla Corte di Cassazione, trattandosi di incompetenza per grado, non opera il principio secondo il quale la tempestiva proposizione del gravame ad un giudice incompetente impedisce la decadenza della impugnazione, determinando la cosiddetta translatio iudicii ex art. 50 c.p.c., e l'impugnazione va dichiarata pregiudizialmente inammissibile.

La vicenda processuale. Una madre adiva il tribunale per ottenere la restituzione del figlio minore ai sensi degli artt. 7 e ss. l. n. 64/1994. Il tribunale accoglieva la domanda. Il padre proponeva reclamo dinanzi alla corte d’appello. Quest’ultima dichiarava la propria incompetenza funzionale perché, nell’alveo delle procedure di rimpatrio, la vigente normativa impone che il mezzo di impugnazione sia fatto valere in Corte di Cassazione. Tuttavia assegnava al padre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione ricevuta per riassumere la causa. La corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso perché tardivo. Riassunto il giudizio, la Corte di Cassazione ritiene immediatamente il ricorso inammissibile. L’art. 7 l. n. 64/1994 impone un determinato iter processuale per le richieste tendenti ad ottenere il ritorno in Italia del minore presso la persona affidataria al quale è stato sottratto. La procedura si caratterizza per individuare l’organo di secondo grado non nella corte d’appello bensì per saltum nella Corte di Cassazione. Spiegano gli Ermellini che l’errore sulla individuazione del giudice competente non consente, in questa fattispecie, l’applicazione dei principi sulla c.d. translatio iudicii ex art. 50 c.p.c., evitando che maturino i termini decadenziali imposti dal procedimento. In conclusione. La translatio iudicii non può operare, neanche parzialmente, quando l’impugnazione sia stata proposta ad un giudice di grado diverso. Sulla questione diversi sono gli arresti giurisprudenziali rinvenibili ove non opera l’effetto conservativo della translatio iudicii ad esempio, detto principio non si applica in materia arbitrale qualora si sia proposto un gravame tempestivo per l’impugnazione del lodo ritenuto nullo dinanzi al Tribunale e non già davanti alla Corte d’Appello cfr. ex multis, Cass. n. 4159/2011 . Questo accade perché i mezzi di impugnazione soggiacciono a specifici oneri sia formali che di contenuto posti dal legislatore a pena di inammissibilità. Nel caso in esame, infatti, il ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione impone che l’istante rispetti quanto prescritto dagli artt. 360 ss. e 366 c.p.c., oltre ai requisiti di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. È evidente pertanto che la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso alla stessa erroneamente presentato dal padre e anziché fissare un termine per la riassunzione. Spirati i termini per presentare il ricorso dinanzi ad essa, la Corte di Cassazione non ha potuto inesorabilmente che dichiarare in via pregiudiziale l’inammissibilità del gravame.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 7 luglio – 10 settembre 2015, n. 17911 Presidente Forte – Relatore Nazzicone Svolgimento del processo Con decreto del 4 febbraio 2014, il Tribunale per i minorenni di Bari ha rinominato, ai sensi degli art. 7 ss. della legge 13 gennaio 1994 n. 64 di ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla sottrazione internazionale di minori de L'Aja del 25 ottobre 19B0, la restituzione dei minore G.V. alla madre C.R.M Ha proposto reclamo avverso tale provvedimento il padre, M. V., innanzi alla Corte d'appello di Bari, sezione minori e famiglia, la quale con decreto dell'8 settembre 2014 ha dichiarato la propria incompetenza a decidere sui reclamo, dal momento che l'art. 7, 4° comma, cit. prevede la ricorribilità per cassazione del provvedimento emesso nell'ambito delle procedure di rimpatrio la corte territoriale ha, altresì, assegnato il termine di sessanta giorni dalla comunicazione per la riassunzione della causa innanzi al giudice dichiarato competente. Con ricorso notificato in data 11 novembre 2014, dunque, M. V. ha riassunto il giudizio d'impugnazione predetto egli ha depositato pure una memoria. Non svolge difese l'intimato. Motivi della decisione 1. - Il ricorso è inammissibile. 1.1. - L'art. 7 della legge 15 gennaio 1994 prevede che le richieste tendenti ad ottenere il ritorno del minore presso l'affidatario al quale è stato sottratto sono presentate per il tramite dell'autorità centrale, la quale trasmette senza indugio gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui si trova il minore, che infine richiede con ricorso in via d'urgenza al tribunale l'ordine di restituzione o il ripristino del diritto di visita. Il tribunale decide, quindi, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta co decreto immediatamente esecutivo, avverso il quale può essere proposto ricorso per cassazione laddove, invece, l'impugnazione avverso il decreto del Tribunale per i minorenni del 4 febbraio 2014 è stata dal soccombente proposta dinanzi alla Corte d'appello di Bari. 1.2. - La questione ora dibattuta è, dunque, se l'avvenuta proposizione dell'impugnazione a giudice incompetente, quale la corte d'appello, sia idonea ad impedire - mediante la rimessione della causa al giudice competente per l'impugnazione del decreto del tribunale, ossia la Corte di cassazione - l'inammissibilità del gravame per decadenza. Ad essa non può che darsi risposta negativa. 1.3. - Come questa Corte ha già da tempo osservato cfr. Cass. 10 febbraio 2005, n. 2709 , con principio che ora si intende ribadire, nel nostro ordinamento processuale civile non ha fondamento l'idea che la regola di individuazione dell'ufficio giudiziario legittimato ad essere investito dell'impugnazione sia riconducibile alla nozione di competenza adoperata dal codice di procedura civile nel capo primo del titolo primo del libro primo, in quanto, se anche la disciplina della individuazione del giudice dell'impugnazione assolve ad uno scopo di massima simile sul piano funzionale a quello che ha la disciplina della individuazione del giudice competente in primo grado, l'una e l'altra afferendo a regole che stabiliscono avanti a quale giudice debba svolgersi un determinato tipo di processo civile, in ragione del grado, tuttavia appare impossibile ravvisare fra i due fenomeni normativi una eadem ratio sufficiente a giustificare l'estensione anche parziale di aspetti applicativi della seconda alla prima sul piano dell'analogia ne consegue che a quest'ultima non trova applicazione l'art. 50 c.p.c. sulla c.d. translatio iudicii. Anche in ipotesi di appello proposto davanti allo stesso giudice che abbia pronunciato la sentenza oggetto del gravame, oppure davanti ad altro giudice di primo grado, si nega altresì qualsiasi possibile translatio iudicii ed effetto conservativo cfr. Cass. 6 settembre 2007, n. 18716 2 luglio 2004, n. 12155 29 gennaio 2003 n. 1269 12 novembre 2002 n. 15866 in altro ambito, si è ancora rilevato come, in presenza di un arbitrato, in ipotesi di proposizione al tribunale, anziché alla corte d'appello, dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, non opera il principio secondo il quale la tempestiva proposizione del gravame ad un giudice incompetente impedisce la decadenza della impugnazione, determinando la cosiddetta translatio iudicii, e l'impugnazione è inammissibile Cass. 21 febbraio 2011, n. 4159 9 agosto 2005, n. 16772 . In definitiva, il principio della translatio iudicii di cui all'art. 50 C.P.C. non può operare allorquando l'impugnazione sia stata proposta ad un giudice di grado diverso da quello avanti al quale si sarebbe dovuta proporre, l'errore nella individuazione del giudice dell'impugnazione compiuto sottraendolo alla regola della norma menzionata ed, in particolare, tale principio - che si può dunque reputare diritto vivente in presenza di una incompetenza per grado - deve ora affermarsi con riguardo all'impugnazione proposta innanzi alla corte d'appello, allorché la legge imponga il ricorso per saltum presso la Corte di cassazione. A tale riguardo, occorre ancora aggiungere come la disciplina che regola il ricorso per cassazione prevede una serie di adempimenti che chi esercita il diritto di impugnazione deve osservare, a pena di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, così assoggettando le modalità di quell'esercizio ad oneri di rilievo. Il ricorso al giudice di legittimità, pur quando sia previsto direttamente avverso provvedimento di primo grado, deve essere redatto invero secondo requisiti di forma-contenuto specificamente prescritti dagli art. 360 ss. c.p.c. ed afferenti la formulazione dei motivi ex art. 360 c.p.c., l'indicazione degli elementi richiesti dall'art. 366 c.p.c., oltre che i quesiti di diritto a norma dell'art. 366 bis c.p.c. per le controversie ancora ad esso soggette . 1.4. - Nella specie, la corte d'appello ha reputato erroneamente applicabile il detto istituto, mentre avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'impugnazione. Ne deriva che il ricorso per cassazione, prima ancora che da esaminare con riguardo alla rispondenza del suo contenuto alle prescrizioni di legge, è da reputare proposto oltre il termine prescritto. La tardività del ricorso impone dunque, pregiudizialmente ad altre verifiche, la declaratoria di inammissibilità del medesimo. 2. - Nulla sulle spese. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 2015.