Non esiste una tariffa intermedia tra una progettazione di massima e una esecutiva per il calcolo del compenso professionale

La tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti non consente di configurare una prestazione intermedia tra il progetto esecutivo e quello di massima. Pertanto, il giudice non può, ai fini della liquidazione del compenso, qualificare un progetto come parzialmente esecutivo, ma procedendo alla verifica dei dati e delle caratteristiche del progetto medesimo nella sua globalità e facendo ricorso al criterio della prevalenza, deve qualificarlo di massima, se esprime le linee essenziali e le direttive fondamentali e generali dell’opera nel momento della ideazione e rappresentazione, anche se in concreto sia provvisto di elementi che superano gli stretti limiti del progetto di massima ovvero esecutivo, se contiene lo sviluppo completo e particolareggiato dell’opera con tutti i dati e gli elementi necessari alla sua concreta attuazione, pur se presenti marginali insufficienze o lacune e manchi di qualche particolare attinente all’esecuzione dell’opera.

Con la sentenza n. 17881 depositata il 10 settembre 2015, la seconda sezione Civile della Corte di Cassazione interviene in materia di compensi per prestazioni professionali, delimitando la rilevanza degli usi locali nella determinazione del dovuto. Determinazione del compenso per la prestazione professionale . In particolare, gli Ermellini ribadiscono la propria posizione sul tema, ricordando che i criteri di determinazione del compenso spettante ai prestatori di opera intellettuale sono dettati, ai sensi dell’art. 2233 c.c., secondo una scala preferenziale che indica al primo posto l’accordo delle parti, in subordine le tariffe professionali ovvero gli usi ed, infine, la decisione del giudice, previo parere obbligatorio, ma non vincolante delle associazioni professionali. Nel caso in questione, il ricorrente – geometra libero professionista – si era visto diminuire” il proprio compenso professionale in merito alla progettazione svolta per la costruzione di una villa unifamiliare e per la ristrutturazione di un rustico preesistente. Al riguardo il giudice di prime cure , a seguito dell’opposizione proposta da parte della proprietaria della villetta avverso il decreto ingiuntivo con cui era stato intimato il pagamento in favore del geometra della somma di lire 26.340.775, revocava il decreto ingiuntivo opposto, rideterminando il compenso dovuto al geometra in € 9900,00, condannando l’opponente al pagamento della somma. Successivamente, in sede di appello, il giudice di merito, ritenendo che potessero essere corrisposti al geometra soltanto i compensi relativi ai progetti di massima – tanto è vero che la villetta era stata costruita su progetti di altro professionista – riduceva ad € 2672,92 l’ammontare della somma spettante al professionista. In sede di cassazione la questione posta ai giudici della Suprema Corte si sostanzia nella contestata violazione dell’operato della Corte di appello territoriale ritenendo erronea l’esclusione , in mancanza di pattuizioni tra le parti, di poter determinare il compenso dovuto al geometra sulla base degli usi locali ed, in particolare, alla possibilità di riconoscere allo stesso un compenso maggiorato a discrezione per l’approfondimento del progetto di massima fino ad una quota pari a ½ di quanto previsto per la redazione del progetto esecutivo. Corretta applicazione delle tariffe professionali. In realtà – come si legge nella sentenza -, i giudici di Piazza Cavour rilevano come la Corte di appello territoriale, in mancanza di pattuizioni tra le parti sull’entità del compenso, aveva fatto corretta applicazione delle tariffe professionali di cui alla legge n. 144/1949, con oggetto l’approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri. Un’ulteriore punto di discussione affrontato dai giudici del Palazzaccio si riferisce anche alla distinzione tra progetti di massima e progetti esecutivi, in base alla quale, secondo il ricorrente, poteva essere determinata una tariffa diversa in base agli usi. Inesistenza di una tabella intermedia. Sul punto i giudici della Corte di Cassazione non possono che ribadire il principio di diritto, applicabile pacificamente anche ai geometri, in base al quale la tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti non consente di configurare una prestazione intermedia tra il progetto esecutivo e quello di massima, per cui il giudice non può, ai fini della liquidazione del compenso, qualificare un progetto come parzialmente esecutivo, ma procedendo alla verifica dei dati e delle caratteristiche del progetto medesimo nella sua globalità e facendo ricorso al criterio della prevalenza, deve qualificarlo di massima, se esprime le linee essenziali e le direttive fondamentali e generali dell’opera nel momento della ideazione e rappresentazione, anche se in concreto sia provvisto di elementi che superano gli stretti limiti del progetto di massima ovvero esecutivo, se contiene lo sviluppo completo e particolareggiato dell’opera con tutti i dati e gli elementi necessari alla sua concreta attuazione, pur se presenti marginali insufficienze o lacune e manchi di qualche particolare attinente all’esecuzione dell’opera. Tale principio è stato correttamene applicato, secondo la Corte di Cassazione, dal giudice di merito che ha qualificato la progettazione del professionista ricorrente secondo l’alternativa secca richiamata e pervenendo ad una conclusione - quella secondo cui la progettazione eseguita dal ricorrente costituisce progettazione di massima - insindacabile in cassazione in quanto costituente un giudizio di fatto. Da qui il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 2 luglio – 10 settembre 2015, n. 17881 Presidente Mazzacane – Relatore Lombardo Ritenuto in fatto 1. - F.M. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Cremona, M.R. , proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo col quale le era stato intimato il pagamento in favore del M. - geometra libero professionista - della somma di lire 26.340.775, da maggiorare con gli interessi, a titolo di compenso per la progettazione della costruzione di una villa unifamiliare e della ristrutturazione di un rustico preesistente. Assumendo che l'elaborato progettuale sarebbe stato difforme da quanto da lei richiesto tanto che era stata costretta a rivolgersi ad altro professionista , chiese revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e rigettarsi la domanda attrice o, in subordine, ridursi l'importo del compenso preteso. Il M. , costituitosi, chiese il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto impugnato. Il Tribunale di Cremona, all'esito della esperita istruttoria, revocò il decreto ingiuntivo opposto, rideterminò il compenso dovuto al M. in Euro 9.900,00 e condannò l'opponente al pagamento di tale somma in favore dell'opposto, oltre alla rifusione di due terzi delle spese del giudizio. 2. - Sul gravame proposto in via principale dalla F. e in via incidentale dal M. , in parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 10.9.2009, ridusse ad Euro 2.672,92 l'ammontare della somma spettante al M. e compensò interamente tra le parti le spese dei due gradi del giudizio. La Corte territoriale ritenne che al M. potessero essere corrisposti solo i compensi relativi ai progetti di massima, da aumentare tuttavia con l'I.V.A. e con il contributo alla cassa professionale di appartenenza dell'attore. 3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre M.R. sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso F.M. . Considerato in diritto 1. - Con l'unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2233 comma 1 cod. civ. in relazione agli artt. 55 e segg. della legge n. 144 del 1949 e succ. modif. Si deduce, in particolare, che la Corte territoriale avrebbe errato nell'escludere - in mancanza di pattuizione tra le parti - di poter determinare il compenso dovuto all'attore sulla base degli usi locali con particolare riferimento alla possibilità di riconoscere allo stesso un compenso maggiorato a discrezione per l'approfondimento del progetto di massima fino ad una quota pari a 1/2 di quanto previsto per la redazione del progetto esecutivo deduce, in ogni caso, che la Corte di Appello, al fine di stabilire se la prestazione professionale poteva definirsi progetto di massima o progetto esecutivo , secondo le definizioni contenute nella legge professionale, avrebbe dovuto fare applicazione del criterio della prevalenza, riconoscendo che la progettazione effettuata era molto più di un progetto di massima, avvicinandosi in maniera prevalente al progetto esecutivo. La censura non è fondata. Va premesso che, ai sensi dell'art. 2233 cod. civ., la determinazione del compenso per le prestazioni professionali, in assenza di disciplina convenzionale, va effettuata alla stregua delle norme di natura regolamentare trasfuse nella tariffa approvata nelle forme di legge o, alternativamente, degli usi eventualmente vigenti nella materia mentre, solo subordinatamente alla accertata impossibilità di applicazione di tali criteri, può venire in rilievo la valutazione equitativa del giudice svincolata dal rispetto dei limiti tariffari. Sul punto, questa Corte ha avuto modo più volte di precisare che i criteri di determinazione del compenso spettante ai prestatori d'opera intellettuale sono dettati - dall'art. 2233 cod. civ. - secondo una scala preferenziale che indica al primo posto l'accordo delle parti, in subordine le tariffe professionali ovvero gli usi ed, infine, la decisione del giudice previo parere obbligatorio, ma non vincolante, delle associazioni professionali Sez. 1, Sentenza n. 1094 del 01/02/2000, Rv. 533346 nello stesso senso, Sez. 2, Sentenza n. 7510 del 31/03/2014, Rv. 630722 Sez. 2, Sentenza n. 4081 del 20/02/2014, Rv. 629608 Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21934 del 21/10/2011, Rv. 619928 Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29837 del 29/12/2011, Rv. 620796 Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29837 del 29/12/2011, Rv. 620796 Sez. 2, Sentenza n. 21235 del 05/10/2009, Rv. 610199 . Non sussiste, pertanto, la denunciata violazione di legge, avendo la Corte territoriale - in mancanza di pattuizione tra le parti circa l'entità del compenso dovuto al M. e in applicazione del richiamato principio di diritto - fatto applicazione delle tariffe professionali di cui alla legge n. 144 del 1949 e succ. modif. avente ad oggetto l'approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri . È infondato anche il profilo della censura col quale si lamenta che i giudici di merito abbiano applicato la tariffa relativa ai progetti di massima, piuttosto che la tariffa relativa ai progetti esecutivi ovvero - secondo gli usi richiamati dal C.T.U. - una tariffa intermedia tra le due anzidette tipologie di progettazioni. Sul punto va ricordato il principio di diritto - pacificamente applicabile anche ai geometri - secondo cui la tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti non consente di configurare una prestazione intermedia tra il progetto esecutivo e quello di massima, per cui il giudice non può, ai fini della liquidazione del compenso, qualificare un progetto come parzialmente esecutivo, ma, procedendo alla verifica dei dati e delle caratteristiche del progetto medesimo nella sua globalità e facendo ricorso - se necessario - al criterio della prevalenza, deve qualificarlo di massima, se esso esprime le linee essenziali e le direttive fondamentali e generali dell'opera nel momento della ideazione e rappresentazione, anche se in concreto sia provvisto di elementi che superano gli stretti limiti del progetto di massima, ovvero esecutivo, se contiene lo sviluppo completo e particolareggiato dell'opera, con tutti i dati e gli elementi necessari alla sua concreta attuazione, pur se presenti marginali insufficienze o lacune e manchi di qualche particolare attinente all'esecuzione dell'opera Sez. 2, Sentenza n. 4790 del 25/02/2008, Rv. 601824 Sez. 2, Sentenza n. 718 del 06/02/1989, Rv. 461761 Sez. 2, Sentenza n. 1990 del 14/03/1985, Rv. 439901 . I giudici di appello hanno fatto corretta applicazione di tale principio, qualificando la progettazione del professionista ricorrente secondo l'alternativa secca sopra richiamata progettazione di massima o progettazione esecutiva e pervenendo ad una conclusione - quella secondo cui la progettazione eseguita dal ricorrente costituisce progettazione di massima - insindacabile in cassazione in quanto costituente un giudizio di fatto relativamente alla motivazione del quale - va rilevato - nessuna censura è stata mossa dal ricorrente . Esattamente, peraltro, la Corte territoriale ha escluso la possibilità di far ricorso all'uso richiamato dal consulente tecnico circa la possibilità di applicare una tariffa intermedia tra quella prevista per il progetto di massima e quella prevista per il progetto esecutivo. Ciò perché per un verso il ricorso all'uso è possibile solo in via alternativa rispetto all'applicazione delle tariffe, e non in via congiuntiva per altro verso, in ogni caso, deve escludersi che, per via di prassi, possa essersi formato un uso normativo utilmente invocabile in deroga al predetto principio di diritto, giacché una consuetudine del genere, quand'anche fosse da reputarsi sussistente, si qualificherebbe propriamente come consuetudine contra legem e dovrebbe, quindi, rimanere bandita dal novero delle fonti normative ai sensi dell'art. 8 delle preleggi. 2. - Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.