Eredi: no al diritto di accesso ai dati dei beneficiari della polizza assicurativa

In tema di trattamento dei dati personali, tra i dati concernenti persone decedute, ai quali hanno diritto di accesso gli eredi, a norma dell’art. 9, comma 3, d.lgs. n. 196/2003, non rientrano quelli identificativi di terze persone, quali sono i beneficiari della polizza sulla vita stipulata dal de cuius , ma soltanto quelli riconducibili alla sfera personale di quest’ultimo.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17790/15, depositata l’8 settembre. Il caso. Un uomo proponeva ricorso al garante per la protezione dei dati personali avverso il diniego di una compagnia di assicurazione di comunicare i nominativi dei beneficiari di una polizza assicurativa sottoscritta da un terzo, in risposta alla sua richiesta di voler esercitare i diritti ereditari nei confronti di quest’ultimo del quale era erede in forza di testamento pubblico. Il garante invitava l’uomo a regolarizzare il ricorso mediante indicazione specifica del provvedimento richiesto e, in mancanza, lo dichiarava inammissibile. Proposta opposizione dinanzi al giudice ordinario, il tribunale riteneva che il provvedimento richiesto al garante avesse un oggetto chiaro, cioè la comunicazione di dati riservati, quali erano i nominativi dei beneficiari della polizza, e fosse funzionale alla tutela dei diritti ereditari del ricorrente ovvero dello stesso defunto, nel caso in cui avesse contratto la polizza in stato di incapacità di intendere e volere. Dichiarava quindi illegittimo il provvedimento del garante e ordinava all’assicurazione di comunicare i nominativi dei soggetti designati quali beneficiari della polizza. Avverso tale pronuncia, propone ricorso per cassazione il garante, lamentando che il tribunale aveva ritenuto che l’uomo avesse agito per la tutela di un diritto all’accesso di dati personali che non lo riguardavano perché concernenti soggetti terzi. Deduceva inoltre il garante che il tribunale aveva erroneamente ritenuto che l’art. 9 d.lgs. n. 196/2003, avendo previsto il diritto di accesso ai dati personali relativi alle persone decedute, debba essere interpretato nel senso di consentire l’accesso anche ai dati personali identificativi di terze persone, quali sono gli eventuali beneficiari di una polizza assicurativa contratta dalla persona deceduta, i quali acquistano un diritto proprio nei confronti della compagnia assicuratrice, ferma restando la facoltà dell’interessato di agire in sede giurisdizionale a tutela dei suoi diritti successori. Tra i dati cui gli eredi hanno diritto di accedere non rientrano quelli identificativi di terze persone. Gli Ermellini hanno ritenuto fondato il ricorso proposto dal garante per la protezione dei dati personali. Il Supremo Collegio, infatti, non ha ritenuto condivisibile l’interpretazione del Tribunale, secondo la quale la richiesta dell’interessato il quale, sul presupposto di esercitare un diritto di accesso a dati personali – detenuti da una compagnia di assicurazione – che lo riguardavano, chiedeva di venire a conoscenza dei nominativi delle persone beneficiarie di una polizza assicurativa stipulata dal de cuius integrerebbe gli estremi del diritto riconosciuto dall’art. 9, comma 3, d.lgs. n. 196/2003 di chiedere senza formalità e di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile – diritto che, rispetto alle persone decedute, può essere esercitato da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. I Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che il diritto di accesso di cui in parola ha ad oggetto i dati personali che riguardano direttamente la persona richiedente che, per legge, è l’unica titolare dell’interesse - meritevole di tutela - a ricevere quelle informazioni. Una diversa conclusione, finalizzata a consentire l’accesso ai dati a terze persone, non è giustificabile alla luce del citato art. 9, comma 3, d.lgs. n. 196/2003, il quale, attribuendo al richiedente il diritto di accedere ai dati personali concernenti persone decedute, fa preciso ed esclusivo riferimento ai dati della persona defunta, ma non autorizza l’accesso ai dati personali non riferiti al de cuius , come quelli per cui è causa. Risulta pertanto, secondo l’esame del Supremo Collegio, che il giudice di merito non si sia attenuto al principio di diritto in forza del quale in tema di trattamento dei dati personali, tra i dati concernenti persone decedute, ai quali hanno diritto di accesso gli eredi, a norma dell’art. 9, comma 3, d.lgs. n. 196/2003, non rientrano quelli identificativi di terze persone, quali sono i beneficiari della polizza sulla vita stipulata dal de cuius , ma soltanto quelli riconducibili alla sfera personale di quest’ultimo . Per tutte le ragioni sopra esposte, dunque, la Corte ha ritenuto di accogliere il ricorso, cassando la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 26 giugno – 8 settembre 2015, n. 17790 Presidente Di Palma – Relatore Lamorgese Svolgimento del processo Il sig. Z.A. ha proposto un ricorso al Garante per la protezione dei dati personali avverso il diniego della compagnia di assicurazione Popolare Vita spa di comunicare i nominativi dei beneficiari di una polizza assicurativa sottoscritta dal sig. D.R. , in risposta alla sua richiesta di volere esercitare i diritti ereditari nei confronti di D. del quale era erede in forza di testamento pubblico. Il Garante ha invitato Z. a regolarizzare il ricorso mediante indicazione specifica del provvedimento richiesto e, in mancanza, lo ha dichiarato inammissibile. Zecchini ha proposto opposizione dinanzi al giudice ordinario, esponendo che la sua richiesta era volta chiaramente alla tutela di un diritto previsto dagli artt. 7, 8 e 9, terzo comma, del d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e consisteva nell'ordine alla Popolare Vita di comunicare l'intera documentazione relativa alla polizza e, in particolare, i nominativi di tutti i soggetti designati quali beneficiari. Il Garante si è costituito chiedendo il rigetto dell'opposizione. Il Tribunale di Verona, con sentenza 1.2.2011, ha accolto l'opposizione di Z. , ritenendo che il provvedimento richiesto al Garante avesse un oggetto chiaro, cioè la comunicazione di dati riservati, quali erano i nominativi dei beneficiari della polizza, e fosse funzionale alla tutela dei diritti ereditari di Z. ovvero dello stesso D. , nel caso in cui avesse contratto la polizza in stato di incapacità di intendere e volere quindi, ha dichiarato illegittimo il provvedimento del Garante e ordinato alla Popolare Vita di comunicare a Z. i nominativi dei soggetti designati da D. quali beneficiari della polizza. Il Garante ricorre per cassazione sulla base di due motivi lo Z. e la Popolare Vita, ai quali il ricorso è stato notificato, non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Nel primo motivo il Garante denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 del d.lgs. n. 196/2003, per avere ritenuto che Z. avesse agito per la tutela di un diritto all'accesso di dati personali che non lo riguardavano perché concernenti soggetti terzi. Nel secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 del d.lgs. n. 196/2003 e 1920 c.c., per avere ritenuto che il citato art. 9, avendo previsto il diritto di accesso ai dati personali relativi alle persone decedute, debba essere interpretato nel senso di consentire l'accesso anche ai dati personali identificativi di terze persone, quali sono gli eventuali beneficiari di una polizza assicurativa contratta dalla persona deceduta, i quali acquistano un diritto proprio nei confronti della compagnia assicuratrice, ferma restando la facoltà dell'interessato di agire in sede giurisdizionale a tutela dei suoi diritti successori. Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati. Il Tribunale ha ritenuto fondata la richiesta dell'interessato, il quale, assumendo di esercitare un diritto di accesso a dati personali che lo riguardavano, detenuti da una compagnia di assicurazione, intendeva venire a conoscenza dei nominativi delle persone beneficiarle di una polizza assicurativa stipulata da D. . Si tratterebbe, ad avviso del Tribunale, del diritto, riconosciuto dal d.lgs. n. 196 del 2003, di chiedere senza formalità e di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano [ ] e la loro comunicazione in forma intelligibile artt. 7 e 8 , diritto che, rispetto alle persone decedute, può essere esercitato da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione art. 9, terzo comma . Questa interpretazione non è condivisibile. Il diritto di accesso riconosciuto dalle predette disposizioni ha ad oggetto i dati personali che riguardano direttamente la persona richiedente che, per legge, è l'unica titolare dell'interesse, meritevole di tutela, a ricevere quelle informazioni. Una diversa conclusione, al fine di consentire l'accesso ai dati di terze persone, non è giustificabile alla luce del citato terzo comma dell'art. 9, il quale, attribuendo al richiedente il diritto di accedere ai dati personali concernenti persone decedute , fa chiaro ed esclusivo riferimento ai dati della persona deceduta come nel caso, esaminato da Cass. n. 14656/2013, delle cartelle cliniche relative ai ricoveri ospedalieri della persona defunta , ma non autorizza l'accesso ai dati personali non riferiti al de cuius , come i terzi beneficiari dei contratti stipulati dal primo, i quali, nel caso di assicurazione sulla vita, acquistano un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione art. 1920, terzo comma, c.c. . Il principio di diritto, al quale il giudice di merito non si è attenuto, è il seguente in tema di trattamento dei dati personali, tra i dati concernenti persone decedute, ai quali hanno diritto di accesso gli eredi, a norma dell'art. 9, terzo comma, d.lgs. n. 196/2003, non rientrano quelli identificativi di terze persone, quali sono i beneficiari della polizza sulla vita stipulata dal de cuius , ma soltanto quelli riconducibili alla sfera personale di quest'ultimo. La sentenza impugnata, non essendosi conformata al suddetto principio, è cassata e la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda di Z. . Sussistono giusti motivi per compensare le spese, in considerazione della novità della questione esaminata. P.Q.M. La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di Z.A. compensa le spese dell'intero giudizio.