Omesso esame della domanda da parte del giudice di merito

L’omessa indicazione, nell’intestazione della sentenza, del nome di una delle parti determina la nullità della sentenza stessa solo in quanto riveli che il contraddittorio non si è regolarmente costituito a noma dell’art. 101 c.p.c. o generi incertezza circa i soggetti ai quali la decisione si riferisce.

La fattispecie. Nel caso in esame la Corte d’Appello di Roma ha omesso di prendere posizione con riferimento alla domanda esperita da una parte processuale non solo nella motivazione del provvedimento ma financo nell’intestazione dello stesso. Interpretazione della domanda e omesso esame. Il Supremo Collegio, accogliendo il ricorso, ha precisato che è necessario distinguere l’interpretazione della domanda svolta dall’omesso esame. Nel primo caso l’interpretazione della domanda e l’individuazione del contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito ne consegue che la Corte di Cassazione potrà verificare unicamente la correttezza e la esaustività della motivazione. Qualora, invece, la domanda non sia stata considerata, in violazione dell’art. 112 c.p.c., si pone un problema di natura processuale per la soluzione della quale la Corte ha il potere-dovere di decidere all’esame diretto degli atti. Omesso esame della domanda. L’omessa indicazione della parte processuale nell’intestazione del documento non è sufficiente per lamentare l’omesso esame di una domanda in quanto tale aspetto deve rilevare nella parte motiva, ove deve risultare la mancata costituzione del contraddittorio ai sensi dell’art. 101 c.p.c

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 7 maggio – 3 settembre 2015, numero 17550 Presidente Petitti – Relatore Manna In fatto Con ricorso del 28.6.2010 gli odierni ricorrenti indicati in epigrafe, adivano, insieme con altri, la Corte d'appello di Roma per ottenere la condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento di un equo indennizzo, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, numero 89, a causa della durata irragionevole di un processo amministrativo instaurato innanzi al TAR Campania il 27.5.1993. Con decreto del 23.12.2013 la Corte d'appello provvedeva sul ricorso, accogliendolo limitatamente agli altri soggetti agenti, mentre nulla statuiva quanto agli odierni ricorrenti, non indicati neppure nell'epigrafe del provvedimento, e alla loro domanda. Pertanto, contro tale decreto questi ultimi propongono ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è rimasto intimato. Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata. Motivi delle decisioni 1. - Con l'unico motivo d'impugnazione i ricorrenti lamentano l'omessa pronuncia sul loro ricorso, ai sensi degli arti. 2 legge numero 89/01 e 112 c.p.c., in relazione al numero 4 dell'articolo 360 c.p.c. Deducono al riguardo che la Corte territoriale ha completamente omesso di provvedere nei loro confronti e che tale omissione non è emendabile col procedimento di correzione di errore materiale, atteso che i loro nominativi non risultano né nell'epigrafe né nella motivazione e né nel dispositivo del decreto impugnato. 2. - Il motivo è fondato. Nel giudizio di legittimità, va tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne ha dato il giudice del merito. Nel primo caso, si verte in tema di violazione dell'articolo 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta. Nel secondo caso, invece, poiché l'interpretazione della domanda e l'individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata Cass. nnumero 7932/12, 15603/06, 16596/05 e 12259/02 . Inoltre, l'omessa indicazione, nell'intestazione della sentenza, del nome di una delle parti determina la nullità della sentenza stessa solo in quanto riveli che il contraddittorio non si è regolarmente costituito a norma dell'articolo 101 c.p.c., o generi incertezza circa i soggetti ai quali la decisione si riferisce, e non anche se dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza la loro identificazione, dovendosi, in tal caso, considerare l'omissione come un mero errore materiale, che può essere corretto con la procedura prevista dagli artt. 287 e 288 c.p.c. v. ex pluribus, Cass. nnumero 5660/15, 4796106, 16438/03 e 5850102 . 2.1. - Atteso che nella fattispecie ricorre chiaramente un caso di omessa pronuncia e non di errore materiale correggibile, tant'è che nel decreto impugnato non v'è traccia né degli odierni ricorrenti né della loro,domanda e rilevato che, invece, quest'ultima era stata debitamente proposta, come si ricava dall'esame diretto degli atti tutto ciò posto, deve ritenersi che la Corte territoriale sia incorsa nella denunciata violazione processuale. 3. - S'impone, pertanto, la cassazione del decreto impugnato in parte qua con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, che esaminerà la domanda nel merito e provvederà, altresì, sulle spese di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, che provvederà anche sulle spese di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile - 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 7.5.2015.