L’autorità di una sentenza impugnata è invocata in un diverso giudizio: la sospensione è facoltativa

Quando in un processo è invocata l’autorità di una sentenza pronunciata all’esito di un diverso giudizio e oggetto di impugnazione, è rimesso al giudice un potere di sospensione facoltativo e discrezionale, da esercitare in modo motivato. In particolare, la sospensione è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente sul perché non intenda poggiarsi sull’autorità della prima sentenza

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella pronuncia n. 17473 del 2 settembre 2015. Il caso. Una società instaurava un giudizio monitorio al fine di ottenere la restituzione di una somma di denaro riscossa da un’altra società per mezzo di due procedure esecutive promosse contro la ricorrente in forza di un decreto ingiuntivo che, a seguito di opposizione, era stato caducato. Emesso il decreto ingiuntivo, la società intimata proponeva a sua volta opposizione e il Tribunale adito sospendeva il giudizio invocando l’art. 295 c.p.c. in ragione della pendenza del giudizio d’appello sulla sentenza che aveva caducato il primo decreto ingiuntivo. La ricorrente proponeva, quindi, regolamento di competenza avverso l’ordinanza di sospensione. Contestazione della sottoscrizione di conferimento della procura. Preliminarmente la Suprema Corte esamina la questione derivante dalla proposizione da parte della resistente di una querela di falso riguardo alla sottoscrizione del presidente della società ricorrente relativa al conferimento della procura alle liti sul ricorso per decreto ingiuntivo da cui aveva avuto origine il giudizio sospeso dall’ordinanza impugnata, nonché alla medesima sottoscrizione relativa all’atto di conferimento della procura a margine del ricorso per regolamento di competenza. Al riguardo, gli Ermellini affermano innanzitutto che per la contestazione dell’autografia della sottoscrizione apposta dal difensore per autenticare una procura speciale rilasciata in calce o a margine dell’atto introduttivo del giudizio è corretto l’utilizzo della querela di falso. Querela di falso nel giudizio di regolamento di competenza. Ciò premesso, la Suprema Corte dichiara tuttavia l’inammissibilità della querela contro la sottoscrizione di conferimento della procura sul ricorso monitorio. Invero, afferma la Cassazione che la querela di falso è proponibile in via incidentale nel giudizio di regolamento di competenza, dando luogo alla sua sospensione, solo quando riguardi atti dello stesso particolare procedimento di legittimità rappresentato dal detto giudizio il ricorso, la memoria ex art. 47, ultimo comma, c.p.c., la decisione impugnata, le memorie del procedimento ai sensi dell’art. 380- ter o dell’art. 380- bis c.p.c. ovvero documenti di cui è ammesso, nel suddetto procedimento, il deposito ai sensi dell’art. 372 c.p.c., e non invece in riferimento ad atti del procedimento che si è svolto dinanzi al giudice di merito. Quanto, invece, alla sottoscrizione di conferimento della procura nel ricorso per regolamento, la querela sarebbe ammissibile in relazione alla natura dell’atto, ma è dichiarata inammissibile sotto altro profilo, cioè per difetto di rilevanza del documento impugnato di falso, ai sensi dell’art. 222 c.p.c., atteso che, una volta valutata inammissibile la querela di falso contro la procura rilasciata in calce al ricorso monitorio, la necessità di considerare legittima detta procura abilitava il difensore a proporre il ricorso per regolamento di competenza. Sospensione necessaria e facoltativa del processo. Quanto al merito, l’istanza di regolamento di competenza è ritenuta fondata. In particolare, il Tribunale ha giustificato la sospensione del giudizio sulla base del potere di cui all’art. 295 c.p.c., cioè adducendo il carattere pregiudicante del giudizio sull’opposizione al decreto ingiuntivo a suo tempo ottenuto dalla resistente rispetto alla pretesa creditoria restitutoria consacrata nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla ricorrente dinanzi ad esso pendente. Senonché, a giudizio degli Ermellini, il Tribunale, in ragione della pendenza del giudizio pregiudicante in grado di appello, avrebbe potuto e dovuto esercitare soltanto il potere di cui all’art. 337, comma 2, c.p.c., che invece consente al giudice di sospendere il processo quando in esso sia invocata l’autorità di una sentenza e questa venga impugnata. Invero, ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo, previsto dall’art. 337, comma 2, c.p.c., è indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici. Nel caso di specie, il giudice, ragionando solo in termini di pregiudizialità, ha del tutto omesso di valutare la sussistenza o meno di forza di convincimento nella decisione sull’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla resistente, sicché l’ordinanza di sospensione è reputata illegittima.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 17 aprile – 2 settembre 2015, n. 17473 Presidente Finocchiaro– Relatore Frasca Fatto e diritto Ritenuto quanto segue p.1. La s.r.l. Logistica Nieddu ha proposto istanza di regolamento di competenza contro la s.r.l. Invia avverso l'ordinanza dell'8 maggio 2014, con la quale il Tribunale di Milano ha disposto la sospensione del giudizio da essa introdotto contro l'intimata con ricorso monitorio del maggio 2013 per ottenere la restituzione della somma di Euro 86.166,25 a suo tempo percepita dalla Invia in forza di due procedure per esecuzione forzata presso terzi promosse dalla medesima contro essa ricorrente in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. OMISSIS emesso dal Tribunale di Milano, che successivamente era stato caducato a seguito della sua opposizione dalla sentenza dello stesso tribunale meneghino n. 12905 del 26 ottobre 2011. p.2. Il Tribunale di Milano, con l'ordinanza impugnata ha disposto la sospensione del giudizio di opposizione al decreto dopo aver rigettato la richiesta di esecutività provvisoria del decreto ingiuntivo formulata dalla qui ricorrente ai sensi dell'art. 648 c.p.c La sospensione è stata disposta con espressa invocazione dell'art. 295 c.p.c. in ragione della pendenza sulla sentenza dell'ottobre 2011 del Tribunale di Milano del giudizio di appello introdotto dalla Invia dinanzi alla Corte d'Appello di Milano. p.3. All'istanza di regolamento di competenza ha resistito con memoria la s.r.l. Invia. p.4. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione con il procedimento di cui all'art. 380-ter c.p.c., veniva richiesto al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all'esito del loro deposito, ne veniva fatta comunicazione agli avvocati delle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. p.5. Parte ricorrente ha depositato memoria. Considerato quanto segue p.1. In via preliminare va esaminata la questione di rito derivante dalla proposizione da parte della s.r.l. Invia di una querela di falso sia riguardo alla sottoscrizione del presidente della società ricorrente, N.G.B., relativa al conferimento della procura all'Avvocato Fisco sul ricorso per decreto ingiuntivo da cui ha originato il giudizio di merito sospeso dall'ordinanza qui impugnata, sia riguardo alla sottoscrizione del medesimo N.G.B., nella qualità di amministratore unico della ricorrente, relativa all'atto di conferimento della procura a margine del ricorso per regolamento di competenza. p.1.1. Va rilevato in primo luogo che le querele proposte sono due e, quindi, una volta considerato che esse si rivolgono entrambe contro attestazioni di autenticazione di procura da parte del difensore espressi in atti processuali, si deve ricordare che è consolidato l'insegnamento, da ultimo richiamato da Cass. ord. n. 15170 del 2014 che evoca Cass. n. 5711 del 1996 n. 715 del 1999 n. 6047 del 2003 n. 10240 del 2009 , secondo cui Per la contestazione dell'autografia della sottoscrizione apposta dal difensore per autenticare una procura speciale rilasciata in calce o a margine dell'atto introduttivo del giudizio è necessaria la querela di falso, attesa la natura dell'atto di autenticazione che, al pari dell'autenticazione della scrittura privata, mentre rileva, quanto all'effetto, come strumento di attribuzione al documento cui si riferisce della particolare efficacia probatoria prevista dal combinato disposto dell’art. 2702 c.c., e art. 2703 c.c., comma 1, è, quanto alla struttura, un atto pubblico risultante, in coerenza con la definizione dell'art. 2699 c.c., da un documento redatto da un pubblico ufficiale che, in quanto autorizzato a costituire la descritta certezza in ordine all'atto principale, deve per ciò stesso ritenersi necessariamente dotato di poteri idonei a presidiare di non minore certezza l'atto accessorio destinato a realizzare quel risultato, con la conseguenza che, al pari della pubblica fede concernente l'autenticità della sottoscrizione della procura, anche quella relativa alla provenienza della certificazione dal soggetto che se ne professa autore non può essere rimossa se non attraverso lo speciale procedimento di cui all'art. 221 c.p.c. e segg.” . L'evocazione di tale principio rende legittimo l'utilizzo della querela di falso sotto il profilo della natura dell'atto che vi è stato assoggettato. p.1.2. Tuttavia la querela contro la sottoscrizione di conferimento della procura sul ricorso monitorio è inammissibile in questo giudizio di regolamento di competenza. Va rilevato che è consolidato, per il giudizio di cassazione, il principio di diritto secondo cui la querela di falso è proponibile in via incidentale nel giudizio di cassazione, dando luogo alla sua sospensione, solo quando riguardi atti dello stesso procedimento di cassazione il ricorso, il controricorso e Tatto-sentenza o i documenti di cui è ammesso, nel suddetto procedimento, il deposito ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., e non anche in riferimento ad atti del procedimento che si è svolto dinanzi al giudice del merito e la cui falsità vuole essere addotta per contestare il vizio di violazione di norme sul procedimento in cui sia incorso il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Ne consegue che, ove si adduca la falsità degli atti del procedimento di merito, la querela di falso va proposta in via principale ed è nella impugnazione per revocazione, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., il mezzo per rescindere la sentenza che, poi, possa essere riconosciuta aver pronunciato su prove dichiarate false, laddove la nozione di prova, dovendosi correlare al tipo di vizio di cui si dimostri che la sentenza è risultata essere affetta, può essere costituita dalla relazione di notificazione di un atto processuale nella specie, dalla relazione di notificazione di ordinanza pronunciata, ex art. 426 cod. proc. civ., fuori udienza , quando il vizio della sentenza sia un vizio derivante da violazione della norma sul procedimento che di tale atto dispone la notificazione”. Cass. n. 986 del 2009, correttamente evocata dalla resistente per la prima parte e che ha come sua base Cass. sez. un. n. 16402 del 2007 . Tale principio, quanto alla sua prima parte, trova applicazione come aveva già affermato la remota Cass. n. 986 del 1973 e, quindi, Cass. n. 5782 del 1982 anche a quel particolare giudizio di legittimità che si concreta nel ricorso per regolamento di competenza, atteso che la natura di quest'ultimo di atto di impugnazione, collocantesi come un incidente cognitivo di legittimità affidato alla Corte di cassazione riguardo ad un provvedimento assunto o sulla competenza o sulla sospensione nello svolgimento di un giudizio che ancora trovasi ancora nelle fasi di merito, determina la rilevanza degli stessi principi giustificativi dell'inammissibilità della querela contro atti del giudizio di merito, affermati a proposito dell'ordinario giudizio di cassazione. La querela di falso contro atti del procedimento di merito, peraltro, proprio perché il giudizio di merito riguardo al quale la Corte di cassazione regola la competenza o statuisce sulla sospensione è giudizio che, dopo la pronuncia della Corte sulla competenza o sulla sospensione avrà - di norma - la prospettiva di ulteriore svolgimento, potrà proporsi in esso in via incidentale, salvo valutare -questione che non merita qui esaminare - l'eventuale incidenza della decisione sulla competenza o sulla sospensione, con la loro efficacia di giudicato sulla relativa questione, quali eventuali fattori preclusivi ai sensi dell'art. 324, primo comma, c.p.c Ne segue che va affermato il seguente principio di diritto la querela di falso è proponibile in via incidentale nel giudizio di regolamento di competenza, dando luogo alla sua sospensione, solo quando riguardi atti dello stesso particolare procedimento di legittimità rappresentato dal detto giudizio il ricorso, la memoria ex art. 47, ultimo comma, c.p.c., la decisione impugnata, le memorie del procedimento ai sensi dell'art. 380-ter o dell'art. 380-bis c.p.c. ovvero documenti di cui è ammesso, nel suddetto procedimento, il deposito ai sensi dell'art. 372 cod. proc civ., e non invece in riferimento ad atti del procedimento che si è svolto dinanzi al giudice del merito” . Ne segue che la querela di falsa proposta dall'Invia è inammissibile in questa sede contro la sottoscrizione relativa alla procura a margine del ricorso monitorio. p.1.3. La querela sarebbe ammissibile, in relazione alla natura dell'atto, avverso la sottoscrizione di conferimento della procura ai difensori nel ricorso per regolamento, ma, è inammissibile, viceversa, sotto altro gradato profilo, cioè per difetto di rilevanza del documento impugnato di falso, ai sensi dell'art. 222 c.p.c., atteso che, una volta valutata inammissibile la querela di falso contro la procura rilasciata in calce al ricorso monitorio, la necessità di considerare legittima detta procura abilitava ed abilita il difensore Avvocato Alessandro Fisco a proporre il ricorso per regolamento di competenza ai sensi dell'art. 47, primo comma, c.p.c p.1.4. Le svolte osservazioni evidenziano anche l'infondatezza delle conclusioni sulla questione esaminata proposte dal Pubblico Ministero. p.2. Nel merito l'istanza di regolamento di competenza è fondata, al contrario di quanto opinato dallo stesso Pubblico Ministero. Il Tribunale di Milano ha espressamente giustificato la sospensione del giudizio sulla base del potere di cui all'art. 295 c.p.c., cioè adducendo il carattere pregiudicante del giudizio sull'opposizione al decreto ingiuntivo a suo tempo ottenuto dalla s.r.l. Invia rispetto alla pretesa creditoria restitutoria consacrata nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla qui ricorrente dinanzi ad esso pendente. Senonché, il Tribunale, in ragione della pendenza del giudizio pregiudicante in grado di appello, avrebbe potuto e dovuto esercitare soltanto il potere di cui all'art. 337, secondo comma, c.p.c., il che imponeva di valutare la c.d. autorità della sentenza di primo grado di accoglimento dell'opposizione della N. al decreto ingiuntivo ottenuto dall’Invia nel giudizio pregiudicante e, quindi, di esercitare o non esercitare il potere di sospensione esclusivamente all'esito del risultato di quella valutazione. Il Tribunale di Milano avrebbe, in sostanza, dovuto applicare l'art. 337, secondo comma, c.p.c. e non l'art. 295 c.p.c Ora, l'applicazione della prima norma, cui questa Corte, dovendo statuire sulla legittimità della sospensione postula la considerazione del principio secondo cui Ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo, previsto dall'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., è indispensabile un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l'autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e le critica che ne é stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici”. così Cass. ord. n. 24046 del 2014 . p.2.1. Il Collegio condivide integralmente la motivazione posta a premessa di tale principio di diritto da detta decisione, che l'ha espressa innanzitutto affermando quanto segue [ .] deve premettersi che Cass., ord. 25 novembre 2010, n. 23977 , in tema di sospensione facoltativa del processo, disposta quando in esso si invochi l'autorità di una sentenza pronunciata all'esito di un diverso giudizio e tuttora impugnata, la relativa ordinanza, resa ai sensi dell'art. 337 c.p.p., comma 2, è impugnabile col regolamento di competenza di cui all'art. 42 cod. proc. civ. e tuttavia, non è consentito dimenticare le peculiarità della figura di sospensione processuale contemplata dalla norma in esame la quale a differenza di quanto dispone l'art. 295 cod. proc. civ. attribuisce al giudice un potere di sospensione facoltativo e discrezionale - da esercitare ovviamente in modo motivato - come il testo stesso della norma chiaramente indica si veda in tal senso, tra le altre, Cass. n. 15794 del 2005, cit. . Ne consegue che il sindacato esercitabile al riguardo da parte della Cassazione, investita con ricorso per regolamento, è limitato alla verifica dell'esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui solo spettante ed all'esistenza di una motivazione non meramente apparente. Non parrebbe invece coerente con la funzione e con le caratteristiche stesse del rimedio che la Suprema Corte si cimentasse con una valutazione di adeguatezza della motivazione adottata sul punto dal giudice di merito e che si sostituisse a detto giudice nell'esercizio di un potere discrezionale a lui solo spettante né, del resto, il regolamento potrebbe metter capo ad un annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 9. - Ancora, effettivamente le Sezioni Unite di questa Corte regolatrice, rimarcando la differenza tra l'istituto della sospensione necessaria previsto dall'art. 295 cod. proc. civ. e quello della sospensione discrezionale disciplinato dall'art. 337 cod. proc. civ., hanno statuito che quest'ultima dipende pur sempre da una valutazione di plausibile controvertibilità che il confronto tra la decisione intervenuta e le critica che ne è stata svolta abbia fatto emergere o, in altri termini, la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio non intenda poggiarsi sull'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, in quanto non intenda riconoscere l'autorità dell'altra decisione Cass. Sez. Un., 19 giugno 2012, n. 10027 . E le sezioni semplici di questa Corte hanno ripreso il principio, sia pur quasi tralaticiamente, applicandolo a fattispecie di sospensione malamente disposta ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. in casi in cui sarebbe stata possibile soltanto quella ai sensi dell'art. 337 cod. proc. civ. al riguardo, basti un richiamo, tra le altre, a Cass., ord. 18 novembre 2013, n. 25890 che ribadisce l'esigenza di una valutazione della plausibile controvertibilità che il confronto tra la decisione intervenuta e la critica svolta con l'atto di appello abbia fatto emergere Cass., ord. 19 settembre 2013, n. 21505 Cass., ord. 24 maggio 2013, n. 13035 Cass., ord. 9 gennaio 2013, n. 375 Cass., ord. 5 novembre 2012, n. 18968 tra le ultime Cass., ord. 18 marzo 2014, n. 6207, che però condiziona - immotivatamente e con la mera soppressione della parola non con correzione a mano - la sospensione discrezionale ex art. 337 cod. proc. civ. all'opposto caso in cui il giudice del secondo giudizio intenda - anziché non intenda - riconoscere l'autorità della prima sentenza. Va solo aggiunto che, peraltro, tale potere discrezionale può bene essere esercitato a condizione che si dia conto, purché in modo non meramente apparente, di tali indispensabili valutazioni occorre allora, con tutta evidenza, che di tale intenzione di non riconoscimento si dia comunque, per quanto sommariamente e con valutazione ancora una volta discrezionale e quindi sottratta al sindacato di merito da parte di questa Corte secondo Cass., ord. 23977/10, citata , espressamente conto, altrimenti risolvendosi la sospensione nell'esercizio immotivato di un potere - che da discrezionale diverrebbe arbitrario ed incontrollabile - e finendo con il sovrapporsi meccanicisticamente alla diversa - e non configurabile, per quanto detto - ipotesi della sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ Ed a tale orientamento il Collegio intende in modo convinto assicurare opportunità, condividendo la valutazione di progressivo evidente disfavore dell'ordinamento verso ogni ipotesi di sospensione del processo, messo in evidenza dalla ricordata sentenza n. 10027/12 di questa Corte regolatrice”. La citata ordinanza, ha poi, esaminato il caso di cui si trovava ad essere investita - nel quale il giudice di merito aveva invocato, a differenza del Tribunale di Milano nell'ordinanza che si giudica, proprio l'art. 337, secondo comma, c.p.c. - osservando quanto segue 10. - Tale premessa consente di esaminare in via preliminare il quarto motivo, relativo alla c.d. questione più liquida, onde stabilire se il ricorso, ove fosse stato suscettibile di essere esaminato nel merito per il caso di non cessazione della materia del contendere, potesse o meno dirsi fondato. Infatti, nella specie la gravata ordinanza non si è posta in alcun modo il problema di motivare sulle ragioni dell'opportunità di sospendere il secondo processo essa, nel penultimo capoverso prima del dispositivo, si è limitata ad indicare la stretta interdipendenza delle domande, senza farsi carico di valutare la controvertibilità della soluzione della questione data nella prima sentenza e di ipotizzare di non condividerla. In tal modo, peraltro, essa si è sottratta all'onere delineato dal richiamato orientamento ed ha violato il seguente principio di diritto per il legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale previsto dall'art. 337 cod. proc. civ. è indispensabile un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità che il confronto tra la decisione intervenuta e le critica che ne è stata svolta abbia fatto emergere sicché la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente sul perché non intenda poggiarsi sull'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, in quanto non intenda riconoscere l'autorità di quell'altra decisione e, sostanzialmente, non ne condivida il merito o le ragioni giustificatrici”. p.2.2. Ebbene nell'ordinanza impugnata, al di là dell'espressa invocazione dell'art. 295 c.p.c. che già di per sé renderebbe illegittima l'ordinanza, si deve rilevare che si configura comunque un'assoluta mancanza di valutazione da parte del giudice che l'ha pronunciata in ordine alla sussistenza oppure alla insussistenza nella decisione del Tribunale di Milano sull'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Invia, di forza di convincimento , dato che si ragiona solo in termini di pregiudizialità. Valutazione che sarebbe stata giustificata e sufficiente se il potere in giuoco fosse stato quello dell'art. 295 c.p.c Il Tribunale, invece, non ha in alcun modo espresso un convincimento sull'autorità della decisione pregiudicante, intesa come sussistenza o meno della forza di convincimento del tenore suo tenore. In tale situazione il potere di sospensione è stato esercitato del tutto illegittimamente e l'ordinanza impugnata dev'essere pertanto caducata, dovendosi disporre la prosecuzione del giudizio. E ciò senza che nemmeno occorra alcuna valutazione della sopravvenienza, evidenziata dalla memoria della ricorrente, della sentenza della Corte di Appello di Milano sul giudizio pregiudicante, che, peraltro, ha rigettato l'appello della qui resistente. L'efficacia di tale sopravvenuta decisione sarà anch'essa suscettibile di valutazione solo ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., da parte del Tribunale di Milano, dinanzi al quale il giudizio dovrà riassumersi nel termine di cui all'art. 50 c.p.c. decorrente dalla comunicazione del deposito della presente. p.3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 e tenendo conto della proposizione delle due querele di falso. P.Q.M. La Corte dispone la prosecuzione del giudizio. Condanna parte resistente alla rifusione alla parte ricorrente delle spese del giudizio di regolamento di competenza, liquidate in Euro settemiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.