Notifica della sentenza alle parti: non è idonea a far decorrere i termini per impugnare

La notificazione della sentenza va effettuata e indirizzata al procuratore costituito, quale destinatario dell’atto, ed è validamente notificata, ai fini della decorrenza del termine per impugnare, anche se effettuata al domicilio eletto dalla parte presso il difensore.

Così ha deciso la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 17452/15, depositata il 2 settembre. Il caso. In una causa riguardante un’azione di reintegrazione nel possesso di un terreno, l’impugnazione della sentenza di primo grado veniva dichiarata inammissibile perché proposta oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della pronuncia gravata, avvenuta presso il loro procuratore domiciliatario. Avvero tale decisione viene proposto ricorso. Successione a titolo particolare. La Corte si occupa di una questione preliminare e ribadisce che nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso nel caso di specie il terreno a tutela del quale era stata esperita l’azione di reintegrazione del possesso il giudizio prosegue fra le parti originarie. Permane la legittimazione del dante causa quale sostituto processuale del successore fin quando egli, intervenuto in causa quest’ultimo, non ne sia estromesso con il consenso delle altre parti. Nello specifico, in tema di azioni possessorie, quando la successione a titolo particolare nel possesso avvenga dopo la proposizione della domanda di reintegrazione o di manutenzione nei confronti dell’autore dello spoglio, la sentenza ha effetto nei confronti dell’avente causa, ai sensi dell’art. 111, comma 4, c.p.c., senza che operi la clausola di salvezza degli effetti della trascrizione prevista, perché la domanda di reintegrazione o di manutenzione non va trascritta ai sensi e per gli effetti dell’art. 2653, n. 1, c.c. altre domande e atti soggetti a trascrizione a diversi effetti e quindi resta irrilevante la trascrizione del titolo d’acquisto. Ne consegue che la sentenza pronunciata contro il dante causa è titolo eseguibile nei confronti dell’acquirente Cass. 7635/2015 . Notificazione della sentenza. Con il primo motivo si sostiene che, ai fini della decorrenza del termine breve, la notificazione della sentenza deve essere effettuata al procuratore costituito presso il domicilio da lui eletto che non va confuso con quello eletto dalla parte. Nel caso di specie la sentenza era stata notificata alle parti nel domicilio da loro eletto, e non a quello eletto dal procuratore costituito. Pertanto la notificazione non risulta idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, come erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata. La Corte chiarisce, infatti, che, dopo la costituzione in giudizio, il procuratore costituito è, ai sensi dell’art. 170 c.p.c. notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento , il naturale destinatario di tutte le comunicazioni e notificazioni dirette alla parte tranne i casi eccezionalmente previsti dalla legge , il cui espletamento va effettuato al domicilio eletto anche se la relativa elezione sia formalmente fatta dal titolare del diritto in contestazione, atteso che questa si riflette necessariamente sul procuratore, essendo il termine parte” concettualmente comprensivo di entrambi i soggetti. Ne consegue che, quando il soggetto in lite, nel rilasciare la procura al difensore, elegge contestualmente il domicilio, il difensore stesso, redigendo l’atto e autenticando la sottoscrizione del cliente viene a fare propria questa elezione, con la conseguenza che la notifica della sentenza nei suoi confronti presso quel domicilio è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione prevista dagli artt. 325 e 326 c.p.c D’altra parte, destinatario della notificazione della sentenza è il procuratore costituito, non la parte, pertanto il luogo che rileva ai fini di detta notificazione è il domicilio reale o eletto del procuratore, non il domicilio eletto dalla parte, anche se possono coincidere. La Corte ribadisce quindi che la notificazione della sentenza va effettuata e indirizzata al procuratore costituito, quale destinatario dell’atto, ed è validamente notificata, ai fini della decorrenza del termine ex art. 326 c.p.c, anche se effettuata al domicilio eletto dalla parte presso il difensore. Destinatario della notificazione deve essere il procuratore costituito. Nel caso di specie, quindi, la questione decisiva non è tanto stabilire se il domicilio fosse eletto dal procuratore, quanto il fatto che la sentenza è stata notificata alle parti, senza alcun riferimento al procuratore costituito. Non vi è menzione al procuratore né nella richiesta, né nella relata di notifica né come destinatario dell’atto. Pertanto la notifica non è idonea a far decorrere il termine breve ed è stata erroneamente dichiarata inammissibile l’impugnazione per revocazione.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 27 maggio – 2 settembre 2015, n. 17452 Presidente Bucciante – Relatore Migliucci Svolgimento del processo I.- Con sentenza dep. il 3 giugno 2009 la Corte di appello di Milano dichiarava inammissibile l'impugnazione per revocazione proposta da e T.M., A. e G.T. avverso la decisione n. 412/05 pronunciata da quella Corte che, in riforma della sentenza di primo grado, li aveva condannati a reintegrare A.R., P. R., G. R. I S. M. R. e M. R.B. nel diritto di passaggio da questi invocato. I Giudici ritenevano che l'impugnazione era stata proposta oltre il termine di trenta giorni della notifica della sentenza gravata, avvenuta presso il loro procuratore domiciliatario. 2.- Avverso tale decisione propongono ricorso T.M., A. e G.T. per cassazione sulla base di due motivi illustrati da memoria. Resistono con controricorso gli intimati. Motivi della decisione Preliminarmente vanno disattese le eccezioni sollevate in via preliminare dai resistenti, i quali hanno dedotto a la sopravvenuta carenza di interesse e il difetto di legittimazione ad agire degli e attuali ricorrenti, avendo i medesimi nelle more alienato il terreno, oggetto del giudizio e sul quale essi resistenti esercitavano il diritto di passaggio, la cui esistenza era stata contestata da controparte b le pendenza avverso la sentenza n. 412/05, gravata con l'impugnazione per revocazione, del ricorso per cassazione proposto dagli attuali ricorrenti iscritto al n. 28483/05 R.G. Per quel riguarda la questione sub b , va osservato che il ricorso al quale hanno fatto cenno i resistenti è stato deciso con sentenza n. 812/12 di rigetto. Per quel che concerne l'eccezione sub a , trova in ogni caso applicazione la norma di cui all'art. 111 cod. proc. civ., secondo cui nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso nella specie il terreno a tutela del quale era stata esperita l'azione di reintegrazione del possesso , il giudizio prosegue fra le parti originarie permane la legittimazione del dante causa quale sostituto processuale del successore fin quando egli, intervenuto in causa quest'ultimo, non ne sia estromesso con il consenso delle altre parti. In tema di azioni possessorie, in particolare, quando la successione a titolo particolare nel possesso avvenga dopo la proposizione della domanda di reintegrazione o di manutenzione nei confronti dell'autore dello spoglio, la sentenza ha effetto, ai sensi dell'art. 111, quarto comma, cod. proc. civ., nei confronti dell'avente causa, senza che operi la clausola d3i salvezza degli effetti della trascrizione ivi prevista, in quanto la domanda di .reintegrazione o di manutenzione non va trascritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2653, n. 1, cod. civ. e, perciò, resta irrilevante la trascrizione del titolo d'acquisto pertanto, la sentenza pronunciata contro il dante causa è titolo eseguibile nei confronti dell'acquirente Cass. 7365/2015 . 1.- Il primo motivo deduce, che ai fini della decorrenza del termine breve, la notificazione della sentenza deve essere effettuata al procuratore costituito presso il domicilio da lui eletto che non va confuso con quello eletto dalla parte nella specie, procuratore costituito di essi ricorrenti era l'avv. P.C., che aveva eletto domicilio presso il suo studio in Carate Brianza via , e non aveva mutato il domicilio, essendo irrilevante l'elezione compiuta dal cliente invece, la sentenza era stata notificata alle parti nel domicilio eletto dalle parti presso lo studio dell'avv. L.L. che non era il procuratore degli signori M.- T Pertanto, tale notificazione non era idonea a fare decorrere il termine breve per impugnare, come erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata. 1.2. - Il motivo è fondato nei limiti di quanto si dirà. Occorre chiarire che dopo la costituzione in giudizio, il procuratore costituito è, ai sensi dell'art. 170 cod. proc. civ., il naturale destinatario di tutte le comunicazioni e notificazioni dirette alla parte tranne i 'casi eccezionalmente previsti dalla legge , il cui espletamento va effettuato al domicilio eletto ancorché la relativa elezione sia formalmente fatta dal titolare del diritto in contestazione, atteso che questa si riflette necessariamente sul procuratore, essendo il termine parte concettualmente comprensivo di entrambi i soggetti. Pertanto, allorquando il soggetto in lite, nel rilasciare la procura al difensore, elegga contestualmente domicilio, il difensore stesso, redigendo l'atto e autenticando la sottoscrizione del cliente, viene a fare propria detta elezione, con la conseguenza che la notifica della sentenza di primo grado effettuata nei suoi confronti presso quel domicilio eletto è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione previsto dagli artt. 325 e 326 cod. proc. civ D'altra parte, destinatario della notificazione della sentenza è il procuratore costituito, non la parte, pertanto il luogo che rileva ai fini di detta notificazione è il domicilio reale o eletto del procuratore, non il domicilio eletto dalla parte, anche se per quel che si è detto gli stessi possono coincidere. in sostanza, la notificazione della sentenza va effettuata e indirizzata al procuratore costituito, quale destinatario dell'atto, ed è validamente notificata ai fini della decorrenza del termine ex art. 326 citato, anche se effettuata al domicilio eletto dalla parte presso il difensore. Nella specie, la questione decisiva non è stabilire se quello eletto presso l'avv. L.L. fosse il domicilio dell'avv. P.C., procuratore costituito degli attuali ricorrenti - posto che la modifica dell'elezione di domicilio formulata con la comparsa conclusionale era evidentemente riferibile al domicilio del predetto difensore e ivi avrebbero dovuto essergli effettuate le notificazioni - quanto piuttosto la circostanza obiettiva che la sentenza era stata notificata alle parti al domicilio eletto presso l'avv. L. senza alcun riferimento al procuratore costituito, posto che il medesimo, nella richiesta e nella relata di notifica, non era menzionato quale destinatario dell'atto evidentemente, la notifica avrebbe dovuto essere effettuata all'avv. C., quale difensore costituito delle partì, al domicilio eletto presso l'avv. L. pertanto, la notifica non era idonea a fare decorrere il termine breve ed erroneamente è stata dichiarata inammissibile l'impugnazione per revocazione . 2.1. - Il secondo motivo con cui si denuncia la nullità della notificazione della sentenza è assorbito. Pertanto il ricorso va accolto la sentenza va cassata In relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della corte di appello di Milano. P.Q.M. Accoglie il primo motivo del ricorso per quanto in motivazione assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 maggio 2015.