Il difensore non elegge validamente domicilio: la notificazione presso il suo studio non è inammissibile

La notifica effettuata non presso la cancelleria ma a mani del collega di studio del difensore costituito che nel giudizio di primo grado abbia invalidamente dichiarato il proprio domicilio fuori dalla circoscrizione territoriale del giudice adito non rende inammissibile l’impugnazione.

Così ha deciso la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 17375/15, depositata il 1° settembre. Il caso. Il Tribunale dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta dal Ministero dello Sviluppo Economico e della Comunicazione contro la sentenza emessa dal gdp su ricorso di una s.r.l Alla base della decisione, il Tribunale poneva la circostanza che l’appello era stato notificato a mani del collega di studio del difensore della parte appellata, il quale nel giudizio di primo grado aveva invalidamente dichiarato il proprio domicilio fuori dalla circoscrizione territoriale del giudice adito, con conseguente domiciliazione ex lege presso la cancelleria di quest’ultimo. Avverso tale pronuncia, ricorre il Ministero dello Sviluppo Economico e della Comunicazione, lamentando che - pur essendo corretto il giudizio di invalidità della notifica della citazione in appello presso il domicilio eletto fuori dalla circoscrizione territoriale del giudice adito - detta notificazione deve ritenersi non inesistente, ma nulla, e, dunque, sanata dalla costituzione della parte appellata. L’elezione di domicilio è un onere e non un diritto. Sul punto, gli Ermellini hanno innanzitutto ricordato che il legislatore ha previsto a carico del procuratore costituito in un giudizio che si svolge fuori dalla circoscrizione del Tribunale cui è assegnato un onere -e non un diritto - di domiciliarsi in tal luogo pertanto, la previsione normativa in forza della quale, in mancanza dell’elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria, deve essere considerata come la conseguenza che l’ordinamento trae da tale omissione per agevolare gli oneri di notificazione della controparte e quelli di comunicazione del giudice adito. I Giudici di Piazza Cavour, infatti, hanno precisato che per giurisprudenza consolidata del Supremo Collegio deve ritenersi valida la notificazione effettuata presso lo studio del difensore costituito - ancorché situato fuori dal circondario ove ha sede l’autorità giudiziaria procedente - quando il procuratore non abbia validamente esercitato la facoltà di elezione, poiché in tal caso egli non ha alcun diritto di attendersi le notificazioni presso la cancelleria del giudice adito, essendo tale luogo individuato come domicilio legale in via residuale a fronte dell’inerzia del procuratore non eligente, senza che rilevi l’eventuale affidamento che quest’ultimo abbia fatto sulla ricezione delle notificazioni in tale luogo. Non solo il Supremo Collegio ha proseguito evidenziando come la giurisprudenza di legittimità abbia ritenuto valida, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre l’appello, la notificazione della sentenza effettuata al procuratore costituito nello studio risultante dall’albo professionale, anziché in quello, da lui indicato in corso di causa, ubicato nel circondario del giudice di primo grado, dal momento che l’esigenza della piena conoscenza del contenuto della decisione per la parte tramite il suo difensore è soddisfatta da tale notifica - la domiciliazione, infatti, è un onere posto a tutela non di quest’ultima, bensì della controparte. Il vizio è la nullità, non l’inesistenza. I Giudici del Palazzaccio, infine, hanno ricordato che, anche volendosi discostare dalla giurisprudenza sopra richiamata, la notifica effettuata presso lo studio del difensore costituito invece che presso la cancelleria del giudice adito, dovrebbe ritenersi nulla e non inesistente, dal momento che la notifica eseguita in un luogo e a soggetti diversi da quelli dovuti comporta l’inesistenza della notifica stessa solo in difetto di ogni collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario, dovendosi altrimenti ritenere la notifica semplicemente nulla. Nel caso di specie, concludono gli Ermellini, non è possibile sostenere che il collega di studio del difensore e lo studio stesso siano persona e luogo privi di riferimento con la parte che detto legale ha rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado. Per tutte queste ragioni, la Corte ha accolto con rinvio il ricorso in esame.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 21 aprile – 1 settembre 2015, n. 17375 Presidente Petitti – Relatore Manna Svolgimento del processo e motivi della decisione I. - Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell'art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380 bis e 375 c.p.c. 1. - Con sentenza del 17.4.2013 il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice d'appello, dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta dal Ministero delle Sviluppo Economico e della Comunicazione contro la sentenza emessa dal giudice di pace del medesimo centro su ricorso della TC Video 2000 Teleromadue s.r.l. Condannava, quindi, l'appellante alle spese di giudizio nonché ai danni da responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., avendo l'Avvocatura dello Stato proseguito nel giudizio nonostante l'evidente fondatezza dell'eccezione d'inammissibilità dell'appello. A base della decisione, la circostanza che l'appello era stato notificato a mani del collega di studio del difensore della parte appellata, il quale nel giudizio di primo grado aveva invalidamente dichiarato il proprio domicilio in Roma, e dunque fuori della circoscrizione territoriale del giudice adito, con conseguente domiciliazione ex lego presso la cancelleria di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 82 R.D. n. 37 del 1934. Di qui l'invalidità della notificazione, in quanto eseguita in un domicilio invalidamente dichiarato. 2. - Per la cassazione di tale sentenza il Ministero delle Sviluppo Economico e della Comunicazione propone ricorso, affidato a due motivi. 2.1. - Resiste con controricorso la TC Video 2000 Teleromadue s.r.l. 3. - Col primo motivo è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 82 R.D. n. 37 del 1934 e dell'art. 156, comma terzo c.p.c, in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c Se è corretto, afferma parte ricorrente, il giudizio d'invalidità della notifica della citazione in appello presso il domicilio eletto in Roma, non altrettanto esatta è la conseguenza che il Tribunale di Tivoli ne ha tratto. Detta notificazione, infatti, deve ritenersi nulla — e dunque sanata dalla costituzione della parte appellata — e non già inesistente. 4. - Il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c., in relazione al n. 3 rectius, 4 dell'art. 360 c.p.c. Nel testo applicabile ratione temporis, afferma parte ricorrente, detta norma richiedeva per la condanna la domanda della parte vittoriosa, domanda nella specie non proposta. Contesta, inoltre, la configurabilità del requisito soggettivo della male fede o della colpa grave. 5. - Il primo motivo è manifestamente fondato. E ciò per due ragioni del pari decisive. 5.1. - La prima è che l'art. 82, primo comma R.D. n. 37 del 1934 prevede nei confronti del procuratore costituito in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale cui è assegnato, non un diritto ma un onere di domiciliarsi ivi sicché la previsione del secondo comma della medesima norma, in base al quale in mancanza dell'elezione di domicilio, questo s'intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria, è la conseguenza che da tale omissione l'ordinamento trae nell'interesse dell'altra parte e dell'ufficio giudiziario adito, per agevolarne, rispettivamente, gli oneri di notificazione e di comunicazione. Ed infatti, questa Corte ha avuto modo di osservare che a il procuratore esercente fuori del circondario del Tribunale cui è assegnato, quando abbia validamente eletto domicilio ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37 del 1934, ha diritto di ricevere le notificazioni relative al processo in cui tale elezione è intervenuta esclusivamente nel domicilio eletto e non altrove, dovendosi pertanto ritenere invalida una notificazione effettuata presso lo studio del predetto procuratore e non presso il luogo di elezione e che deve peraltro ritenersi valida la notificazione effettuata presso tale studio, ancorché situato fuori del circondario ove ha sede l'autorità giudiziaria procedente, quando il procuratore non abbia validamente esercitato la facoltà di elezione, così rendendosi inottemperante al relativo onere, giacché, in questo caso, egli non ha alcun diritto di attendersi le notificazioni presso la cancelleria del giudice adito, essendo tale luogo individuato come domicilio legale in via residuale a fronte dell'inerzia del procuratore non digerite, senza che possa perciò in alcun modo rilevare l'eventuale affidamento che, anche dal punto di vista organizzativo, il predetto procuratore abbia fatto sulla ricezione delle notificazioni in tale luogo Cass. n. 16145/01 b è valida, al fine della decorrenza del termine breve per proporre l'appello, la notificazione della sentenza effettuata al procuratore costituito nello studio risultante dall'albo professionale, anziché in quello, da lui indicato in corso di causa, ubicato nel circondario del giudice di primo grado, atteso che l'esigenza della piena conoscenza del contenuto della decisione per la parte tramite il suo difensore, qualificato professionalmente a valutare l'opportunità dell'impugnazione, è soddisfatta da tale notifica, essendo, peraltro, la domiciliazione, per la parte che voglia evitare di ricevere le notificazioni in cancelleria, un onere posto a tutela non di quest'ultima, bensì della controparte Cass. n. 25294/13 . 5.2. - Quand'anche si opinasse altrimenti - e con ciò si passa ad esporre la seconda ragione - la notifica effettuata presso lo studio del difensore costituito invece che nella cancelleria del giudice adito, ove egli debba considerarsi domiciliato ex lege ricorrendo le condizioni del predetto art. 82 R.D. n. 37 del 1934, sarebbe nulla e non già inesistente. Infatti, la notifica eseguita in un luogo e a soggetti diversi da quelli dovuti comporta l'inesistenza della notifica stessa solo in difetto di alcuna attinenza, o riferimento, o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario, altrimenti essendo la notifica affetta da semplice nullità giurisprudenza costante di questa Corte cfr. ex pluribus Cass. nn. 16759/11, 6470/11 e 17555/06 . E, nella specie, sarebbe davvero arduo sostenere che il collega di studio del difensore costituito e lo studio stesso siano persona e luogo che non abbiano attinenza, riferimento o collegamento alcuno con la parte che proprio detto legale ha rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado. Dunque, ammesso e non concesso che la notificazione dell'appello fosse invalida, si tratterebbe ad ogni modo di nullità e non già d'inesistenza. Ne consegue non solo che tale nullità risulta essere stata sanata con efficacia retroattiva dalla costituzione della parte appellata sull'efficacia retroattiva di tale sanatoria, cfr. Cass. n. 1188/75 , ma anche che essa non poteva essere eccepita da detta parte, avendovi essa dato causa. E ciò in base, rispettivamente, agli artt. 156, 3 comma e 157, 3 comma c.p.c. che l'art. 160 c.p.c. fa espressamente salvi. 6. - L'accoglimento del primo motivo assorbe l'esame del secondo. 7. - Sulla base delle considerazioni svolte, si propone la decisione del ricorso con ordinanza, nei sensi di cui sopra, in base al n. 5 dell'art. 375 c.p.c. . II. - La Corte condivide la relazione, in ordine alla quale nessuna delle parti ha depositato memoria. III. - Pepante, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Tivoli, che in persona di diverso magistrato deciderà il merito e provvederà sulle spese di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Tivoli, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese di cassazione.