Titolo in forma esecutiva notificato all’Amministrazione presso l’Avvocatura dello Stato: decorrono i termini brevi per impugnare

La notifica di un provvedimento in forma esecutiva eseguita presso l’Avvocatura dello Stato, che è difensore ex lege dell’Amministrazione Statale in causa, rende la notifica medesima idonea a far decorrere il termine breve per le impugnazioni.

La sez. VI della Corte di Cassazione con la sentenza n. 16317, depositata il 3 agosto 2015, si è occupata della decorrenza dei termini per impugnare il decreto di condanna del Ministero in una vicenda relativa ad un’azione per equa riparazione del processo. Il fatto. Il caso è quello di un soggetto che, ritenendosi leso a causa dell’irragionevole durata del processo, proponeva ricorso dinanzi alla competente Corte di appello, onde ottenere il riconoscimento dell’equo indennizzo. Il ricorso si concludeva con la condanna del Ministero della Giustizia nonostante ciò la parte vittoriosa decideva di proporre ricorso per cassazione lamentando l’omessa pronuncia sulla domanda relativa al riconoscimento degli interessi. Il Ministero si costituiva con controricorso eccependo l’improponibilità del gravame in quanto tardivo. Nella vicenda il decreto di condanna risultava notificato in forma esecutiva al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato. I principi generali per la decorrenza dei termini d’impugnazione. Sulla scorta di tale dato la Corte di Cassazione richiamava i principi generali in materia di notificazioni ricordando come, ai fini della decorrenza dei termini brevi per l’impugnazione della sentenza è insufficiente la notificazione della pronuncia alla controparte personalmente essendo invece necessario, ex artt. 285 e 170 c.p.c., che la notifica venga eseguita al procuratore costituito. Parimenti, nel caso in cui la notifica venga eseguita alla parte presso il suo procuratore costituito la stessa deve considerarsi equivalente a quella fatta alla parte personalmente e, quindi, considerarsi idonea alla decorrenza dei termini brevi per l’impugnazione ciò in quanto così viene soddisfatta l’esigenza di portare a conoscenza di soggetti qualificati la sentenza in modo che gli stessi possano esprimere un parere tecnico. La notifica del provvedimento in forma esecutiva presso l’Avvocatura dello Statola sua validità ai fini della decorrenza del termine. Nel caso di specie i Giudici di nomofilachia, essendo la notifica avvenuta presso l’Avvocatura dello Stato, difensore ex lege dell’Amministrazione in causa, l’hanno ritenuta idonea alla decorrenza del termine breve per le impugnazioni, con conseguente rigetto del ricorso perché tardivo. Le ragioni di tale conclusione vanno ricercate, a parere della scrivente, nell’orientamento recentemente ribadito dalla Cassazione Civile nella pronuncia n. 4260/15 ove si esplica che la notifica, ai sensi dell'art. 479 c.p.c., della copia autentica del titolo esecutivo assolva alla funzione di assicurare al debitore la conoscenza sia del credito sia del titolo per il quale si intende procedere, allo scopo di stimolare un'ottemperanza spontanea. Sicché, nel caso in cui il debitore sia una Pubblica Amministrazione, la notifica va effettuata direttamente a quest'ultima, ai sensi dell'art. 144 cpv. c.p.c., e non presso l'Avvocatura dello Stato, la cui funzione di rappresentanza e di domiciliazione legale delle pubbliche amministrazioni è, come noto, circoscritta alla sola attività giudiziaria, com'è confermato dall’art. 11 r.d. n. 1611/1933, in base al quale vanno notificati all'Avvocatura solo gli atti giudiziali e le sentenze. La circostanza che l'art. 11 di detto r.d. non specifichi quale tipo di notificazione delle sentenze debba essere effettuato presso l'Avvocatura dello Stato competente, consente di ritenere, per il contesto complessivo della norma, che esso si riferisca solo alla notificazione della sentenza per il decorso del termine d'impugnazione. Si approda così alla conclusione che la notifica della sentenza esecutiva presso l’Avvocatura dello Stato sia pienamente idonea alla decorrenza del termine breve per impugnare.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, sentenza 17 marzo – 3 agosto 2015, numero 16317 Presidente Di Palma – Relatore Ragonesi Svolgimento del processo S.G. adiva in data 20.10.2008 la Corte di Appello di Lecce, ai sensi degli artt. 2 e ss. della L. 24 Marzo 2001, numero 89, al fine di ottenere l'equo indennizzo per la violazione del principio di ragionevole durata del processo civile. All'esito del procedimento, la Corte di Appello di Lecce rilevava un ritardo nella procedura e condannava, con decreto depositato il 25 marzo 2010, il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 2.000,00 a titolo di equa riparazione. Compensava le spese di lite. Avverso tale pronuncia la S. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente si duole dalla violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda relativa agli interessi legati spettanti alla S Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 24, 38, 111 Cost. e degli artt. 91, 92, 93 c.p.c. nonché il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censurando la parte del decreto impugnato relativa alla compensazione delle spese della lite. Preliminarmente, deve essere analizzata l'eccezione sollevata dalla controricorrente, concernente l'inammissibilità del ricorso per tardività. Il decreto impugnato risulta notificato in forma esecutiva, in data 21.04.2010, al Ministro della Giustizia presso l'Avvocatura distrettuale della Stato di Lecce. Va premesso che in tema di impugnazioni, con riferimento alla decorrenza dei relativi termini, la notificazione della sentenza, che venga effettuata, anziché al procuratore costituito, secondo la previsione degli articoli 285 e 170 cod. proc. civ., alla controparte personalmente in forma esecutiva, è inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione sia nei confronti della parte che ha ricevuto la notificazione, sia nei confronti della parte notificante. Cass. 437/2007 . Peraltro, la notifica della sentenza in forma esecutiva alla parte presso il procuratore costituito è equivalente a quella eseguita al procuratore stesso ed è, pertanto, egualmente idonea a far decorrere i termini per l'impugnazione, dal momento che anch'essa soddisfa l'esigenza che la sentenza venga portata a conoscenza di persone particolarmente qualificate ad esprimere un parere tecnico sulla convenienza ed utilità di proporre gravame Cass. 1030/2011 né assume rilievo la qualità di Amministrazione dello Stato del ricevente, cui il titolo esecutivo può essere notificato in persona del legale rappresentante, restando circoscritta all'attività giudiziaria la funzione di rappresentanza e domiciliazione legale delle Pubbliche Amministrazioni in capo all'Avvocatura dello Stato. Cass. 8071/2009 . Nel caso di specie - come già detto - il decreto de quo è stato notificato al Ministero della Giustizia in data 21.04.2010. Nonostante si tratti di notifica in forma esecutiva, il fatto che la stessa sia avvenuta presso l'Avvocatura dello Stato, che è difensore ex lege dell'Amministrazione statale in causa, rende tale notifica idonea a far decorrere il termine breve, con conseguente tardività del ricorso notificato solo il 05.05.2011. L'eccezione della controricorrente risulta, pertanto, fondata. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 800,00 oltre euro 100 per esborsi ed oltre spese prenotate a debito. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 800,00 oltre euro 100,00 per esborsi ed oltre spese da prenotarsi a debito.