Causa per una contravvenzione stradale, è dovuta l’IVA?

Le sanzioni stradali hanno funzione punitivo-repressiva riguardando un comportamento illecito , per cui non possono essere deducibili come costi nell’esercizio dell’attività d’impresa.

Così si è espresso il gdp di Salerno nella sentenza del 3 luglio 2015. Il caso. Equitalia proponeva opposizione all’atto di precetto notificato per l’importo di circa 150 euro per IVA, deducendo che nella fattispecie tale imposta non potesse essere accollata alla parte soccombente, in quanto il cliente vittorioso era titolare di partita IVA e poteva a sua volta detrarla. Gli opposti, due avvocati, si costituivano e insistevano per la debenza della somma. Investito della questione, il gdp di Salerno sottolinea come il thema decidendum sia rappresentato dall’esigibilità dell’IVA, da parte del professionista, nei confronti della parte soccombente, laddove anche la parte vittoriosa sia titolare di partita IVA . Quando non è dovuta l’IVA? La debenza dell’IVA è esclusa in presenza di due presupposti obbligatori. Il primo è che il cliente vittorioso sia titolare di partita IVA, mentre il secondo è che la vertenza riguardi l’esercizio della propria attività di impresa, arte o professione. La funzione della sanzione stradale. Nel caso di specie, tuttavia, mancava proprio tale secondo presupposto, poiché la causa riguardava una contravvenzione al codice della strada. Le sanzioni stradali hanno funzione punitivo-repressiva riguardando un comportamento illecito , per cui non possono essere deducibili come costi nell’esercizio dell’attività d’impresa. A supporto di tale tesi, il gdp richiama sia la giurisprudenza di legittimità Cass., n.n. 5050/2010 e 7371/2000 sia la circolare n. 42/E dell’Agenzia delle Entrate del 26 settembre 2005 in questo documento era stato precisato che le sanzioni mancano di qualsiasi nesso funzionale con l’attività imprenditoriale in quanto irrogate da organo estraneo all’impresa e rispondono per definizione ad una finalità extraimprenditoriale , cioè quella repressiva e preventiva del comportamento illecito. Per questi motivi, il gdp di Salerno respinge l’opposizione, dichiarando interamente dovute le somme precettate e condannando Equitalia al pagamento delle spese processuali.

Giudice di Pace di Salerno, sentenza 3 luglio 2015 Giudice Vingiani Fatto e diritto Con atto di citazione, debitamente notificato, Equitalia sud s.p.a.,ha proposto opposizione all’atto di precetto notificato il 22.10.2014 relativamente all’importo di Euro 153,92 per iva ritenendo che nella fattispecie tale imposta non potesse essere accollata alla parte soccombente giacché il cliente vittorioso era titolare di partita iva e poteva a sua volta detrarla. Incardinatosi il procedimento, si costituivano gli opposti che insistevano per la debenza della somma. Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa all’udienza del 1/6/15 sull’accordo delle parti veniva introitata a sentenza. Nel merito l’opposizione è infondata e va, pertanto, disattesa con ogni consequenziale effetto di legge. Il thema decidendum è rappresentato dall’esigibilità dell’Iva da parte del professionista nei confronti della parte soccombente laddove anche la parte vittoriosa sia titolare di partita iva. La normativa richiamata dall’opponente esclude la debenza dell’iva a carico della parte soccombente soltanto in presenza di due presupposti obbligatori 1 il cliente vittorioso deve essere titolare di partita iva 2 la vertenza deve inerire l’esercizio della propria attività d’impresa ,arte o professione. Nella fattispecie il secondo presupposto non sussisteva giacché la causa, pacificamente riguardava una contravvenzione al codice della strada. La giurisprudenza di legittimità, nello specificare che le sanzioni stradali hanno una funzione punitivo-repressiva e che riguardano un comportamento illecito, hanno escluso che tali sanzione possano essere deducibili come costi nell’esercizio dell’attività d’impresa. Cfr. Cass. 7071 e 7371/2000 nonché Cass.5050/2010 . Le medesime considerazioni sono state condivise anche dall’Agenzia delle entrate con la circolare numero 42/E del 26 settembre 2005 precisando che le sanzioni mancano di qualsiasi nesso funzionale con l’attività imprenditoriale in quanto irrogate da organo estraneo all’impresa e rispondono per definizione ad una finalità extraimprenditoriale , quella repressiva e preventiva del comportamento illecito. In definitiva l’opposizione deve essere respinta accertando la debenza delle somme precettate. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. numero 55/14 , tenuto conto del valore della domanda e dell’aumento di un terzo per la manifesta infondatezza della domanda. P.Q.M. Il Giudice di pace di Salerno, nella persona del giudice dott. Luigi Vingiani, definitivamente decidendo, rispetto all’opposizione spiegata dal Equitalia sud s.p.a. nei confronti di avv. C.A. e avv. M.R. con studio in omissis rapp.ti da sé stessi con atto di citazione ritualmente notificato disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede 1. Rigetta l’opposizione e dichiara interamente dovute le somme precettate. 2. Condanna l’opponente Equitalia sud s.p.a. al pagamento delle spese del presente giudizio in favore degli opposti avv. C.A. e avv. M.R., che liquida in complessivi Euro 450,00 di cui Euro 10,00 per spese ed Euro 440,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.