Opposizione a cartella pervenuta in relazione a violazione codice della strada: si propone ex lege n. 689/81

L’opposizione a cartella esattoriale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione al codice della strada va proposta ai sensi degli artt. 22 e 23 della l. n. 689/1981 - e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. - qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatagli in ragione della nullità o dell’omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell’ordinanza di ingiunzione.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15035/15, depositata il 17 luglio. Il fatto. Con citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., il destinatario di una cartella esattoriale conveniva l’Ente territoriale notificante davanti al Giudice di Pace territorialmente competente, chiedendo l’annullamento di detta cartella pervenuta in relazione ad una sanzione amministrativa violazione del codice della strada che gli era stata comminata. L’amministrazione rimaneva contumace in quanto l’udienza di prima comparizione era stata anticipata senza che la data della nuova udienza le fosse stata mai comunicata. Quindi, il Giudice di Pace adito, decideva la causa accogliendo la domanda. Successivamente, l’Amministrazione appellava detta sentenza eccependo la nullità dell’intero giudizio di primo grado in conseguenza della nullità dell’atto introduttivo per l’irrituale anticipazione dell’udienza di prima comparizione, anticipazione mai comunicata all’ente appellante, nonché, nel merito, l’infondatezza del ricorso. Resisteva la parte appellata, eccependo l’inammissibilità dell’appello assumendo essere, quella per cui si discute, una controversia di opposizione all’esecuzione, con la conseguenza che la sentenza emessa dal Giudice di Pace era ricorribile solo per cassazione. L’adito Tribunale rigettava l’appello condannando l’Ente alle spese del grado. L’amministrazione, avverso detta decisione, proponeva ricorso per Cassazione. La funzione recuperatoria” del ricorso in opposizione a cartella esattoriale. Nella specie, gli Ermellini hanno ritenuto manifestamente fondate tutte le doglianze mosse dall’Amministrazione ricorrente. In particolare, è stata ritenuta fondata la prima doglianza di nullità del procedimento di primo grado per l’irrituale anticipazione dell’udienza di prima comparizione rispetto a quella indicata nell’atto di citazione. Inoltre, è stata ritenuta fondata la censura in merito all’asserita nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle domande svolte dall’Ente nell’atto di appello, atteso che la motivazione resa dal giudice dell’appello si presentava del tutto apparente ed estremamente generica. In altre parole detta motivazione era come se non ci fosse affatto tanquam non esset perché non aveva alcun aggancio con il fatto concreto oggetto di causa e, conseguentemente, ignorava le censure formulate dall’appellante. In relazione al ricorso incidentale proposto dal convenuto e sulla scorta del quale quest’ultimo lamentava l’inammissibilità dell’appello avverso la sentenza pronunciata in primo grado su un procedimento di opposizione all’esecuzione, i giudici di legittimità lo hanno ritenuto infondato. Male ha fatto il destinatario della cartella a proporre impugnazione e nei termini e nelle forme ex art. 615 c.p.c., in quanto in materia di violazioni del codice della strada l’opposizione della cartella esattoriale per sanzione amministrativa a cagione dell’omessa notifica del verbale di contestazione non è soggetta al termine di trenta giorni stabilito dall’art. 22 l. n. 689/1981, ma al termine di sessanta giorni di cui all’art. 204 bis cds. Questo perché quando è mancata la contestazione della violazione, l’impugnazione della cartella esattoriale svolge una funzione recuperatoria”, in consonanza dei valori costituzionali dell’effettività della tutela giurisdizionale e dell’eguaglianza, tenuto conto che al ricorrente viene in tal modo, restituita la medesima posizione che avrebbe assunto se il verbale di contestazione gli fosse stato a suo tempo notificato. Concludendo. Di conseguenza, attesa la natura del procedimento in esame che, in realtà, non costituiva opposizione all’esecuzione, bensì opposizione a sanzione amministrativa ex lege n. 689/81, la sentenza del Giudice di Pace ben avrebbe potuto essere impugnata in sede di giudizio di appello.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 21 maggio – 17 luglio 2015, n. 15035 Presidente Oddo – Relatore Bursese Svolgimento del processo 1 - Con citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. A.B. conveniva il Comune di Roma avanti al Giudice di Pace, chiedendo l'annullamento della cartella esattoriale che gli era pervenuta in relazione ad una sanzione amministrativa violazione del C.d.S. che gli era stata comminata. Rimaneva contumace l'amministrazione in quanto l'udienza di prima comparizione era stata anticipata senza che la data della nuova udienza fosse stata comunicata al Comune quindi il G.d.P. con sentenza n. 78197 del 6.11.2006 decideva la causa accogliendo la domanda la sentenza veniva quindi appellata dal Comune di Roma presso il competente Tribunale di Roma, eccependo la nullità dell'intero giudizio di primo grado in conseguenza della nullità dell'atto introduttivo, a causa dell'irrituale anticipazione dell'udienza di prima comparizione rispetto a quella indicata nell'atto di citazione, non comunicata all'ente convenuto oltre all'infondatezza nel merito del ricorso proposto dal B Resisteva quest'ultimo eccependo l'inammissibilità dell'appello, atteso che tale impugnazione era stata soppressa per le cause di opposizione alla esecuzione, come quella di cui trattasi, per cui la sentenza del G.d.P. era ricorribile solo per cassazione. L'adito Tribunale di Roma, con sentenza n. 7802/2009 depos. in data 8.4.2009, rigettava l'appello, condannando il comune alle spese del grado. II tribunale così testualmente motivava la decisione L'appello non è meritevole di accoglimento poiché la sentenza dei giudice di pace impugnata è giusta in diritto, equa, logica, razionale ed esente da vizi . Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Comune di Roma sulla base di 3 mezzi resiste il B. con controricorso, formulando altresì ricorso incidentale, a cui replica con controricorso il comune di Roma. Motivi delle decisione A RICORSO PRINCIPALE Comune di Roma 1 - Con il 1 ° motivo il ricorrente eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 318, 2° comma c.p.c., 163 bis e 168 bis c.p.c. ripropone la questione dell'anticipazione da parte dell'Ufficio dei G.d.P. dell'udienza dì prima comparizione in data anteriore 19 ottobre 2006 a quella indicata nell'atto di citazione 7 nov. 2006 , mai comunicata al Comune di Roma, che di conseguenza era rimasto contumace nel giudizio di primo grado. La doglianza è fondata, anche se il rilevo dell'eccepita nullità non avrebbe imposto al giudice d'appello di rinviare la causa al giudice di primo grado, ed avrebbe dovuto decidere nel merito non ricorrendo le ipotesi tassative previste dall'art. 353 ss. c.p.c dopo aver dichiarato la nullità dei procedimento di 1° grado ed avere consentito le attività dalla stessa impedite Cass. n. 26361 del 07.12.2011 . 2 - Con il 2° motivo l'esponente lamenta la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle domande svolte dal comune nell'atto d'appello, sull'eccezione di nullità dei giudizio di primo grado, nonché in ordine alla infondatezza nel merito dell'opposizione. La doglianza è fondata, essendo palese che la motivazione della sentenza è dei tutto apparente ed estremamente generica, per cui è come se non ci fosse affatto tanquam non esset . La stessa infatti è dei seguente, testuale tenore L'appello non è meritevole di accoglimento poiché la sentenza del giudice di pace impugnata è giusta in diritto, equa, logica, razionale ed esente da vizi . In altre parole la sentenza non ha alcun aggancio con il fatto concreto oggetto di causa e di conseguenza ignora totalmente le censure formulate dall'appellante per avere il giudice di pace celebrato l'udienza di prima comparizione in una data anteriore rispetto a quella indicata nell'atto di citazione della quale non era stata data comunicazione al convenuto non comparso nonché l'infondatezza dell'opposizione perche, contrariamente all'assunto dell'opponente, i verbali di accertamento delle tre infrazioni a norme del C.d.S. gli erano stati tempestivamente e ritualmente notificati. 3 - Con il 3° motivo l'esponente denuncia la violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. insufficiente e/o contraddittorietà della motivazione su un punto controverso e decisivo per il giudizio lamenta la genericità della motivazione, che non prende in esame nessuno dei motivi d'appello. La doglianza rimane assorbita dall'accertata fondatezza dei motivo che precede. B RICORSO INCIDENTALE Il ricorrente incidentale lamenta l'omessa pronuncia e riproporne l'eccezione d'inammissibilità dell'appello avverso una sentenza pronunciata in primo grado su un procedimento di opposizione all'esecuzione, considerato che la sentenza dei giudice di pace era ricorribile all'epoca, solo per cassazione in forza dei testo dell'art. 616 c.p.c. vigente dall'1° marzo 206 al 4 luglio 2009. Il motivo è infondato. Dev'essere ricordato in premessa che l'opposizione alla cartella esattoriale, emessa - come nella fattispecie - per la riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione al codice della strada, va proposta ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatagli in ragione della nullità o dell'omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell'ordinanza ingiunzione Cass. Sentenza n. 1985 del 29/01/2014 . Questa S.C. ha poi precisato che in materia di violazioni del codice della strada, l'opposizione con cui si deduca l'illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa a ragione dell'omessa notifica del verbale di contestazione della violazione non è soggetta al termine di trenta giorni stabilito dall'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma al termine di sessanta giorni previsto dall'art. 204 bis cod. strada, atteso che, quando è mancata la contestazione della violazione, l'impugnazione della cartella esattoriale ha funzione recuperatoria , in consonanza ai valori costituzionali dell'effettività della tutela giurisdizionale e dell'uguaglianza, tenuto conto che al ricorrente viene, in tal modo, restituita la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale di contestazione gli fosse stato a suo tempo notificato Cass. n. 21043 del 13/09/2013 . Ne consegue che la sentenza del G.d.P. era ricorribile in appello, attesa la natura del procedimento in esame, che in realtà non costituiva opposizione all'esecuzione, ma opposizione a sanzione amministrativa ex lege n. 689/81 tale rito speciale in effetti era stato in concreto quello applicato dal giudice . C In conclusione va accolto il ricorso principale rigettato il ricorso incidentale dev'essere cassata la sentenza impugnata e rinviata la causa, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, che deciderà sulla base dei principi di diritto come sopra evidenziati. P.Q.M. accoglie il ricorso il ricorso principale rigetta il ricorso incidentale cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato.