Notifica del controricorso in Cassazione: precedenza all’elezione di domicilio anche se effettuata direttamente presso la Cancelleria

Ai sensi dell’art. 366, comma 2, c.p.c. nel testo modificato dall’art. 25, comma 1, lett. i , n. 1, l. n. 183/2011, è valida la notificazione del controricorso effettuata presso la cancelleria della Corte di Cassazione, quando il ricorrente abbia volontariamente eletto domicilio in Roma, presso la stessa Cancelleria. In tale eventualità, non rileva che lo stesso ricorrente abbia indicato in ricorso l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicata al proprio ordine, poiché la notificazione a questo indirizzo presuppone che non vi sia contestuale volontaria elezione di domicilio in Roma.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 14969, depositata il 16 luglio 2015. Il caso. Tizio aveva proposto dinanzi al gdp opposizione all’esecuzione avverso una cartella di pagamento notificata da Equitalia relativa a un’ingiunzione di pagamento per violazione del codice della strada emessa dal Comune di Matera. Il gdp aveva applicato i termini di decadenza di cui all’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 come sostituito dall’art. 1 d.lgs. n. 193/2001 e aveva così accolto la tesi del debitore. In secondo grado il Tribunale di Matera ribalta la decisione condividendo la tesi del Comune che sosteneva la non applicabilità della norma citata poiché essa doveva essere valida solo per la riscossione di crediti aventi solo natura tributaria. Il debitore ricorreva allora in Cassazione e il Comune resisteva in giudizio con controricorso. La decisione della Corte non scende nel merito della controversia, ma tocca solo gli processuali della vicenda. Nessuna domanda nuova. I primi due motivi sollevati dal ricorrente riguardano la pretesa inammissibilità dell’appello proposto dal Comune per la proposizione di domande nuove in violazione dell’art. 345 c.p.c. e la violazione dei limiti del giudicato interno della sentenza impugnata. La Cassazione non condivide simile impostazione osservando che l’appellante in realtà non aveva proposto né eccezioni, né domande nuove. Aveva anzi contestato semplicemente l’applicazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 per dimostrare che il gravame era tempestivo. Il Comune era quindi rimasto nei limiti dell’art. 342 c.p.c., l’appello era stato proposto nei termini di legge e nessun giudicato poteva essersi formato sulla sentenza del gdp. Notifica del controricorso. Parte ricorrente sostiene anche l’inammissibilità del controricorso in Cassazione svolto dal Comune per violazione dell’art. 366, comma 2 c.p.c. come modificato dalla l. n. 183/2011. La disposizione recita Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di Cassazione . In particolare, ad avviso della parte, la norma va letta nel senso che la possibilità delle notifiche presso la cancelleria della Corte di Cassazione sarebbe subordinata alla duplice condizione della mancata elezione di domicilio in Roma da parte del ricorrente e della mancata indicazione da parte dello stesso dell’indirizzo di posta elettronica certificata. Al contrario se almeno uno di questi requisiti sussiste dovrebbe essere considerata illegittima la notifica eseguita presso la Cancelleria. Da tale impostazione la parte deduceva l’inammissibilità del controricorso notificato dal Comune nei confronti del ricorrente presso la cancelleria della Suprema Corte. In realtà gli Ermellini, pur condividendo in astratto” la tesi del ricorrente, spiegano che nel caso concreto la parte nel proprio ricorso in Cassazione aveva sì indicato la pec, ma aveva comunque scelto il domicilio presso la cancelleria della Corte di Cassazione. Secondo gli Ermellini questa è di fatto un’elezione di domicilio in Roma come indica l’art. 366 c.p.c. , seppure presso la cancelleria, effettuata non ex lege , ma volontariamente. La notifica effettuata in quella sede, in luogo di quella presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, era quindi da considerarsi corretta e valida a tutti gli effetti. Sotto altro profilo il controricorso era però stato notificato dal Comune oltre i limiti temporali prescritti dall’art. 370 c.p.c. non applicandosi alle controversie di opposizione all’esecuzione la sospensione dei termini di cui alla l. n. 742/1969. L’atto viene quindi giudicato inammissibile. In conclusione la Suprema Corte respinge il ricorso principale perché infondato e giudica inammissibile il controricorso svolto dal Comune perché notificato oltre i termini di cui all’art. 370 c.p.c

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 10 giugno – 16 luglio 2015, n. 14969 Presidente Finocchiaro – Relatore Barreca Premesso in fatto E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione 1.- Con la decisione ora impugnata il Tribunale di Matera ha accolto l'appello proposto da Equitalia Sud S.p.A. avverso la sentenza del Giudice di Pace con la quale era stata accolta l'opposizione avanzata da G.S. avverso una cartella di pagamento notificatagli dall'Agente della Riscossione relativa ad un'ingiunzione di pagamento per violazione del codice della strada emessa dal Comune di Potenza. Il Tribunale, andando di contrario avviso rispetto al giudice di pace, ha ritenuto che il termine di decadenza di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo n. 193 del 2001, non sia applicabile nel caso, quale quello di specie, di riscossione di crediti diversi da quelli aventi natura tributaria, specificamente per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada. Ha perciò ritenuta tempestiva la notificazione della cartella esattoriale da parte di Equitalia Sud S.P.A., ha rigettato l'opposizione dello S. ed ha compensato per metà le spese dell'intero giudizio, condannato l'originario opponente al pagamento della restante metà in favore di Equitalia Sud S.P.A. Il ricorso per cassazione è svolto con tre motivi. Il Comune di Potenza si difende con controricorso. L'altra intimata non si difende. 2.- Col primo motivo si denuncia nullità della sentenza impugnata, per avere l'appellante proposto in appello delle domande nuove, che avrebbero dovuto essere dichiarate inammissibili per violazione dell'art. 345 cod. proc. civ. 2.1.- Col secondo motivo si deduce la formazione del giudicato interno, perché l'appellante non avrebbe avanzato alcun autonomo e specifico motivo relativamente all'affermazione del giudice di primo grado circa il mancato assolvimento da parte dell'opposto dell'onere della prova di cui era gravato. 3.- I motivi, da trattarsi congiuntamente perché connessi, sono manifestamente infondati. L'appellante non ha proposto, con l'atto di gravame, una domanda od un'eccezione nuova, ma si è limitato a confutare la decisione del primo giudice che, accogliendo un motivo di opposizione, aveva ritenuto che la cartella di pagamento non fosse stata notificata nel rispetto dei termini di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973 contestando l'applicabilità di questa norma e deducendo che, perciò, la notificazione fosse stata tempestiva, l'appellante ha osservato il disposto dell'art. 342 cod. proc. civ., senza contrapporre alle ragioni della decisione di primo grado alcuna eccezione e, men che meno, alcuna domanda, riconducibili al disposto dell'art. 345 cod. proc. civ. Quanto appena detto evidenzia la manifesta infondatezza anche del secondo motivo di ricorso, dato che Equitalia Sud S.P.A., nel contestare la decisione del primo giudice, risulta aver dedotto di avere tempestivamente notificato la cartella di pagamento, così evidentemente censurando la contraria affermazione del giudice di pace circa la mancanza di prova della notificazione tempestiva. Non risulta esservi spazio alcuno per la formazione del giudicato interno, denunciato col secondo motivo. Si propone perciò il rigetto dei primi due motivi di ricorso. 3.- Col terzo motivo si lamenta la nullità della sentenza per omessa pronuncia su una domanda proposta dall'appellato, in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. Il motivo è inammissibile poiché il ricorrente, nel lamentare che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di opposizione concernente l'omessa notificazione da parte dell'amministrazione procedente della sentenza di convalida dell'ingiunzione prefettizia, nemmeno deduce e, quindi, non dimostra di avere riproposto questo motivo con la propria costituzione in appello. In conclusione, si propone il rigetto del ricorso. . La relazione è stata comunicata e notificata come per legge. Parte ricorrente ha depositato memoria. Ritenuto in diritto. 1.- A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. La memoria depositata da parte ricorrente non offre elementi per superare le argomentazioni svolte nella relazione. Conclusivamente, il ricorso va rigettato. 2.- Non è fondata l'eccezione di inammissibilità del controricorso del Comune di Potenza così come sollevata dal ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. Tuttavia, il controricorso va reputato inammissibile perché notificato tardivamente. Nella memoria parte ricorrente sostiene che l'art. 366, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 25, comma primo, lett. i n. 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183 applicabile nella specie , andrebbe interpretato nel senso che la possibilità delle notificazioni presso la cancelleria della Corte di Cassazione sarebbe subordinata alla duplice condizione della mancata elezione di domicilio in Roma da parte del ricorrente e della mancata indicazione da parte dello stesso dell'indirizzo di posta elettronica certificata, mentre qualora questo requisito sussista si dovrebbe ritenere illegittima la notificazione presso la cancelleria. Pertanto, non sarebbe regolare la notificazione del controricorso effettuata dal Comune di Potenza, nei confronti del ricorrente, presso la cancelleria della Corte di Cassazione. Il Collegio, pur condividendo l'interpretazione della norma indicata dal ricorrente, ritiene che, nel caso di specie, non comporti la conseguenza da questi sostenuta. Si legge, infatti, nell'intestazione del ricorso che S.G. è rappresentato e difeso dall'avv. S.D. [ ] in virtù di mandato in calce del presente atto e domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte segue l'indicazione dell'indirizzo PEC e del numero di telefax. A parere del Collegio si è avuta un'elezione di domicilio presso la Corte di Cassazione effettuata volontariamente e non ex lege, tale da consentire le notificazioni presso il domicilio eletto anche se coincidente con la cancelleria della Corte , piuttosto che presso l'indirizzo di posta elettronica certificata. Va, in proposito, affermato il principio di diritto per il quale, ai sensi dell'art. 366, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 25, comma primo, lett. i n. 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183, è valida la notificazione del controricorso effettuata presso la cancelleria della Corte di Cassazione, quando il ricorrente abbia volontariamente eletto domicilio in Roma, presso la stessa cancelleria. In tale eventualità, non rileva che lo stesso ricorrente abbia indicato in ricorso l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, poiché la notificazione a questo indirizzo presuppone che non vi sia contestuale volontaria elezione di domicilio in Roma. 2.1.- Tuttavia, il controricorso del Comune di Potenza avrebbe dovuto essere notificato presso il domicilio eletto in Roma, nella cancelleria della Corte di Cassazione, nel termine fissato dall'art. 370, 1° co., cod. proc. civ. Riguardo a tale ultimo termine va seguito il principio per il quale nelle controversie relative ad opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali, sicché, qualora sia stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di rigetto di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi , il controricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, entro il termine di cui all'art. 370 cod. proc. civ., senza che si applichi la sospensione indicata dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 così Cass. n. 5684/06 cfr. anche Cass. ord. n. 6107/13 . Nel caso di specie, il ricorso è stato notificato il 12-16 luglio 2013, mentre il controricorso è stato consegnato per la spedizione a mezzo posta il 9 ottobre 2013, quindi ben oltre il termine di venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso, considerata l'inapplicabilità della sospensione feriale. Non vi è perciò luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune di Potenza, il cui controricorso è inammissibile ed il cui procuratore nemmeno è comparso per essere sentito in adunanza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.