Il semaforo propaga luce gialla? Cautela ed ordinaria prudenza da parte del conducente

Il conducente che impegna un incrocio disciplinato da semaforo, segnalante luce gialla, deve prestare obbligo di diligenza nella condotta di giuda che, pur non potendo essere richiesta nel massimo, stante la situazione di affidamento generata dalle indicazioni semaforiche, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela riconducibile alla ordinaria prudenza ed alle concrete condizioni esistenti nell’incrocio.

La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 14914, depositata il 16 luglio 2015, affronta la questione del tempo di permanenza della luce gialla nell’indicazione semaforica, mettendo in chiara luce il particolare onere di prudenza che l’utente della strada deve rispettare nell’attraversamento dell’incrocio. Il fatto. Il caso oggetto di indagine è quello originato da una sentenza del Tribunale Civile che, in riforma della pronuncia resa dal gdp, accoglieva l’appello di un automobilista annullando la sanzione amministrativa irrogatagli. La multa era stata elevata per aver il cittadino attraversato una intersezione semaforica con luce rossa scattata nel mentre egli oltrepassava il semaforo l’appellante rappresentava al Giudice di seconde cure l’insufficienza del tempo di permanenza della luce gialla, pari a soli quattro secondi. Il Tribunale, dava atto del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che stimava in non meno di quattro secondi il tempo di durata della luce gialla, ritenendolo congruo, in considerazione del dovere dell’utente della strada di moderare la velocità in prossimità di un semaforo, proprio per l’eventualità che scatti improvvisamente la luce gialla. Tuttavia il Magistrato riteneva più convincenti altre decisioni dei giudici di pace che, sulla scorta di consulenze tecniche di ufficio, avevano stimato in sei secondi il tempo minimo di permanenza della luce gialla. Il Comune soccombente proponeva ricorso per cassazione contestando l’insufficienza di motivazione per avere la sentenza omesso di specificare le ragioni per cui aveva inteso discordarsi dall’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, di merito e della prassi amministrativa. La congruità del tempo di durata della luce semaforica gialla e l’obbligo di prudenza e cautela. Gli Ermellini, pur respingendo il gravame in quanto inammissibile per erronea applicazione delle nuove regole in materia di formulazione dei motivi di ricorso per cassazione, evidenziavano il costante orientamento di legittimità, da ultimo confermato con sentenza n. 18479/2014 che, tenendo conto della risoluzione del Ministero dei Trasporti n. 67906 del 16 luglio 2007, ed in assenza di specifiche indicazioni del codice, individuava in tre secondi il tempo di durata della luce gialla, corrispondente al tempo di arresto di un veicolo che proceda ad una velocità non superiore ai 50 km/h così considerandosi congruo un intervallo di tempo superiore ai tre secondi. Indipendentemente dal rilievo temporale rilevavano inoltre i Giudici di nomofilachia come il conducente di un veicolo, in prossimità di una intersezione semaforica segnalante luce verde ovvero gialla, quand’anche goda del diritto di precedenza, non sia comunque esonerato dall’obbligo di diligenza, dovendo egli prestare la cautela di cui alla ordinaria prudenza ed alle concrete situazioni dell’incrocio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 21 maggio – 16 luglio 2015, n. 14914 Presidente Bianchini – Relatore Correnti Svolgimento del processo Il Comune di Casalmaggiore propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro P.I., che resiste con controricorso lamentando che il Tribunale di Cremona, in accoglimento dell'appello di controparte ed in riforma della sentenza n. 121/2009 del GP di Casalmaggiore, ha annullato la sanzione elevata con verbale n. 98R/2007/V con condanna alle spese dei due gradi, accogliendo, per quanto ancora interessa, la censura sui vizi di motivazione in ordine all'insufficienza del tempo di durata della luce gialla, pari a 4 secondi. Il tribunale ha statuito che la giurisprudenza di legittimità, citata dall'appellata, si è in effetti espressa sul punto ritenendo del tutto congruo il tempo di 4 secondi di durata della luce gialla, essendo onere dell'utente moderare la velocità in prossimità di un semaforo per l'eventualità, del tutto prevedibile, che scatti la luce gialla, soluzione ritenuta del tutto teorica mentre apparivano più convincenti le numerose decisioni dei GP che, dopo appropriate ctu, sono pervenute a stimare in non meno di 6 secondi, il tempo minimo del giallo. Il ricorrente denunzia 1 insufficiente motivazione per avere la sentenza completamente omesso di spiegare i motivi per cui ha inteso discostarsi dall'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito e dall'interpretazione della prassi amministrativa sulla scorta di imprecisate sentenze di GP e ctu. Si pone il problema se la statuizione del giudice di merito abbia dato luogo ad un accertamento in fatto sulla scorta delle richiamate decisioni a seguito di ctu o si sia posta in consapevole contrasto con la giurisprudenza di legittimità. Il riferimento al tempo psicotecnico per arrestare il veicolo al momento dell'accensione della luce gialla vale in relazione alla velocità del veicolo e non contravviene alla regola che in prossimità di un semaforo e/o di un qualsiasi incrocio bisogna moderare la velocità in base alle normali regole di comune prudenza. Non si ignora che l'orientamento di questo Supremo Collegio è costante in ordine alla individuazione dei tempi di durata della luce gialla ed è stato recentemente confermato con la riaffermazione del principio che la risoluzione del Ministero dei trasporti n. 67906 del 16.7.2007 regola, in assenza di specifiche indicazioni del codice, il tempo di accensione della luce gialla del semaforo, la cui durata non può essere inferiore a tre secondi in corrispondenza al tempo di arresto di un veicolo che proceda ad una velocità non superiore ai 50 km/h, sicchè un intervallo superiore deve senz'altro ritenersi congruo Cass. 1.9.2014 n. 18470, etc . Il conducente che impegna un incrocio disciplinato da semaforo, ancorché segnalante a suo favore luce verde, non è esonerato dall'obbligo di diligenza nella condotta di guida che, pur non potendo essere richiesta nel massimo, stante la situazione di affidamento generata dalle indicazioni semaforiche, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela riconducibile alla ordinaria prudenza ed alle concrete condizioni esistenti nell'incrocio. L'osservanza di questa condotta è applicazione dei più generale principio secondo cui il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esenta dall'obbligo consistente nell'usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio artt. 140,141,145 cds anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengono al segnale di arresto o di precedenza Cass. 21.7.2006 n. 16768 . Questi criteri, richiamati ed applicati in caso di attraversamento di un incrocio con semaforo verde, valgono a fortiori nella ipotesi di luce gialla. Tuttavia il ricorso come proposto è inammissibile perché dà erronea applicazione al vecchio testo dell'art. 360 I n. 5 cpc mentre la sentenza, pubblicata il I marzo 2013, era soggetta alle censure regolate dal nuovo n. 5. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente alle spese in euro 700 di cui 500 per compensi e dà atto della sussistenza ex dpr 115/2002 dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.