Unico difensore per più parti in conflitto di interessi: l’invalidità colpisce il mandato conferito per secondo

Nel caso in cui la difesa di due parti in conflitto anche solo potenziale di interessi sia stata affidata allo stesso legale, la parte che abbia conferito per seconda la procura al procuratore nominato dall’altra deve ritenersi non costituita in giudizio, perché un difensore non può assumere il patrocinio di due parti che si trovino o possono trovarsi in posizione di contrasto.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 14634/2015, depositata il 14 luglio. Il caso. Il giudice di pace di Modugno dichiarava l’invalidità della procura ad litem rilasciata da una donna attrice nel processo a un avvocato a causa del conflitto di interessi con quella rilasciata dalla convenuta al medesimo procuratore e per lo stesso sinistro stradale, pendente in altro giudizio. La decisione è stata confermata dal Tribunale di Bari, sezione distaccata di Modugno. Il giudice dell’appello ha ritenuto di non dover applicare l’art. 182, comma 2, c.p.c., novellato dalla l. n. 69/2009 – che disciplina il caso di difetto di rappresentanza o autorizzazione - perché la sentenza del Giudice di pace è anteriore alla data di pubblicazione della legge. La donna proponeva ricorso in Cassazione. Disposizioni applicabili. L’art. 182, comma 2, c.p.c. statuisce che quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza, o l'assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione . La donna sostiene nel ricorso, quindi, una violazione di questa norma e richiede al giudice di promuovere la sanatoria, quale intervento obbligatorio da esercitarsi in qualsiasi fase o grado del giudizio. Anche i giudici di legittimità ribadiscono che tale disposizione normativa, in quanto modificata dalla l. n. 69/2009, si applica solo ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore, e nel caso in esame la sentenza è invece anteriore alla citata legge. Conflitto di interessi. La Corte riprende un principio consolidato e ribadisce che lo svolgimento simultaneo di attività difensive per conto di soggetti portatori di pretese collidenti da parte del medesimo procuratore e difensore violerebbe il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, determinando l’invalidità degli atti compiuti v. Cass. n. 21340/2005 . Tuttavia, la Cassazione specifica che in conflitto di interessi, sebbene possa essere meramente virtuale, ossia legato ad interessi solo potenzialmente in contrapposizione, deve essere necessariamente attuale. Infatti una contrapposizione di interessi già sussistente e successivamente superata non ha rilevanza e allo stesso modo non rileva anche l’ipotesi in cui una delle parti, inizialmente portatrice di interessi collidenti, abbia rinunciato alle proprie pretese in conflitto con le altre e si sia poi costituita, nel successivo grado, congiuntamente alle stesse, con un unico difensore. I giudici di legittimità sottolineano che, una volta rilevato il conflitto, l’invalidità colpisce il mandato conferito per secondo in questo senso Cass. civ., n. 1860/1984 . Infatti, nel caso in cui la difesa di due parti in conflitto anche solo potenziale di interessi sia stata affidata allo stesso legale, la parte che abbia conferito per seconda la procura al procuratore nominato dall’altra deve ritenersi non costituita in giudizio, perché un difensore non può assumere il patrocinio di due parti che si trovino o possono trovarsi in posizione di contrasto. Dalla sentenza non emerge che tale circostanza sia stata valutata al fine di determinare quale dei due mandati sia stato concesso per primo e per questo motivo il ricorso viene accolto e la sentenza rinviata al Tribunale di Bari.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 27 febbraio – 14 luglio 2015, n. 14634 Presidente Petti – Relatore Pellecchia Svolgimento del processo 1. Nell'aprile 2009 L.A. impugnava la sentenza, numero 298 del 2009, pronunciata dal giudice di pace di Modugno con cui si dichiarava l'invalidità della procura ad litem rilasciata dalla stessa L. all'avvocato Gisonda per conflitto di interessi con quella rilasciata dalla convenuta D.M. al medesimo procuratore e per lo stesso sinistro stradale pendente in altro giudizio. 2. La decisione é stata confermata con sentenza n. 15/2011 dei Tribunale di Bari, sezione distaccata di Modugno. Il giudice dell'appello ha ritenuto di non doversi applicare l'articolo 182, secondo comma, c.p.c., novellato dalla legge 69/2009 perché la sentenza del Giudice di pace è anteriore alla pubblicazione della legge. Inoltre ha ritenuto, anche, non conferente al caso di specie il principio sancito dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 9217/ 2010. 3. Avverso tale statuizione L. propone ricorso in Cassazione sulla base di due motivi. 3.1. L'Allianz S.p.A. non svolge attività difensiva. Motivi della decisione 4.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione falsa applicazione dell'art. 182, II c., c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3, c.p.c., nonché omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. . Lamenta la L. che il giudice doveva promuovere la sanatorialche tale intervento è obbligatorio e deve essere esercitato in qualsiasi fase o grado del giudizio. Ha efficacia ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali. Il motivo è infondato. L'art. 182 c.p.c. è stato, come è noto, modificato dall'art. 46, comma 2, della L. 18 giugno 2009, n. 69. Ai sensi della citata legge tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. E la sentenza di cui si discute è anteriore alla citata legge perché depositata il 20 marzo 2009. 4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'articolo 360 n. 4 c.p.c. nonché omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, art. 360 c.p.c. n. 5 . Sostiene che la sentenza è errata perché il giudice di prime cure è incorso in un vizio di extra petizione nel momento in cui ha ritenuto sussistere il conflitto di interessi in un caso come quello di specie, dove la signora L. non ha chiesto accertarsi la responsabilità esclusiva e/o concorrente del conducente dell'autoveicolo di proprietà della Sig.ra D Il motivo è fondato. E' vero che è principio consolidato di questa Corte che lo svolgimento simultaneo di attività difensive per conto di soggetti portatori di pretese collidenti da parte del medesimo procuratore e difensore violerebbe il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, determinando l'invalidità degli atti compiuti ex muftis Cass. n. 21350/2005 . Tuttavia, la Suprema Corte specifica che il conflitto di interessi, sebbene possa essere meramente virtuale quindi legato ad interessi anche solo potenzialmente in contrapposizione , deve essere necessariamente attuale, posto che una contrapposizione di interessi già sussistente e successivamente superata, ove tale risulti in equivocamente dagli atti processuali, non ha rilevanza così come nell'ipotesi in cui taluna delle più parti, inizialmente portatrici di interessi collidenti e distintamente costituite, abbia rinunziato alle proprie pretese in conflitto con le altre e si sia poi costituita, nel successivo, congiuntamente alle stesse, con un unico difensore” così Cass. n. 21350/2005, . Ad ogni modo, una volta rilevato il conflitto, l'invalidità colpisce il mandato conferito per secondo Cass. civ., 19 marzo 1984, n. 1860 . Nel caso in cui la difesa di due parti in conflitto anche solo potenziale di interessi sia stato affidato allo stesso legale, la parte che abbia conferito per seconda la procura al procuratore nominato dall'altra deve ritenersi non costituita in giudizio, perché un difensore non può assumere il patrocinio di due parti che si trovino o possono trovarsi in posizione di contrasto. Nel caso di specie, dalla sentenza non emerge che tale circostanza sia stata valutata al fine di determinare quale dei due mandati sia stato concesso per primo. 5. Il ricorso va accolto per quanto di ragione. Cassa e rinvia al Tribunale di Bari, anche per le spese. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione e cassa e rinvia al Tribunale di Bari, anche per le spese.