Copia notificata del decreto ingiuntivo opposto: ammissibile la sua produzione anche in appello

L’opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un mezzo di impugnazione e pertanto non è soggetta alla relativa disciplina, con la conseguenza che la produzione della copia notificata del decreto opposto è da considerarsi consentita anche in appello.

Così ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14582/15, depositata il 13 luglio. Il caso. Il Tribunale di Campobasso dichiarava inammissibile l’opposizione proposta dal Comune di Castropignano avverso un decreto ingiuntivo, rilevando l’impossibilità di accertare la tempestività dell’opposizione, a causa della mancata produzione della copia notificata del decreto opposto. La Corte d’Appello di Campobasso rigettava l’impugnazione proposta dal Comune dichiarando inammissibile la produzione della copia notificata del decreto ingiuntivo opposto ritenendo che, nonostante la loro riconducibilità alla categoria delle prove precostituite, i documenti non potessero essere prodotti in appello, qualora fossero producibili in primo grado. Veniva inoltre esclusa la possibilità di invocarne l’indispensabilità. Il Comune proponeva quindi ricorso per cassazione. Motivi del ricorso in Cassazione. Il Comune ritiene che, nel dichiarare inammissibile la produzione della copia notificata del decreto ingiuntivo opposto, la sentenza impugnata non abbia considerato che la stessa potesse essere depositata anche in appello. Nel ricorso si sostiene infatti che la prova di tale documento è sottratta alla disciplina dei mezzi di prova perché risponde alla sola finalità di consentire la verifica della tempestività dell’opposizione, e non anche a quella di dimostrare la fondatezza delle domande proposte in giudizio. Opposizione al decreto ingiuntivo. La Corte ribadisce cfr. Cass., sez. III, n. 7528/2014 Cass., sez. I, n. 16540/2009 che l’opposizione a decreto ingiuntivo, pur essendo volta ad infirmare o modificare il decreto opposto, presupponendo quindi che quest’ultimo non sia divenuto irrevocabile, non costituisce un mezzo di impugnazione, e non è pertanto soggetta alla relativa disciplina . Ne consegue che la produzione della copia notificata del decreto opposto non è richiesta a pena d’improcedibilità, ma solo quale mezzo necessario per la verifica della tempestività dell’opposizione e quindi come condizione di ammissibilità della stessa, la cui prova si può desumere anche dai documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo. Il divieto posto dall’art. 345, comma 3, c.p.c. – che stabilisce la non ammissibilità nel giudizio di appello di nuovi mezzi di prova e nuovi documenti salvo che la parte dimostri di non averli potuti produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile – si riferisce solo ai mezzi di prova, vale a dire alle deduzioni e alle produzioni necessarie a dimostrare fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni delle parti e pertanto non è applicabile al caso in esame. Il ricorso è quindi accolto e la sentenza impugnata viene cassata, con conseguente rinvio alla Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 12 febbraio – 13 luglio 2015, n. 14582 Presidente Salvago – Relatore Mercolino Svolgimento del processo 1. - Con sentenza dei 4 luglio 2005, il Tribunale di Campobasso dichiarò inammissibile l'opposizione proposta dal Comune di Castropignano avverso il de creto ingiuntivo n. 166/00, emesso il 28 febbraio 2000 su ricorso del Raggruppa mento Temporaneo d'Imprese - R.T.I. C. geom. G. e D.V. geom. G., rilevando l'impossibilità di accertare la tempestività dell'opposizio ne, a causa della mancata produzione della copia notificata del decreto opposto. 2. - L'impugnazione proposta dal Comune è stata rigettata dalla Corte d'Ap pello di Campobasso con sentenza del 22 maggio 2008. A fondamento della decisione, la Corte ha dichiarato inammissibile la produ zione della copia notificata del decreto ingiuntivo opposto, osservando che, nono stante la loro riconducibilità alla categoria delle prove precostituite, i documenti non possono essere prodotti in appello, qualora fossero producibili in primo gra do, ed escludendo la possibilità d'invocarne l'indispensabilità, avuto riguardo alla irreversibilità degli effetti determinati dalla mancata produzione. 3. - Avverso la predetta sentenza il Comune ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. Il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese ha resistito con controricorso. Motivi della decisione 1. - Con il primo motivo d'impugnazione, il Comune denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 345, 645 e ss. cod. proc. civ., sostenendo che, nel dichiarare inammissibile la produzione della copia notificata del decreto ingiunti vo opposto, la sentenza impugnata non ha considerato che la stessa può essere de positata anche in appello, non essendo in alcun modo previsto che tale adempi mento debba aver luogo contestualmente alla costituzione in giudizio dell'oppo nente la produzione di tale documento è d'altronde sottratta alla disciplina dei mezzi di prova, rispondendo alla sola finalità di consentire la verifica della tempe stività dell'opposizione, e non anche a quella di dimostrare la fondatezza delle domande avanzate in giudizio. 1.1. - Il motivo è fondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio secondo cui l'oppo sizione a decreto ingiuntivo, pur essendo volta ad infirmare o modificare il decre to opposto, presupponendo quindi che quest'ultimo non sia divenuto irrevocabile, non costituisce un mezzo d'impugnazione, e non è pertanto soggetta alla relativa disciplina, con la conseguenza che la produzione della copia notificata del decreto opposto non è richiesta a pena d'improcedibilità, ma solo quale mezzo necessario per la verifica della tempestività dell'opposizione, e quindi come condizione di ammissibilità della stessa, la cui prova può essere desunta anche dai documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo cfr. Cass., Sez. III, 1 ° aprile 2014, n. 7528 Cass., Sez. I, 15 luglio 2009, n. 16540 in riferimento alla di sciplina anteriore all'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353, Cass., Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23923 Cass., Sez. 1, 21 dicembre 2004, n. 23711 5 luglio 2002, n. 9810 . In quanto volta a dimostrare l'inesistenza del giu dicato interno, tale produzione deve ritenersi consentita anche in appello, non o standovi il divieto posto dall'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., il quale si rife risce ai mezzi di prova, vale a dire alle deduzioni ed alle produzioni necessarie per la dimostrazione dei fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni del le parti, e non è pertanto applicabile all'adempimento in esame, avente ad oggetto non già un documento probatorio, ma un atto processuale la cui acquisizione, escludendo l'irrevocabilità del decreto opposto, consente di procedere all'esame nel merito della domanda avanzata nel procedimento monitorio. 2. - Il ricorso va pertanto accolto, restando assorbito il secondo motivo di impugnazione, con cui l'Amministrazione ribadisce l'ammissibilità dell'opposizio ne, lamentando l'insufficienza della motivazione addotta dalla Corte territoriale a sostegno dell'affermata irritualità della produzione in appello della copia notificata del decreto ingiuntivo. 3. - La sentenza impugnata va dunque cassata, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'Appello di Campobasso, che provvederà, in diversa com posizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Campobasso, anche per la liquidazione delle spese processuali.