Decide il giudice ordinario sulle controversie attinenti contratti di appalto, ove sia chiesta o contesa l'applicazione di una clausola contrattuale

In tema di revisione dei prezzi nell'appalto di opere pubbliche, ove la pretesa dell'appaltatore venga espressamente ricondotta alla previsione di una specifica clausola del contratto e si sostanzi nell'affermazione per la quale quella clausola obbligherebbe l'Amministrazione appaltante al riconoscimento della revisione del prezzo, la questione sottoposta all'esame del giudice a prescindere dalla sua fondatezza nel merito si traduce in una mera pretesa di adempimento contrattuale e, quindi, comporta l'accertamento dell'esistenza di un diritto soggettivo, che ricade nell'ambito della giurisdizione ordinaria.

Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 14559, depositata il 13 luglio 2015. Il caso. Una ditta, in persona del legale rappresentante, stipulava, con un Comune, un contratto di appalto avente ad oggetto la raccolta di rifiuti. Il contratto, alla scadenza naturale, veniva prorogato. Successivamente, la ditta conveniva in giudizio l'ente affinché, come previsto in contratto, fosse rideterminato il prezzo del servizio e, in via gradata, dichiarata accettata tacitamente la rideterminazione del prezzo tenuto conto che il comune non aveva mai contestato le fatture depositate, riportanti il prezzo aggiornato. L'ente comunale contestava la domanda ed eccepiva che l'adeguamento non era dovuto perché l'attore non aveva documentato i maggiori costi sopportati in ogni caso, chiedeva che il giudice determinasse il prezzo in ragione delle tariffe esistenti o degli usi e, in mancanza, di sua iniziativa art. 1657 c.c. . Il tribunale, d'ufficio, rilevava la sua incompetenza ed indicava come competente il TAR. L'attore riassumeva il giudizio innanzi al giudice amministrativo, chiedendo l'accoglimento della domanda originariamente formulata. Il TAR adito ha proposto regolamento di giurisdizione. Il contenuto dell'accordo. Il G.A. ha rilevato che la clausola a cui faceva riferimento parte attrice atteneva la possibilità di variare in aumento il prezzo, nel caso in cui il conferimento in discarica fosse avvenuto con percorrenza superiore a 75 km. A dire di parte attrice tanto era effettivamente accaduto attesa la percorrenza di circa 170 km. Detta percorrenza era stata effettuata su espressa richiesta dell'ente comunale. Tutto ciò era espressamente regolato all'interno del contratto di appalto. La competenza del Giudice Amministrativo. Per giurisprudenza consolidata, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in una controversia concernente la revisione dei prezzi di un contratto di appalto di servizi, dal momento che deve ritenersi devoluto al g.a. anche il profilo del quantum debeatur Cass. SSUU n. 13892/2009 . Nel caso in commento, ha osservato il G.A., le parti avevano regolato contrattualmente la determinazione del prezzo, sia che il versamento in discarica fosse avvenuto sotto i 75 km sia che la percorrenza fosse superiore. L'ipotesi di maggiorazione risultava espressamente regolamentata e la quantificazione doveva essere effettuata secondo l'indicazione dei maggiori costi documentati dall'esercente il servizio. Tanto esclude qualsiasi potere autoritativo e discrezionale della P.A., dunque, osserva la S.C., la contesa attiene semplicemente l'attuazione o meno di un diritto soggettivo. Sul punto, i giudici di legittimità, hanno ribadito che in tema di revisione dei prezzi nell'appalto di opere pubbliche, ove la pretesa dell'appaltatore venga espressamente ricondotta alla previsione di una specifica clausola del contratto e si sostanzi nell'affermazione per la quale quella clausola obbligherebbe l'Amministrazione appaltante al riconoscimento della revisione del prezzo, la questione sottoposta all'esame del giudice a prescindere dalla sua fondatezza nel merito si traduce in una mera pretesa di adempimento contrattuale e, quindi, comporta l'accertamento dell'esistenza di un diritto soggettivo, che ricade nell'ambito della giurisdizione ordinaria Cass. n. 6595/2009 . Con queste argomentazioni, la Cassazione ha accolto il ricorso ed individuato la competenza del G.O

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 23 giugno – 13 luglio 2015, n. 14559 Presidente Rovelli – Relatore Ragonesi Svolgimento del processo S.M. , con citazione notificata il 9 ottobre 2006, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Paola il Comune di Fuscaldo, deducendo di avere stipulato con quest'ultimo, in data 4 giugno 2004, un contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani, per il prezzo di Euro 283.108,47, oltre IVA, per la durata di anni due, poi prorogata sino al 12 novembre 2006. L'attore chiedeva che a fosse determinata, a norma dell'art. 12 del contratto d'appalto e del capitolato e/o comunque a norma dell'art. 1657 c.c., la revisione del prezzo dovuto all'appaltatore per il trasporto dei R.S.U. nella discarica di Crotone a decorrere dal 25/1/2005 e fino alla data di notifica della domanda, sulla base dei costi correnti nel 2005 e nel 2006, con condanna del Comune al pagamento in favore dell'appaltatore della revisione del prezzo così determinata b in via gradata, fosse affermato che egli aveva adempiuto l'onere probatorio stabilito da detta norma e che il Comune, comunque, aveva accettato tacitamente tanto le fatture quanto il criterio con il quale era stata determinata la revisione del prezzo, con condanna del convenuto a pagare il relativo importo c il Comune fosse condannato al risarcimento del danno per l'inadempimento. Si costituiva il Comune di Fuscaldo, che contestava la domanda, deducendo che l'attore non aveva documentato, come richiesto dall'art. 12 del contratto, i maggiori oneri sostenuti e, conseguentemente, aveva proceduto alla rideterminazione del quantum. In riconvenzionale, chiedeva la restituzione delle somme aggiuntive incassate dall'appaltatore, nella parte relativa a costi non documentati. L'attore, con la memoria depositata ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., integrava le domande, eccependo nullità ed inefficacia delle clausole degli artt. 7 e 12 del contratto e chiedeva che il Tribunale determinasse, ai sensi dell'art. 1657 c.c., il corrispettivo dovuto dal committente per le maggiori prestazioni eseguite. Il Tribunale di Paola, con sentenza del 7 novembre 2011, riteneva applicabile l'art. 244, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, in virtù del quale declinava la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo. S.M. , con ricorso notificato il 7 febbraio 2012, riassumeva ex art. 11 c.p.a., il giudizio davanti al TAR per la Calabria, chiedendo l'accoglimento delle suindicate domande. Nel giudizio si costituiva il Comune convenuto, contestando la fondatezza delle pretese del ricorrente. Il TAR adito, con ordinanza del 7-12 febbraio 2014, ha sollevato, d'ufficio, conflitto di giurisdizione, chiedendo che queste Sezioni unite, dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario. Non hanno svolto difese le parti. Motivi della decisione Il giudizio ha ad oggetto il pagamento del corrispettivo dovuto dal Comune di Fuscaldo in virtù del contratto di appalto stipulato tra le parti il 4 giugno 2004, con il quale era stato affidato al ricorrente, per due anni, il servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani. La clausola contrattuale la cui interpretazione è controversa art. 12 - titolata Conferimento in discarica. Variazione di costi” - stabilisce, tra l'altro, che, se la discarica è ubicata ad una distanza stradale di 75 settantacinque Km sola andata dai confini territoriali del Comune nessun onere aggiuntivo può essere richiesto dalla Ditta appaltatrice. Qualora, per cause non dipendenti dalla volontà dell'Amministrazione, l'ubicazione della discarica dovesse essere variata con una percorrenza stradale superiore a quella prevista dal presente capitolato [ ] il costo dell'appalto verrà rivisto nella parte dei maggiori oneri derivanti dai maggiori costi sostenuti dalla Ditta appaltatrice, che debitamente documentati dalla stessa verranno successivamente verificati dall'Amministrazione comunale”. Il S. , ha, sostenuto che, in virtù del citato art. 12 del contratto, avendo egli, su richiesta del responsabile del servizio, trasportato i rifiuti nella discarica di Crotone, distante dal Fuscaldo oltre 170 Km, era necessario procedere alla revisione del prezzo dell'appalto”, affermando che i maggiori oneri sostenuti andavano computati non in base ai costi del carburante e della mano d'opera correnti nel 2003, applicabili all'appaltatore nel redigere le fatture, ma piuttosto in base ai maggiori costi correnti nel 2005 e nel 2006” ed ha chiesto il pagamento degli stessi. Il Comune di Fuscaldo ha, invece, sostenuto che il S. non avrebbe documentato, per come richiesto dall'art. 12 del contratto, i maggiori oneri sostenuti, di qui la determinazione in via autonoma del corrispettivo. Posta questa premessa in fatto, va rammentato che le controversie in tema di revisione prezzi sono devolute ai sensi del l'art. 244, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 nel testo applicabile ratione temporis vigente anteriormente alla sostituzione disposta dall'art. 3, comma 19, lett. e , dell'Allegato 4 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 , alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo così come quelle relative al provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'art. 115 del citato decreto legislativo, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 133 commi 3 e 4 sempre del citato decreto legislativo. In tal senso la giurisprudenza di queste Sezioni Unite, più volte ha ribadito che appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in tema di adeguamento, modifiche o deroghe al prezzo chiuso nei contratti di appalti pubblici - analogamente a quelle, contigue, sulla revisione del prezzo, dalle quali si distinguono solo per la mancanza di una clausola contrattuale S.U. n. 19567 del 2011 cfr. anche S.U. n. 7176 del 2014 . Ha poi ulteriormente precisato che a nei contratti di appalti pubblici di servizi ad esecuzione continuata o periodica è obbligatoria la clausola di revisione del prezzo SU n. 6016 del 2011 n. 24785 del 2008 b le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo ed al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica comprendono anche quelle aventi ad oggetto il quantum debeatur S.U. n. 13892 del 2009 . Fatte queste considerazioni deve comunque escludersi che nel caso di specie sussista una questione concernente la revisione del prezzo dell'appalto. Nella presente causa è, infatti, in contestazione esclusivamente l'espletamento di una prestazione già puntualmente prevista nel contratto e disciplinata in ordine all' an ed al quantum del corrispettivo benché le parti controvertano nell'interpretazione della clausola quanto al secondo profilo . L'articolo 12 del contratto, infatti, prevede che, se la discarica ove portare i rifiuti sia ubicata ad una distanza stradale di 75 settantacinque Km, il costo dell'appalto deve essere rivisto nella parte dei maggiori oneri derivanti dai maggiori costi sostenuti dalla Ditta appaltatrice, che, debitamente documentati dalla stessa, debbono essere verificati dall'Amministrazione comunale. È di tutta evidenza che in tale fattispecie nessun potere discrezionale o autoritativo deve essere esercitato dal Comune poiché la maggior somma da corrispondere all'appaltatore è da determinarsi sulla base del calcolo dei maggiori costi del trasposto dei rifiuti in ragione della maggior distanza della discarica da verificarsi sulla base della documentazione fornita dall'appaltatore. La controversia concerne, all'evidenza, l'espletamento da parte dell'appaltatore di una prestazione già puntualmente convenuta e disciplinata anche in ordine al quantum con il contratto senza che l'adozione nell'art. 12 del contratto del participio passato rivisto ”, possa da sola far rifluire alla fattispecie tra quelle di revisione del prezzo, nei sensi sopra ricordati ed alla luce della ratio di tale istituto. La domanda rinviene in conclusione la sua ragione nel contratto, in relazione al quale la P.A. si trova in una situazione paritetica, per cui la controversia concerne un diritto soggettivo e, conseguentemente, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Sul punto già si sono espresse queste Sezioni Unite affermando che, ove la pretesa dell'appaltatore venga espressamente ricondotta alla previsione di una specifica clausola del contratto e si sostanzi nell'affermazione per la quale quella clausola obbligherebbe l'Amministrazione appaltante al riconoscimento della revisione del prezzo, la questione sottoposta all'esame del giudice a prescindere dalla sua fondatezza nel merito si traduce in una mera pretesa di adempimento contrattuale e, quindi, comporta l'accertamento dell'esistenza di un diritto soggettivo, che ricade nell'ambito della giurisdizione ordinaria. Cass. sez. un. 6595/09 . P.Q.M. Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario al quale rimette anche la liquidazione delle spese del presente giudizio.