Il conduttore non si opponeva all’ingiunzione per i canoni arretrati, non può ora contestare il quantum

Il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità di giudicato, in relazione al diritto consacrato, sia per quanto riguarda l’esistenza e la validità del rapporto giuridico sottoso, che per il quantum in esso riconosciuto.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13207 depositata il 26 giugno 2015. Il caso. Una coppia di coniugi adiva il Tribunale di Torre Annunziata per sentire dichiarare lo scioglimento del contratto di locazione, per finita locazione, stipulato con il convenuto e, in subordine, la risoluzione del medesimo contratto per inadempimento della controparte. Il conduttore convenuto si costituiva in giudizio resistendo alla domanda attorea e chiedendo in via riconvenzionale la restituzione delle somme pagate in eccedenza rispetto al canone concordato dalle associazioni di categoria. Nelle more del procedimento, gli attori ottenevano un decreto ingiuntivo avente ad oggetto i canoni insoluti, decreto che non venne opposto e che aveva poi portato allo sfratto del conduttore. Il Tribunale dichiarava la cessazione della materia del contendere e condannava gli attori alla restituzione dell’indebito. In sede di appello, la Corte partenopea stabiliva che sulla spettanza dei canoni insoluti e sul quantum corrispondente si fosse formato il giudicato per la mancata opposizione al decreto ingiuntivo, accogliendo così il gravame proposto dai locatori e relativo alla restituzione dell’indebito. Per la cassazione di quest’ultima pronuncia ricorre il conduttore, lamentando la violazione dell’art. 2909 c.c. poiché, afferma il ricorrente, il decreto ingiuntivo non opposto, avente ad oggetto i canoni insoluti, non poteva fare stato anche sulla misura del canone. Giudicato formale e sostanziale. La doglianza così articolata è priva di fondamento. Il decreto ingiuntivo non opposto acquisisce efficacia di giudicato formale e sostanziale, coprendo il dedotto e il deducibile . Le parti si trovano dunque nell’impossibilità di sollevare in altri giudizi le stesse questioni oggetto di giudicato e quello che ne costituiscono il necessario presupposto. La condanna al pagamento di una prestazione contrattuale presuppone necessariamente l’accertamento dell’esistenza e della validità del credito, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile ed avente ad oggetto il pagamento dei canoni di locazione, preclude al conduttore intimato la possibilità di invocare in un diverso giudizio la nullità della clausola di determinazione quantitativa del canone stesso, questione che risulta coperta dal c.d. giudicato per implicazione discendente . Il principio è stato costantemente affermato in giurisprudenza, con precedenti anche risalenti nel tempo e con riferimento non solo alla materia locativa, ma in ogni caso in cui era necessario accertare se un decreto ingiuntivo di condanna all’adempimento di una obbligazione non opposto, potesse avere effetto di giudicato circa la validità del rapporto fonte dell’obbligazione. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 9 aprile – 26 giungo 2015, n. 13207 Presidente Russo – Relatore Rossetti Svolgimento del processo 1. Nel 2003 P.B. e T.S. convennero dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, sezione staccata di Sorrento, C.L., chiedendo che il Tribunale a accertasse l'avvenuto scioglimento del contratto di locazione stipulato con C.L., per finita locazione b in subordine, dichiarasse risolto il contratto per inadempimento del conduttore C.L 2. II convenuto si costituì e, oltre ad opporsi alla domanda, chiese in via riconvenzionale la condanna degli attori alla restituzione delle somme pagate in eccedenza rispetto al canone dovuto ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 5, l. 9.12.1998 n. 431 ovvero concordato tra le associazioni di categoria . 3. Nelle more dei giudizio gli attori chiesero ed ottennero, dal medesimo Tribunale di Torre Annunziata, un decreto ingiuntivo nei confronti di C.L., avente ad oggetto il pagamento dei canoni di locazione insoluti. Il decreto non venne opposto nei termini. Sempre nelle more del giudizio, venne eseguito lo sfratto dell'inquilino. 4. Con sentenza 19.12.2008 n. 455 il Tribunale di Torre Annunziata dichiarò cessata la materia del contendere rispetto alla domanda di risoluzione, e condannò gli attori al pagamento in favore dei convenuto di circa 6.700 euro, a titolo di restituzione dell'indebito. 5. La sentenza venne appellata da N. B. figlio di P.B., deceduto nelle more del giudizio e da T.S La Corte d'appello di Napoli, con sentenza 1°.12.2010 n. 3885, accolse il gravame e stabilì che sulla spettanza e sulla misura del credito vantato dai locatori per il pagamento dei canoni insoluti si fosse formato il giudicato, in seguito alla mancata opposizione a decreto ingiuntivo. 6. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da C.L., sulla base di un motivo. N. B. e T.S. non si sono difesi. Motivi della decisione I. II motivo di ricorso. 1.1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da una violazione di legge, ai sensi all'art. 360, n. 3, c.p.c Si assume violato l'art. 2909 c.c Espone, al riguardo, che la Corte d'appello avrebbe violato l'art. 2909 c.c., perché il decreto ingiuntivo non opposto, avente ad oggetto il pagamento dei canoni insoluti, non poteva fare stato anche sulla invocata nullità della misura dei canone, ex art. 13 I. 431/98. 1.2. II motivo è infondato. Il decreto ingiuntivo non opposto, adempiute le formalità di cui all'art. 647 c.p.c., acquista l'efficacia di giudicato formale e sostanziale principio del tutto pacifico ex permultis, Sez. 1, Sentenza n. 1650 del 27/01/2014, Rv. 629156 Sez. 1, Sentenza n. 6198 del 13/03/2009, Rv. 607202 . Il giudicato sostanziale copre il dedotto ed il deducibile e cioè impedisce alle parti del rapporto processuale ormai definito di sollevare, in altri giudizi a le stesse questioni oggetto di giudicato b le questioni che costituiscano il necessario presupposto delle prime. 1.3. La pronuncia di condanna al pagamento d'una prestazione contrattuale come il pagamento del canone di locazione presuppone necessariamente l'accertamento dell'esistenza e della validità del credito e della sua fonte. Pertanto il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, ed avente ad oggetto la condanna al pagamento di canoni di locazione, preclude all'intimato la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità della clausola contrattuale di determinazione della misura del cannone. Tale questione resta infatti coperta dal c.d. giudicato per implicazione discendente . 1.4. II principio appena esposto e stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte. La sentenza capostipite risale a quasi cinquant'anni fa Sez. 3, Sentenza n. 2508 del 07/07/1969, Rv. 342064 , ed in seguito innumerevoli volte si è già stabilito che il giudicato formatosi a seguito della mancata opposizione avverso un decreto ingiuntivo, recante intimazione di pagamento di canoni arretrati in relazione ad un rapporto di locazione, fa stato fra le stesse parti circa l'esistenza e validità del rapporto corrente inter partes e sulla misura del canone preteso, nonché circa l'inesistenza di tutti i fatti impeditivi o estintivi, anche non dedotti, ma deducibili nel giudizio di opposizione Sez. 3, Sentenza n. 16319 del 24/07/2007, Rv. 599445 . Esattamente nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 12994 del 24/05/2013, Rv. 626739, fece espresso riferimento all'efficacia di giudicato del decreto non opposto concernente il pagamento di canoni insoluti, circa l'insussistenza . del credito azionato in sede monitoria dal locatore, per effetto di controcrediti del conduttore per somme indebitamente corrisposte a titolo di maggiorazioni contra legem del canone . Così pure Sez. 3, Sentenza n. 5801 del 11/06/1998, Rv. 516347, nella cui motivazione ove si legge che il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità di giudicato, in relazione al diritto in esso consacrato, tanto in ordine all'esistenza e validità del rapporto dedotto, ai soggetti del medesimo ed alla prestazione dovuta, quanto alla inesistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi, sicché la sua efficacia preclusiva non può non estendersi a tutte le relative questioni, impedendo che in un successivo giudizio avente ad oggetto una domanda fondata sullo stesso rapporto si proceda ad un nuovo esame di esse. [Pertanto] il giudicato di accoglimento formatosi a seguito della mancata opposizione avverso un decreto ingiuntivo recante intimazione di pagamento di canoni arretrati in relazione ad un rapporto di locazione, non si limita a fare stato, tra le stesse parti ed i loro eredi o aventi causa , circa l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto accertato, e cioè sull'esistenza e validità del rapporto corrente inter partes e sulla misura dei canone preteso, ma anche circa l'inesistenza di tutti i fatti impeditivi o estintivi, anche non dedotti, ma deducibili, quali quelli atti a prospettare l'insussistenza, totale o parziale, del credito azionato dal locatore a titolo di canoni insoluti, per effetto di controcrediti del conduttore per somme indebitamente corrisposte in ragione di maggiorazioni contra legem del canone. 1.5. II principio appena riassunto ha natura generale. Esso non è stato affermato solo nella materia locativa, ma in ogni caso in cui si ë trattato di stabilire se un decreto ingiuntivo di condanna all'adempimento d'una obbligazione, se non opposto, potesse avere effetto di giudicato circa la validità del rapporto fonte dell'obbligazione ed a tale quesito questa Corte ha costantemente dato risposta affermativa. Da ultimo, in tal senso, si veda Sez. 1, Sentenza n. 23235 del 14/10/2013, Rv. 628127, secondo cui il rilievo d'ufficio della nullità del contratto è precluso al giudice quando sulla validità del rapporto si sia formato il giudicato, anche implicito, come allorché il giudice di primo grado, accogliendo una domanda, abbia dimostrato di ritenere valido il contratto, e le parti, in sede di appello, non abbiano mosso alcuna censura inerente la sua validità . Nello stesso esatto senso la giurisprudenza è copiosa si vedano al riguardo Sez. L, Sentenza n. 14535 del 16/08/2012, Rv. 623363 Sez. 1, Sentenza n. 22520 del 28/10/2011, Rv. 620387 Sez. 3, Sentenza n. 11360 del 11/05/2010, Rv. 613087 Sez. 3, Sentenza n. 1.8791 del 28/08/2009, Rv. 609687 Sez. 3, Sentenza n. 18540 del 20/08/2009, Rv. 609389 Sez. L, Sentenza n. 16540 del 19/07/2006, Rv. 591714 Sez. 3, Sentenza n. 8612 del 12/04/2006, Rv. 588630 Sez. 3, Sentenza n. 6628 dei 24/03/2006, Rv. 590320 Sez. 1, Sentenza n. 15178 del 24/11/2000, Rv. 542121 Sez. U, Sentenza n. 11549 del 16/11/1998, Rv. 520742 Sez. L, Sentenza n. 3757 del 20/04/1996, Rv. 497186 Sez. 3, Sentenza n. 3244 del 27/11/1973, Rv. 367082 Sez. 3, Sentenza n. 2508 del 07/07/1969, Rv. 342064, già ricordata Sez. 3, Sentenza n. 489 del 07/03/1964, Rv. 300629. 1.6. L'unico ed isolato precedente di segno contrario, invocato dal ricorrente, non può essere condiviso. Si tratta di Sez. 3, Sentenza n. 8013 del 02/04/2009, Rv. 607873, secondo cui il decreto ingiuntivo concesso per il pagamento di canoni locatizi insoluti, una volta divenuto inoppugnabile, non può fare stato sulla qualificazione del contratto, ed in particolare sulla sua assoggettabilità o meno alla disciplina di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, che non abbia formato oggetto di accertamento, nemmeno sommario, da parte del giudice . Tale opinione, oltre ad essere dei tutto isolata, si fonda su una motivazione non convincente la sentenza appena ricordata, infatti, da un lato ammette che il decreto ingiuntivo non opposto acquista l'efficacia di giudicato in merito all' inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi dei rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione subito dopo però, e senza alcuna ulteriore precisazione, soggiunge che il giudicato non si estende alla qualificazione del rapporto di locazione , e cioè - nel caso di specie - alla sua assoggettabilità o meno ad una disciplina vincolistica che comporti la nullità dei patti di determinazione del canone in misura ultralegale. Si tratta di una evidente contradictio in adiecto, posto che condannare il conduttore a pagare il canone significa accertare implicitamente che quel canone sia dovuto ed un canone non può essere dovuto sulla base di un contratto nullo. Deve, di conseguenza, essere confermato l'orientamento assolutamente maggioritario, e rigettarsi il ricorso. 2. Le spese. L'indefensio degli intimati esonera questa Corte dall'adottare provvedimenti sulle spese. P.Q.M. la Corte di cassazione, visto l'art. 380 c.p.c. - rigetta il ricorso.