L’avvocato non condivide la decisione “anomala” dei Giudici e chiede la ricusazione per grave inimicizia

Tra le ipotesi tassative di ricusazione del Giudice di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c., non rientra l’adozione di un provvedimento che accolga una soluzione contraria all’interesse della parte e da questa considerato anomalo.

Così hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l’ordinanza interlocutoria n. 13021/15, depositata il 23 giugno. Il caso. Un avvocato presenta ricorso per ricusazione nei confronti di tre magistrati membri del collegio delle Sezioni Unite Civili, sulla base dell’inimicizia e conflittualità che si sarebbe venuta a creare tra loro, integrando così la fattispecie di cui all’art 51, comma 1, n. 3 e n. 1, c.p.c. Astensione del giudice . La nozione di inimicizia. I Giudici di legittimità rammentano la tassatività e la non estensibilità per via interpretativa delle disposizioni contenute nell’art. 51 e nel correlato art. 52 c.p.c. Ricusazione del Giudice . L’inimicizia ex art. 51, n. 3, c.p.c. deve riguardare rapporti estranei al processo e non può essere provata esclusivamente sulla base dei comportamenti del Giudice, considerati anomali dal ricusante, il quale ha l’onere di provare le circostanze e i fatti concreti che mostrino la sussistenza di motivi di rancore o di avversione Cass., n. 12345/01 . A tal proposito, si osserva che il ricorrente non ha allegato, né provato, l’esistenza di fatti o situazioni integranti la prova di un interesse dei tre giudici nella causa o in altra vertenza su identica questione di diritto , né che tale interesse sia personale e diretto . Tassatività dei casi di ricusazione. Gli Ermellini ritengono che non sia possibile chiedere la ricusazione a causa della decisione adottata dal Giudice su una precedente istanza di ricusazione, o in generale di altro provvedimento giurisdizionale tipico, solo perché tale provvedimento assume una decisione non condivisa dalla parte. Detto altrimenti, qualora la ricusazione venga proposta lamentando l’adozione da parte del Giudice di un provvedimento giurisdizionale tipico, al di fuori delle ipotesi contemplate dall’art. 51, n. 4, c.p.c., non si rientra nell’ambito della ricusazione, poiché non si ravvisa, nei casi tassativi indicati da tale norma, quella dell’adozione di un provvedimento che non accolga le istanze di parte. Preesistenza della grave inimicizia. I Giudici di Piazza Cavour precisano inoltre che, ai fini dell’accoglimento dell’istanza della ricusazione, l’inimicizia debba preesistere al procedimento nel quale il provvedimento è adottato. Anomalia del provvedimento. Del resto, l’anomalia del provvedimento, seppure possa essere sintomo della causa di astensione costituita dalla grave inimicizia, deve essere evidente, chiara e agevolmente riconoscibile in quanto tale, senza che si possa ricavare alcunché dal merito di una pronuncia opportunamente motivata, ma non condivisa dalla parte, come risulta invece nel caso di specie. Per questi motivi, le Sezioni Unite rigettano il ricorso per ricusazione.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza interlocutoria 23 giugno 2015, numero 13021 Presidente Salmé – Relatore Petitti Ritenuto in fatto Con ricorso pervenuto alla Corte il 19 giugno 2015 l'Avvocato S.S. ha presentato interpello per astensione e, in difetto, ricorso per ri cusazione nei confronti dei Dottori L.A.R., A.A. e Alberto G., componenti il collegio delle sezioni unite civili che il giorno 23 giugno 2015 dovrebbe decidere il ricorso proposto dal suddetto Avvocato S. in proprio per la cassazione, per motivi di giurisdizione sotto il profilo dell'eccesso di potere giurisdizionale e diniego di giustizia di trentuno sentenze del Consiglio di Stato in epigrafe indicate, con cia scuna delle quali i cinque componenti il collegio, singolarmente ricusati, hanno deciso ex se la ricusazione a loro singolare carico e hanno dene gato la declaratoria di perenzione pur richiesta dal ricorrente . Il ricorrente sollecita i tre magistrati indicati ad astenersi dalla trattazione del ricorso iscritto al R.G. numero 13402/13, sostenendo che sussistono ragionevoli e motivate ragioni per ritenere che fra Loro ed il sottoscritto, nei sensi e nei limiti sopra specificati, si sia creato un rapporto di conflit tualità ed inimicizia, aggravato da palesi fattori di vis preventionis e inte resse personale, integranti la fattispecie di cui all'articolo 51, comma 1, numero 3 e numero 1 CPC , e, in difetto, propone la loro singolare ricusazione, eccepen do preliminarmente la illegittimità costituzionale dell'articolo 53, comma 1, cod. proc. civ., nella misura in cui attribuisce a Collegio composto da soli giudici togati, senza il correttivo della presenza, quantomeno di rappre sentanti della Collettività sul tipo della Corte d'Assise , la decisione sulla ricusazione del giudice, nel caso che occupa, civile ma il discorso vale anche per quello penale , per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., salvi altri parametri. Non essendo stata depositata alcuna istanza di astensione da parte dei magistrati cui è rivolto l'interpello, il ricorso per ricusazione è stato tratta to all'udienza del 23 giugno 2015. Il ricorrente ha depositato memoria che ha illustrato nell'adunanza came raie. II P.M. ha concluso per la inammissibilità del ricorso per ricusazione. Considerato in diritto I. -- Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione proposta dal ri corrente con riferimento alla mancata osservanza, nel caso di specie, dei termini di cui all'articolo 377 cod. proc. civ. Il fatto che nel procedimento di ricusazione debba essere garantito il con traddittorio, dovendo le parti essere messe in condizione di intervenire e adeguatamente interloquire, non comporta che sia configurabile un diritto delle parti a termini predeterminati, non previsti dalla disciplina vigente e non compatibili con le caratteristiche e la natura dei procedimento. La di sciplina dettata dagli artt. 51 e 54 cod. proc. civ., infatti, non prevede in proposito alcun termine né opera rinvio ad altri tipi di procedimento con templati nel codice di rito e prevedenti i termini suddetti. Nella specie, il contraddittorio è stato effettivamente garantito, posto che del giorno fissato per la trattazione si è disposta la comunicazione alle parti del processo nel quale è stata proposta la revocazione e che all'adunanza camerale sono intervenuti la parte istante in ricusazione e il P.G., mentre le altre parti non hanno ritenuto di intervenire. Il ricorrente, inol tre, ha potuto depositare una memoria difensiva e illustrare le ragioni della propria istanza, senza neanche sollecitare un rinvio della discussio ne. 2. - La sollevata questione di legittimità costituzionale dell'articolo 53, primo comma, cod. proc. civ., censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., salvi altri parametri, nella misura in cui attribuisce a Collegio composto da soli giudici togati, senza il correttivo della presenza, quan tomeno di rappresentanti della Collettività sul tipo della Corte d'assise , la decisione sulla ricusazione del giudice, nel caso che occupa, civile ma il discorso vale anche per quello penale , a parte evidenti profili di i nammissibilità, in considerazione dell'ampia discrezionalità che va ricono sciuta al legislatore nella conformazione degli istituti processuali, ivi com presa la composizione degli organi giudicanti, e della circostanza che la soluzione proposta non appare costituzionalmente obbligata, è manife stamente infondata. Infatti, il procedimento di ricusazione non si configura come un procedi mento a carico del giudice ricusato, in cui lo stesso sia parte, e pertanto non può ritenersi fondato un generale sospetto di parzialità del giudice della ricusazione in conseguenza del generico rapporto di colleganza . D'altra parte, la Corte costituzionale sent. numero 444 del 2002 , a fugare ogni sospetto di parzialità, ha ritenuto sufficiente il meccanismo previsto dagli artt. 11 cod. proc. penumero e 30-bis cod. proc. civ., operando, peraltro, alcune attenuazioni allo spostamento di competenza in alcune specifiche controversie civili. 3. - Venendo ai motivi specifici di ricusazione, nei confronti dei tre magi strati viene ipotizzata la sussistenza delle cause di ricusazione di cui all'articolo 51, numero 3 e numero 1, cod. proc. civ. Premesso che le ipotesi previste dall'articolo 51, ai fini della possibilità di a stenersi e, correlativamente, dall'articolo 52, relativo alla ricusazione, sono tassative e non estensibili per via interpretativa e che l'inimicizia prevista dall'articolo 51, numero 3, cod. proc. civ. deve riguardare rapporti estranei al pro cesso e non può essere dimostrata sulla base di soli comportamenti processuali del giudice, ritenuti anomali dalla parte ricusante, la quale è te nuta a indicare fatti e circostanze concrete che rivelino l'esistenza di ra gioni di rancore o di avversione Cass. numero 12345 del 2001 Cass. numero 22501 del 2014 , il ricusante non ha allegato, né tanto meno provato, la sussi stenza di fatti integranti una grave inimicizia nei termini su precisati tra lui e i tre giudici, né di fatti integranti la prova di un interesse dei tre giudici nella causa o in altra vertenza su identica questione di diritto , né, tanto meno che tale interesse sia personale e diretto . 4. - Con riferimento alla ricusazione del Presidente R. e del Consi gliere G., la stessa prospettazione del ricorrente appare inammissibile. Il Collegio ritiene, infatti, che la ricusazione non possa essere proposta per la decisione assunta dal giudice su una precedente istanza di ricusa zione, come in genere per l'adozione di un provvedimento giurisdizionale tipico, sol perché il detto provvedimento accolga una soluzione contraria all'interesse della parte. In altri termini, ove la ricusazione venga propo sta addebitando al giudice di avere adottato o concorso ad adottare un provvedimento giurisdizionale tipico, al di fuori di quanto previsto dal numero 4 dell'articolo 51 cod. proc. civ., si è al di fuori dello statuto della ricusazione, non essendo individuabile nelle ipotesi tassative descritte nel citato arti colo, richiamate dall'articolo 52 come altrettante ipotesi di ricusazione, quella dell'adozione di un provvedimento che non accolga ie istanze della parte. Né il rigetto delle istanze può essere ascritto per ciò solo a grave inimici zia del giudice, dovendo la grave inimicizia preesistere al procedimento nel quale il provvedimento è adottato. D'altra parte, l'anomalia del prov vedimento, che pure potrebbe costituire sintomo della causa di astensio ne costituita dalla grave inimicizia, deve essere evidente e agevolmente riconoscibile in quanto tale, senza quindi che possa desumersi alcunché dal merito di una decisione adeguatamente motivata, ma non condivisa dalla parte. Del resto, le stesse ordinanze del 2014 di queste Sezioni Uni te, contrariamente a quanto supposto dal ricorrente, non hanno affatto escluso la possibilità che le condotte processuali tenute dai giudici desti natari della richiesta di ricusazione possano avere una qualche rilevanza a tali fini, ma hanno precisato che la detta rilevanza postula che le anoma lie denunciate siano tali da non consentire neppure più ['identificazione dell'atto come provvedimento giurisdizionale . Ipotesi, questa, che in ve rità neanche il ricorrente formula in questa sede. Prive di fondamento sono poi le ulteriori osservazioni in ordine alla valo rizzazione della pendenza di una causa di responsabilità ex legge numero 117 del 1988. In proposito, è sufficiente qui ricordare quanto di recente af fermato dalla VI Sezione Penale della Corte Il magistrato la cui condot ta professionale sia stata oggetto di una domanda risarcitoria ex lege numero 117/1988 non assume mai la qualità di debitore di chi tale domanda ab bia proposto. Ciò per l'assorbente ragione che la domanda anche dopo la legge numero 18/2015 può essere proposta solo ed esclusivamente nei con fronti dello Stato salvi i casi di condotta penalmente rilevante, articolo 13 . Né la eventualità di una successiva rivalsa dello Stato nei confronti dei magistrato, nel caso in cui quell'originaria azione si sia conclusa con la condanna dell'Amministrazione, muta la conclusione, perché i presupposti e i contenuti dell'azione di rivalsa sono parzialmente diversi da quelli dell'azione diretta della parte privata nei confronti del solo Stato articolo 7 artt. 2 e 3 . II che, tra l'altro, impone di escludere che anche nel caso di intervento del magistrato nel processo civile che la parte promuove ex lege numero 117/1988 articolo 6 , si instauri un rapporto diretto parte/magistrato che possa condurre alla qualificazione del secondo in termini di anche so lo potenziale debitore della prima. In altri termini, non solo la qualità di debitore si assume nel momento in cui viene riconosciuta la compiuta fondatezza della pretesa risarcitoria, e non prima, ma nel caso del siste ma della legge numero 117/1988 il magistrato la cui condotta professionale è valutata nel processo civile non potrà mai assumere la qualità di debitore della parte privata Cass. penumero numero 19924 dei 2015 . 5. - Per quanto attiene alla istanza di ricusazione dei consigliere A.A., l'istanza stessa si fonda su una frase contenuta in una relazio ne ex articolo 380-bis, predisposta in relazione alla trattazione di un ricorso per revocazione di precedente sentenza di questa Corte proposta dall'Avvocato S Anche la richiesta di ricusazione in esame è infondata, dovendosi esclu dersi in radice ogni anomalia della relazione dalla quale è stata estratta la frase ritenuta idonea ad evidenziare la grave inimicizia dell'estensore nei confronti dei ricorrente. Invero, la valutazione di sintesi espressa nelle poche righe riprodotte dal ricorrente ha poi trovato ampio e completo svi luppo nel corpo della relazione, nella quale vengono presi in esame i vari profili prospettati dal ricorrente nel ricorso per revocazione. In sostanza, la proposta di decisione sul ricorso per revocazione nei sensi della inam missibilità discende non dalla ritenuta inidoneità formale del ricorso, ma, all'esito di una completa ricognizione delle censure del ricorrente, dalla ritenuta insussistenza di vizi revocatori. 6. - In conclusione, il ricorso per ricusazione del Presidente L.A.R. e dei consiglieri A.A. e Alberto G. deve essere rigettato. Sulla base dell'articolo 54, secondo comma, cod. proc. civ. prevedente che con l'ordinanza con cui rigetta o dichiara inammissibile la ricusazione il giudice può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore ad euro 250 , ed alla luce di quanto fin qui esposto, si ri tiene di condannare il ricorrente al pagamento della pena pecuniaria nella misura di euro 450,00 in ragione di 150,00 euro per ciascuno dei giudici infondatamente ricusati . P.Q.M. La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, rigetta il ricorso per ricusazione condanna l'istante al pagamento della pena pecuniaria di euro 450,00 .