Obbligazioni dell’associazione non riconosciuta: chi agisce in nome e per conto di essa come ne risponde?

L’obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito in nome e per conto di un’associazione non riconosciuta, rientra tra le garanzie ex lege assimilabili alla fideiussione, con conseguente applicazione dei principi sulla scadenza dell’obbligazione art. 1957 c.c. e sulle obbligazioni del fideiussore art. 1944 c.c. .

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 12508, depositata il 17 giugno 2015. Il caso. Il Tribunale di Messina condannava un uomo al pagamento di una somma di denaro, in favore di una società, per dei servizi offerti ad un club, in relazione ad una manifestazione svoltasi in un albergo. Infatti, secondo il Tribunale, nonostante il debitore non fosse socio del club, egli aveva l’obbligo di pagare il corrispettivo delle prestazioni erogate dalla struttura alberghiera, in quanto era stato accertato che egli aveva personalmente pattuito l’importo della spesa con il direttore dell’albergo. Scadenza dall’obbligazione principale. Con la proposta del gravame, il debitore ribadiva la sua estraneità al rapporto negoziale con la struttura residenziale, eccependo la decadenza della società creditrice, per il decorso del termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione, ai sensi dell’art. 1957 c.c. scadenza dell’obbligazione principale . La Corte d’appello accoglieva soltanto il secondo motivo di gravame, riconoscendo l’assimilabilità del rappresentante dell’associazione a quella del fideiussore, ma anche la decadenza dell’avente diritto dal suo credito, per non aver proposto la domanda entro i sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione. La società ricorre in Cassazione, chiedendo alla Corte di stabilire se, in un rapporto negoziale in cui chi agisce dichiara di rappresentare un’associazione non riconosciuta, debba farsi applicazione dell’art. 38 c.c. possibilità dei terzi di far valere i propri diritti sul fondo comune per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione , con conseguente responsabilità del fideiussore, o dell’art. 1398 c.c. rappresentanza senza potere , con conseguente responsabilità personale e diretta dell’agente, come falsus procurator . Assimilabilità al fideiussore. I Giudici di legittimità, nel risolvere il caso di specie, richiamano le sentenze n. 29733/2011 e la n. 25748/2008, nelle quali si afferma il principio che in un’associazione non riconosciuta la responsabilità personale grava esclusivamente sui soggetti, che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, attesa l’esigenza di tutela dei terzi che, nell’instaurazione del rapporto negoziale, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio di detti soggetti . La S.C. conclude affermando che, di conseguenza, tale obbligazione, avente natura solidale, rientra tra le garanzie ex lege assimilabili alla fideiussione, con conseguente applicazione dei principi sulla scadenza dell’obbligazione art. 1957 c.c. e sulle obbligazioni del fideiussore art. 1944 c.c. . Pertanto, nel caso di specie, essendo stato riconosciuto il rappresentante dell’associazione come fideiussore”, ed essendo scaduto il termine di sei mesi per la proposizione delle istanze del creditore avverso il debitore, non può essere più vincolato all’obbligazione. Per questi motivi, la Corte di Cassazione respinge il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 20 maggio – 17 giugno 2015, n. 12508 Presidente Salvago – Relatore Genovese Svolgimento del processo 1. Il Tribunale di Messina ha condannato il sig. D.M.E. al pagamento di una somma di denaro, oltre interessi legali dalla data della fattura al soddisfo e alle spese processuali, in favore di Atahotels SpA, per i servizi forniti al omissis , in relazione ad una manifestazione svoltasi nel mese di marzo 1992 presso l'albergo omissis . 1.1. Secondo il primo giudice, nonostante il D.M. non fosse socio del Club, egli aveva l'obbligo di pagare il corrispettivo delle prestazioni erogate dalla struttura alberghiera in quanto, dalle prove orali raccolte nel corso del processo, era stato accertato che egli aveva personalmente pattuito l'importo della spesa con il direttore dell'albergo. 2. Con il gravame proposto avverso la detta sentenza il debitore ha ribadito la sua estraneità al rapporto negoziale con la struttura residenziale ed ha eccepito la decadenza della società creditrice, per il decorso del termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 1957 c.c 3. La Corte d'Appello, respinto il primo motivo di doglianza, ha accolto il secondo affermando l'assimilabilità del rappresentante dell'associazione a quella del fideiussore, ma anche la decadenza dell'avente diritto dal suo credito, per non avere proposto la domanda entro i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione nella specie, in cui l'obbligazione era esigibile fin dal 1992, l'azione era stata promossa solo nel 1994 . 4. Avverso tale pronuncia Atahotels SpA ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati anche da memoria, avverso i quali ha resistito, con controricorso, il D.M. . Motivi della decisione 1. Con il primo mezzo, il ricorrente, il quale si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 38 c.c. e della sua inapplicabilità in relazione all'art. 1957 c.c., ha posto il seguente quesito di diritto se, in un rapporto negoziale nel quale chi agisce dichiara di rappresentare una associazione non riconosciuta, senza fornire alcuna prova, debba farsi applicazione dell'art. 38 c.c., con la conseguente responsabilità del fideiussore o, piuttosto, della regola posta dall'art. 1398 c.c., con la conseguente responsabilità personale e diretta dell'agente, quale falsus procurator 1.1. Secondo la ricorrente, nella specie non sussisterebbe alcun riconoscimento del rapporto negoziale da parte dell'associazione, peraltro assente nel processo, nonché ogni elemento probatorio capace di ricondurre l'attività prestata dal resistente all'associazione OMISSIS . 1.2. Di conseguenza, quest'ultimo avrebbe agito solo come falsus procurator, con assunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 1398 c.c 2. Con il secondo mezzo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 81 c.p.c. in relazione all'art. 38 c.c. per l'omessa dichiarazione del difetto di legittimazione passiva del convenuto, rilevabile d'ufficio. 3. Con il terzo mezzo, il ricorrente, sulla base della mancata dichiarazione d'ufficio del difetto di legittimazione passiva del D.M. , il quale avrebbe agito come falsus procurator, in riferimento all'art. 345 c.p.c., nel testo anteriore alla riforma del 1990, pone il seguente quesito di diritto se sia ammissibile la modifica della domanda di adempimento dell'obbligazione assunta dall'agente quale rappresentante dell'associazione non riconosciuta in domanda di adempimento dell'obbligazione assunta dal falsus procurator ex art. 398 c.c. 4. Il primo motivo di appello è, in parte, inammissibile in quanto mira, attraverso un quesito di diritto, ad introdurre surrettiziamente una diversa valutazione dei fatti accertati dal giudice di merito. Infatti, quest'ultimo ha concluso, attraverso una considerazione delle prove in atti in particolare dei testi escussi e delle fatture emesse dalla società creditrice che il D.M. avesse contratto le obbligazioni per conto dell'associazione sportiva e non personalmente e che, pertanto, la sua era soltanto una responsabilità accessoria anche se solidale , rispetto a quella dell'associazione, con la conseguente assimilabilità del suo debito all'obbligazione che assume il fideiussore, nella disciplina di cui all'art. 1957 c.c 4.1. Diversamente, la società creditrice intende, in parte qua, censurare la decisione - in questa sede impugnata - negando i presupposti fattuali sui quali il giudice di merito ha tratto le sue conclusioni ossia che il D.M. avrebbe agito come falsus procurator difettando ogni prova anche circa l'esistenza in mundo del omissis , ciò che non è consentito in questa sede, specialmente laddove si pone, come si fa nella specie, una questione di diritto che non può attaccare - se non surrettiziamente, come nella specie - la base fattuale della ratio decidendi contenuta nella sentenza censurata. 4.2. Peraltro, tale censura in fatto avrebbe dovuto essere agitata nel giudizio di merito e, in questa sede, richiamata attraverso gli atti processuali che l'hanno veicolata, ciò che non è neppure detto nelle argomentazioni svolte con la prima doglianza. 5. In altra parte, la prima doglianza lamenta, anzitutto, il richiamo alla previsione di cui all'art. 1957 c.c., operato dal giudice sulla base della qualificazione del fatto esaminato, considerato rientrante nella fattispecie di cui all'art. 38 c.c. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, ecc.” , ma poi prospetta la sua illegittimità costituzionale per lesione degli artt. 3 e 24 della Costituzione. 5.1. Ma anche tali ulteriori due profili del primo motivo non hanno pregio e ne impongono la complessiva reiezione della residua parte del motivo. 5.2. Infatti, a confutazione della prima lamentela, deve richiamarsi il diritto vivente da ultimo espresso dalle decisioni di questa Corte Sez. 3, Sentenza n. 29733 del 2011 Sez. 3, Sentenza n. 25748 del 2008 che hanno enunciato il principio di diritto secondo cui nell'associazione non riconosciuta la responsabilità personale grava esclusivamente sui soggetti, che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, attesa l'esigenza di tutela dei terzi che, nell'instaurazione del rapporto negoziale, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei detti soggetti . Ne consegue che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile tra le garanzie ex lege assimilabile alla fideiussione, con conseguente applicazione dei principi contenuti negli artt. 1944 e 1951 cod. civ.” 5.3. Tale principio, inoltre, non viola né l'art. 3 Cost., in quanto nel disciplinare il fenomeno della rappresentanza degli enti senza personalità richiama uno schema che ordina più compiutamente un altro fenomeno giuridico, con una sorta di avvalimento di una garanzia personale che non menoma alcun diritto e non peggiora il trattamento rispetto a, neppure ipotizzati o individuati, tertia comparationis , né l'art. 24 Cost., in quanto la previsione di un termine che non sia del tutto apparente e certo tale non è il termine decadenziale di sei mesi, considerati anche quelli pari o addirittura più brevi stabiliti con la disciplina c.d. prescrizioni presuntive non può dirsi che ne misconosce la tutela ed in particolare il diritto di azione che può essere anche dilazionato solo che si interrompa, diligentemente, il decorso di esso . 6. Il secondo mezzo, pur denunciando un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., non enuncia il corrispondente quesito di diritto di cui all'art. 366-bis vigente ratione temporis perciò esso è inammissibile. 7. Il terzo motivo, posto in riferimento all'ipotizzato giudizio di rinvio, va dichiarato inammissibile in quanto pone una questione solo ipotetica e non avente alcun rilievo concreto ed attuale ove, come nella specie, non sia stato accolto alcun altro profilo di doglianza che comporti la necessità presupposta da questo motivo della cassazione della decisione impugnata in questa sede, rendendo così irrilevante il quesito sottoposto con detto mezzo. 8. Considerata la natura dei rapporti sostanziali sottostanti, il Collegio ravvisa serie ragioni per compensare le spese giudiziali fra le parti. P.Q.M. Respinge il ricorso e compensa fra le parti le spese di questa fase del giudizio.