Spetta al giudice ordinario il sindacato sull’iscrizione alla Centrale Allarme Interbancaria

In tema di segnalazione alla Centrale Allarme Interbancaria, il presunto debitore segnalato può ricorrere, in qualunque tempo, ad un’azione di accertamento negativo ovvero, tempestivamente, ai normali mezzi di impugnazione così, il Presidente del Tribunale adito deve respingere il ricorso, a pena di nullità del relativo provvedimento. È quindi, illegittima, la sentenza del Presidente del Tribunale con cui, nonostante la proposizione del ricorso senza ausilio di un difensore, venga disposta l’immediata cancellazione, inaudita altera parte e con formula esecutiva, dall’archivio informatico della C.A.I

Il principio si argomenta dalla sentenza n. 12507, depositata il 17 giugno 2015. Il caso. Un istituto di credito presentava ricorso straordinario nei confronti del provvedimento di immediata cancellazione con formula esecutiva dell’iscrizione del nominativo di un soggetto dalla Centrale di Allarme Interbancaria, disposto su ricorso sottoscritto personalmente da quest’ultimo e senza contraddittorio con lo stesso istituto di credito. La segnalazione C.A.I. e l’impugnabilità la competenza. In primis , vanno richiamati gli artt. 2, 3 e 111 Cost., 9, 82, 83, 101, 102, 161, 163, 363, 689 e 700 c.p.c., 4 l. 20-03-1865 n. 2248 all. E, 11 d.M. 07-11-2001 n. 458, 7 e 152 d.lgs. n. 196/2003 nonché il principio del contraddittorio. All’uopo, necessita focalizzare sul concetto di adempimento, illecito, responsabilità, competenza e legittimazione. Sul piano formale - procedurale, tre le principali osservazioni da effettuare. La prima sulla configurabilità, nella fattispecie, di una forma di giudizio a cognizione piena. La seconda sulla legittimazione passiva della Banca d’Italia, gestore dell’archivio C.A.I. e quindi litisconsorte necessario nel procedimento. La terza sulla apponibilità della formula esecutiva nei procedimenti di cognizione Cass. Sez. I n. 7958/2009 . Sotto il profilo sostanziale, va rilevata la natura decisoria del provvedimento e la particolarità del relativo contenuto, recante cioè un obbligo di facere . Sul punto, è da sottolineare che il provvedimento di iscrizione alla C.A.I. può essere impugnato, e quindi rimosso, ricorrendo senza tempo al giudice ordinario del luogo di residenza dell’avente diritto attraverso le forme dell’ actio nullitatis Cass. Sez. I n. 10784/1999 ovvero, tempestivamente, mediante i normali mezzi di azione, cautelari ed ordinari Cass. Sez. I 22-11-1984 n. 6019, Sez. II 03-08-1984 n. 4616 e Sez. III 06-05-1993 n. 5231 . Diversamente, il ricorso ad un differente giudice è invisibile” ed il provvedimento emesso da quest’ultimo, che quindi non riceve secundum legem alcun atto, è giuridicamente tamquam non esset ovvero radicalmente nullo e censurabile in sede di legittimità, anche se apparentemente efficace ovvero materialmente esistente tale vizio è, dunque, insanabile e rilevabile anche ex officio . De iure condito , il Presidente del Tribunale non può statuire sul ricorso improprio” illegittimo” ed il provvedimento ad hoc è abnorme in quanto emesso, per errore ovvero per negligenza, fuori schema processuale e fuori funzione Cass. Sez. Un. n. 20730/2009 . Rebus sic stantibus , in ambito di provvedimenti derivanti da obbligazioni, configurandosi uno stato di trattamento di dati personali e quindi di riservatezza, si applica il codice in materia di protezione dei dati personali. È abnorme il provvedimento emesso dal magistrato privo di potestà ex lege. In ambito di rapporti tra creditore e debitore, non è invocabile, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Siracusa 06-12-2007, alcun provvedimento di volontaria giurisdizione in caso di segnalazione alla Centrale Allarme Interbancaria così, risulta viziato il provvedimento contra legem in quanto emesso in un differente ambito processuale e, quindi, in carenza di forme e di potere decisorio. Ergo , il ricorso va accolto e la sentenza va cassata senza rinvio.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 20 maggio – 17 giugno 2015, n. 12507 Presidente Salvago – Relatore Genovese Svolgimento del processo 1. Sulla base del ricorso del sig. U.G. , il quale aveva lamentato la illegittima segnalazione del proprio nominativo nell'archivio informatico della Centrale di Allarme Interbancaria CAI in quanto presunto debitore del Banco di Sicilia, il Presidente del Tribunale di Siracusa ha ordinato l'immediata cancellazione dell'iscrizione del menzionato nominativo dal CAI. 2. Avverso il detto provvedimento, ritualmente notificato e in questa sede depositato, il Banco di Sicilia Spa ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 111 Cost., con due motivi di doglianza. 3. La parte privata non ha svolto difese. Motivi della decisione 1. Con i due mezzi con il primo dei quali lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 9, 163 e ss., 689 ss. e 700 c.p.c., 11 DM 7/11/2001 n. 458, 7 e 152 D. Lgs., n. 196 del 2003, in relazione all'art. 360, co. 1, nn. 2, 3 e 4 e con il secondo dei due si duole della violazione degli artt. 101, 102, 82 e 83 c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 la ricorrente pone il seguente ed unico quesito di diritto se il provvedimento impugnato sia qualificabile come abnorme, perciò radicalmente nullo, perché emesso da un giudice assolutamente incompetente e privo di potere, nell'ambito di un procedimento irrituale e sconosciuto. 2.1. Con il primo motivo, la Banca rappresenta il fatto che, avverso il provvedimento di iscrizione al CAI, è previsto il ricorso alla tutela giurisdizionale ordinaria avanti al Tribunale del luogo di residenza dell'avente diritto, secondo la previsione dell'art. 152 del Codice della Privacy, di cui al D. Lgs. n. 196 del 2003, ovvero il ricorso ai normali mezzi di azione, cautelari ed ordinari, ai sensi degli artt. 163 e ss., 689 e ss. e 700 c.p.c. sicuramente non davanti al Presidente del Tribunale, atteso che nessuna norma ne stabilisce la competenza. 2.2. Con il secondo mezzo, la Banca si duole dell'abnormità del provvedimento censurato, per la violazione del principio del contraddittorio, sia nei propri confronti che nei riguardi della Banca d'Italia che, in quanto gestore dell'Archivio, sarebbe litisconsorte necessario nel procedimento volto alla cancellazione di un'iscrizione nonché del fatto che il ricorso sia stato personalmente sottoscritto dalla parte, laddove non è consentita la difesa personale, in violazione degli artt. 82 e 83 c.p.c 2.3. Nel merito, il credito vantato dal Banco di Sicilia sarebbe stato sussistente, in base alle vicende pure narrate nella parte finale dell'atto d'impugnazione. 3. Il ricorso straordinario è ammissibile, costituendo un rimedio ad un provvedimento che va qualificato come abnorme perché cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 20730 del 2009 emesso al di fuori di ogni schema processuale e adottato, sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza, al di fuori della funzione. 4. I due motivi, strettamente congiunti tra di loro e muniti di un unico quesito di diritto, inoltre, devono essere trattati congiuntamente. 4.1. Nel caso di specie, il Presidente del Tribunale, ha statuito - quasi si trattasse di una domanda proposta in sede di volontaria giurisdizione - in una ipotesi non rientrante tra le sue competenze giurisdizionali fissate dalla legge in quanto, in ordine a tale tipo di richiesta, è espressamente prevista un forma di giudizio del tipo a cognizione piena, proponibile davanti al Tribunale ordinario, ai sensi dell'art. 152 D. Lgs. n. 196 del 2003, e tra l'altro senza avvedersi che a il ricorso era stato proposto direttamente dalla parte, senza l'ausilio di un difensore tecnico, come se si fosse trattato di un'istanza proposta nelle forme della volontaria giurisdizione b la decisione era stata resa senza provocare il contraddittorio con la Banca, a cui pure ha rivolto l'ordine di provvedere alla cancellazione della segnalazione al C.A.I. c essa è stata munita di formula esecutiva, al di fuori dei casi consentiti dalla legge cfr., in ordine al tipo di procedimento di cognizione, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7958 del 2009 Nella gestione della Centrale dei Rischi, la Banca d'Italia non si sottrae alla disciplina generale in tema di trattamento dei dati personali, dettata dal d.lgs. 3 giugno 2003, n. 196, in quanto la riconducibilità di tale trattamento ali 'ipotesi prevista dall'art. 8, comma 2, lettera d , del d.lgs. cit. esclude soltanto l'applicabilità della tutela amministrativa e di quella alternativa alla tutela giurisdizionale, ma non anche di quella giurisdizionale prevista dall'art. 152 e di quella dinanzi al Garante nelle forme previste dall'art. 141, lettere a e b è pertanto configurabile una responsabilità civile della Banca d'Italia in relazione ai danni cagionati dal predetto trattamento, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. cit., con la conseguenza che spetta alla medesima Banca la legittimazione passiva in ordine all'azione proposta dall'interessato per ottenere la rettifica o la cancellazione della segnalazione erroneamente effettuata, in ordine alla quale il giudice, ai sensi dell'art. 152, comma 12, può provvedere anche in deroga al divieto di cui all'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E . 4.2. In sostanza, il provvedimento emesso inaudita altera parte, sulla base del ricorso personale della parte, non munito di difensore tecnico e con le forme di un assolutamente sconosciuto tipo di procedimento quando esso era, invece, tipicamente previsto da una disposizione di legge, contenete anche alcune speciali previsioni in rito , deve essere dichiarato abnorme e, quindi, radicalmente nullo. 4.3. Peraltro, un tale provvedimento ha pieno contenuto decisorio in quanto ha imposto al suo destinatario di porre in essere un tacere, poi munito anche di formula esecutiva l'ordine di cancellare la segnalazione bancaria alla Centrale Rischi della Banca d'Italia. 4.4. Tale provvedimento avrebbe potuto e dovuto essere rimosso attraverso le forme della querela nullitatis , come ha chiarito questa stessa sezione Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10784 del 1999 laddove ha statuito che la c.d. inesistenza giuridica o la nullità radicale di un provvedimento avente contenuto decisorio, erroneamente emesso da un giudice carente di potere o che emana un provvedimento abnorme, irriconoscibile come atto processuale di un determinato tipo, può essere fatta valere in ogni tempo, mediante un'azione di accertamento negativo actio nullitatis . 4.4.1. Tuttavia, con questo stesso arresto, la Corte ha del pari stabilito, in un caso in cui un altro Presidente del Tribunale aveva deciso al di fuori dei poteri a lui attribuiti dalla legge, che la c.d. giuridica inesistenza o la nullità radicale di un provvedimento avente contenuto decisorio, emesso erroneamente da un giudice carente di potere o che emana un provvedimento abnorme, irriconoscibile come atto processuale di un terminato tipo, se può essere fatta valere in ogni tempo, mediante un'azione di accertamento negativo o actio nullitatis , non esclude, tuttavia, che la parte possa dedurre l'inesistenza giuridica con i normali mezzi di impugnazione, stante l'interesse all'espressa rimozione di un atto processuale, peraltro efficace Cass., sez. I, 22.11.1984, n. 6019 Cass., sez. II, 3.8.1984, n. 4616 Cass., sez. Ili, 6.5.1993, n. 5231, relativa all'inesistenza giuridica della notificazione del decreto ingiuntivo . 4.4.2. A tale proposito, va posto il principio di diritto secondo cui In tema di provvedimento abnorme apparentemente efficace, la parte interessata alla sua rimozione può dedurre tempestivamente l'inesistenza giuridica di esso con i normali mezzi di impugnazione, stante l'interesse all'espressa rimozione di un atto processuale apparentemente efficace nella specie, contenente l'ordine dato ad una Banca di cancellazione della segnalazione alla c.d. Centrale rischi, ed adottato, senza provocare il contraddittorio, in conseguenza di un ricorso avente le caratteristiche di quelli avanzati in materia di volontaria giurisdizione, dalla parte personalmente e, infine, munito della formula esecutiva . 4.4.3. Infatti, oltre all'ipotesi espressamente prevista dall'art. 161, 2 comma, c.p.c. mancanza della sottoscrizione del giudice è possibile configurare altri casi di c.d. inesistenza giuridica della sentenza o di provvedimento decisorio e definitivo ad essa equiparabile, tutte le volte che o il giudice sia carente di potere o il provvedimento processuale emesso possa qualificarsi abnorme, perché privo di quel minimo di elementi o di presupposti tipizzanti, necessari per produrre certezza giuridica. 4.4.4. Siffatti vizi, per lo più qualificati come ipotesi d'inesistenza giuridica o di nullità radicale ed insanabile, rilevabili anche d'ufficio, possono essere fatti valere con gli ordinari mezzi di impugnazione, nei tempi e nei modi previsti dall'ordinamento, ove ricorra l'interesse della parte ad una espressa rimozione del provvedimento processuale viziato, anche se materialmente esistente interesse che coincide con quello del sistema che tende ad espellere dall'ordinamento i provvedimenti processuali errati o abnormi, anche mediante il ricorso nell'interesse della legge art. 363 c.p.c. . 5. In conclusione, essendo stato denunciato avanti a questa Corte, con il ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 111 Cost., un provvedimento apparentemente pronunciato in ambito di volontaria giurisdizione com'è dimostrato dal fatto che esso è stato proposto dalla parte direttamente e ad esso è stato provveduto senza il contraddittorio della parte destinataria dell'ordine adottato ma, in realtà, rilasciato in un diverso ambito processuale, disciplinato da specifiche disposizioni di legge e, dunque, in carenza di forme e di potere decisorio, perciò abnorme, si viene a radicare l'interesse della parte alla sua immediata rimozione dall'ambito dell'ordinamento con il conseguente potere di questa Corte alla sua cassazione senza rinvio, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., ultimo comma. 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e condanna l'intimato al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali forfettarie ed accessori di legge.