Il gestore delle strade può modificare i limiti di velocità imposti dal Ministero

La legge consente all’ente proprietario della strada di abbassare i limiti di velocità minima e massima, in determinate strade e tratti di strada, quando l’applicazione dei limiti generali previsti dal Ministero dei Trasporti al caso concreto renda opportuna la determinazione di limiti diversi.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10684/15 depositata il 22 maggio. Il caso. L’attrice chiedeva l’annullamento del verbale di accertamento con il quale le era stata contestata la violazione del limite massimo di velocità, pari a 80 KM/h, fissato con provvedimento dell’ANAS, circolando alla velocità di 100 KM/h. La ricorrente deduceva l’illegittimità del provvedimento che diminuiva il limite normalmente vigente per le superstrade 110 KM/h per violazione di norme di legge e della direttiva ministeriale. Il Giudice di Pace che il Tribunale di Rovigo rigettavano l’opposizione e l’appello dell’attrice rilevando che nel provvedimento limitativo della velocità si dava atto che si erano create delle deformazioni del piano viabile che le deformazioni permanevano finchè non venivano eliminate e che infine, tali circostanze erano foriere di situazioni di pericolo. L’attrice ricorre in Cassazione resistendo il Comune con controricorso. Le caratteristiche della sezione stradale possono incidere sui limiti di velocità. Le deformazioni del piano viabile possono determinare pericoli per la circolazione a velocità elevate, ossia fino a 110 KM/h, quindi in tale situazione l’abbassamento del limite di velocità, funzionale a non consentire andature incompatibili con le condizioni della strada, diviene addirittura doveroso. Inoltre, la direttiva ministeriale 24/6/2006 ,vigente ratione temporis , quanto ai limiti di velocità su strade extraurbane, fa un generico riferimento ai tratti con scadimento delle caratteristiche della sezione stradale per composizione e dimensioni, condizione che è stata poi riscontrata nel caso di specie avuto riguardo all’evidenziata necessità di rafforzamento della pavimentazione con eliminazione delle deformazioni del piano viabile. Il motivo di ricorso è dunque infondato, perché, come ha correttamente interpretato il Giudice di appello, le deformazioni della strada permangono fino a quando non vengono eliminate e pertanto deve essere applicata eguale disciplina in presenza di deformazioni del piano viabile che non sono occasionali, ma richiedono l’esecuzione di lavoro di rafforzamento della pavimentazione con eliminazione delle deformazioni del piano viabile. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, sentenza 5 marzo – 22 maggio 2015, n. 10684 Presidente Bianchini – Relatore Proto Osserva in fatto e in diritto 1. M.L. con ricorso del 5/9/2008 chiedeva l'annullamento del verbale di accertamento con il quale le era stata contestata la violazione dell'art. 142 comma 8 CdS per avere violato il limite massimo di velocità, pari a 80 KM/h,, fissato con provvedimento dell'ANAS circolando alla velocità di 100 Km/h deduceva l'illegittimità del provvedimento che fissava quel limite in quanto il limite vigente per le superstrade era fissato il 110 Km/h e l'ordinanza che riduceva il limite era illegittima per violazione di norme di legge e della direttiva Ministeriale. Il Giudice di Pace rigettava l'opposizione e il Tribunale di Rovigo, rigettava l'appello proposto dalla M. rilevando - che nel provvedimento limitativo della velocità si dava atto che si erano create deformazioni del piano viabile con la conseguenza che alla presenza di eventi meteorologici si poteva creare ristagni d'acqua - che le deformazioni della strada, pur non essendo caratteristiche permanenti della medesima, permangono finché non vengono eliminate - che tali circostanze erano foriere di situazioni di pericolo - che l'abbassamento del limite era stato revocato a decorrere dal giorno dei lavori di rafforzamento della pavimentazione con eliminazione delle deformazioni del piano viabile - che era generica la censura con la quale si sosteneva che il giudice ordinario avrebbe dovuto disapplicare l'atto amministrativo in quanto limitata all'affermazione che l'atto amministrativo doveva essere disapplicato mentre il giudice ordinario può disapplicarlo solo nell'ipotesi di macroscopici vizi procedurali o di dimostrata, vistosa irragionevolezza, elementi del tutto inesistenti nel caso di specie. M.L. ha proposto ricorso affidato a tre motivi. Il Comune di Trecenta ha resistito con controricorso. 2. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 142 CdS e di una direttiva Ministeriale e sostiene - che per l'art. 142 comma 1 CdS in tanto sarebbe legittimo l'abbassamento del limite massimo di velocità in quanto siano rispettate le direttive impartite dal Ministero dei Lavori pubblici, altrimenti sarebbe non giustificato e viziato per eccesso di potere - che nella specie, l'abbassamento dei limiti massimi non era imposto da caratteristiche permanenti della strada, ma da caratteristiche non permanenti quali la pioggia e le deformazioni occasionali della strada, in relazione alle quali, per la direttiva ministeriale era sufficiente l'apposizione di segnali di pericolo. 2.1 II motivo è manifestamente infondato. La direttiva 24/6/2006 prot. 777 del Ministro dei Trasporti reperibile su www.mit.gov.it vigente ratione temporis, avuto riguardo alla data 21/5/2008 della commessa infrazione, non richiama le caratteristiche permanenti della strada, ma al punto 2.2, tra le ipotesi esemplificative, quanto ai limiti di velocità su strade extraurbane, fa solo un generico riferimento ai tratti con scadimento delle caratteristiche della sezione stradale per composizione e dimensioni, oltre che ad altre ipotesi meramente esemplificative, condizione che è stata riscontrata in fatto nel caso di specie avuto riguardo all'evidenziata necessità di rafforzamento della pavimentazione con eliminazione delle deformazioni del piano viabile. Pertanto, ancorché la precedente direttiva non possa dirsi venuta meno, ma solo meglio specificata in ciò dovendosi correggere la relazione, in conformità all'obiezione della ricorrente sviluppata nella memoria illustrativa il motivo di ricorso è comunque manifestamente infondato perché, come rilevato con motivazione aggiuntiva nella relazione del Consigliere relatore, il giudice di appello ha correttamente interpretato la norma regolamentare rilevando che le deformazioni della strada permangono fino a quando non vengono eliminate e pertanto deve essere applicata eguale disciplina in presenza di deformazioni del piano viabile che non sono occasionali, ma richiedono come nella specie v. pag. 5 della sentenza impugnata l'esecuzione di lavori di rafforzamento della pavimentazione con eliminazione delle deformazioni del piano viabile. Va al riguardo osservato che le deformazioni del piano viabile se di entità rilevante secondo il giudizio dell'ente proprietario della strada che, nella specie , ha definito il piano viabile un percorso di guerra v. pag. 4 della sentenza impugnata possono determinare pericoli per la circolazione a velocità elevate ossia fino a 110 Km/h in tale situazione l'abbassamento del limite di velocità, funzionale a non consentire velocità incompatibili con le condizioni della strada, lungi dall'essere viziato per violazione di legge o eccesso di potere, diviene addirittura doveroso. 3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 1 L. n. 689/1981 e sostiene che il giudice del merito, confermando la sanzione, avrebbe violato il principio di stretta legalità applicabile in materia di sanzioni amministrative posto che la condotta era sanzionata non in forza di una norma, ma in forza di un atto amministrativo. 3.1 Il motivo è manifestamente infondato in quanto è proprio la legge che consente all'ente proprietario di abbassare i limiti di velocità prevedendo, al comma 2 dell'art. 141 CdS, che entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . 4. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 L. 20 Marzo 1865 n. 2248 in quanto il giudice di appello ha ritenuto insindacabile l'ordinanza in materia di velocità emessa dall'Ente proprietario della strada. La ricorrente sostiene che, invece, la legittimità dell'atto amministrativo avrebbe potuto essere sindacata, nella specie, per violazione di legge in quanto l'abbassamento del limite non integrava un eccesso di potere, ma una violazione di legge perché emanato in violazione della direttiva ministeriale richiamata. 4.1 Il motivo resta assorbito dal rigetto del primo motivo in quanto, dovendosi escludere per le ragioni già esplicitate, che la direttiva sia stata violata, non sussiste neppure la denunziata violazione di legge e tanto meno l'eccesso di potere. 5. In conclusione, il collegio condivide e fa propria la proposta del relatore e, per tali ragioni, il ricorso deve essere rigettato per manifesta infondatezza tale conclusione non è inficiata dalle osservazioni del ricorrente, sviluppate nella memoria illustrativa, tenuto conto delle considerazioni in fatto e in diritto sopra riportate. Le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente. Siccome il ricorso è stato proposto dopo il 31/1/2013, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 2012 . P.Q.M. La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente M.L. a pagare al controricorrente Comune di Trecenta le spese di questo giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro 800,00 per compensi, oltre euro 100,00 per esborsi, oltre 15% per spese forfetarie, oltre accessori di legge. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 2012.