“La CTU non serve”: indispensabile motivare il rigetto delle istanze istruttorie

Il giudice di merito, nell’esercizio del proprio potere discrezionale di accoglimento o di rigetto , anche implicito, di una istanza di consulenza tecnica avanzata da una delle parti del processo, è tenuto unicamente ad evidenziare, in sede di motivazione della propria decisione, la esaustività delle altre prove, acquisite o prodotte nel corso dell’istruttoria, ai fini della pronuncia definitiva sulla controversia.

Con la pronuncia n. 9881 depositata 14 maggio 2015, il S.C. accoglie un ricorso nel quale si denunciava l’omessa motivazione della sentenza di appello in ordine al rigetto delle istanze istruttorie richieste. La Cassazione, in particolare, precisa che, nell’ambito del potere discrezionale del giudice, la decisione di non ammettere le prove deve essere congruamente motivata, così da consentire alla parte istante un eventuale richiesta di revoca della suddetta ordinanza o di censurare tale profilo in sede di gravame. Il caso. La sentenza della Cassazione in commento ha origine da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel quale si contestava, tra l’altro, la qualità dei beni forniti e per il pagamento dei quali il decreto era stato emesso. L’opposizione viene rigettata in primo grado e la sentenza è confermata in appello. Ricorre per Cassazione l’ingiunto sostenendo che la corte di appello avrebbe omesso di fornire adeguata motivazione sulla decisione di rigettare la richiesta ctu che, a dire dell’ingiunto stesso, avrebbe consentito di accertare la mancanza di qualità dei beni forniti rispetto a quelli ordinati, con eventuali ripercussioni anche in tema di dolo e di errore. La Cassazione accoglie il ricorso rimettendo alla corte territoriale una nuova valutazione della causa, anche partendo da un riesame delle istanze istruttorie. La consulenza tecnica non esonera la parte dall’onere probatorio. Si rinviene spesso in giurisprudenza la condivisibile affermazione per la quale la consulenza tecnica, pur se disposta d’ufficio, non è destinata ad esonerare la parte dalla prova dei fatti dalla stessa dedotti e posti a base delle proprie richieste, fatti che devono essere dimostrati dalla medesima parte alla stregua dei criteri di ripartizione dell’onere della prova posti dall’art. 2697 c.c., ma ha la funzione di fornire all’attività valutativa del giudice l’apporto di cognizioni tecniche non possedute, con la conseguenza che la richiesta di consulenza tecnica non può essere sostitutiva dell’onere probatorio ricadente sulle parti. In altri termini, la ctu in sé non è un mezzo di prova ma solo un ausilio tecnico, fermo restando l’obbligo di assolvimento dell’onere della prova in capo all’attore. Mancata ammissione prove se irrilevanti, non serve motivare il rigetto. In termini generali, il S.C. rammenta che il provvedimento di rigetto delle istanze istruttorie deve essere, comunque, motivato, al fine di consentire un sindacato sullo stesso. Peraltro, l’omessa specificazione, nella sentenza, dei motivi di rigetto delle richieste istruttorie di una parte non dà luogo a vizio di omessa motivazione della sentenza su un punto decisivo quando dal complesso delle ragioni svolte nella sentenza risulti la irrilevanza e superfluità delle prove richieste. La riconvocazione del ctu obbligo o discrezione? Fermo quanto precede, sempre in ordine ai mezzi di prova da espletarsi nel corso del giudizio, si osserva che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l’istanza di riconvocazione del consulente d’ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l’eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo. In particolare, è escluso un controllo in sede di legittimità quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l’irrilevanza o la superfluità dell’indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione. Rigetto dell’istanza di esibizione non serva la motivazione. Diverso, invece, il caso dell’istanza di esibizione. Nel caso di specie, il rigetto da parte del giudice di merito dell’istanza di esibizione proposta al fine di acquisire al giudizio documenti ritenuti indispensabili dalla parte non è sindacabile in cassazione, poiché, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l’iniziativa non presenti finalità esplorative, la valutazione della relativa indispensabilità è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non necessita neppure di essere esplicitata nella motivazione, il mancato esercizio di tale potere non essendo sindacabile neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 26 marzo – 14 maggio 2015, n. 9881 Presidente Piccialli – Relatore Bursese Svolgimento del processo 1 - Con atto di citazione notif. in data 29.1.1999 la srl Società Andaloro & amp F. conveniva avanti al Tribunale di Milano la sas Megar s.a.s. proponendo opposizione al decreto ing. notif. in data 28.12.1998 con il quale le era stato intimato il pagamento, in favore della convenuta, della somma di L. 104.140.800 oltre accessori, di cui alla fattura n. 20 del 7.9.1998, a titolo di pagamento della fornitura di prodotti anticorrosivi di verniciatura. Eccepiva in via preliminare l'opponente l'incompetenza per territorio del giudice adito e, quanto al merito, chiedeva la revoca del decreto impugnato deducendo che la merce, oggetto della fornitura, non era stata neppure consegnata, come previsto, presso la propria sede di instava pertanto per la declaratoria di nullità ed inefficacia del contratto di cui all'ordine n. 134 del 5.08.1998 per dolo commissivo e/o errore essenziale ed anche per vizi della cosa oggetto della fornitura. Precisava l'opponente che essa società Andaloro, era stata indotta dal legale rappresentante della soc. Megar sas prof. B. a disporre la fornitura di tali prodotti, sull'erroneo e falso presupposto che essi potevano essere utilizzati ed impiegati per gli speciali lavori di verniciatura che le erano stati commissionati dalla Raffineria di . Il B. - recatosi presso gli stabilimenti della raffineria - aveva infatti dato le più ampie assicurazioni che i prodotti di verniciatura fossero muniti della certificazione di qualità, che venivano utilizzati presso altre raffinerie, impegnandosi a fornire la relativa certificazione. 2 - Si costituiva la soc. Megar contestando i motivi dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto. 3 - L'adito Tribunale con sentenza in data 23 maggio 2003, rigettava la proposta opposizione, affermando la propria competenza e ritenendo comprovata la tempestiva consegna della merce ordinata presso un deposito di , gestito dalla soc. Logistic Center, come indicato nella conferma d'ordine, escludendo che l'acquirente fosse stata indotta a sottoscrivere l'ordine in conseguenza del comportamento fraudolento del legale rappresentante della venditrice che avrebbe millantato cose non vere . 4 - Avverso la sentenza proponeva appello la srl Andaloro riportandosi alle precedenti istanze e richieste istruttorie. Si costituiva l'appellata e l'adita Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 2860/08, depositata in data 24.10.2008, rigettava l'impugnazione, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado. La corte milanese escludeva che vi fossero gli estremi per ravvisare in danno dell'acquirente uh dolo ex art. 1439, 1 comma c.c. ed in subordine un errore essenziale rilevante ex art. 1429 n. 1 e 2 c.c., precisando che neppure poteva parlarsi di mancanza di causa del negozio in ragione della sottesa presupposizione”, atteso che il Bianchetti doveva sapere che era impossibile ad effettuarsi la verniciatura con i prodotti oggetto della commessa, che egli aveva indotto controparte a concludere. Sottolineava altresì la Corte che l'acquirente, in ragione della sua particolare competenza tecnica, avrebbe dovuto e potuto acclarare in modo compiuto ed autonomo l'effettiva rispondenza dei materiali in questione a soddisfare le proprie esigenze, secondo i parametri dettati dalla Raffineria, sua committente vernice da utilizzare su serbatoi di combustibile all'interno della raffineria . Era poi infondato sostenere che il luogo di consegna del materiale sarebbe stata , ove aveva sede la società acquirente, atteso che in forza di una clausola contenuta nel contratto, l'obbligazione del venditore si riteneva adempiuta con la consegna della merce al vettore in Resa franco partenza . 4 - Per la cassazione di tale sentenza ricorre soc. Andaloro sulla base di 4 mezzi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c. resiste con controricorso la Megar sas. Motivi della decisione 1- Con il 1^ motivo la ricorrente, denunziando la violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c., e degli artt. 2697,1427 e 1429 c.c., deduce che in tema di annullamento dèi contratto per dolo del venditore o per errore-essenziale sulla qualità del'bene, incombe sul venditore e non sul compratore l'onere della prova circa la presenza nella res delle qualità pattuite, specificatamente richieste dal compratore. Il motivo è corredato dal seguente quesito di diritto . gravava sull'acquirente che deduceva l'esistenza dell'errore medesimo, l'onere di dimostrare, mediante prova, di aver richiesto al venditore che il bene fosse munito delle caratteristiche essenziali richieste e che tali caratteristiche in concreto mancavano, o gravava viceversa, sul venditore l'onere di dimostrare mediante prova, che il bene medesimo, presentasse le qualità richieste dal compratore? . 2 - Con il 2^ motivo, la ricorrente, denunziando il vizio di motivazione art. 360 n. 5 c.p.c. , evidenzia che l'incontro e le trattative con il prof. B. legale rappresentante della Megar sas avvennero presso la stessa Raffineria di e che pertanto era nei fatti o implicito che le vernici potessero essere idonee agli specifici usi. Insomma, sarebbe stato possibile escludere il dolo, solo dopo avere acquisito la prova che la merce venduta avesse effettivamente le qualità promesse dalla Megar - circostanza questa che avrebbe reso necessario ammettere quanto meno una CTU - e non come fatto la Corte territoriale, affidando la prova dell'esistenza di tale qualità a documenti provenienti da parte attrice e unilateralmente da questa predisposti . 3 - Con il 3^ motivo l’esponente denuncia la violazione art. 1510 c.c. con riferimento al luogo di consegna della merce che era stata depositata presso un luogo non pattuito infatti la merce era stata spedita da Legnano e non da Milano come da contratto , con la consegna delle vernici al vettore. Lamenta in sostanza l'esponente, che, in questo caso, la merce non è stata consegnata ad un vettore ma ad mero depositario e non in come stabilito dalla clausola contrattuale clausola franco partenza , ma in , sede della depositario Logistic Service. Il motivo è corredato del seguente quesito di diritto Con la vendita da piazza a piazza con la clausola franco partenza, il venditore, ai sensi dell'art. 1510 c.c., si libera nei confronti dell'acquirente dell'obbligazione di consegna della cosa venduta depositandola presso una località ubicata a qualche chilometro di distanza dal luogo di partenza o è necessario che la consegna della merce medesima venga effettuata ad un vettore che dovrà portarla presso la destinazione indicata in contratto? . 4 - Con il 4^ motivo la ricorrente denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. nonché il vizio di motivazione circa la mancata ammissione dei mezzi istruttori lamenta che la Corte territoriale non si è pronunciata su un motivo specifico del gravame, costituito dalle richieste istruttorie della Soc. Andaioro sebbene non vi fosse tenuta che così non ha potuto fornire quelle prove if cui onere le era stato addossato. Invero le prove richieste dall'appellante erano rivolte principalmente all'accertamento del mancato deposito della merce presso la Logistic Service, come è risultato dalle dichiarazioni dello Z. , legale rappresentante della stessa mentre tale ultima società non esercitava attività di vettore essendo un mero depositario, con la conseguneza che ciò poteva integrare la prova circa il mancato adempimento della Megar sas costituito dalla mancata consegna della merce nel luogo pattuito. 5 - Ritiene il Collegio che vanno esaminati con priorità logica i motivi 2^ e 4^, che sembrano fondati e vanno accolti. Con essi infatti l'esponente lamenta in buona sostanza la mancata ammissione da parte del giudice di merito di una della CTU ed in genere dei mezzi istruttori da lui dedotti e integralmente trascritti nel ricorso nonostante la loro evidente rilevanza ai fini del decidere, ed in carenza di una valida motivazione in proposito. In effetti si rileva che il giudice distrettuale non ha adeguatamente motivato circa il suo rifiuto di ammettere sia la CTU che le prove testimoniali dedotte, che sembrano rilevanti sotto diversi profili la nomina dell'ausiliare si renderebbe necessaria - attese le contestazioni in proposito - per accertare l’esistenza o meno delle qualità promesse della merce venduta in relazioni aita particolare destinazione della stessa, mentre l'articolata prova testimoniale tenderebbe a lumeggiare l'intera vicenda per quanto riguarda la fase delle contrattazioni avvenute tra le parti e le asserite assicurazioni circa la qualità e caratteristiche della merce in relazione alle specifiche finalità che era destinata ad assolvere nonché la qualifica o meno di vettore alla società cui era stata consegnata la merce per la spedizione, ed anzi la Consegna stesse della merce ed il luogo in cui essa è avvenuta in ottemperanza della specifica clausola contrattuale Resa franco partenza . Sul punto sono ravvisabili tanto la denunciata violazione di legge art. 112 c.p.c. , quanto il vizio di motivazione la Corte infatti non si è pronunciata affatto su alcuni motivi d'appello, mentre il rigetto di altre istanze istruttorie non è sufficientemente motivato peraltro ai fini dell'accertamento della qualità della merce ed a fronte delle precise e serie contestazioni mosse sul punto dall'acquirente, non sembrerebbe sufficiente la documentazione tecnica unilateralmente predisposta dalla venditrice che peraltro la ricorrente contesta di avere ricevuta , tenuto conto che l'onere probatorio al riguardo incombeva solo su quest'ultima. Per quanto riguarda poi la contestata consegna della merce al vettore, in omaggio della ricordata clausola contrattuale, il giudicante non si è soffermato su tale rilevante punto che è di decisiva importanza a mente dell'art. 1510 c.c. richiamato ex professo nel 3^ motivo , nonostante l'acquirente abbia sempre contestato che la società Logistic Center - cui sarebbe stata consegnata la merce - non lo fosse, trattandosi invece di semplice depositaria. Appare dunque opportuno che l'intera vicenda in esame venga sottoposta ad accurato vaglio del giudice del rinvio, alla luce delle prove che riterrà opportuno ammettere ed espletare. 6- In conclusione, devono essere accolti i motivi 2 e 4 con assorbimento degli altri motivi. La sentenza dev'essere cassata con rinvio - anche per le spese - ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. P.Q.M. la Corte accoglie il 2^ e 3^ motivo del ricorso, assorbiti gli altri cassa Ha sentenza impugnata, con rinvio della causa - anche per le spese di questo giudizio - ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.