La compensazione delle spese non può basarsi sulla “peculiarità della fattispecie”

L’art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo introdotto dalla l. n. 263/2005, dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione l’esigenza della specifica motivazione non è soddisfatta quando la compensazione si basi sulla peculiarità della fattispecie”, in quanto tale formula è del tutto criptica e non consente il controllo sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione.

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 8918, depositata il 5 maggio 2015. Il fatto. Viene proposto ricorso per cassazione contro la decisione del Tribunale di Torino che, in qualità di giudice d’appello, accogliendo il gravame proposto dall’appellante, riteneva di compensare le spese, attesa la peculiarità della fattispecie”. Il ricorrente lamenta che il riferimento alla peculiarità della fattispecie” utilizzato dal Tribunale di Torino per giustificare la compensazione delle spese giudiziali non sarebbe una motivazione sufficiente e/ logica per addivenire ad una compensazione delle spese di una lite. Compensazione delle spese. Il Collegio ritiene il ricorso fondato. Nell’affermarlo premette che l’art. 92, comma 2, c.p.c., nuovo testo, dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione . La formula adottata dalla Corte di merito nel caso di specie è, invece, del tutto criptica, perché il riferimento alla peculiarità della fattispecie” non può venire letto come un richiamo delle vicende di causa nel loro insieme, non meglio specificate. La peculiarità della fattispecie è formula del tutto criptica. Sulla base di queste considerazioni, il Collegio accoglie il ricorso alla luce del seguente principio di diritto l’art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo introdotto dalla l. n. 263/2005, art. 2, comma 1, lett. a , dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione l’esigenza della specifica motivazione non è soddisfatta quando la compensazione si basi sulla peculiarità della fattispecie”, in quanto tale formula è del tutto criptica e non consente il controllo sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione . Per tali ragioni, la S.C. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Torino in persona di altro magistrato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 12 febbraio – 5 maggio 2015, n. 8918 Presidente Bianchini – Relatore Scalisi Fatto e diritto Rilevaot che il Consigliare designato, Dott. A. Scalisi, ha depositato ai sensi dell’art. 380 bis cd. proc. civ., la proposta di definizione del giudizio Preso atto che G.C. proponeva appello avverso la sentenza n. 10214 del 2010 con la quale il Giudice di Pace di Torino accoglieva unicamente la domanda di contenimento della sanzione al minimo edittale e respingeva un'opposizione ad un'ordinanza ingiunzione con la quale il Prefetto di Torino aveva confermato un verbale elevato dalla Polizia Stradale della medesima città per presunta violazione dell'art. 176 CdS accertata attraverso il dispositivo per il rilevamento a distanza. H ricorrente aveva interposto appello, lamentando che il giudice di Pace non aveva riconosciuto che in mancanza di documentazione video-fitografica attraverso la quale desumere che l'occupazione e/o percorrenza della corsia di emergenza da parte del veicolo del ricorrente fosse stata effettivamente abusiva. Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 3865 del 2013, verificata accuratamente l'assenza di qualsivoglia produzione documentale da parte del Prefetto nel corso del primo grado del giudizio accoglieva l'appello stante la totale mancanza di prove della responsabilità dell'opponente. Riteneva, tuttavia, di compensare le spese, attesa la peculiarità della fattispecie. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da G.C. per un motivo. Il Prefetto intimato in questa sede non ha svolto alcuna attività giudiziale. Considerato che 1.- Con l'unico motivo G.C. lamenta la violazione degli artt. 91, primo comma, e 92, secondo comma, cpc, nonché insufficiente e/o illogica motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato da una delle parti, art. 360 nr. 3, 4, 5 cpc. Secondo il ricorrente il riferimento alla peculiarità della fattispecie cui fa riferimento il Tribunale di Torino per giustificare la compensazione delle spese giudiziali non sarebbe una motivazione sufficiente e/o logica per addivenire ad una compensazione delle spese di una lite che di fatto si sarebbe persino potuta evitare se il comportamento processuale del Prefetto fosse stato conforme ai doveri di lealtà e probità tra le parti, sancito dall'art. 88 cpc. 1.1.- Il motivo è fondato. Va premesso che l'art. 92, comma 2, nuovo testo, dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione. Nel caso in esame la formula adottata dalla Corte di merito è del tutto criptica, perché il riferimento alla peculiarità della fattispecie non può che essere letto come un richiamo delle vicende di causa nel loro insieme, non meglio indicate. Essa non consente, dunque, il controllo sulla motivazione e sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione, ragioni che la novella legislativa impone che siano esplicitamente indicate Cass., n. 26673 del 2007 . Prima, ancora, che di difetto di motivazione, nel caso di specie è questione di violazione di legge, correttamente denunciata dalla ricorrente. Né potrebbe sostenersi che la motivazione sulla statuizione di compensazione dovrebbe essere desunta dal complesso del provvedimento nel quale quella statuizione è inserita, giacché in tal modo all'esplicita motivazione richiesta dall'art. 92 c.p.c., comma 2, alla valutazione del giudice del merito verrebbe impropriamente a sostituirsi quella del giudice di legittimità, trattandosi, per l'appunto, di un onere di motivazione richiesto come condizione di legittimità della statuizione di compensazione e specificamente gravante sul giudice di merito. Il ricorso va quindi accolto alla luce del seguente principio di diritto L’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a , dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione esigenza della specifica motivazione non è soddisfatta quando la compensazione si basi sulla peculiarità della fattispecie, in quanto tale formula è del tutto criptica e non consente il controllo sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione . In definitiva, si propone l'accoglimento del ricorso . Tale relazione veniva comunicata al difensore del ricorrente. Il Collegio, condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione ex art. 380 bis cpc, alla quale non sono stati mossi rilievi critici. In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata al Tribunale di Torino in persona di altro magistrato. Non occorre provvedere al regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione data che il Prefetto di Torino intimato non ha svolto, in questa fase, attività giudiziale. Il Collegio, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 da atto che non sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato apri a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma i-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Torino in persona di altro magistrato anche per la ripartizione delle spese del presente giudizio.