Spese processuali non superiori al valore della domanda davanti al gdp solo se decisa secondo equità

L’art. 91 c.p.c. prevede una limitazione alla liquidazione delle spese processuali nel caso di giurisdizione equitativa del giudice di pace, rispondente alla possibilità, riconosciuta alle parti dall’art. 82, primo comma, c.p.c., di stare in giudizio di persona e alla presunta non complessità tecnica delle relative controversie. Detta limitazione non trova invece applicazione per i giudizi di opposizione a ordinanza–ingiunzione o a verbale di accertamento di violazione di cds, pur se di competenza del giudice di pace e pur se di importo ricompreso entro i 1100,00 €, poiché tali controversie postulano un giudizio secondo diritto ove la difesa tecnica è giustificata dalla complessità delle questioni prospettabili anche con riferimento a provvedimenti sanzionatori inferiori a tale importo.

E’ quanto risulta dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 8806/15 depositata il 30 aprile. Il caso. Il Tribunale di Roma veniva chiamato a pronunciarsi in merito all’impugnazione proposta avverso la decisione del Giudice di Pace che aveva accolto l’opposizione a sanzione amministrativa per violazione del cds, limitata al capo riguardante le spese processuali. Il Tribunale rigettava il gravame evidenziando che correttamente il giudice di pace aveva applicato gli artt. 82 e 93 c.p.c., come modificati dal d.l. n. 212/2011, riducendo le spese processuali in misura inferiore alla metà dei minimi. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione l’attore, lamentando l’erroneità della decisione per aver applicato retroattivamente una disciplina processuale sopravvenuta rispetto alla costituzione del giudizio. La disciplina applicabile. La Corte di Cassazione ha già avuto modo di affermare che il d.l. n. 212/2011 non è applicabile ai giudizi aventi ad oggetto un’opposizione a verbale di accertamento di una violazione del cds. È inoltre doveroso aggiungere che l’ambito di applicazione dell’art. 91, comma 4, c.p.c. - ai sensi del quale le spese processuali per le cause promosse davanti al giudice di pace non possono superare il valore della domanda -, in combinato disposto con l’art. 82, deve essere limitato alle controversie attribuite, per ragioni di valore, alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e cioè a quelle cause il cui valore non ecceda i 1100,00 €. La Corte inoltre sottolinea che la normativa applicabile ratione temporis alla causa – l. n. 689/1981 – esclude che nel giudizio di opposizione innanzi al giudice di pace possa applicarsi l’art. 113, comma 2, c.p.c., dovendo dunque la controversia essere decisa secondo diritto, a prescindere dal suo valore. Con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2011 la situazione è rimasta identica, poiché viene espressamente previsto che nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l’art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile art. 6, comma 12 . Le spese processuali nei giudizi di competenza del giudice di pace. In conclusione, i giudici di legittimità escludono che una possibile violazione dei principi costituzionali in quanto la previsione di una limitazione alla liquidazione delle spese processuali nel solo caso di giurisdizione equitativa del giudice di pace appare rispondente alla possibilità, riconosciuta alle parti dall’art. 82, primo comma, c.p.c., di stare in giudizio di persona e alla presunta non complessità tecnica delle relative controversie. L'esclusione di detta limitazione per i giudizi di opposizione a ordinanza–ingiunzione o a verbale di accertamento di violazione di cds, pur se di competenza del giudice di pace e pur se di importo ricompreso entro i 1100,00 € trova invece giustificazione in ciò che tali controversie postulano un giudizio secondo diritto ove la difesa tecnica è giustificata, o addirittura indispensabile, tenuto conto della complessità delle questioni prospettabili anche con riferimento a provvedimenti sanzionatori di importo inferiore ai 1100,00 €. Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 14 gennaio – 30 aprile 2015, n. 8806 Presidente Bianchini – Relatore Falaschi Considerato in diritto Con sentenza n. 14931 del 19.7.2012 il Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi sull'impugnazione proposta da G.R. avverso la decisione del Giudice di pace di Roma n. 19954/2010 relativa all'accoglimento dell'opposizione a sanzione amministrativa, su ricorso dello stesso R. limitatamente al capo relativo alla liquidazione delle spese processuali in violazione dei minimi tariffari, nel respingere il gravame, sia quello principale sia quello incidentale, con compensazione fra le parti delle spese del giudizio di appello, ha evidenziato pur avendo il giudice di prime cure ridotto le spese in misura inferiore alla metà dei minimi, nella specie trovavano applicazione gli artt. 82 e 93 c.p.c. come modificati dall'art. 13, comma 1, lett. a e b del d.l. n. 212 del 2011, per cui per le cause di competenza del giudice di pace di valore inferiore ad €. 1.000,00, nelle quali la parte è facoltizzata a costituirsi personalmente, le spese liquidate non potevano superare il valore della controversia, determinato in €. 85,05. Avverso tale provvedimento ha presentato ricorso a questa corte il medesimo R., deducendo, con due motivi, la violazione o falsa applicazione degli artt. 82, comma 1, 91, comma 1, 92, comma 2, c.p.c., art. 118, comma 2, disp.att., art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., artt. 24 e 111 Cost., anche quale vizio di motivazione, e delle tariffe forensi di cui al d.l. n. 223 del 2006, cony. in legge n. 248 del 2006, art. 2, comma 2, oltre a violazione e falsa applicazione degli artt. 91, comma 1, 92, comma 2, c.p.c. e 24 Cost., anche per insufficiente motivazione quanto ai motivi addotti per disporre detta liquidazione delle spese del giudizio. L'intimata Amministrazione non ha svolto difese in questa fase. Il consigliere relatore, nominato a norma dell'art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all'art. 380 bis c.p.c. proponendo l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in diritto Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta Con due motivi il ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 82, comma 1, 91, comma 1, 92, comma 2, c .p. c., art. 118, comma 2, disp. att., art. 132, comma 2, n. 4, a p. c., artt. 24 e 111 Cost. e delle tariffe forensi di cui al d. l. n. 223 del 2006, conv. in legge n. 248 del 2006, art. 2, comma 2, oltre a violazione e falsa applicazione degli artt. 91, comma 1, 92, comma 2, c.p. c. e 24 Cost., nonché vizio di motivazione, lamenta la erroneità della decisione del giudice del gravame che è pervenuto alla liquidazione delle spese del giudizio facendo erroneamente applicazione retroattiva di normativa processuale. La corte di legittimità ha già avuto occasione di affermare che l' art. 13 d.l. n. 212 del 2011 non è applicabile nei giudici aventi ad oggetto un'opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada cfr Cass. n. 9557 del 2014 . L'art. 91, quarto comma, c.p. c. dispone che nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competente ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda . Al sensi dell'art. 82, primo comma, c.p. c., davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100 . Risulta, dunque, evidente che la disposi& lt ione di cui all'art. 91, quarto comma, c.p.c. si riferisce alle controversie che, per ragioni di valore, sono attribuite alla giurisdizione equitativa del giudice di pace. In tal senso, rileva l'art. 113, secondo comma, c.p.c., a norma del quale il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile . Chiarito, dunque, l'ambito di applicazione dell'ari'. 91, quarto comma, cod. proc. civ., non può non rilevarsi che, ai sensi dell'ara 23, undicesimo comma, ultima parte, della legge 24 novembre 1981, n. 689, applicabile ratione temporis, atteso che il giudizio di opposizione è iniziato in primo grado nel 2009, nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile . Tale disposizione, giova osservare, trova applicazione anche nei casi in cui, come quello di specie, oggetto di opposizione sia una cartella di pagamento e il ricorrente lamenti la mancata preventiva notificazione del verbale di accertamento della violazione del codice della strada c. d. opposizione recuperatoria' . Ne consegue che ha errato il Tribunale nel ritenere applicabile il citato art. 91, quarto comma, c .p. c ad una controversia che, per esplicita previsione legislativa, a prescindere dal suo valore, è soggetta alla regole di giudizio secondo diritto. La situazione non muta nella disciplina introdotta dal d. gs. 10 settembre 2011, n. 150 applicabile ai giudi& lt i iniziati dopo il 6 ottobre 2011 , il quale, al comma 12 dell'art. 6 Dell'opposizione ad ordinanda-ingiunzione' e al comma 10 dell'art. 7 Dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada' , riproduce la disposizione di cui all'art. 23, comma undicesimo, della legge n. 689 del 1981, stabilendo, rispettivamente, che Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile art. 6, comma 12 e che Non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile art. 7, comma 10 . Si deve solo aggiungere che la distinzione che discende dalla interpretazione dell'art. 91, quarto comma, c p. c, non può ritenersi lesiva degli evocati principi costituzionali. La previsione di una limitazione alla liquidazione delle spese nel caso di giurisdizione equitativa del giudice di pace appare rispondente alla possibilità, riconosciuta alle parti dall'art. 82, primo comma, c p. c., di stare in giudizio di persona e alla presunta non complessità tecnica delle relative controversie. La esclusione della detta limitazione per i giudi& lt i di opposizione a ordinanja-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazione del codice della strada, pur se di competenza del giudice di pace e pur se di importo ricompreso entro i 1.100,00 euro, trova invece giustificazione in ciò che tali controversie postulano un giudizio secondo diritto in tali giudizi, quindi, pur se è prevista la possibilità sia dell'opponente che dell'amministrazione di stare in giudizio di persona art. 23, comma quarto, della legge n. 689 del 1981 artt. 6, comma 9, e 7, comma 8, del d.lgs n. 150 del 2011 , la difesa tecnica appare in ogni caso giustificata se non indispensabile, tenuto conto della complessità delle questioni che possono essere prospettate anche da provvedimenti sanzionatori di importo inferiore ad €. 1.100,00. . Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra sono condivisi dal Collegio e conseguentemente il ricorso va accolto, la decisione impugnata cassata, con rinvio al Tribunale di Roma, affinché provveda al riesame del gravame facendo applicazione del principio sopra richiamato, nonché al regolamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di Cassazione, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.