Acconti sul compenso per la custodia di beni confiscati: giurisdizione ordinaria o amministrativa?

Se deve riconoscersi una netta separazione tra il rapporto concessorio della custodia dei beni confiscati ed il negozio che ne regola gli aspetti patrimoniali, affidando alla giurisdizione amministrativa il contenzioso relativo al primo aspetto ed a quella del giudice ordinario quello relativo al secondo, appare arbitrario affermare che la concessione di acconti sul compenso per la custodia sia espressione del potere discrezionale della P.A., agente nella sua funzione tipica, relativa al perseguimento di interessi pubblici. L’assenza di specifiche decisioni regolatrici della fattispecie da parte delle Sezioni Unite comporta l’esigenza di provocare un’espressa statuizione da parte delle stesse sulla materia controversa.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nell’ordinanza interlocutoria n. 8010, depositata il 20 aprile 2015. Il fatto. Una società che gestisce l’attività di deposito e custodia giudiziaria chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Napoli che fosse ingiunto al Comune e alla prefettura il pagamento a titolo di indennità per il prelievo e la custodia di alcuni veicoli sequestrati dalla Polizia Urbana. Gli ingiunti proponevano opposizione, affermando che l’obbligo di anticipazione da parte del Comune delle spese di custodia, sarebbe sorto solo quando fosse stata disposta la confisca o la definitiva restituzione dei beni trattandosi, invece, di acconti la posizione giuridica soggettiva fatta valere dall’ingiungente avrebbe interessato solo un interesse legittimo e come tale esulante dalla giurisdizione ordinaria. Il Tribunale accoglieva tale eccezione, che veniva confermata dalla Corte d’appello di Napoli. Contro tale decisione propone ricorso per cassazione la società. La violazione lamentata con il ricorso. La società ricorrente denuncia violazione dei confini applicativi dell’art. 12, d.P.R. n. 571/1982 laddove si è ritenuto che la pacifica giurisdizione ordinaria avente ad oggetto diritti nascenti dal negozio di diritto privato accessorio al rapporto concessorio in materia di pubblici servizi, troverebbe un limite nel caso in cui si richiedano acconti sul compenso finale, riemergendo, in tal caso, l’esercizio di una facoltà discrezionale, espressione di un potere autoritativo, rispetto al quale la posizione soggettiva del privato depositario degraderebbe ad interesse legittimo, attivando pertanto la giurisdizione del giudice amministrativo in caso di sindacato di quel potere. La concessione di acconti sul compenso per la custodia e la sua giurisdizione. Il Collegio ha ritenuto il motivo di ricorso fondato. Osserva, infatti, come non sia controverso il fatto che la somma richiesta dalla depositaria costituisca solo un acconto del corrispettivo dovuto. Detto ciò, continua il Collegio, se esiste una netta separazione tra il rapporto concessorio della custodia dei beni confiscati ed il negozio che ne regola gli aspetti patrimoniali, affidando alla giurisdizione amministrativa il contenzioso relativo al primo aspetto ed a quella del giudice ordinario quello relativo al secondo, risulta arbitrario affermare che la concessione di acconti sul compenso per la custodia sia espressione del potere discrezionale della P.A., agente nella sua funzione tipica, relativa al perseguimento di interessi pubblici, dal momento che la fonte regolatrice del rapporto rimane un negozio in cui la P.A. jure privatorum utitur . Il Collegio conclude affermando che la verosimile insorgenza di un contrasto interpretativo su questioni involgenti la giurisdizione e l’assenza di specifiche decisioni regolatrici della fattispecie, da parte delle Sezioni Unite, comporta l’esigenza di provocare un’espressa statuizione da parte delle stesse sulla materia controversa . Per tali motivi, la S.C. rinvia la causa a nuovo ruolo e manda alla Cancelleria di trasmettere il fascicolo al Primo Presidente della Corte per eventuale assegnazione del procedimento alle Sezioni Unite.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza interlocutoria 12 febbraio – 20 aprile 2015, numero 8010 Presidente/Relatore Bianchini Rilevato in fatto che è stata depositata relazione ex art. 380 bis cpc del seguente tenore 1 - La srl Cars già gerente l'attività di deposito e custodia giudiziaria, chiese ed ottenne dal Tribunale di Napoli che fosse ingiunto al Comune di Casavatore ed alla prefettura di Napoli, il pagamento di lire 215.211.408 a titolo di indennità per il prelievo e la custodia di alcuni veicoli sequestrati dalla Polizia Urbana di Casavatore gli ingiunti proposero opposizione la Prefettura sostenne che la legittimazione passiva sarebbe spettata solo al Comune, rilevando comunque l'eccessività delle richieste, nonché la mancata prova della corretta esecuzione della custodia il Comune, pur riconoscendo di doversi fare carico dell'anticipazione delle spese di custodia, affermò che tale obbligo sarebbe sorto solo allorquando fosse stata disposta la confisca 0 la definitiva restituzione dei beni trattandosi invece di acconti, la posizione giuridica soggettiva fatta valere dall'ingiungente avrebbe interessato solo un interesse legittimo e come tale esulante dalla giurisdizione ordinaria. 2 - Il Tribunale accolse tale eccezione con sentenza numero 11521/2004 che venne confermata dalla Corte di Appello di Napoli con decisione numero 4018/2012 il giudice del gravame ritenne che, a mente dell'art. 12 del d.P.R. 571/1982, la facoltà discrezionale, dell'autorità amministrativa che ha disposto il sequestro, di concedere acconti al custode sarebbe stata espressione dell'esercizio di un potere autoritativo. 3 - Per la cassazione di tale decisione la società Cars in liquidazione ha proposto ricorso affidandolo ad un motivo di annullamento la Prefettura si è costituita per resistere all'impugnazione il Comune non ha svolto difese. Osserva in diritto I - Parte ricorrente denuncia la violazione dei confini applicativi dell'art. 12 d.P.R. 571/1982 laddove si è ritenuto che la pacifica - dopo la sentenza regolatrice delle Sezioni Unite numero 10979/2006- giurisdizione ordinaria avente ad oggetto diritti nascenti dal negozio di diritto privato accessorio al rapporto concessorio in materia di pubblici servizi quale quello attinente alla custodia dei veicoli sequestrati dalla pubblica amministrazione troverebbe un limite nel caso in cui si richiedano acconti sul compenso finale, riemergendo, in tal caso, l'esercizio di una facoltà discrezionale, espressione di un potere autoritativo, rispetto al quale la posizione soggettiva del privato depositario degraderebbe ad interesse legittimo, attivando pertanto la giurisdizione del giudice amministrativo in caso di sindacato circa l'esercizio di quel potere. I.a - Il motivo è fondato. I.a.1 Deve innanzi tutto darsi atto che non è controverso che la somma richiesta dalla depositarla, costituisca solo un acconto del corrispettivo dovuto, dal momento che, pur non essendo stato ciò specificato in primo grado, detta qualificazione emerge dalla constatazione che non è stata dedotta la ricorrenza dei presupposti per il pagamento del corrispettivo, quale indicato nell'art. 12 d.P.R. 571/1982, vale a dire l'inoppugnabilità del provvedimento che dispone la confisca o il venir meno del titolo cautelare, con conseguente restituzione del bene all'avente diritto. I.b - In secondo luogo non appare conferente il richiamo, posto nella gravata decisione, a Cass. Sez. III numero 13673/2003, che ebbe a statuire che il diritto del custode di cose sottoposte a sequestro amministrativo sorge solo dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispose la confisca o che sia ordinata la restituzione delle cose sequestrate ciò in quanto tale enunciazione era da ricollegarsi alla ritenuta applicabilità al rapporto di custodia connesso al sequestro amministrativo del principio, stabilito per il deposito oneroso, secondo il quale l'esigibilità del credito del custode è strettamente legata al momento in cui cessa il deposito, in quanto solo in tale momento, e non prima, diviene realmente possibile il computo definitivo del dare e dell'avere fra le parti l'aver dunque focalizzato per quello che interessava nella fattispecie presa in esame in quella decisione, relativa alla decorrenza della prescrizione del diritto al compenso l'interpretazione sulla esigibilità e non già sulla venuta in esistenza del diritto di credito, rendeva irrilevante, ai fini che qui rilevano, l'enunciazione della riportata regula juris . I.c - Ciò posto, se deve riconoscersi una netta separazione tra il rapporto concessorio della custodia di beni sequestrati ed il negozio che ne regola gli aspetti patrimoniali, affidando alla giurisdizione amministrativa il contenzioso relativo al primo aspetto ed a quella del giudice ordinario quello relativo al secondo,appare arbitrario affermare che la concessione di acconti sul compenso per la custodia sia espressione del potere discrezionale della pubblica amministrazione, agente nella sua funzione tipica, relativa al perseguimento di interessi pubblici, dal momento che la fonte regolatrice del rapporto rimane un negozio in cui la pubblica amministrazione jure privatorum utitur . II - Rimane assorbito l'ulteriore profilo con il quale si è lamentata la mancata valutazione di un motivo di appello, con il quale si era fatta valere la contraddittorietà nella motivazione del primo giudice laddove aveva ritenuto di pronunziare il difetto di giurisdizione in merito all'esecuzione delle obbligazioni che traevano origine dal contratto, pur ritenendo, allo stesso tempo, che il negozio non potesse dirsi ancora perfezionato. P.Q.M Letti gli artt. 380 bis e 375 numero 5 cpc. Il ricorso può esser definito in camera di consiglio, per esser colà dichiarato manifestamente fondato. Ritenuto che la verosimile insorgenza di un contrasto interpretativo su questioni involgenti la giurisdizione, nei sensi indicati nella relazione sopraestesa, e l'assenza di specifiche decisioni regolatrici della fattispecie, da parte delle Sezioni Unite, comporta l'esigenza di provocare un'espressa statuizione da parte delle stesse sulla materia controversa. P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo e manda alla Cancelleria di trasmettere il fascicolo al sig. Primo Presidente della Corte per l'eventuale assegnazione del procedimento alle Sezioni Unite.