Non è sempre così facile individuare l’Amministrazione legittimata passivamente

L’art. 4 l. n. 260/1958 rappresentanza in giudizio dello Stato deve ritenersi applicabile anche qualora l’errore di identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Tuttavia, in virtù del principio di effettività del contraddittorio, l’operatività della norma è circoscritta al profilo della rimessione in termini, con la conseguente esclusione, quindi, di ogni possibilità di stabilizzazione nei confronti del reale destinatario, in funzione della comune difesa, degli effetti di atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente giudizio .

Lo afferma la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 8047, depositata il 20 aprile 2015. Il caso. La Corte d’appello di Perugia dichiarava inammissibile il ricorso con cui numerose parti avevano chiesto la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell’equa riparazione per l’irragionevole durata di un giudizio iniziato davanti al TAR Lazio nel 1998 e non ancora definito. I giudici motivavano la propria decisione sulla carenza di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, originariamente evocato dai ricorrenti, non essendo idonea a sanare l’inammissibilità derivante dall’erronea individuazione dell’Amministrazione legittimata la rinnovazione della notificazione del ricorso al Ministero dell’Economia e delle finanze, nonostante fosse stata disposta dalla stessa Corte d’appello con precedente ordinanza. Secondo i giudici di merito, non vi erano profili di incertezza sull’identificazione dell’Amministrazione legittimata, in quanto la legge indica in modo espresso le Amministrazioni legittimate passivamente in ordine alle domande di equa riparazione. Le parti ricorrevano in Cassazione, sostenendo che i giudici di merito avevano prima correttamente autorizzato la rinnovazione della notificazione all’Amministrazione legittimata ed erroneamente, poi, avevano ritenuto che tale rinnovazione non servisse comunque a sanare l’errata identificazione dell’Amministrazione legittimata. La Corte di Cassazione rileva che il ricorso era stato proposto nei confronti di entrambi i Ministeri entrambi avevano partecipato al giudizio di merito, uno fin dall’inizio, l’altro per effetto della rinnovazione della notifica del ricorso. Da ciò, viene consentita la limitazione, in sede di impugnazione, la legittimazione passiva all’unica Amministrazione effettivamente legittimata, cioè al MEF, atteso che il giudizio presupposto è un giudizio amministrativo . Errore di identificazione. I giudici di legittimità richiamano il precedente n. 8516/2012 delle Sezioni Unite in tale occasione era stato affermato che l’art. 4 l. n. 260/1958 rappresentanza in giudizio dello Stato deve ritenersi applicabile anche qualora l’errore di identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Tuttavia, in virtù del principio di effettività del contraddittorio, l’operatività della norma è circoscritta al profilo della rimessione in termini, con la conseguente esclusione, quindi, di ogni possibilità di stabilizzazione nei confronti del reale destinatario, in funzione della comune difesa, degli effetti di atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente giudizio . Diritto effettivo alla tutela giurisdizionale. La ratio legis della norma si identifica con l’intento di agevolare l’effettività del diritto alla tutela giurisdizionale delle pretese vantate nei confronti della P.A., in rapporto alla circostanza che l’esercizio di tale diritto, condizionato dal rispetto di rigorosi termini di decadenza, rischia di essere vanificato nei casi in cui la concreta individuazione dell’organo investito della rappresentanza dell’Amministrazione convenuta o quella del soggetto pubblico passivamente legittimato al giudizio risulti particolarmente ardua, se non aleatoria . Questa affermazione, secondo gli Ermellini, ha una portata solo esemplificativa, ma non limitativa dell’ambito di applicazione della disposizione. Di conseguenza, nel caso di specie, i giudici di merito avevano sbagliato ad escludere che potesse operare la speciale disciplina sanante prevista dalla norma, sulla base del rilievo che non fosse ravvisabile alcun profilo di aleatorietà nell’individuazione dell’Amministrazione legittimata passivamente. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione alla corte d’appello di Perugia.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 17 dicembre 2014 – 20 aprile 2015, n. 8047 Presidente Petitti – Relatore D’Ascola Fatto e diritto La Corte d'appello di Perugia, con decreto depositato il 23 settembre 2013, ha dichiarato inammissibile il ricorso, depositato il 13 dicembre 2010, con il quale AA.VV. omissis , avevano chiesto la condanna del Ministero della giustizia al pagamento dell'equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio iniziato dinnanzi al TAR Lazio nel 1998, non ancora definito alla data della domanda. La Corte d'appello ha rilevato la carenza di legittimazione passiva del Ministero della giustizia, originariamente evocato dai ricorrenti, non essendo idonea a sanare la inammissibilità derivante dalla erronea individuazione dell'amministrazione legittimata la rinnovazione della notificazione del ricorso al Ministero dell'economia e delle finanze, effettivamente legittimato, sebbene fosse stata disposta dalla stessa Corte con precedente ordinanza. In proposito, la Corte d'appello, consapevole dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte sent. n. 8516 del 2012 , ha ritenuto che tuttavia il suddetto orientamento possa operare nei soli casi in cui la identificazione dell'amministrazione legittimata presenti profili di problematicità ipotesi, questa, non ricorrente nel caso di specie, atteso che la legge indica in modo espresso le amministrazioni legittimate passivamente in ordine alle domande di equa riparazione. Per la cassazione di questo decreto AA.VV. omissis , hanno proposto ricorso affidato ad un motivo. Il ricorso è stato notificato al Ministero della giustizia e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso. Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio. Ha proposto l'accoglimento del ricorso. Nessuna delle parti ha depositato memoria. Con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 260 del 1958, sostenendo che la Corte d'appello del tutto correttamente aveva autorizzato la rinnovazione della notificazione all'amministrazione legittimata e del tutto erroneamente aveva poi ritenuto che la detta rinnovazione non valesse comunque a sanare l'errata identificazione dell'amministrazione legittimata. Preliminarmente, deve rilevarsi che il ricorso è stato proposto nei confronti di entrambi i Ministeri che, l'uno sin dall'inizio, l'altro per effetto della rinnovazione della notificazione del ricorso, hanno partecipato al giudizio di merito. Proprio il fatto che entrambe le amministrazioni hanno partecipato al giudizio, consente di limitare, in sede di impugnazione, la legittimazione passiva all'unica amministrazione effettivamente legittimata, e cioè al Ministero dell'economia e delle finanze, atteso che il giudizio presupposto è un giudizio amministrativo. Il ricorso è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che l'art. 4 della legge 25 marzo 1958 n. 260 deve ritenersi applicabile anche quando l'errore d'identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato nella specie, Agenzia delle Entrate e Ministero della Giustizia , ma, in forza dell'ineludibile principio dell'effettività del contraddittorio, la sua operatività è circoscritta al profilo della rimessione in termini, con esclusione, dunque, di ogni possibilità di stabilizzazione nei confronti del reale destinatario, in funzione della comune difesa, degli effetti di atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente giudizio Cass., S.U., n. 8516 del 2012 . In motivazione, le Sezioni Unite hanno affermato che la detta interpretazione è imprescindibilmente imposta dal rilievo che essa è pienamente compatibile con il complessivo dato letterale, in funzione della relativa elasticità L'errore di identificazione della persona, alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato , rivelandosi la sola idonea a soddisfare compiutamente la ratio legis, identificabile nell'intento di agevolare l'effettività del diritto alla tutela giurisdizionale delle pretese vantate nei confronti della pubblica amministrazione cfr. art. 24, primo comma, Cost. , in rapporto alla circostanza che l'esercizio di tale diritto, condizionato dal rispetto di rigorosi termini di decadenza, rischia di essere vanificato nelle non infrequenti ipotesi delle quali quella oggetto della presente vicenda processuale costituisce esempio emblematico , in cui la concreta individuazione dell'organo investito della rappresentanza dell'amministrazione convenuta ovvero quella del soggetto pubblico passivamente legittimato al giudizio risulti particolarmente ardua, se non aleatoria. Tale affermazione, deve osservarsi, ha una portata meramente esemplificativa, ma non limitativa dell'ambito di applicazione della disposizione Cass. n. 19235 del 2014 . La Corte d'appello ha dunque errato nell'escludere che potesse operare la speciale disciplina sanante prevista dalla citata disposizione, sulla base del rilievo per cui non era ravvisabile alcun profilo di aleatorietà nella individuazione dell'amministrazione legittimata passivamente. Il Collegio concorda pienamente con queste osservazioni, già contenute nella relazione preliminare comunicata alle parti ex art. 375 e ss c.p.c. Discende da quanto esposto l'accoglimento del ricorso. Il decreto impugnato va cassato e la cognizione rimessa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, per lo svolgimento del giudizio di equa riparazione. La Corte di rinvio provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sesta 2^ sezione civile tenuta il 17. 12. 2014