Ciclomotore in divieto di sosta: verbale e cartella. “Mai utilizzato quel mezzo”, contestazioni tardive

La donna, destinataria del verbale e della cartella, sostiene di non essere né proprietaria, né possessore, né conducente del veicolo, ma tali obiezioni si rivelano assolutamente inutili. Ella avrebbe dovuto impugnare direttamente il verbale.

Tempi di reazione lenti, troppo lenti E ciò costa carissimo a una donna, vistasi recapitare prima un verbale di contestazione di violazioni al Codice della Strada e poi una – conseguente – cartella esattoriale per quasi 250 euro. Tutto è nato per un ‘divieto di sosta’ contestato a un ciclomotore. La donna sostiene di non essere mai stata proprietaria, né possessore, né conducente del veicolo, ma tale obiezione si rivela tardiva Corte di Cassazione, sentenza numero 7829/15, sesta sezione civile, depositata il 17 aprile . Divieto di sosta. Vicenda chiarissima, e inequivocabile, però, per i giudici di merito, i quali respingono l’ opposizione della donna alla cartella esattoriale consegnatagli, pari a quasi 250 euro ed emessa a seguito della iscrizione a ruolo dell’importo maturato in forza del verbale di contestazione di violazioni al Codice della Strada, regolarmente notificato . Per i giudici, in sostanza, ha sbagliato la donna, la quale sostiene che il verbale riguardava un ‘divieto di sosta’ contestato per un ciclomotore di cui non era mai stata proprietaria, né possessore, né conducente vista la regolare notifica del verbale , è inammissibile l’opposizione proposta oltre il termine dei 60 giorni difatti, ella, che non aveva eccepito di non aver ricevuto la notifica del verbale di accertamento , non poteva più sollevare le questioni che avrebbe potuto dedurre con la tempestiva impugnazione del verbale . Verbale e cartella. Nonostante tutto, però, la donna non si arrende Ecco spiegato il ricorso in Cassazione, con cui ella sostiene che deve ritenersi nullo il verbale notificato , come in questo caso, a persona che dimostri di non essere proprietario, né possessore, né conducente del veicolo nei confronti del quale è stata rilevata l’infrazione . Ad avviso della donna, la nullità del verbale si riverbera sulla cartella esattoriale , anche perché l’amministrazione avrebbe dovuto verificare la correttezza del suo operato mentre il cittadino non deve sostenere i costi per impugnare un atto che non può essere posto a base di un’azione esecutiva, risultando sotto tale profilo anche carente di interesse . Tale obiezione, però, viene ritenuta tardiva dai giudici del ‘Palazzaccio’. Questi ultimi, difatti, ricordano che le eccezioni relative all’accertamento effettuato, compresa quella di non essere proprietario, possessore, conducente del mezzo debbono essere sollevate sia in via amministrativa che, se necessario, con l’impugnazione del verbale nel termine di legge . Ciò significa che, in questo caso, la donna non doveva attendere la notifica della cartella , ma avrebbe dovuto impugnare il verbale, regolarmente notificatole, nel termine di legge . Inevitabili, ovviamente, le conclusioni tratte dai giudici della Cassazione inutili le proteste della donna, pienamente legittima la cartella esattoriale .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 17 dicembre 2014 – 17 aprile 2015, numero 7829 Presidente Petitti – Relatore Parziale Svolgimento del processo 1. La signora C. impugna la sentenza del Tribunale di Salerno, che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza numero 237/07 del Giudice di Pace di Salerno, che, a sua volta, aveva rigettato la sua opposizione ex art. 22 Legge numero 689/81 avverso la cartella esattoriale numero 10020060004786022000, per l'importo di € 243,90, emessa dalla ETR. spa a seguito della iscrizione a ruolo dell'importo maturato in forza del verbale di contestazione di violazioni al codice della strada numero 851370 del 30.01.2001, regolarmente notificato. 2. La ricorrente chiarisce che il verbale riguardava un divieto di sosta contestato per un ciclomotore targato 6W67B, di cui non era mai stata proprietaria, né possessore, né conducente. L'opposizione era stata fondata su tale motivo, mentre non era stata contestata l'avvenuta regolare notifica del verbale in questione. 3. Il giudice di pace rigettava il ricorso, posto che l'intervenuta regolare notifica del verbale rendeva inammissibile ed improcedibile l'opposizione ex art. 22 L.689/81 proposta oltre il termine dei sessanta giorni. 4. Parimenti il giudice dell'appello rigettava l'impugnazione, osservando che l'appellante, che non aveva eccepito di non aver mai ricevuto la notifica del verbale di accertamento , non poteva più sollevare le questioni che avrebbe potuto dedurre con la tempestiva impugnazione del verbale. S. La ricorrente articola un unico motivo. Resiste con controricorso la parte intimata. Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso si deduce art. 360 numero 3 cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 22 della L 689/81 e degli arit. 201 e 196 del Dgs 285/92. Art. 360 numero 5 cod. proc. civ. omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la nullità del verbale di infrazione notificato a persona diversa dal proprietario . Secondo parte ricorrente, deve ritenersi nullo il verbale notificato a persona che dimostri di non essere proprietario, né possessore né conducente del veicolo nei confronti del quale è stata rilevata l'infrazione. Ciò in violazione delle norme di cui all'art. 201 e 196 Codice della Strada. La nullità del verbale si riverbera sulla cartella. L'amministrazione avrebbe dovuto verificare la correttezza del suo operato. Il cittadino non deve sostenere i costi per impugnare un atto che non può essere posto a base di un'azione esecutiva, risultando sotto tale profilo anche carente di interesse. 2. Il ricorso è infondato e va rigettato. 2.1 - É principio ormai consolidato e condiviso da questo Collegio che le eccezioni relative all'accertamento effettuato, compresa quella di non essere proprietario, possessore, conducente del mezzo in questione, dovevano e potevano essere sollevate sia in via amministrativa che, se necessario, con l'impugnazione del verbale nel termine di legge. La C. non doveva, quindi, attendere la notifica della cartella, rispetto alla quale, è possibile dedurre soltanto fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come il pagamento, la prescrizione ect., salvo il caso, nemmeno dedotto in questa sede, della mancata notifica dell'atto presupposto appunto il verbale , potendo in tal caso essere recuperata la relativa tutela. La ricorrente non ha impugnato il verbale, regolarmente notificatole, nel termine di legge. Le decisioni dei giudici di merito sono, quindi, corrette. 3. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 500,00 cinquecento euro per compensi e 100,00 cento euro per spese, oltre accessori di legge.