Sedi distaccate soppresse, opposizione a decreto ingiuntivo e successione normativa

L’opposizione a decreto ingiuntivo emesso dalla sezione distaccata di un Tribunale prima della sua soppressione, ad opera del d.lgs. n. 155/2012, con trasferimento del suo territorio alla giurisdizione di un altro Tribunale, notificata dopo la data di efficacia della soppressione stessa – 13 settembre 2013 – doveva essere proposta innanzi al Tribunale attraente, come disposto dall’art. 8, comma 2 del citato d.lgs Tuttavia, con l’entrata in vigore dei commi 2 – bis e 2 – ter, inseriti con il d.lgs. n. 14/2014, il giudice dell’opposizione doveva ravvisare la competenza sopravvenuta a trattare il giudizio di opposizione del Tribunale cui apparteneva la sezione distaccata soppressa e, di conseguenza, declinare la cognizione a favore di esso, senza caducare il decreto.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7835/15 depositata il 17 aprile. Il caso. Il Tribunale di Termini Imerese, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, proposta con ricorso depositato il 25 giungo 2013, contro il decreto emesso dal Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Bagheria il 5 agosto 2013 e notificato il 31 ottobre 2013, rigettava l’eccezione di incompetenza funzionale. Avverso la predetta pronuncia viene proposto regolamento di competenza innanzi alla Corte di Cassazione. La natura del procedimento di opposizione e competenza. Posto che il Tribunale risolveva la questione della competenza considerando il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo quale fase eventuale di un giudizio già pendente, affermando che ciò giustificasse il dare rilievo ai fini dell’individuazione della competenza al momento dell’iscrizione a ruolo dell’opposizione , parte ricorrente sostiene invece che detto procedimento, avente natura di impugnazione, si doveva radicare davanti allo stesso giudice che aveva emesso il decreto opposto, che, per la soppressione della sezione distaccata di Bagheria ad opera del d.lgs. n. 155/2012, doveva individuarsi nel Tribunale di Palermo. L’evoluzione normativa. Per fornire una soluzione al problema, la Corte di Cassazione prende le mosse dalla ricognizione della complessa vicenda normativa scaturita dal d.lgs. n. 155/2012 e in particolare, dall’art. 9, commi 1 e 2, rimodulata dal legislatore con l’aggiunta dei commi 2 – bis e 2 – ter tramite il d.lgs. n. 14/2014. Il tema che assume rilevanza è quindi quello del regime transitorio legislativamente previsto in caso di soppressione di sedi distaccate dei tribunali e conseguente modifica della geografia giudiziaria. Nella formulazione originaria della norma, il decreto ingiuntivo emesso prima del 13 settembre 2013 da una sezione distaccata soppressa, con trasferimento del suo territorio di pertinenza ad altro tribunale – come avvenuto nel caso in esame – e notificato prima di tale data, il giudice competente per l’opposizione era individuato in base alle regole precedenti alla soppressione. Di conseguenza, si dovevano considerare pendenti davanti al’ufficio giudiziario soppresso solo i processi istaurati prima del 13 settembre 2013, mentre ove a cavallo di detta data fosse stato ancora in corso il termine per proporre l’opposizione, chi doveva proporla avrebbe dovuto considerare che il processo introdotto con rito monitorio, pur divenuto irretroattivamente pendente – a seguito della notificazione – fin dalla data di deposito del ricorso monitorio per effetto della notifica del decreto ingiuntivo, non avrebbe potuto più considerarsi pendente davanti alla sezione distaccata soppressa a far tempo dal 13 settembre 2013 . Tale regolamentazione poteva però essere problematica specie se il termine per proporre opposizione veniva a scadenza in prossimità del fatidico 13 settembre 2013. Il legislatore è dunque intervenuto con il d.lgs. n. 14/2014, che ha aggiunto successivi commi alla disposizione in commento, in modo da sterilizzare e rendere reversibili gli effetti sulla competenza dei procedimenti pendenti dinanzi ad una sezione distaccata soppressa eliminando retroattivamente gli effetti prodotti dall’operare dei commi 1 e 2, attribuendo alla competenza del tribunale sede principale la trattazione degli affari che erano pendenti davanti alla sezione distaccata. La soluzione di giudici di legittimità. In conclusione la S.C. afferma il principio di diritto per cui l’opposizione a decreto ingiuntivo, emesso prima della data di efficacia della sua soppressione da una sezione distaccata di tribunale, soppressa dal d.lgs. n. 155 del 2012 con trasferimento del suo territorio alla giurisdizione di altro tribunale, e notificato dopo la data di efficacia della soppressione stessa, cioè il 13 settembre 2013, doveva proporsi davanti al tribunale attraente, ai sensi del comma 2 dell’art. 8 del citato d.lgs Il giudice dell’opposizione, tuttavia, a seguito della successiva entrata in vigore delle disposizioni dei commi 2 – bis e 2 – ter , inserite nell’art. 8 dal d.lgs. n. 14 del 2014, doveva ravvisare la competenza sopravvenuta a trattare il giudizio di opposizione del tribunale cui apparteneva la sezione distaccata soppressa e, quindi, declinare la competenza a favore di esso, senza caducare il decreto, la cognizione della cui validità restava attribuita al tribunale ad quem . Per questi motivi, la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Palermo, fissando il termine per la riassunzione del giudizio di opposizione innanzi allo stesso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – ter, ordinanza 11 febbraio – 17 aprile 2015, n. 7835 Presidente Finocchiaro – Relatore Frasca Fatto e diritto Ritenuto quanto segue p.1. La Levante s.r.l. ha proposto istanza di regolamento di competenza contro la Carrubba s.r.l. avverso la sentenza del 28 aprile 2014, con la quale il Tribunale di Termini Imerese - investito dalla Carrubba, con ricorso ai sensi dell'art. 447-bis c.p.c. depositato il 6 dicembre 2013, dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, su ricorso di essa istante depositato il 25 giugno 2013, dal Tribunale di Palermo, Sezione Distaccata di Bagheria il 5 agosto 2013, depositato il 28 agosto 2013 e notificato il 31 ottobre 2013 per il pagamento di canoni di una locazione ad uso diverso da quello abitativo - ha rigettato l'eccezione di incompetenza funzionale della qui ricorrente, prospettata sotto il profilo che l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta dinanzi al Tribunale di Palermo, sede principale, in ragione della soppressione della Sezione Distaccata di Bagheria disposta dal d.lgs. n. 155 del 2012 e divenuta efficace il 13 settembre 2013. Con la stessa sentenza il Tribunale ha disposto con separata ordinanza la rimessione sul ruolo della causa per lo svolgimento dell'istruzione. p.2. All'istanza di regolamento di competenza ha resistito con memoria la Carrubba s.r.l p.3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all'art. 380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta di conclusioni scritte al Pubblico Ministero presso la Corte ed all'esito del loro deposito, ne è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. p.4. Parte ricorrente ha depositato memoria. Considerato quanto segue p.1. Il Tribunale nella decisione impugnata è pervenuto a considerare sussistente la competenza sull'opposizione al decreto introdotta davanti al suo ufficio, assumendo - dopo avere riferito gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziale che costruiscono la natura del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo rispettivamente come impugnazione del decreto ingiuntivo e come fase eventuale di un giudizio già pendente a seguito del ricorso monitorio, soltanto diretta all'attuazione del contraddittorio secondo le forme della cognizione piena - di voler aderire a tale secondo orientamento, ma, poi, senza spiegare come e perché da tale adesione derivasse l'implicazione, ha affermato che essa giustificasse il dare rilievo ai fini dell'individuazione della competenza al momento dell'iscrizione a ruolo dell'opposizione. Sicché, essendo essa avvenuta il 6 dicembre 2013, quando era già operante la soppressione della Sezione Distaccata di Bagheria, ne ha tratto la conseguenza che bene si fosse proceduto alla proposizione dell'opposizione dinanzi al Tribunale di Termini Imerese, atteso che nel suo circondario risultava attratto il territorio già di pertinenza di quella sezione distaccata. p.2. La parte ricorrente ha dedotto che il Tribunale avrebbe dovuto considerare che l'opposizione al decreto, avendo natura di impugnazione, si doveva radicare davanti allo stesso giudice che aveva emesso il decreto, che, per la soppressione della sezione distaccata, era il Tribunale di Palermo. p.3. Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto dell'istanza di regolamento di competenza, adducendo che correttamente il Tribunale nella decisione impugnata avrebbe dato rilievo alla circostanza dell'iscrizione a ruolo del ricorso in opposizione come momento individuatore dell'ufficio competente. Ha, poi, osservato che, pur nella prospettiva indicata nell'istanza di regolamento di competenza, cioè di doversi dare rilievo alla natura di atto di impugnazione dell'opposizione al decreto ingiuntivo, la mancata proposizione dell'opposizione e la pendenza del relativo termine non potevano comportare che il giudizio fosse pendente all'atto dell'efficacia della soppressione della sezione distaccata. p.4. Il Collegio non condivide le conclusioni del Pubblico Ministero e ritiene fondata l'istanza di regolamento di competenza, sebbene per ragioni diverse da quelle indicate dalla ricorrente. Esse sono le seguenti. p.4.1. La soluzione da dare all'istanza di regolamento di competenza suppone in primo luogo la ricognizione della vicenda normativa scaturita dal d.lgs. n. 155 del 2012, siccome emergente in prima battuta dalla norma - espressamente qualificata transitoria - dell'art. 9, commi 1 e 2 del d.lgs. e, quindi, rimodulata dal legislatore con l'aggiunta dei commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies tramite l'art. 8 del d.lgs. 19 febbraio 2014, n. 14, entrato in vigore il 28 febbraio 2014 ai sensi dell'art. 14, comma 1, dello steso d.lgs . del 2014. p.4.2. L'art. 9, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 155 del 2012 aveva così disposto, come continua a disporre anche dopo l'apporto dei nuovi commi di cui si è detto 1. Le udienze fissate dinanzi ad uno degli uffici destinati alla soppressione per una data compresa tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, sono tenute presso i medesimi uffici. Le udienze fissate per una data successiva sono tenute dinanzi all'ufficio competente a norma dell'articolo 2. 2. Fino alla data di cui all'articolo 11, comma 2, il processo si considera pendente davanti all'ufficio giudiziario destinato alla soppressione”. Ai fini della lettura di queste disposizioni si osserva che, in generale, il riferimento alla data di entrata in vigore e quello alla data di efficacia del d.lgs. implicavano l'assunzione come loro termini rispettivamente della data del 13 settembre 2012 ex art. 11, comma 1, dello stesso d.lgs., secondo cui 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”. avvenuta il 12 settembre 2012 e della data del 13 settembre 2013 ex art. 11 citato, comma 2, secondo cui 2. Salvo quanto previsto al comma 3, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” . p.4.3. Il tenore dei commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies aggiunti da parte dell'art. 8 del d.lgs. 19 febbraio 2014, n. 14, a sua volta è il seguente 2-bis. La soppressione delle sezioni distaccate di tribunale non determina effetti sulla competenza per i procedimenti civili e penali pendenti alla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, i quali si considerano pendenti e di competenza del tribunale che costituisce sede principale. I procedimenti penali si considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero. 1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica anche nei casi di nuova definizione, mediante attribuzione di porzioni di territorio, dell'assetto territoriale dei circondari dei tribunali diversi da quelli di cui all'articolo 1, oltre che per i procedimenti relativi a misure di prevenzione per i quali, alla data di cui all'articolo 11, comma 2, è stata formulata la proposta al tribunale. 2-quater. La nuova definizione, mediante attribuzione di porzioni di territorio, dell'assetto territoriale degli uffici di sorveglianza non determina effetti sulla competenza per i procedimenti pendenti innanzi ai medesimi uffici alla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2. I procedimenti di cui al primo periodo si considerano pendenti dal momento della ricezione dell'istanza, della richiesta, della proposta o del reclamo ovvero dal momento in cui hanno avuto inizio d'ufficio. 2-quinquies. L'istituzione del tribunale di Napoli nord non determina effetti sulla competenza dei tribunali di Napoli e di Santa Maria Capua Vetere per i procedimenti penali pendenti a norma del comma 2-bis alla data di cui all’articolo 11, comma 2, oltre che per i procedimenti relativi a misure di prevenzione per i quali, alla stessa data, è stata formulata la proposta al tribunale. 2-sexies. L'istituzione del tribunale di Napoli nord non determina effetti sulla competenza dell'ufficio di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere per i procedimenti pendenti a norma del comma 2-quater alla data di cui all'articolo 11, comma 2”. Ai fini dell'esame dell'istanza di regolamento, una volta rilevato che sono pertinenti i commi 2-bis e 2-ter, si deve, inoltre, considerare che la Sezione Distaccata di Bagheria, già facente capo al Tribunale di Palermo, venne soppressa dal d.lgs. n. 155 del 2012, come emerge - ai sensi del suo art. 1 che ad essa fa rinvio - dalla Tabella A, annessa al d.lgs. e la giurisdizione sul territorio ad essa riferibile venne trasferita ed attratta nell'ambito del circondario del Tribunale di Termini Imerese, in forza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a del d.lgs., dell'allegato 1 alla detta tabella. p.5. Ai fini dello scrutinio dell'istanza di regolamento interessa in questa sede domandarsi come avrebbero dovuto funzionare le norme sopra riportate in relazione al procedimento di opposizione ad un decreto ingiuntivo. L'analisi va condotta tenendo conto che v'è stata una successione di disciplina normativa, nel senso che a quella espressa dai soli commi 1 e 2 del d.lgs. n. 155 del 2012, è succeduta quella risultante dall'integrazione apportata, per quanto interessa, dai i commi 2-bis e 1-ter. p.5.1. Nella vigenza dell'art. 9, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 155 del 2012, con riferimento all'ipotesi in cui una Sezione Distaccata soppressa, ma con trasferimento del suo territorio di pertinenza ad altro tribunale, come avvenne per la Sezione Distaccata di Bagheria, avesse emesso un decreto ingiuntivo anteriormente al 13 settembre 2013 e il decreto fosse stato notificato prima di tale data e si fosse dovuta contro di esso proporre opposizione sempre anteriormente a detta data, la norma che individuava il giudice davanti al quale essa doveva proporsi e, quindi, in caso di proposizione mediante citazione citarsi a comparire e, nel caso di proposizione mediante ricorso come per il rito del lavoro ed assimilati , depositarsi il ricorso, era quella antecedente alla soppressione, non ancora divenuta efficace, con l'aggiunta del comma 2 dell'art. 9 del d.lgs. La sua applicazione doveva tener conto dell'esegesi data dalla giurisprudenza della Corte all'art. 643, ultimo comma, c.p.c. in punto di individuazione della pendenza della lite quando l'azione viene esercitata nella speciale forma del procedimento monitorio. Tale esegesi è nel senso che la norma vada interpretata nel senso che gli effetti della pendenza della controversia introdotta con la domanda di ingiunzione, pur essendo necessario il perfezionamento della notificazione dello stesso decreto ingiuntivo per il destinatario, retroagiscono al momento del deposito del relativo ricorso, sempre che la domanda monitoria sia stata formulata davanti a giudice che, alla data della presentazione era competente. Cass. sez. un. n. 20596 del 2007 e, dopo la modifica dell'ultimo comma dell'art. 39 c.p.c., operata dalla l. n. 69 del 2009, Cass. ord. n. 6511 del 2012 . p.5.2. Tanto premesso, sempre nel vigore dell'art. 9, commi 1 e 2, qualora un decreto ingiuntivo emesso da sezione distaccata soppressa con trasferimento del suo territorio ad altro tribunale fosse stato notificato prima del 13 settembre 2013, l'applicazione dell'art. 9, comma 2, del d.lgs., là dove imponeva di considerare pendente il processo davanti all'ufficio giudiziario soppresso solo sino al 13 settembre 2013, comportava che, ove a cavallo di detta data fosse stato ancora in corso il termine per proporre l'opposizione, chi doveva proporla avrebbe dovuto considerare che il processo introdotto con il ricorso monitorio, pur divenuto retroattivamente pendente - a seguito della notificazione - fin dalla data del deposito del ricorso monitorio per effetto della notifica del decreto ingiuntivo, non avrebbe potuto più considerarsi pendente davanti alla sezione distaccata soppressa a far tempo dal 13 settembre 2013. La previsione del doversi considerare pendente il processo davanti alla sezione soppressa solo fino al 13 settembre 2013, poiché il territorio di essa risultava dal 13 settembre 2013 attribuito ad altro Tribunale, implicava che la competenza a ricevere l'opposizione proposta successivamente si doveva considerare necessariamente attribuita a detto tribunale. Questa era la conseguenza che implicava il singolare disposto del comma 2 là dove limitava la pendenza del processo davanti alla sezione soppressa sino alla data della sua soppressione. Infatti, lo si ripete, se dopo tale data il processo non si doveva considerare pendente davanti a detta sezione, non potendo la sua pendenza venir meno era giocoforza intendere che il legislatore avesse voluto intenderla traslata all'ufficio di attrazione del territorio della sezione distaccata soppressa. Si trattava di una soluzione derogatoria del normale principio della perpetuatio a livello normativo della competenza dalla domanda, di cui all'art. 5 c.p.c., dato che esso, essendo la sezione distaccata parte del tribunale costituente sede centrale, ove non fosse stata dettata quella soluzione, avrebbe verosimilmente giustificato la competenza del detto tribunale, essendo la competenza nei tribunali divisi in sezioni distaccate e sede centrale riferita all'ufficio. Tale esegesi era a maggior ragione imposta - quand'anche non ve ne fosse stato bisogno - dalla conformità della soluzione da essa data rispetto a quanto disponeva il comma 1 dello stesso art. 9 per le ipotesi in cui un'udienza fissata anteriormente cadesse dopo quella data. Per converso l'implicazione del comma 2 con riguardo all'ipotesi sopra enunciata che l'opposizione fosse stata proposta con perfezionamento della notificazione o del deposito del ricorso prima del 13 settembre 2013, era nel senso che la si dovesse sì naturalmente ritenere incardinata davanti alla Sezione Distaccata soppressa, ma con la prospettiva, ai sensi del comma 1 ove fosse stata fissata un'udienza dopo il 13 settembre 2013 eventualmente quella indicata nella citazione o nel decreto di fissazione sul ricorso od altra successiva , della prosecuzione del giudizio dinanzi tribunale cui il territorio della sezione distaccata risultava attribuito. p.5.3. È palese che la regolamentazione così emergente era suscettibile di creare problemi a chi doveva proporre l'opposizione, specie se il termine all'uopo veniva a scadere in prossimità del 13 settembre 2013. Egli avrebbe dovuto aver cura di perfezionare la notificazione o il deposito del ricorso in opposizione prima di quella data, onde consentire la radicazione dell'opposizione davanti alla sezione distaccata. Se il procedimento notificatorio non si fosse concluso prima del 13 settembre 2013, l'effetto del comma 2 avrebbe potuto essere che l'opposizione risultasse proposta ad un ufficio giudiziario diverso da quello della pendenza sopravvenuta del processo, ormai identificabile con il tribunale attraente. p.5.4. Con riferimento in fine al caso in cui, come nella specie, il decreto ingiuntivo, ancorché emesso prima del 13 settembre 2013 da una sezione soppressa, fosse stato anche notificato dopo tale data, si aveva che, nonostante la notifica vedesse retroagire i suoi effetti al momento del ricorso monitorio, comunque essa ineriva ad un'attività posta in essere in un momento nel quale il procedimento monitorio come tale, pur in ragione della pendenza del termine di cui all'art. 641, primo comma, c.p.c., al 13 settembre 2013, non poteva più considerarsi pendente davanti alla sezione distaccata soppressa, bensì davanti all'ufficio attraente. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, l'opposizione andava, dunque, parimenti proposta davanti all'ufficio che risultava avere attratto la competenza sul territorio della sezione distaccata soppressa e ciò sempre perché il procedimento indotto dal deposito del ricorso monitorio e dall'emissione del ricorso si poteva considerare pendente davanti alla sezione soppressa solo fino al 13 settembre 2013, mentre successivamente ogni atto da compiersi riguardo ad esso andava correlato ad una pendenza ormai riferibile secondo il legislatore all'ufficio c.d. attraente. Queste erano le regole applicabili in forza di commi 1 e 2 dell'art. 9 citato. p.5.5. Con riferimento al procedimento cui si riferisce l'istanza di regolamento di competenza in esame consegue dalla considerazione di tali regole che la qui resistente, essendo avvenuta la notificazione del decreto dopo il 13 settembre 2013, correttamente incardinò l'opposizione avverso di esso dinanzi al Tribunale di Termini Imerese, dato che il procedimento ormai, ai sensi dell'art. 9, comma 2, non poteva considerarsi pendente davanti alla soppressa Sezione Distaccata di Bagheria, bensì ormai davanti a quel Tribunale nell'ambito del cui circondario risultava attratto il territorio già di competenza della Sezione Distaccata nell'ambito del Tribunale di Palermo. p.6. Ciò chiarito, devono, però considerarsi a questo punto le conseguenze, sul procedimento di opposizione pur così correttamente incardinato, della sopravvenienza dei commi 1-bis e 2-ter nella norma dell'art. 9. Ora, il significato della previsione del comma 2-bis, che il comma 1-ter dice applicabile all'ipotesi di soppressione di sezione distaccata con traslazione della sua competenza ad altro tribunale, risulta essere il seguente. Il legislatore ha voluto sterilizzare e rendere reversibili gli effetti sulla competenza dei procedimenti pendenti dinanzi alla sezione distaccata soppressa al 13 febbraio 2013 per come stabilita dalle disposizioni dei commi 1 e 2 del d.lgs. n. 155 del 2012, sottraendoli alla conseguenza che l'attività processuale successiva a detta data dovesse riferirsi ad una pendenza del processo davanti al tribunale c.d. attraente. È questo il senso della previsione che la soppressione delle sezioni distaccate di tribunale non determina effetti sulla competenza per i procedimenti civili e penali pendenti alla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, i quali si considerano pendenti e di competenza del tribunale che costituisce sede principale”, ove riferita all'ipotesi dell'attrazione ad altro tribunale. Il riferimento al tribunale costituente sede principale è, infatti, necessariamente relativo al tribunale di cui la sezione distaccata faceva parte e, dunque, nell'ipotesi di sezione soppressa e con competenza attratta ad altro tribunale, sempre del tribunale di cui la detta sezione faceva parte. D'altro canto l'uso dell'espressone si considerano di competenza”, essendo sopravvenuti i commi in discorso dopo il 13 settembre 2013, data assunta come momento di operatività della previsione, implicava che la regola di competenza come quella di pendenza dovessero operare, nell’ intentio legis , come una regola di competenza e riferimento della pendenza sopravvenuta, nel senso che essa implicava, come ha implicato che i procedimenti traslati, anteriormente, secondo le regole originarie dei commi 1 e 2 per come sopra si son individuate, all'ufficio attraente dovessero essere restituiti alla competenza della sede principale del tribunale cui faceva capo la sezione soppressa. In pratica, il legislatore ha voluto, eliminando retroattivamente gli effetti prodotti dall'operare dei commi 1 e 2, attribuire alla competenza del tribunale sede principale la trattazione degli affari che erano pendenti al 13 febbraio 2013 davanti alla sezione distaccata. p.6.1. Per effetto dell'applicazione delle regole sopravvenute i giudizi di opposizione introdotti correttamente davanti al tribunale attraente dopo il 13 febbraio contro decreti ingiuntivi emessi dalla sezione soppressa e notificati prima o dopo tale data sono stati riattribuiti, con una regola di competenza sopravvenuta alla sede principale del tribunale di cui faceva parte la sezione distaccata soppressa. La stessa regola opera, del resto, per i giudizi di opposizione introdotti prima del 13 febbraio 2013 e proseguiti dopo tale data davanti al tribunale attraente in base al meccanismo del comma 1 dell'art. 9. p.7. Dalle svolte considerazioni emerge che il Tribunale di Termini Imerese, pur correttamente investito dell'opposizione al decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto applicare le norme, sopravvenute alla corretta proposizione di detta opposizione, dei commi 2-bis e 2-ter e, quindi, prendere atto che esse imponevano di considerare sopravvenuta - rispetto al momento della proposizione dell'opposizione - la diversa competenza del Tribunale di Palermo, quale sede centrale del tribunale cui apparteneva la soppressa sezione distaccata di Bagheria. Dev'essere, dunque, dichiarata la competenza del Tribunale di Palermo. Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo dovrà essere riassunto davanti al Tribunale di Palermo entro tre mesi dalla comunicazione del deposito della presente. La riassunzione, essendo l'incompetenza del Tribunale adito sopravvenuta rispetto alla proposizione dell'opposizione, che correttamente era stata incardinata dinanzi ad esso, secondo la legge vigente al momento della proposizione stessa, avverrà con salvezza dell'opposto decreto, non essendo la fattispecie in alcun modo equiparabile proprio in ragione di ciò all'ipotesi in cui un'opposizione a decreto ingiuntivo venga inammissibilmente proposta davanti ad un giudice funzionalmente incompetente, perché diverso da quello che emise il decreto. Il principio di diritto che inerisce le indicate statuizioni è il seguente L'opposizione ad un decreto ingiuntivo, emesso prima della data di efficacia della sua soppressione da una sezione distaccata di tribunale, soppressa dal d.lgs. n. 155 del 2012 con trasferimento del suo territorio alla giurisdizione di altro tribunale, e notificato dopo la data di efficacia della soppressione stessa, cioè il 13 settembre 2013, doveva proporsi davanti al tribunale attraente, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del citato d.lgs. il giudice dell'opposizione, tuttavia, a seguito della successiva entrata in vigore delle disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter, inserite nell’art. 8 dal d.lgs. n. 14 del 2014, doveva ravvisare la competenza sopravenuta a trattare il giudizio di opposizione del tribunale cui apparteneva la sezione distaccata soppressa e, quindi, declinare la competenza a favore di esso, senza caducare il decreto, la cognizione della cui validità restava attribuita al tribunale ad quem ”. p.8. La novità della questione esaminata ed in generale dell'esegesi del d.lgs. n. 155 del 2012 su cui solo recentissimamente si veda Cas. ord. n. 6276 del 2015 con riguardo ad una fattispecie diversa giustifica la compensazione delle spese del giudizio di regolamento alla stregua del secondo comma dell'art. 92 nel testo anteriore al d.l. n. 132 de 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014. P.Q.M. La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Palermo. Fissa per la riassunzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente. Compensa le spese del giudizio di regolamento.