Verbale notificato alla madre, ma il destinatario si era già trasferito: la conoscenza non è presumibile

La presunzione prevista dall’art. 139, comma 2, c.p.c., secondo cui in assenza del destinatario nella casa di abitazione nel Comune di sua residenza, la consegna effettuata ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, deve ritenersi sufficiente, presuntivamente, ad integrare l’avvenuta consegna dell’atto, presuppone che la notifica sia stata richiesta ed effettuata presso l’abitazione del destinatario.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 7830, depositata il 17 aprile 2015. Il caso. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l’appello di un uomo contro la pronuncia del gdp di Caserta, che, a sua volta, aveva respinto il suo ricorso contro una cartella esattoriale, per la mancata notifica del verbale di infrazione al c.d.s L’uomo ricorreva in Cassazione, rilevando che la notifica del verbale era stata eseguita in luogo diverso dalla sua residenza e nelle mani della madre, presso la residenza di quest’ultima. Deduceva di aver trasferito la residenza circa un anno prima della notifica del verbale e che tale trasferimento era stato registrato. Inoltre, la madre non era familiare convivente ed il messo notificatore aveva omesso di ricercare il destinatario dell’atto presso la sua residenza o domicilio. Infine, sottolineava di aver anche depositato il certificato storico di residenza durante il procedimento. La Corte di Cassazione riconosce che il ricorrente aveva eccepito fin da subito che la sua residenza anagrafica, regolarmente registrata presso l’anagrafe comunale da data anteriore a quella della notifica dell’atto presupposto, era in luogo diverso da quello della residenza della madre, che aveva ricevuto la notifica in qualità di familiare convivente. La presunzione applicata dai giudici di merito. I giudici di merito avevano ritenuto la notifica regolare, applicando il principio di diritto, secondo cui, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., in assenza del destinatario nella casa di abitazione nel Comune di sua residenza, la consegna effettuata ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, deve ritenersi sufficiente, presuntivamente, ad integrare l’avvenuta consegna dell’atto. Nel caso di specie, però, la situazione era diversa. Infatti, la notifica non era stata richiesta ed effettuata nel luogo di abitazione del destinatario nel suo Comune di residenza come risultante dal certificato storico-anagrafico depositato , ma nel diverso luogo di abitazione di un parente stretto madre , che lo ha ricevuto in tale qualità, peraltro non contestata dal ricorrente . Perciò, si trattava di valutare se in questa situazione, a fronte della prova fornita dal ricorrente del diverso luogo di abitazione, fosse o meno applicabile la presunzione di ricezione che invece l’art. 139, comma 2, c.p.c. colloca esclusivamente nel luogo di abitazione del destinatario, dovendosi ragionevolmente ritenere che le persone che per varie ragioni si trovino al suo interno specie se legate da stretti di parentela consegnino a loro volta il plico o l’atto al suo destinatario . Non opera se l’abitazione non è quella del destinatario. Secondo i giudici di legittimità, nel caso in commento non può operare tale presunzione, la quale presuppone che la notifica sia stata richiesta ed effettuata presso l’abitazione del destinatario. A supporto di quanto affermato, viene richiamato il precedente della Cassazione n. 3403/1996, in cui era stata rilevata la nullità della notifica consegnata al padre del destinatario, non nell’abitazione di quest’ultimo ma nell’abitazione del padre. In tale occasione, la qualifica di convivente era stata superata dalla prova fornita dall’allora ricorrente, che, dimostrando che alla data della relata già risiedeva, ed ancor oggi risiede, in luogo diverso da quello in cui è stata eseguita la notificazione, ha nel contempo fornito la prova certa che egli non convivesse, né convive, con il padre . Anche nel caso di specie, perciò, la notifica deve ritenersi invalida, con la conseguenza che viene meno anche la cartella impugnata. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, annulla cartella impugnata.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile 2, sentenza 17 dicembre 2014 17 aprile 2015, n. 7830 Presidente Petitti Relatore Parziale Svolgimento del processo 1. E. R., impugna la sentenza n. 255/11, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Sezione distaccata di Caserta, in data 19/05/2011 e depositata il 22/06/2011, non notificata, con la quale veniva rigettato il suo appello con conferma della sentenza n. 6464 del Giudice di pace di Caserta, del 2007, che a sua volta, aveva respinto il suo ricorso avverso la cartella esattoriale n. 071 2006 00807584 06, per l'importo di 373,85 , emessa dalla G. S.p.a. 2. Il ricorrente chiarisce di aver impugnato la cartella per la mancata notifica del verbale di infrazione al C.d S. n. PH10624/03 della P.M. di San Nicola La Strada CE nel termine di cui all'ari. 201 C.d.S 3. In primo grado, il Comune aveva eccepito che ala notifica del verbale di contravvenzione era regolarmente avvenuta in data 07/04/04 nelle mani della madre del ricorrente, tale S. C., in Caivano NA alla Via Colombo n. 14 . Aggiunge parte ricorrente di aver eccepito, di conseguenza, la nullità di detta notifica, perché in data 10/04/03, momento antecedente la notifica del citato verbale di accertamento, egli aveva trasferito la propria residenza dalla Via Colombo, 14, Caivano NA , residenza della madre, S. C., alla Via Cavallotti n. 46, Caivano NA e di aver depositato certificato storico di residenza. Conclude osservando che 4. Il Tribunale respingeva l'appello nella contumacia degli appellati. Affermava il giudice dell'appello la regolarità della notifica, posto che l'art. 139 cp.c, per l'ipotesi in cui non sia stata possibile la consegna in mani dei destinatario stesso, non impone all'ufficiale giudiziario di fare ricerche in ordine al rapporto di connivenza indicato dalla suddetta persona e che in tema di notificazioni la consegna dell'atto da notificare a persona di famiglia, giusto disposto dellaart. 139 c.p.c., non postula l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, risultando all'uopo si f ciente l'esistenza di un vincolo di parentela o di sangue che giustifichi la presun?ione di consegna dell'atto al destinatario stesso . 5. Il ricorrente formula due motivi. Nessuna attività in questa sede hanno svolto le parti intimate. Motivi della decisione 1. I motivi del ricorso. 1.1 - Col primo motivo di ricorso si deduce Violazione e falsa applicazione degli articoli 201 C.d.S. e 139 c p. c. in relazione all'art. 24 della Costituzione . Osserva il ricorrente che la notifica del verbale era stata eseguita in luogo diverso dalla sua residenza e nelle mani di un familiare, la madre, presso la residenza di quest'ultima, in Caivano alla Via Colombo n. 14 che il trasferimento della residenza era avvenuto circa un anno prima della notifica del verbale ed era stato registrato che la madre non era familiare convivente e il messo notificatore aveva omesso di ricercare il destinatario dell'atto presso la sua residenza o domicilio, come risultava dall'assenza di alcuna indicazione al riguardo nella relata di notifica. Il giudice dell'appello ha errato nel ritenere valida la notifica effettuata presso un luogo diverso dalla residenza con consegna ad un familiare anche non convivente, posto che l'art. 139, comma 2 cp.c. consente la consegna dell'atto da notificare ad una persona di famiglia del destinatario purché vengano rispettate le prescrizioni del comma 1 del medesimo articolo, le quali impongono che la notifcazione venga eseguita presso il Comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione, o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. La notifica ai sensi dell'art. 139, comma 2, c p.c. va eseguita, dunque, presso la residenza del destinatario e non del familiare. Il requisito della convivenza nella fattispecie concreta assorbiva in sé fulteriore requisito della necessità che la notifica avvenga in luogo coincidente con la residenza o domicilio del destinatario . 1.2 Col secondo motivo di ricorso si deduce Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia . Il giudice dell'appello è incorso nel vizio denunciato, perché, anche se l’art. 139 c.p.c. non impone all'ufficiale giudiziario di fare ricerche in ordine al rapporto di convivenza del familiare che riceve l'atto con il destinatario , la necessaria prova contraria può consistere nella produzione di un certificato anagrafico attestante che il familiare abbia altrove la sua residenza . Il giudice d'appello da un lato ha confermato che la notifica ai sensi dell'art. 139 c.p. e. avviene correttamente nelle mani di familiare qualora costui si trovi presso la abitazione del destinatario, seppure non sia abitualmente convivente con quest'ultimo , salvo poi disattendere completamente il rilievo consistente nel fatto che detta notifica fosse avvenuta in luogo diverso dalla abitazione del destinatario . Così operando, prosegue il ricorrente, il giudice del gravame destituisce di valore probatorio il certificato anagrafico prodotto, ritenendolo insa fciente a dimostrare la carenza dei requisito della coabitazione col familiare , senza però motivare sul punto decisivo, consistente nella circostanza per cui la notifica, a prescindere dal soggetto che materialmente riceveva l'atto, veniva eseguita in luogo diverso da quel di residenza o di domicilio dei destinatario . Rileva ancora il ricorrente di aver lamentato Nel caso in questione, invece, la situazione di fatto era diversa. La notifica non era stata richiesta ed effettuata nel luogo di abitazione del destinatario nel suo Comune di residenza come risultante dal certificato storico-anagrafico depositato , ma nel diverso luogo di abitazione di un parente stretto madre , che lo ha ricevuto in tale qualità, peraltro non contestata dal ricorrente. Si trattava allora di valutare se in tale situazione, a fronte della prova fornita dal ricorrente del diverso luogo di abitazione, fosse o meno applicabile la presunzione di ricezione, che, invece, il secondo comma dell'articolo 139 c.p.c. colloca esclusivamente nel luogo di abitazione del destinatario, dovendosi ragionevolmente ritenere che le persone che per varie ragioni si trovino al suo interno tranne specifiche ipotesi esaminate da questa Corte che qui non rilevano specie se legate da stretti rapporti di parentela come in questo caso consegnino a loro volta il plico o l'atto al suo destinatario. 2.3 - Ritiene il Collegio che, nel caso in questione, non possa operare tale presunzione, che presuppone che la notifica sia stata richiesta ed effettuata presso l'abitazione del destinatario. In tal senso, il ricorrente correttamente cita il precedente di questa Corte Cass. 1996 n. 3403 , nel quale è stata affermata la nullità della notifica consegnata al padre del destinatario, non nella abitazione di quest'ultimo ma nella abitazione del padre. Al riguardo, la Corte ha condivisibilmente affermato che che non basta che la persona cui sia stata consegnata la copia sia in rapporti di parentela con il destinatario dell'atto dovendo, invece, trattarsi di persona di o addetta alla casa, di persona cioè a lui legata da un rapporto di convivenza che, per la costanza di quotidiani contatti, dà affidamento che l'atto sia portato a sua conoscenza . La Corte in tale occasione ha anche valutato la questione della convivenza, rilevando che la qualifica di convivente, che pur si legge nella relazione di notifica, è chiaramente superata dalla prova contraria fornita dal ricorrente che, dimostrando che alla data della relata già risiedeva, ed ancor oggi risiede, in luogo diverso da quello in cui è stata eseguita la notificazione, ha nel contempo fornito la prova certa che egli non convivesse, né convive, con il padre . 2.4 - Una volta affermata l'invalidità della notifica dell'atto presupposto, viene meno anche la cartello, impugnata con riguardo al relativo titolo. La sentenza impugnata va, quindi,cassata e la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con annullamento della cartella impugnata quanto al verbale in questione. 3. In ragione degli oscillanti orientamenti giurisprudenziali sul punto, si compensano le spese dell'intero giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla la cartella impugnata quanto al verbale in questione. Spese compensate per l'intero giudizio.