Spese compensate: il “vecchio” giusto motivo lo stabilisce il giudice

L’art. 92, comma 2, c.p.c., riferendosi ai giusti motivi prima della modifica della l. n. 69/2009, che ha limitato la compensazioni alle gravi ed eccezionali ragioni , assume il connotato di norma elastica”, che può essere adeguata al contesto storico-sociale o a situazioni non specificabili a priori e che deve essere interpretata dal giudice. La norma consente, quindi, di adottare una soluzione che attenua il principio della soccombenza nei casi in cui l’applicazione rigorosa di questo principio, alla luce di specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa viene avvertita come soluzione iniqua ed eccessivamente penalizzante per il soccombente.

Lo afferma la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 7385, depositata il 13 aprile 2015. Il caso. Un uomo ricorreva in Cassazione contro la pronuncia del tribunale di Napoli che, rigettando l’appello proposto nei suoi confronti da parte di una società, aveva compensato le spese del giudizio. Il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 111, comma 6, Cost La Corte di Cassazione rileva che il giudizio è stato instaurato prima della modifica dell’art. 92 c.p.c. ad opera della l. n. 69/2009, nella vigenza delle modifiche introdotte dalla l. n. 263/2005, che ha introdotto l’obbligo di esplicitare i giusti motivi di compensazione nella motivazione. Valutazione del giudice di merito. L’art. 92, comma 2, c.p.c., riferendosi ai giusti motivi prima della modifica della l. n. 69/2009, che ha limitato la compensazioni alle gravi ed eccezionali ragioni , assume il connotato di norma elastica”, che può essere adeguata al contesto storico-sociale o a situazioni non specificabili a priori e che deve essere interpretata dal giudice. La norma consente, quindi, di adottare una soluzione che attenua il principio della soccombenza nei casi in cui l’applicazione rigorosa di questo principio, alla luce di specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa viene avvertita come soluzione iniqua ed eccessivamente penalizzante per il soccombente. Il giudice può dare conto delle ragioni della compensazione totale o parziale delle spese, oltre che in presenza di argomenti specificamente riferiti a tale statuizione, anche qualora le argomentazioni svolte per la statuizione di merito contengano considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese processuali. Incidente nell’ultimo giorno utile per pagare la polizza. Nel caso di specie, il tribunale di Napoli aveva motivato la compensazione delle spese per la natura delle questioni trattate. La controversia riguardava una domanda di risarcimento del danno per un sinistro avvenuto in presenza di una polizza assicurativa scaduta e non rinnovata ancora nell’ultimo giorno del periodo di tolleranza di 15 giorni. Secondo gli Ermellini, è di agevole comprensione la giustificazione della compensazione delle spese processuali per un incidente accaduto quando la polizza assicurativa era già scaduta ed il premio non era ancora stato corrisposto nell’ultimo giorno utile giorno in cui si era verificato il sinistro. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 12 febbraio – 13 aprile 2015, numero 7385 Presidente/Relatore Finocchiaro Svolgimento del processo e motivi della decisione 1. P.R. propone ricorso per cassa zione avverso la sentenza del tribunale di Napoli che, rigettando l'appello proposto nei suoi confronti da parte della società Genialloyd s.p.a, ha compensato le spese del giudizio. Il ricorso è soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 360 bis, 375, 376 e 380 bis c.p.c come formulati dalla legge 18-6-2009 ,numero 69 e può essere trattato in camera di consiglio e rigettato per la manifesta infon datezza. 2. Con l'unico motivo di ricorso si denunzia viola zione dell'articolo 111, comma 6 Cost., ai sensi dell'articolo 360 numero 3 e 5 c.p.c Il motivo è manifestamente infondato. Il presente giudizio è stato instaurato prima della modifica dell'art. 92 c.p.c., ad opera della L. numero 69 del 2009, nella vigenza della modifica introdotta al L. 28 dicembre 2005, numero 263, art. 92, che ha introdotto l'obbligo di esplicitare i giusti motivi di compensa zione nella motivazione. Quanto ai profili di costituzionalità, va ricordato che le Sezioni Unite con la sentenza numero 20598 del 2008 hanno escluso che la previsione normativa che consente la compensazione delle spese per motivi discrezional mente valutabili dal giudice possa suscitare dubbi di illegittimità costituzionale, non comportando una inam missibile compressione dei diritti di difesa e configurando un legittimo potere del giudice, vincolato sol tanto dall'obbligo di fornire un'adeguata motivazione. La condanna alle spese processuali non trova il suo fondamento in un credito risarcitorio, perché l'esercizio del diritto di difesa non è un comportamento ille cito, ma trova la sua ragione nella volontà del legislatore di evitare che le spese processuali sostenute dalla parte vittoriosa gravino su di essa il legisla tore ha, quindi, individuato nella parte soccombente la parte tenuta a sostenere il relativo onere, salvo, tuttavia, i giusti motivi che costituiscono l'applicazione di un principio dì equità ultracentenario, già previsto all'art. 370 c.p.p. del 1865. Pertanto la circostanza che la parte vittoriosa possa essere chiamata a sopportare il carico delle pro prie spese ancorché, in ipotesi, superiore al valore della causa è circostanza che, in presenza di giusti motivi di compensazione, non assume rilevanza decisiva. Che la compensazione delle spese processuali non possa essere considerata una compensazione in senso tecnico è dimostrato dal fatto che prescinde dalla valutazione dell'entità delle spese di ciascuna delle parti. 3.Quanto al merito, occorre premettere che l'art. 92 comma 2, nel suo riferirsi ai giusti motivi solo dopo la L. numero 69 del 2009, la compensazione è stata limitata alle gravi ed eccezionali ragioni assume il connotato di norma elastica , tale da potere essere adeguata al contesto storico-sociale o a situazioni non specificabili a priori e che deve essere interpretata dal giudice in sostanza la norma si giustifica, anche sul piano dei principi costituzionali, perché consente di adottare una soluzione che attenua il rigore del principio della soccombenza laddove l'applicazione ri gorosa dì tale principio, alla luce di specifiche cir costanze o aspetti della controversia decisa viene av vertita come soluzione iniqua ed eccessivamente pena lizzante per il soccombente. 4.Le sezioni unite di questa corte hanno chiarito, nella vigenza della norma cosi formulata, che dovrà ritenersi assolto l'obbligo del giudice di dare conto della ragioni della compensazione totale o parziale delle spese, oltre che in presenza di argomenti speci ficamente riferiti a detta statuizione, anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adot tata. 5. Tanto premesso, con riferimento al ricorso del P., la decisione del tribunale di compensare le spese è stata motivata con la motivazione atteso alla natura delle questioni trattate appare equo compensare le spese di lite . Nella specie l'oggetto della controversia è una do manda di risarcimento del danno per un sinistro avvenuto in presenza di una polizza assicurativa scaduta e non rinnovata ancora nell'ultimo giorno dei periodo di tolleranza di 15 giorni. Di conseguenza è di agevole comprensione la giustificazione della compensazione delle spese processuali per un incidente accaduto quan do la polizza assicurativa era già scaduta ed il premio non era stato corrisposto ancora nell'ultimo giorno u tile per tale incombente, giorno in cui si è verificato l'incidente. Si propone pertanto il rigetto del ricorso . 2. Il collegio condivide i motivi in fatto e dirit to esposti nella relazione, in replica alla quale non sono state presentate memorie. Il proposto ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Nessun provvedimento deve adottarsi in ordine alle spese di questo grado di giudizio, atteso che parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso nulla sulle spese di lite.