La contestazione di un intervento da parte del creditore pignoratizio non è opposizione all’esecuzione

Dà luogo, ove non sia sorta in precedenza e ad impulso di altri tra i soggetti del processo esecutivo controversia al riguardo, ad una controversia distributiva la contestazione del creditore procedente – o interventore titolato od equiparato – della ritualità dell’intervento di altro creditore, in quanto relativo a credito non oggetto di titolo esecutivo, né sorretto da alcuno degli altri presupposti speciali di cui alla seconda parte del primo comma dell’art. 499 c.p.c. come tale, ove non sia insorta in precedenza e ad impulso di altri soggetti del processo esecutivo controversia al riguardo, tale contestazione da parte del creditore procedente – o interventore titolato od equiparato – non è soggetta al termine di cui all’art. 617 c.p.c. con decorrenza dalla data di dispiegamento o di conoscenza dell’intervento.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 7107, depositata il 9 aprile 2015. La vicenda processuale. Una società intraprendeva un procedimento per espropriazione presso terzi ai danni di un suo debitore. All’udienza il terzo rendeva dichiarazione di quantità positiva. Tuttavia, a detta udienza, dispiegavano intervento due ulteriori creditori non muniti di titolo esecutivo. Il Giudice dell’esecuzione disponeva l’assegnazione delle somme in favore del creditore procedente, ma anche degli interventori. La società proponeva opposizione all’esecuzione, cui seguiva decreto di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza di assegnazione. Revocato il decreto di sospensione, si dava avvio al giudizio di merito dell’opposizione. Il Tribunale rigettava l’opposizione dichiarandola inammissibile perché tardiva, a fronte della conoscenza della pur sussistente irritualità di costituzione degli interventori. Ricorre per cassazione la società creditrice, sostenendo, tra l’altro, la violazione e falsa applicazione degli artt. 499 e 500 c.p.c. così come novellati a seguito della l. n. 263/1995. Il motivo si assesta nel contestare l’irritualità di un intervento per carenza originaria del titolo esecutivo di altro creditore. La decisione della Corte di Cassazione. La Corte di Cassazione ritiene fondato il ricorso. Gli ermellini spiegano che la riforma del 2006 ha imposto dei rigorosi presupposti per la proponibilità dell’intervento. L’intervento, infatti, può avvenire soltanto a sulla base di un titolo esecutivo, oppure in mancanza di questo b in presenza di elementi processuali speciali capaci di fornire un consistente principio di prova sull’esistenza di quel credito. In questa seconda ipotesi, però, la legge impone al creditore interventore non titolato ed al debitore dei rigorosi oneri formali nella controversia distributiva. Il debitore, infatti, deve contestare tempestivamente il credito, giacché, viceversa, si riterrà che nulla egli abbia da obiettare alla ammissione del credito alla distribuzione. A cui si contrappone, in un bilanciamento di interessi, l’onere del creditore di attivare il meccanismo di sollecitazione dell’espresso disconoscimento del debitore. E’ così che, ai sensi dell’art. 499, comma 3, c.p.c , il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell'esecuzione deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonché copia dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di essa . Il legislatore ha, dunque, previsto la necessità di un'udienza successiva e diversa rispetto a quella fissata per l'autorizzazione alla vendita o all'assegnazione, la quale costituisce infatti il termine ultimo per intervenire in contraddittorio con il debitore. E’ in questa udienza che il debitore può prendere posizione sul credito vantato, riconoscendolo, in tutto o in parte, o disconoscendolo. Diversamente, il creditore procedente e quello intervenuto in base ad un titolo esecutivo o in forza dei presupposti speciali surrogatori di cui all’art. 499, comma 1, c.p.c. i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile non hanno alcun onere formale e processuale in relazione all’azionamento dei propri crediti, salvo che non sia già insorta e ad impulso di altri una specifica controversia al riguardo, prima della distribuzione. Riflessi operativi. Quando, per contro, come nel caso di specie, la contestazione della ritualità dell’intervento è per credito carente di qualsiasi titolo esecutivo o equiparato si è al cospetto di una controversia distributiva. Tale contestazione può essere proposta dal creditore titolato finché il Giudice dell’esecuzione non abbia considerato, ai fini della distribuzione della somma ricavata, anche l’intervento non titolato od equiparato. Ciò consente, in definitiva, al creditore titolato di contestare la ritualità dell’intervento anche direttamente attraverso l’impugnazione della specifica ordinanza che, distribuendo la somma ricavata o il credito disponibile, abbia di fatto violato il suo diritto a vedere esclusi i creditori privi in origine di un titolo esecutivo o del suo surrogato. La controversia attinendo alla distribuzione della somma ricavata dovrà essere risolta ai sensi dell'art. 512 c.p.c. - e non già come opposizione agli atti esecutivi. Tale doglianza, pertanto, potrà essere dispiegata anche nella fase finale della distribuzione, senza essere soggetta al termine di cui all'art. 617 c.p.c

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 15 gennaio – 9 aprile 2015, n. 7107 Presidente Salmè – Relatore De Stefano Svolgimento del processo 1. - La Italfondiario spa, quale mandataria di Castello Finance srl, intraprese espropriazione presso terzi ai danni di P.M. e del suo debitore Fallimento Molino Pietro Agostinelli spa fino alla concorrenza di Euro 500.000 presso il tribunale di Roma in procedura n. 26198/07 r.g.e. e, all'udienza per la dichiarazione del terzo, alla quale questi rese dichiarazione positiva, con menzione dell'intervenuta approvazione di un piano di riparto recante previsione di pagamento in favore del P. di Euro 134.924,35 a fronte di un credito ammesso al passivo per Euro 355.064,10 in chirografo, dispiegarono separati interventi G.C. per un credito di Euro 360.000,00 e l'avv. D.M.R. per un credito di Euro 75.184,34 , peraltro non fondati su titoli esecutivi. Con successiva ordinanza 18-24.12.07 il giudice dell'esecuzione dispose l'assegnazione per Euro 72.088,54 in favore della procedente, per Euro 51.817,88 in favore della G. e per Euro 11.017,93 in favore del D.M. ma la prima propose opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., cui seguì decreto di sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata ordinanza, peraltro revocato il 16.5.08, nonché l'avvio del giudizio di merito dell'opposizione con atto di citazione notificato il 25.7.08. Ed il tribunale, costituitisi gli interventori e da loro invocato il rigetto dell'opposizione, la dichiarò inammissibile, reputandola tardiva in relazione al tempo della conoscenza della pure sussistente irritualità della modalità di costituzione degli interventori. Per la cassazione di tale sentenza, resa il 24.5.11 col n. 11051, ricorre oggi l'Italfondiario, nella dedotta qualità, affidandosi ad un unitario motivo resiste con controricorso la sola G. e, per la pubblica udienza del 15.1.15 non sono depositate memorie. Motivi della decisione 2. - La ricorrente si duole, con unitario motivo, di violazione e falsa applicazione degli artt. 499, 500, 512, 617 e 615 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. e di insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio sostanzialmente contestando la riserva, ritenuta dal giudice nell'impugnata sentenza, ad una tempestiva opposizione agli atti esecutivi della contestazione dell'irritualità, per carenza originaria di titolo esecutivo, di un intervento di altro creditore ed invocando, oltre a copiosa dottrina, i principi affermati da Cass. 7556 del 2011. 3. - Dal canto suo, la controricorrente circoscrive l'operatività di questi ultimi al caso di tardività dell'intervento e comunque ribadisce le tesi a sostegno della necessità di impugnare con opposizione agli atti esecutivi, il cui termine fa decorrere dalla data di conoscenza di esso, qualsiasi intervento ritenuto irrituale, soprattutto nel caso in cui esso non sia fondato su titolo esecutivo. 4. - Va rilevato che la disciplina applicabile è quella innovata dalle riforme degli artt. 499 e 500 c.p.c. del 2006 articoli modificati, rispettivamente, dall'art. 2, comma 3, lett. e , nn. 7 e I-bis, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con mod. dalla l. 14 maggio 2005 n. 80, il primo come modificato dalla l. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 1, comma 3, lett. e nonché il secondo a sua volta inserito dall'art. 1 comma 2 lett. d di tale ultima legge. Ciò posto, ritiene il Collegio di impostare la soluzione della controversia sulla base dei principi già enunziati sia pure ai fini della contestazione della mera tardività dell'intervento ad opera di un creditore concorrente dalla pronunzia già ricordata dalla ricorrente di questa Corte di legittimità resa addì 1 aprile 2011, n. 7556. 4.1. A differenza del previgente regime nel quale non era prevista alcuna verifica dei presupposti di ammissibilità dell'intervento prima del momento della distribuzione, salvo che non ne fosse sorta la necessità in tempo anteriore, tanto che si escludeva perfino l'onere dell'interventore di produrre, prima di tali occasioni, i titoli o i documenti giustificativi del credito azionato tra le altre, Cass. 19 luglio 2005 n. 15219 , quello risultante dalla riforma del 2005/6 è ora connotato da una rigorosa disciplina dei presupposti di ammissibilità, del tempo del dispiegamento e della condotta endoprocessuale del debitore rilevante ai fini dell'ammissione del credito azionato al concorso con gli altri creditori. Ed invero la principale innovazione consiste nella previsione della generale proponibilità dell'intervento soltanto - in base ad un titolo esecutivo e quindi al riconoscimento della titolarità di creditore dell'esecutato già conseguito in altra sede precedente e diversa dal processo esecutivo in cui dispiegare intervento - oppure, in assenza di formale titolo esecutivo, in presenza di presupposti processuali speciali, idonei a fornire un consistente principio di prova sull'esistenza di quel credito e però, allora, con imposizione al creditore interventore non titolato ed al debitore di rigorosi oneri formali per l'ammissione di quell'intervento al concorso nella successiva fase distributiva termine di proponibilità, benché non sia stata poi modificata la disciplina sulla tardività di cui alle singole procedure espropriative, di cui agli artt. 528, 551, 565 e 566 cod. proc. civ. introduzione di un peculiare procedimento endoesecutivo di non disconoscimento espresso da parte del debitore o, in mancanza, di avvio di un'azione dell'interventore per conseguire il titolo . È pertanto venuto meno qualsiasi spazio per un intervento per un credito che non si basi né su di un titolo esecutivo già conseguito, né sul particolare meccanismo surrogatorio consistente nel possesso dei presupposti speciali combinato al mancato disconoscimento od all'avvio dell'azione del creditore per conseguire il titolo. 4.2. Poiché però il mutamento di disciplina interessa i presupposti di intervento ed il meccanismo surrogatorio dell'esistenza del titolo esecutivo, non si ha ragione alcuna di modificare, al di fuori degli oneri aggiuntivi imposti ai soli soggetti direttamente interessati, il sistema originario del controllo intrinseco degli atti esecutivi ad impulso od iniziativa della parte interessata per tutte, v. già la remota Cass. 12 maggio 1962, n. 978 . È poi già stata affermata la tendenziale reversibilità, al di fuori di puntuali previsioni normative su oneri e termini di impugnazione avverso specifici atti, di ogni accertamento del giudice dell'esecuzione nel tempo anteriore alla distribuzione o all'attribuzione, in caso di unico creditore del ricavato Cass. 24 marzo 2011, n. 6733 e la carenza di termini perentori imposti a soggetti diversi dal debitore e dal creditore non titolato, che sia pur sempre in possesso dei particolari requisiti di cui al nuovo testo dell'art. 499 cod. proc. civ. Cass. 1 aprile 2011, n. 7556 . La riforma del 2006 non muta questo sistema, se non aggravandolo a danno del debitore e del creditore non titolato, quanto agli interventi per crediti non sorretti da titolo esecutivo né può influire il mutato assetto strutturale della controversia distributiva, quale risulta anch'esso da quella riforma nel quale essa, essendo rivolta e poi risolta in funzione sostanzialmente endoesecutiva, non può dirsi più neppure connotata dall'attitudine al giudicato su questioni diverse dalla sussistenza o meno del diritto del singolo creditore alla partecipazione alla distribuzione. 4.3. Pertanto - in linea di principio, i presupposti di ammissibilità dell'intervento restano, anche dopo la riforma del 2006, l'oggetto principale della ricostruzione della c.d. massa passiva e quindi la loro verifica viene a rilevare, per i soggetti del processo non gravati da altri oneri in forza di specifiche disposizioni loro dirette, esclusivamente al momento della distribuzione è in questa fase, infatti, che il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di verificare, prima di ogni altra cosa, l'esistenza e la persistenza del titolo esecutivo giurisprudenza consolidata tra le più recenti Cass. Sez. Un. 7 gennaio 2014, n. 61 tra le molte altre Cass. 13 luglio 2011, n. 15363 Cass. 29 novembre 2004, n. 22430 , come pure di controllare l'esatta consistenza del diritto azionato e di quello di conseguirne in via esecutiva il soddisfacimento per tutte e tra le più recenti, v. Cass., ordd. 17 novembre 2014, nn. da 24367 a 24388 - sempre in linea di principio, anche dopo la riforma del 2006 persiste un onere generale di contestazione anticipata dell'ammissibilità dell'intervento per il caso in cui sorga, in tempo anteriore alla fase distributiva, la necessità di una specifica verifica, indotta ad esempio da qualunque attività endoprocessuale che imponga determinarsi, anche in via provvisoria come per la riduzione o la conversione, l'entità dei crediti che utilmente possano venire in considerazione, siccome indispensabile per lo stesso prosieguo o sviluppo del processo esecutivo - a modifica del regime previgente ed a bilanciamento della facoltà per il creditore di intervenire senza titolo ma pur sempre in forza di presupposti processuali speciali surrogatori , la riforma del 2006 ha introdotto oneri aggiuntivi od ulteriori, ma in capo ai soli soggetti direttamente coinvolti, vale a dire al debitore - che deve contestare tempestivamente il credito, ritenendosi altrimenti egli nulla obiettare alla ammissione del credito alla distribuzione - ed al medesimo creditore che quell'intervento agevolato dispiega - al fine appunto di attivare il meccanismo di sollecitazione dell'espresso disconoscimento del debitore. 5. - Ne consegue che il rilievo dell'esistenza del titolo esecutivo o del visto suo surrogato, consistente nella combinazione tra presupposti processuali speciali e mancato disconoscimento o avvio dell'azione per conseguire il titolo , quale condizione per la partecipazione al concorso, va operato anche di ufficio dal giudice dell'esecuzione. Ora, il creditore procedente e quello intervenuto in base a titolo esecutivo od ai presupposti processuali speciali di cui alla seconda parte del primo comma dell'art. 499 cod. proc. civ. esecuzione, al momento del pignoramento, di un sequestro sui beni pignorati titolarità, al medesimo momento, di un diritto di pegno o di prelazione risultante da pubblici registri titolarità, al medesimo momento, di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 cod. civ. continuano a restare esenti da qualunque specifico onere formale e processuale in relazione all'azionamento dei propri crediti. Beninteso, ove ad impulso di altri la controversia sulla ritualità dell'altrui intervento sia già insorta, anch'essi saranno assoggettati agli ordinari conseguenti oneri processuali ma, appunto, solo in dipendenza dell'altrui specifica iniziativa processuale. Pertanto, il dispiegamento da parte loro - e cioè ad opera di qualunque soggetto interessato, diverso dal debitore e dallo stesso interventore non titolato e pertanto ad opera del creditore procedente o comunque titolato od equiparato - della contestazione della ritualità dell'intervento perché carente di qualsiasi titolo esecutivo o dei requisiti speciali su richiamati non è soggetto ad alcun termine, tanto meno perentorio, a meno che non sia già insorta e ad impulso di altri una specifica controversia al riguardo, prima della distribuzione. La contestazione della ritualità dell'intervento per credito carente di qualsiasi titolo e per mancanza anche dei presupposti surrogatori dell'art. 499 cod. proc. civ. integra invece - a meno che non sia insorta prima della distribuzione specifica controversia, la cui soluzione sia indispensabile per lo sviluppo o il prosieguo del processo - una controversia distributiva. Così, tale contestazione può essere proposta dal creditore titolato a seconda delle peculiarità del processo esecutivo cui afferisce, finché il giudice dell'esecuzione non abbia considerato, ai fini della distribuzione della somma ricavata, anche l'intervento non titolato od equiparato. 6. - Pertanto, nell'espropriazione presso terzi, il creditore titolato può proporre tale contestazione della ritualità dell'intervento perché carente di qualsiasi titolo esecutivo o dei requisiti speciali su richiamati , purché la relativa controversia non sia stata instaurata ad impulso di altri in precedenza, anche direttamente avverso quella specifica ordinanza che, distribuendo la somma ricavata o il credito disponibile, in concreto violi il diritto del primo creditore a vederne esclusi i creditori privi perfino in origine di un titolo esecutivo o del suo solo surrogato espressamente previsto dall'art. 499, comma primo, seconda parte, cod. proc. civ. [nel testo risultante dall'art. 2, comma 3, lett. e , n. 7 , del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con mod. dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. e , della l. 28 dicembre 2005, n. 263]. 6.1. Né osta a tale conclusione la pure generale affermazione dell'impugnabilità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ. che chiude definitivamente il processo esecutivo Cass. 24 febbraio 2011, n. 4505 soltanto per vizi suoi propri attesa la sua natura e funzione - sulle quali, tra le altre, vedi Cass. 27 agosto 2014, n. 18350 Cass. 14 maggio 2013, n. 11566 Cass. 13 aprile 2012, n. 5895 Cass. 10 aprile 2012, n. 5687 Cass. 18 gennaio 2012, n. 681 Cass. 9 marzo 2011, n. 5529 o degli atti pregressi, purché idonei a propagarsi ad essa integrano appunto un vizio proprio di essa sia il mancato rilievo della carenza di qualsiasi presupposto per la partecipazione al concorso da parte del creditore interventore privo di titolo o di alcuno dei presupposti processuali speciali ulteriori appena indicati, sia la materiale ammissione a tale concorso di quel creditore appunto non legittimato a tanto. 6.2. Del resto, nella parte in cui l'ordinanza di assegnazione prevista dall'art. 553 cod. proc. civ. opera pure la distribuzione del credito dichiarato tra procedente ed interventori, essa si riconduce alla fattispecie dell'art. 512 cod. proc. civ. e risulta impugnabile, nel vigente regime con opposizione agli atti esecutivi, per la parte relativa. 7. - La gravata sentenza è allora errata, non avendo essa applicato alla fattispecie il seguente principio di diritto da luogo, ove non sia insorta in precedenza e ad impulso di altri tra i soggetti del processo esecutivo controversia al riguardo, ad una controversia distributiva la contestazione del creditore procedente - o interventore titolato od equiparato - della ritualità dell'intervento di altro creditore, in quanto relativo a credito non oggetto di titolo esecutivo, né sorretto da alcuno degli altri presupposti processuali speciali di cui alla seconda parte del primo comma dell'art. 499 cod. proc. civ. esecuzione, al momento del pignoramento, di un sequestro sui beni pignorati titolarità, al medesimo momento, di un diritto di pegno o di prelazione risultante da pubblici registri titolarità, al medesimo momento, di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 cod. civ. come tale, ove non sia insorta in precedenza e ad impulso di altri tra i soggetti del processo esecutivo controversia al riguardo, tale contestazione da parte del creditore procedente - o interventore titolato od equiparato - non è soggetta al termine di cui all'articolo 617 cod. proc. civ. con decorrenza dalla data di dispiegamento o di conoscenza dell'intervento. 8. - Tanto impone che il ricorso vada accolto, con cassazione della gravata sentenza. La natura di giudizio meramente rescindente propria di tutte le opposizioni agli atti esecutivi comporta, peraltro, che oggetto della controversia sia la sola legittimità dell'ordinanza conclusiva dell'espropriazione presso terzi sicché non vi è alcun altro accertamento da compiere oltre il rilievo dell'illegittimità dell'ordinanza, per avere essa malamente ammesso al concorso gli interventori non muniti di titolo esecutivo, né di alcuno altro dei requisiti previsti dall'art. 499, comma primo, ultima parte, cod. proc. civ. e può allora decidersi nel merito, accogliendo definitivamente l'opposizione ed annullando l'ordinanza suddetta, come identificata più sopra. Resta beninteso riservata al giudice dell'esecuzione, ritualmente adito in riassunzione del processo esecutivo, riattivato a seguito dell'annullamento dell'ordinanza che malamente lo definiva, l'adozione di nuova ordinanza di assegnazione rispettosa del principio di diritto appena enunziato e che, sostanzialmente, escluda dalla distribuzione gli interventori privi di titolo esecutivo o di alcun altro dei presupposti processuali speciali disciplinati dall'art. 499 cod. proc. civ Quanto alle spese di lite dell'intero giudizio - comprese quelle di legittimità - peraltro, l'assoluta novità della questione integra, ad avviso del Collegio, un giusto motivo di integrale compensazione, in applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis [di cui all'art. 2, comma primo, lett. a , della legge 28 dicembre 2005, n. 263]. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la gravata sentenza decidendo nel merito, accoglie l'opposizione agli atti esecutivi dispiegata da Italfondiario spa, nella qualità in atti, nei confronti di P.M. , Fall. Molino Pietro Agostinelli spa n. 381/05 , G.C. e D.M.R. , avverso l'ordinanza resa dal g.e. del tribunale di Roma a definizione dell'espropriazione presso terzi iscritta al n. 26198/07 r.g.e. in data 18-24.12.07 in danno di P.M. , ordinanza che per l'effetto annulla compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio, compreso quello di legittimità.