L’obbligatorietà della mediazione dipende dalla natura della causa, non dal rito scelto dalle parti

L’unico presupposto per l’applicazione del procedimento di mediazione obbligatoria, ai sensi dell’art. 5, comma 1 – bis, d.lgs. n. 28/2010, è la natura della controversia, a nulla rilevando il rito scelto dalle parti. Di conseguenza, l’attore è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione, condizione di procedibilità della domanda giudiziale, anche nel procedimento sommario di cognizione di cui all’art. 702 – bis, c.p.c

Lo ha affermato il Tribunale di Torino con l’ordinanza del 23 marzo. Il caso. Un condominio aveva proposto ricorso per instaurare procedimento sommario di cognizione ex artt. 702 – bis ss. c.p.c. nei confronti di una coppia, proprietaria del locale sottotetto del fabbricato, per accertare la mancata demolizione e rimozione delle opere da questi realizzati all’interno dei locali, nonché per sentirli condannare alla rimozione delle suddette opere. Il giudice designato fissava udienza di comparizione, assegnando ai convenuti il termine di 10 prima dell’udienza per la costituzione in giudizio. Con l’atto di costituzione, quest’ultimi eccepiscono l’improcedibilità della domanda giudiziale per l’omesso esperimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010. L’applicabilità della mediazione obbligatoria. Il giudice rileva che la giurisprudenza prevalente ammette l’applicazione della mediazione obbligatoria anche nel procedimento sommario di cognizione di cui all’art. 702 – bis , in quanto non è il rito che determina l’obbligatorietà del procedimento di mediazione, bensì la natura della controversia. Il dato normativo. In tal senso, il Tribunale, sul presupposto della natura pacificamente condominiale della causa, riporta il testo dell’art. 5, comma 1 – bis , d.lgs. n. 28/2010 che espressamente include le controversie in materia di condominio tra quelle a cui si applica l’obbligo per l’attore, assistito dall’avvocato, di esperire preliminarmente il procedimento di mediazione, il quale rileva come condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La norma continua specificando che l’eventuale improcedibilità, appunto per omesso tentativo di mediazione, deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione . La decisione e la fissazione dei termini. In conclusione, considerata l’applicabilità della disposizione al giudizio de quo e che la durata massima del procedimento di mediazione non può superare i 3 mesi con decorrenza dal giorno del deposito della domanda di mediazione o da quello fissato dal giudice art. 6, d.lgs. n. 28/2010 , il Tribunale assegna alle parti il termine di 15 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza, per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza al 16 ottobre 2015, disponendo a carico della cancelleria la comunicazione della pronuncia alle parti.

Tribunale di Torino, sez. III Civile, ordinanza 20 – 23 marzo 2015 Giudice Di Capua - Rilevato che, con ricorso datato 19.03.2014 depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 23.03.2014, il Condominio , in persona dell’Amministratore pro tempore sig. C. A. ha instaurato procedimento sommario di cognizione ex artt. 702 bis e seguenti c.p.c. nei confronti dei signori C. F. e B. D., chiedendo di accertare la mancata demolizione e rimozione delle opere realizzate da questi ultimi all’interno del locale sottotetto del fabbricato sito in Via entro il 28.02.2010 e di condannarli alla rimozione del manufatto ripristinando lo status quo ante - rilevato che, con decreto datato 20.10.2014, il Giudice Designato ha fissato udienza di comparizione al 23.03.2015, assegnando alla parte convenuta termine per la sua costituzione in giudizio fino a dieci giorni prima dell’udienza e mandando alla parte ricorrente di notificare ricorso e decreto alla parte convenuta almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione - rilevato che la parte convenuta si è costituita eccependo l’improcedibilità della domanda giudiziale, non essendo stato esperito il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 - rilevato che, secondo la giurisprudenza che appare prevalente, anche nel processo sommario di cognizione di cui all’art. 702 bis c.p.c. trova applicazione la mediazione obbligatoria, non essendo il rito a determinare l’obbligatorietà del procedimento di mediazione, bensì la natura della controversa cfr. in tal senso Tribunale Varese, sez. I, 20 gennaio 2012 in Giur. merito 2012, 5, 1077 Tribunale Genova, 18 novembre 2011 in Giur. merito 2012, 5, 1080 - rilevato che la presente causa ha ad oggetto una controversia in materia di condominio - rilevato che, conseguentemente, trova applicazione l’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010 inserito dall’art. 84, comma 1, lett. b, d.l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 , ai sensi del quale 1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128 - bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L ’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 . Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.” - rilevato che, pertanto, deve assegnarsi alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissarsi la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6 d.lgs. n. 28/2010 come sostituito dall’art. 84, comma 1, lettere f ed f - bis, d.l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 , ai sensi del quale 1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi. 2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma 1-bis dell’articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell’articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale.” P.Q.M. Assegna alle parti termine di quindici giorni decorrente dalla comunicazione della presente Ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010. Fissa la successiva udienza a venerdì 16 ottobre 2015 ore 09,30, autorizza il ritiro dei rispettivi fascicoli. Manda alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.