Il CCNL non può prevedere l’inquadramento automatico di dipendenti pubblici

In tema di pubblico impiego, ove il contratto collettivo preveda l’assunzione di specifiche iniziative da parte dalla pubblica amministrazione per il passaggio dei dipendenti ad una categoria superiore, tali attività non si configurano come mero adempimento negoziale, ma, comportando un’autentica attività discrezionale della parte datoriale pubblica, devono essere assunte nell’ambito di procedure selettive a carattere concorsuale, il cui corretto svolgimento rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6467/15 depositata il 31 marzo. Il caso. Il Tribunale di Roma veniva chiamato a pronunciarsi da parte di alcuni dipendenti del Comune di Roma appartenenti al Corpo della Polizia Municipale i quali, a seguito di inquadramento in categoria C, posizione economica C1, in base al nuovo sistema di classificazione del personale, chiedevano l’accertamento dell’inadempimento da parte del Comune del CCNL contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 14 settembre 2000 con conseguente riconoscimento dell’inquadramento nella categoria D, posizione economica D1, ovvero, in subordine, la condanna del datore di lavoro a predisporre la verifica selettiva prevista dal CCNL per il passaggio di categoria. Il giudice adito, così come la Corte d’appello, riconosceva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. La sentenza viene impugnata innanzi alla Corte di Cassazione da parte dei lavoratori che con un unico motivo lamentano il riconoscimento del difetto di giurisdizione da parte del giudice ordinario, in quanto il caso concreto non riguarderebbe, a loro dire, una procedura concorsuale, bensì l’applicazione dell’obbligo previsto dal CCNL di verifica selettiva per l’accertamento dei requisiti necessari per il passaggio di categoria. La disciplina del CCNL. La Cassazione nel decide il ricorso, prende le mosse dalla disciplina dettata dal CCNL e, in particolare, dall’art. 29 il quale prevede, con disciplina speciale ed eccezionale, le diverse ipotesi in cui è necessaria l’assunzione di specifiche iniziative per il passaggio alla categoria D. Il riparto di giurisdizione per le controversie in materia di pubblico impiego. Considerando poi i principi ormai consolidati in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali per l’assunzione di dipendenti pubblici, la Cassazione ribadisce che la cognizione spetta al giudice amministrativo per le controversie relative a concorsi per soli candidati esterni, per i concorsi misti, nonché per i concorsi per soli interni che comportino il passaggio da una fascia o area funzionale ad un’altra, mentre il giudice ordinario ha residuale giurisdizione per i concorsi per soli interni, che comportino un passaggio di qualifica nell’ambito della medesima area funzionale. L’impossibilità di un inquadramento automatico. Si aggiunga inoltre che la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che la disciplina legale del lavoro alle dipendenze delle p.a. non consente inquadramenti automatici del personale, neppure in base al profilo posseduto o alle mansioni svolte, essendo necessaria una procedura concorsuale. La disposizione del CCNL che rileva nel caso in esame è coerente con i principi richiamati, in quanto si limita a disporre che le amministrazioni debbano assumere iniziative necessarie per realizzare il passaggio di categoria, nel caso in cui ricorrano determinati requisiti. Tali iniziative devono concretizzarsi in una verifica selettiva per il personale che abbia ulteriori requisiti, secondo quanto specificato dal comma 1, lett. a , b e c . La verifica selettiva del personale è solo un obbligo negoziale. Tale verifica selettiva, come ha affermato la medesima Cassazione a Sezioni Unite sentenza n. 28328/11 , costituisce comunque una procedura di tipo concorsuale. I ricorrenti non possono dunque limitarsi ad invocare un mero inadempimento contrattuale da parte del datore di lavoro, in quanto tale doglianza prescinde in modo assoluto ed illogico da quella che è la finalità e la natura della procedura, identificabile soprattutto con riferimento alla causa petendi . Nonostante le suddette attività dell’amministrazione siano configurabili come adempimento dell’accordo sindacale, esse hanno in ogni caso carattere discrezionale e il Comune dovrà pertanto configurare tali iniziative nell’attuazione di una vera e propria verifica selettiva del personale interessato. La Cassazione, in conclusione, riconosce in capo ai ricorrenti una posizione di mero interesse legittimo e, per questi motivi, confermando la giurisdizione del giudice amministrativo, rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 24 – 31 marzo 2015, n. 6467 Presidente Roselli – Relatore Bandini Svolgimento del processo I ricorrenti indicati in epigrafe, dipendenti del Comune di Roma attualmente Roma Capitale , unitamente ad altri loro colleghi, convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la parte datoriale pubblica premettendo che - erano tutti appartenenti al Corpo della Polizia Municipale, con profilo di istruttori di vigilanza urbana ex VI qualifica funzionale , già immessi nella sesta qualifica funzionale-area vigilanza sin dal 1984 a seguito di concorso - avevano sempre esercitato, nel corso della loro carriera, le funzioni di coordinamento e controllo di altri operatori, percependo la relativa indennità - erano stati inquadrati, sulla base del nuovo sistema di classificazione del personale, in categoria C, posizione economica C2 - ciò premesso, dedussero l'inadempimento, da parte del Comune convenuto, del disposto dell'art. 29, lett. b , CCNL 14 settembre 2000 Disposizioni speciali per il personale dell'area vigilanza con particolari responsabilità e chiesero, in principalità, il riconoscimento dell'inquadramento nella figura professionale di Specialista di Vigilanza della Polizia Municipale e Locale, categoria D, posizione economica D1, a far data dal 14 novembre 2000, termine ultimo previsto dal ridetto art. 29 CCNL 14 settembre 2000, ovvero, in subordine, la condanna del datore di lavoro a predisporre la verifica selettiva prevista per il passaggio di categoria dalla ricordata clausola pattizia collettiva. Il Giudice adito ritenne il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 20-27.4.2010, premesso che con l'atto di gravame era stata abbandonata la domanda principale, ribadì il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sul rilievo che, nella specie, si era in presenza non già di una promozione automatica, ma dell'accesso ad una qualifica superiore da attuarsi tramite una verifica selettiva dei requisiti richiesti. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, A.F. , B.G. , C.G. , F.V.N. , G.A. , Gi.Pi. , M.M. e U.G. , hanno proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo. L'intimata Roma Capitale ha resistito con controricorso. I ricorrenti A.F. , C.G. , G.A. , M.M. , U.G. e B.G. hanno depositato memoria. Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo, denunciando violazione degli artt. 63 dl.vo n. 165/01 e 386 cpc in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 1, cpc , i ricorrenti si dolgono che la sentenza impugnata abbia ritenuto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rilevando che nel caso all'esame, giusta le previsioni dell'art. 29, lett. b , CCNL 14 settembre 2000, non ci si trova in presenza di una procedura propriamente concorsuale, dovendo la parte datoriale limitarsi a dare adempimento ad un obbligo negoziale e non potendo quindi farsi rientrare la fattispecie nella riserva di giurisdizione del giudice amministrativo. 2. L'art. 29 CCNL 14 settembre 2000 Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali successivo a quello dell'1.4.1999 , con disciplina a cui è stata espressamente attribuito carattere di specialità e di eccezionalità comma 9 , prevede, in attuazione dell'art. 24, comma 2, lett. e del CCNL dell'1.4.1999 e in sede di prima applicazione dell'art. 4 del CCNL del 31.3.1999, l'assunzione delle iniziative necessarie per realizzare il passaggio alla categoria D, posizione economica D1, del personale dell'area di vigilanza dell'ex 6^ q.f, nelle seguenti ipotesi a personale al quale, con atti formali da parte dell'amministrazione d'appartenenza, siano state attribuite funzioni di responsabile del servizio complessivo dell'intera area di vigilanza b personale addetto all'esercizio di effettivi compiti di coordinamento e controllo di operatori di pari qualifica o di quella inferiore, già collocato, a seguito di procedure concorsuali, nella ex sesta qualifica funzionale su posti istituiti che prevedessero l'esercizio di tali funzioni anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 268/1987 c personale addetto all'esercizio di effettivi compiti di coordinamento e controllo di altri operatori di pari qualifica o di quella inferiore, già collocato nella ex sesta qualifica funzionale, a seguito di procedure concorsuali, su posti istituiti successivamente al DPR. n. 268/87, che prevedessero forma/mente l'esercizio delle predette funzioni, non in applicazione dell'art. 21, comma 6, DPR. n. 268/1987 stesso, i cui titolari sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo comma 1 . Gli odierni ricorrenti assumono la loro appartenenza al personale di cui all'indicata lett. b . Il comma 3 del medesimo articolo contrattuale, prevede poi che, In applicazione del disposto del comma 1, lettere a e b , nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, gli enti istituiscono in dotazione organica i corrispondenti posti di categoria D, provvedendo alla copertura finanziaria, anche ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999 è altresì previsto che il passaggio alla categoria D del personale individuato ai sensi del comma 1, lett. a e b avviene, previa verifica selettiva dei requisiti richiesti, di cui ai punti a e b entro il termine di due mesi dalla data di sottoscrizione del presente CCNL comma 5 . 3. Deve poi considerarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in base ai principi elaborati dalla Corte costituzionale cfr sentenza n. 2 del 2001 e dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali per l'assunzione di pubblici dipendenti, la giurisdizione deve essere attribuita al giudice ordinario od a quello amministrativo a seconda che ricorra una delle diverse ipotesi di cui al seguente quadro complessivo a giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie relative a concorsi per soli candidati esterni b identica giurisdizione nelle controversie relative a concorsi misti, restando irrilevante che il posto da coprire sia compreso o meno nell'ambito della medesima area funzionale alla quale sia riconducibile la posizione di lavoro di interni ammessi alla procedura selettiva, poiché, in tal caso, la circostanza che non si tratti di passaggio ad area diversa viene vanificata dalla presenza di possibili vincitori esterni c ancora giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio da una fascia o un'area funzionale ad un'altra d residuale giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie attinenti a concorsi per soli interni, che comportino passaggio da una qualifica ad un'altra, ma nell'ambito della medesima area funzionale cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 12221/2006 e, fra le più recenti, Cass., SU, 10409/2013 7171/2014 . Nel caso all'esame la procedura è finalizzata al passaggio del personale interno ad una qualifica superiore. 4. Ancora questa Corte ha già avuto modo di precisare che la disciplina legale del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni desunta principalmente dall'art. 97 della Costituzione, secondo la lettura che ne ha dato ripetutamente la Corte costituzionale, del quale sono attuazione gli artt. 35 e 52 dl.vo n. 165/01 , non consente inquadramenti automatici del personale, neppure in base al profilo professionale posseduto o alle mansioni svolte e che, nel caso di passaggio da un'area di inquadramento ad altra superiore nella specie, da C a D , è richiesta, di norma, una procedura concorsuale pubblica con garanzia di adeguato accesso dall'esterno. La disposizione contrattuale rilevante in causa non si pone peraltro in contrasto con i suddetti principi, limitandosi a disporre che le amministrazioni devono assumere le iniziative necessarie per realizzare il passaggio alla categoria D, posizione economica D1, del personale dell'area di vigilanza dell'ex sesta qualifica funzionale, nel caso in cui, per il suddetto personale, ricorrano le condizioni descritte nelle lettere a , b e c del comma 1 tali iniziative, poi, sono specificate nel senso che, nella ricorrenza degli altri presupposti previsti, devono consistere in una verifica selettiva per il personale di cui alle lettere a e b e in procedure selettive per il personale di cui alla lettera c , previa concertazione con le organizzazioni sindacali cfr, Cass., nn. 10628/2006 15056/2010 e gli altri precedenti ivi richiamati . In linea con tali arresti, queste Sezioni Unite, con la sentenza n. 28328/2011, hanno ulteriormente ribadito che, alla luce della suddetta interpretazione della norma collettiva la quale, diversamente opinando, violerebbe i già richiamati principi e norme inderogabili e dovendosi pertanto escludersi qualsiasi automatismo, deve convenirsi che anche la verifica selettiva , in oggetto, di cui al comma 5 dell'art. 29 CCNL citato, prevista per il personale di cui ai punti a e b del comma 1, costituisce comunque, al pari delle selezioni previste per il personale di cui alla lettera c del medesimo comma 1, una procedura selettiva di tipo concorsuale per il passaggio alla categoria superiore, con conseguente applicazione del principio fissato dall'art. 63, comma 4, dl.vo n. 165/2001. Né i ricorrenti potrebbero limitarsi ad invocare, in contrario, un mero inadempimento contrattuale da parte dell'Amministrazione, prescindendo così dalla natura e dalla finalità della procedura come prevista, e ciò tanto meno in considerazione della rilevanza del petitum sostanziale che, al di là anche della prospettazione della domanda, va identificato soprattutto in funzione della causa petendi, che nella specie è strettamente correlata a quella procedura. Non ravvisandosi ragioni per discostarsi dai precedenti testé ricordati, deve altresì rilevarsi che la normativa contrattuale sopra richiamata demanda all'Amministrazione l'assunzione delle iniziative necessarie per realizzare il suddetto passaggio di categoria, nonché l'istituzione nella dotazione organica dei corrispondenti posti della categoria superiore. Ancorché in attuazione di un accordo sindacale, le suddette attività, di carattere discrezionale, sono quindi lasciate all'Amministrazione, la quale, peraltro, dovrà assumere tali iniziative al fine di attuare una verifica selettiva del personale interessato, previsione, quest'ultima, che non avrebbe ragion d'essere laddove il mero possesso del requisito previsto dall'accordo sindacale comportasse il diritto soggettivo al transito nella categoria superiore. Ne discende quindi che i ricorrenti vantano una posizione di mero interesse legittimo, sia in riferimento all'adozione delle ricordate iniziative , sia al corretto svolgimento della procedura di verifica selettiva come disciplinata in base alle iniziative assunte dall'Amministrazione. Il motivo svolto non può dunque trovare accoglimento. 5. In definitiva il ricorso va rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 4.200,00 quattromiladuecento , di cui Euro 4.000,00 quattromila per compenso, oltre spese generali e accessori come per legge.