L'estensione del privilegio ipotecario agli interessi, è limitata ai soli interessi corrispettivi con esclusione di quelli moratori

L'espressione capitale che produce interessi deve ritenersi circoscritta ai soli interessi che costituiscono remunerazione del capitale medesimo.

Il sintagma capitale che produce interessi” è inequivocabilmente circoscritto ai soli interessi che, in guisa di frutti civili, costituiscono remunerazione del capitale medesimo, vale a dire i soli interessi corrispettivi, senza che, neppure in via analogica, possano ritenersi inclusi nei frutti civili della sorte capitale quegli interessi che trovino il loro presupposto, morfologico e funzionale, nel ritardo imputabile al debitore. D'altra parte, se il legislatore si fosse riferito a tutti i capitali anche, cioè a quelli infruttiferi , gli interessi dovuti non avrebbero potuto essere altro che quelli moratori. È quanto emerge dalla sentenza n. 6403/2015 della Cassazione, depositata il 30 marzo. Il caso. Uno dei creditori partecipanti al processo esecutivo immobiliare, formulava opposizione avverso il piano di riparto delle somme ricavate dalla vendita del cespite stagito. In particolare, il creditore opponente lamentava la mancata attribuzione del privilegio ipotecario in favore della parte del credito rappresentata dagli interessi di mora e dagli interessi legali. Il tribunale confermava la ripartizione ed escludeva il privilegio ipotecario. Il creditore ha proposto ricorso per cassazione. Estensione del privilegio ipotecario agli interessi. La norma art. 2855, comma 2, c.c. statuisce che qualunque sia la specie dell'ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti. La questione, osserva la cassazione, è capire se l'estensione interessa solo gli interessi legali o anche gli interessi moratori. Il tribunale ha deciso sul punto richiamando l'orientamento giurisprudenziale consolidato in ragione del quale il sintagma capitale che produce interessi” è inequivocabilmente circoscritto ai soli interessi che, in guisa di frutti civili, costituiscono remunerazione del capitale medesimo, vale a dire i soli interessi corrispettivi, senza che, neppure in via analogica, possano ritenersi inclusi nei frutti civili della sorte capitale quegli interessi che trovino il loro presupposto, morfologico e funzionale, nel ritardo imputabile al debitore. D'altra parte, se il legislatore si fosse riferito a tutti i capitali anche, cioè a quelli infruttiferi , gli interessi dovuti non avrebbero potuto essere altro che quelli moratori. Esclusi gli interessi moratori. Tale interpretazione, osserva parte ricorrente, esclude che gli interessi moratori possano beneficiare della estensione del privilegio ipotecario. Pertanto, il credito scaturente da ingiunzione, essendo per sua natura capitale produttivo di interessi moratori, sarebbe sistematicamente discriminato. Il principio. I giudici di legittimità, pur riconoscendo la possibile discriminazione, ribadiscono che l'estensione del privilegio ipotecario agli interessi, è limitata ai soli interessi corrispettivi con esclusione di quelli moratori. L'espressione capitale che produce interessi deve ritenersi circoscritta ai soli interessi che costituiscono remunerazione del capitale medesimo. Di contro, la cassazione, esclude che possa essere paragonata e confrontata la disciplina riservata agli interessi originati da crediti interessati da ipoteca e quella prevista per crediti tutelati da pegno e ipoteca. Si tratta di garanzia con struttura e logica differente e non paragonabile. Gli interessi moratori successivi alla vendita del bene ipotecato, se pure per il tempo limitato all'anno successivo alla vendita stessa, sono garantiti dalla iscrizione ipotecaria. L'estensione in favore degli interessi moratori - e, più in generale, di qualsiasi natura - è confermata dal terzo comma dell'art. 2855 c.c. che fa riferimento generico ad interessi maturati. Lettura ed interpretazione del comma 2 e 3, individuano una evidente disparità di trattamento tra interessi legali secondo comma ed interessi moratori terzo comma . La cassazione, sul punto, ha chiarito che non si deve parlare di disparità bensì di equo contemperamento tra gli interessi del creditore ipotecario e gli interessi degli altri creditori concorrenti. Con queste argomentazioni, la cassazione ha accolto il ricorso nella sola parte in cui non è stato attribuito il privilegio ipotecario in favore degli interessi moratori successivi.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 15 dicembre 2014 – 30 marzo 2015, n. 6403 Presidente Salmé – Relatore Barreca Svolgimento del processo 1.- Il Banco di Napoli s.p.a. propose opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza del 1 dicembre 2009, con la quale il giudice del processo esecutivo immobiliare promosso nei confronti di V.S. nel quale erano intervenuti U.G.C. Banca s.p.a. e il Condominio di OMISSIS , aveva dichiarato esecutivo il progetto di distribuzione ai sensi dell'art. 512 c.p.c., rigettando le contestazioni dell'istituto di credito, poi opponente. Quest'ultimo lamentava la mancata collocazione in privilegio ipotecario di una parte del proprio credito, costituito dagli interessi di mora e dagli interessi al tasso legale maturati sulle somme dovute, in riferimento all'art. 2855, commi secondo e terzo, cod. civ Il Tribunale di Milano, con sentenza in data 30 luglio 2012, rigettò l'opposizione, confermando il progetto di distribuzione, col quale non era stato riconosciuto all'opponente il privilegio ipotecario sugli interessi di mora, calcolati al tasso convenzionale, maturati nel triennio di cui al secondo comma dell'art. 2855 cod. civ. per Euro 91.223,44 e sugli interessi legali maturati dopo il compimento dell'annata in corso al giorno del pignoramento e fino alla data della vendita per Euro 46.820,71 . 2.- Avverso la sentenza Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A., cessionaria dei crediti del Banco di Napoli S.p.A., e per essa, quale sua mandataria, Intesa Sanpaolo S.p.A., ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo, ed in subordine ha sollevato la questione di illegittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 2855, 2 e 3 comma cod. civ., nella parte in cui esclude l'estensione della prelazione ipotecaria agli interessi moratori per violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. Non hanno svolto attività difensiva gli intimati U.G.C. Banca s.p.a. e Condominio di omissis , nonché il debitore V. , già contumaci in sede di merito. Motivi della decisione 1.- La società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2855, commi secondo e terzo, cod. civ. e dell'art. 12 delle preleggi con riferimento all'art. 510 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ La ricorrente evidenzia che, seguendo l'interpretazione del Tribunale, in casi quale quello di specie, in cui il credito deriva dalla richiesta di restituzione con ricorso per decreto ingiuntivo delle somme anticipate a seguito di apertura di credito in conto corrente, non sarebbe mai possibile riconoscere interessi corrispettivi in privilegio. Sostiene che questa interpretazione contrasta col principio, comune a tutti i crediti muniti di diritto di prelazione, dell'estensione del privilegio sul capitale anche agli interessi, come si desumerebbe dall'art. 2749 cod. civ. e dall'art. 2788 cod. civ., che, così come l'art. 2855 cod. civ., non fanno alcuna differenza tra interessi corrispettivi ed interessi moratori. I primi due articoli sarebbero interpretati dalla giurisprudenza senza distinguere tra interessi corrispettivi e moratori, sicché ne risulterebbe un regime deteriore dei crediti garantiti da ipoteca rispetto a quelli garantiti da privilegio o da pegno, con gravi conseguenze sia dal punto di vista sistematico che dal punto di vista costituzionale. La ricorrente richiama il precedente costituito dalla sentenza di questa Corte dell'8 luglio 1998 n. 6668, quanto all'interpretazione da dare all'espressione, adoperata dal legislatore, di capitale che produce interessi”, come riferibile anche agli interessi moratori, non anche soltanto ai corrispettivi. Svolge ulteriori considerazioni in merito alle conseguenze illogiche di un'interpretazione che privilegia comunque soltanto il dato letterale, a sua volta suscettibile di essere interpretato in più sensi riporta, quindi, a sostegno dei propri assunti, la motivazione di una sentenza del Tribunale di Roma e richiama altri precedenti di merito e dottrina. 2.- Il motivo è infondato quanto alla censura relativa al secondo comma dell'art. 2855 cod. civ. fondato, quanto alla censura relativa al terzo comma. La prima delle questioni di diritto da risolvere è relativa all'interpretazione della disposizione di cui all'art. 2855, comma secondo, cod. civ., essendo necessario determinare, nella specie, se, iscritta ipoteca per un capitale, l'estensione del privilegio ipotecario agli interessi, secondo le condizioni indicate dalla norma, abbia ad oggetto interessi di qualsiasi natura, ovvero sia limitata ai soli interessi corrispettivi, con conseguente esclusione di quelli moratori. Il Tribunale di Milano, investito della questione a seguito di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. al progetto di distribuzione confermato con ordinanza pronunciata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 512 cod. proc. civ. che aveva deciso nel medesimo senso sulle stesse doglianze dell'istituto di credito ipotecario , ha ritenuto di risolverla nel senso di limitare ai soli interessi corrispettivi il privilegio ipotecario, così aderendo all'orientamento maggioritario espresso, sull'argomento, da questa Corte di legittimità cfr. tra le altre, Cass. n. 21998/11 n. 18312/07 n. 10070/99, n. 8657/98 . Questo orientamento è stato ribadito di recente da Cass. n. 775/13, che si è occupata di un caso analogo al presente, motivando nel senso che esso è fondato su di un argomento di ordine tanto letterale quanto sistematico-interpretativo, che induce a ritenere il sintagma capitale che produce interessi inequivocabilmente circoscritto ai soli interessi che, in guisa di frutti civili art. 820 c.c., comma 3 , costituiscono remunerazione del capitale medesimo, vale a dire i soli interessi corrispettivi, senza che, neppure in via analogica, possano ritenersi inclusi nei frutti civili della sorte capitale quegli interessi che trovino il loro presupposto . nel ritardo imputabile al debitore. D'altra parte, se il legislatore si fosse riferito a tutti i capitali anche, cioè a quelli infruttiferi , gli interessi dovuti non avrebbero potuto essere altro che quelli moratori. Ma, avendo precisato di riferirsi ai soli capitali fruttiferi, gli interessi dovuti devono ritenersi quelli prodotti dal capitale e non dalla mora”. Nello stesso senso si sono espresse anche le più recenti Cass. n. 17044/14 e n. 23164/14. 2.1.- Il Tribunale di Milano ha ritenuto di applicare la norma dell'art. 2855, comma secondo, cod. civ., come sopra interpretata, anche al caso dell'azione esecutiva intentata per il pagamento dell'intero credito da restituzione per la risoluzione del contratto di apertura di credito in conto corrente, con la conseguenza che, essendo venuta meno la possibile decorrenza di interessi corrispettivi dopo la richiesta di restituzione di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, il ritardo nel pagamento del dovuto non avrebbe potuto che produrre interessi moratori, quindi mai collocabili in privilegio nella misura convenzionale salvo quanto si dirà, trattando del terzo motivo di ricorso, per gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento e fino alla data della vendita, sia pure nel limite della misura legale . In effetti, l'orientamento prevalente di questa Corte, seguito dal Tribunale, comporta la sostanziale disapplicazione dell'estensione del privilegio ipotecario triennale agli interessi convenzionali nei casi, piuttosto frequenti nella pratica, quale quello di specie, in cui il titolo esecutivo sia costituito da decreto ingiuntivo emesso per la restituzione dell'intera somma anticipata per affidamento in conto corrente, dato il presupposto della mora del debitore. Gli interessi che decorrono dopo la notificazione del decreto ingiuntivo per il pagamento dell'intero credito residuo non possono che essere moratori, sicché non vi è spazio per applicare il secondo comma dell'art. 2855 cod. civ., qualora il pignoramento sia stato eseguito dal creditore che intende azionare il decreto ingiuntivo. In effetti, nel caso in esame, si esclude che la norma trovi applicazione malgrado l'ipoteca sia giudiziale e riferita ad una condanna, che pure comprende gli interessi di mora, sicché risulta delimitata la portata dell'incipit del secondo comma dell'art. 2855 cod. civ., per il quale la relativa disciplina andrebbe applicata qualunque sia la specie d'ipoteca” come rilevato da Cass. n. 6668/98, indicata in ricorso, ed espressione di orientamento contrario a quello che qui si preferisce . Malgrado tali perplessità, il Collegio ritiene che siano tuttora validi gli argomenti invocati a sostegno dell'orientamento preferito da questa Corte. Allo stato, ritiene perciò di poter ribadire che in caso di iscrizione di ipoteca per un capitale, l'estensione del privilegio ipotecario agli interessi, secondo le condizioni indicate dall'art. 2855, comma secondo, cod. civ., è limitata ai soli interessi corrispettivi, con conseguente esclusione di quelli moratori, dovendosi ritenere l'espressione capitale che produce interessi circoscritta ai soli interessi che costituiscono remunerazione del capitale medesimo. Giova aggiungere che la questione di illegittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente - sull'assunto che si avrebbe un trattamento deteriore dei crediti muniti di privilegio e di pegno rispetto a quelli assistiti da garanzia ipotecaria - non tiene conto della diversa portata assicurata dal legislatore a ciascuna delle garanzie reali. Ed invero la diversità di disciplina non è limitata a quella che si trae dalla lettera del secondo comma dell'art. 2855 cod. civ. che contiene una precisazione quanto al capitale che produce interessi , invece mancante nelle altre due norme , ma investe altri aspetti rilevanti, atteso che l'estensione degli effetti della prelazione dal capitale agli interessi è limitata all'anno dagli artt. 2749 e 2788 cod. civ., laddove l'art. 2855, comma secondo, cod. civ. prevede, invece, un'estensione triennale. Poiché non si tratta di situazioni identiche disciplinate in termini differenziati, il diverso trattamento normativo dei crediti ipotecari che risulta dall'interpretazione di cui sopra dell'art. 2855 cod. civ. appare ragionevole e non sospetto di illegittimità costituzionale. In conclusione, va rigettato il motivo di ricorso riferito al secondo comma dell'art. 2855 cod. civ 3.- Sussiste, invece, in riferimento agli interessi legali successivi all'anno in corso al momento del pignoramento e fino alla vendita, la denunciata violazione dell'art. 2855, comma terzo, cod. civ La società ricorrente contesta l'interpretazione data dal giudice di merito al terzo comma, come collegato al secondo comma, e quindi espressione della regola per la quale anche gli interessi legali successivi all'annata in corso e fino alla vendita, quando abbiano natura moratoria, come nel caso di specie, sarebbero esclusi dal privilegio ipotecario previsto dal terzo comma. La censura è fondata. È sufficiente, al riguardo, il richiamo dei precedenti di questa Corte n. 775/13, n. 17044 /14 e n. 23164/14, che hanno affrontato casi analoghi al presente. Va in particolare ribadito il principio di diritto che ai sensi del terzo comma dell'art. 2855 cod. civ., sono assistiti dal privilegio ipotecario pure gli interessi di qualunque natura – e cioè, non rilevando se qualificabili come corrispettivi o moratori - ed al tasso legale via via vigente, maturati successivamente all'annata in corso al momento del pignoramento ovvero in caso di credito azionato con intervento nel processo esecutivo, al momento di questo fino alla vendita del bene oggetto di ipoteca. Questo principio di diritto consegue all'interpretazione dell'art. 2855 cod. civ. che disgiunge la lettura del terzo comma da quella del secondo, attribuendo soltanto al terzo comma il significato di previsione della collocazione privilegiata degli interessi maturati nel periodo considerato, calcolati nella misura legale, senza necessità di individuarne la natura e di distinguere tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, avendo il legislatore contemperato le ragioni del creditore ipotecario e dei creditori concorrenti con la previsione di limiti a carico del primo, temporale fino al momento della vendita e quantitativo tasso legale . A questi ultimi limiti va aggiunto, in ragione di quanto esposto nel richiamato precedente n. 17044/14, quello sistematico, per il quale, nel caso in cui il credito garantito da ipoteca venga azionato con ricorso per intervento nel processo esecutivo avviato da altro creditore, il riferimento che l'art. 2855, comma terzo, cod. civ. fa al pignoramento andrà operato al ricorso per intervento nel processo esecutivo. In conclusione, il ricorso va accolto nei limiti della dedotta violazione del terzo comma dell'art. 2855 cod. civ L'accoglimento del ricorso entro tali limiti comporta la cassazione, negli stessi limiti, della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Milano, in persona di diverso magistrato, che deciderà attenendosi al principio di diritto di cui sopra. Va rimessa al giudice del rinvio la decisione sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei limiti specificati in motivazione cassa la sentenza impugnata, nei limiti di tale accoglimento, e rinvia al Tribunale di Milano, in persona di diverso magistrato, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.