Decisione a seguito di trattazione orale: contestualità tra dispositivo letto in udienza e motivazione

Elemento strutturale della sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. è la contestualità tra dispositivo letto in udienza e motivazione. In base a tale norma, dunque, il giudice può motivare solo contestualmente, se lo fa successivamente la sua motivazione è irricevibile e quindi irrilevante. La sentenza risulta così essere nulla per mancanza strutturale di motivazione.

Lo ha deciso la Corte di Cassazione nella sentenza n. 6394, depositata il 30 marzo 2015. Il fatto. Il ricorrente in Cassazione contro la sentenza con la quale il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi dallo stesso proposta in relazione alle cartelle esattoriali emesse a seguito di infrazioni al codice della strada, denuncia con i primi due motivi la nullità della sentenza per omessa motivazione e violazione del modello previsto dall’art. 281- sexies c.p.c Dai dati processuali emerge che la causa fu definita ex art. 281- sexies c.p.c. decisione a seguito di trattazione orale , il dispositivo della sentenza venne letto in udienza, la motivazione non venne esposta contestualmente ma depositata due giorni dopo. Il tipo di sentenza. Per il Collegio occorre verificare se la sentenza – certamente non conforme al tipo di sentenza ex art. 281- sexies c.p.c. – può essere fatta rientrare nel tipo ordinario di sentenza. Tale operazione, però, incontra subito un ostacolo, infatti, il dispositivo è stato letto in udienza. Ricorda il Collegio, come il dispositivo sia la parte essenziale della sentenza, pertanto, i tipi di sentenza ordinario o ex art. 281- sexies c.p.c. devono essere determinati in base al dispositivo se è stato letto in udienza o è stato depositato in cancelleria. Ciò è in linea con i dati normativi, in base ai quali gli effetti della sentenza si producono al momento della pubblicazione del dispositivo. Da ciò deriva che una sentenza invalida ex art. 281- sexies c.p.c. non può convertirsi in una sentenza valida secondo il modello ordinario . Contestualità tra dispositivo e motivazione. Nel caso di specie, quindi, la sentenza impugnata è del tipo dell’art. 281- sexies c.p.c., ma presenta una difformità strutturale che la rende invalida. Infatti, elemento strutturale della sentenza ex art. 281- sexies c.p.c. è la contestualità tra dispositivo letto in udienza e motivazione, cosicché il giudice può motivare solo contestualmente. Se lo fa successivamente la sua motivazione è irricevibile e pertanto irrilevante, in quanto estranea all’atto processuale ormai compiuto. Se la motivazione non è contestuale la sentenza è nulla. La sentenza impugnata, conclude il Collegio, è nulla per mancanza strutturale di motivazione. Per tali ragioni, la S.C. ha accolto i primi due motivi, dichiarato assorbiti gli altri, cassato la sentenza impugnata e rinviato al Tribunale in persona di diverso magistrato.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 9 dicembre 2014 – 30 marzo 2015, n. 6394 Presidente Salmè – Relatore Vivaldi Motivi della decisione Con i primi due motivi il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per omessa motivazione e per violazione del modello previsto dall'art. 281 sexies cpc art. 360 n. 4 cpc . Le censure sono fondate per le ragioni che seguono. I dati processuali rilevanti e incontroversi sono i seguenti la causa espressamente fu definita ex art. 281 sexies cpc, il dispositivo della sentenza venne letto in udienza, la motivazione non venne esposta contestualmente ma depositata due giorni dopo. Il ricorrente parla di abnormità della fattispecie per poi precisare il motivo come nullità della sentenza per violazione del modello previsto dall'art. 281 sexies c.p.p. . Va innanzitutto esclusa l'ipotesi dell'abnormità. Non ogni difformità dal modello legale genera abnormità. L'atto processuale è riconoscibile come sentenza e produce gli effetti tipici delle sentenze e non crea nessuna situazione di stallo processuale. Pertanto, non può parlarsi di abnormità né sotto il profilo strutturale né sotto il profilo funzionale. Eliminato tale equivoco, occorre vedere se la sentenza certamente non conforme al tipo di sentenza ex art. 281 sexies cpc - può farsi rientrare nel tipo ordinario di sentenza. Tale operazione concettuale trova un ostacolo in un argomento insormontabile il dispositivo è stato letto in udienza. La parte essenziale della sentenza è il dispositivo. La sentenza può esistere senza motivazione, non può esistere senza dispositivo. Pertanto, i tipi di sentenza ordinario o ex art. 281 sexies cpc vanno determinati in base al dispositivo se letto in udienza o depositato in cancelleria. Invece, ai fini della definizione del tipo di sentenza non conta la motivazione se letta in udienza o depositata successivamente . Tale conclusione è intrinsecamente coerente ed è congruente con i dati normativi. Gli effetti della sentenza si producono al momento della pubblicazione del dispositivo, ed è in quel momento che si consuma il potere decisorio del giudice. Da questa conclusione derivano alcune inferenze giuridiche. Una sentenza invalida ex art. 281 sexies cpc non può convertirsi in una sentenza valida secondo il modello ordinario. L'assoluta eterogeneità dei modelli preclude questa operazione interpretativa. Oltretutto, neppure in questo modo si potrebbe affermare la validità della sentenza, posto che la difformità rispetto al modello ordinario di sentenza sarebbe ugualmente vistosa. La seconda inferenza ci porta direttamente alle conclusioni dell'argomento la sentenza impugnata è sussumibile sotto il tipo dell'art. 281 sexies cpc, ma presenta una difformità strutturale che la rende invalida. Infatti, un elemento strutturale indefettibile della sentenza ex 281 sexies cpc è la contestualità tra dispositivo letto in udienza e motivazione. Questa contestualità nell'intento del legislatore – tradottosi in una norma di agevole interpretazione quale appunto quella dell'art. 281 sexies cpc - significa che con la lettura del dispositivo il giudice ha consumato non solo il suo potere decisorio, ma anche quello motivazionale. In altri termini, in base alla norma citata, il giudice può motivare solo contestualmente. Se lo fa successivamente la sua motivazione è irricevibile e pertanto irrilevante, in quanto estranea alla struttura dell'atto processuale ormai compiuto. In definitiva, il caso in esame non va inquadrato né nell'atto abnorme, né in una sentenza di tipo ordinario comunque difforme da tale modello. Va invece inquadrata nel tipo di sentenza ex art. 281 sexies cpc, nulla per mancanza strutturale potremmo dire, grafica di motivazione. Gli ulteriori motivi restano assorbiti. La sentenza è, dunque, cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è rimessa per nuovo esame al Tribunale di Grosseto in persona di diverso magistrato. Le spese sono rimesse al giudice del rinvio. P.Q.M. Accoglie i primi due motivi. Dichiara assorbiti gli altri. Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Grosseto in persona di diverso magistrato.