La competenza in caso di opposizione a decreto ingiuntivo e riorganizzazione degli uffici giudiziari

L’opposizione a decreto ingiuntivo emesso dalla sezione distaccata del tribunale prima della sua soppressione, deve essere proposta innanzi al tribunale che ne costituiva la sede principale, anche nel caso in cui la porzione del territorio della sede distaccata soppressa sia stata attribuita al circondario di un tribunale diverso.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6276/15 depositata il 27 marzo. Il caso. Il Tribunale di Latina rigettava l’eccezione di litispendenza proposta dalla parte convenuta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso dal giudice della sezione distaccata di Gaeta il 12 luglio 2013, la quale sosteneva che un identico giudizio di opposizione era stato precedentemente instaurato dall’ingiunto dinanzi al Tribunale di Cassino il 22 ottobre 2013. Il giudice riteneva che, poiché la pendenza della lite è determinata dalla data di notificazione del decreto ingiuntivo che retroagisce alla data del suo deposito, la lite si sarebbe dovuta considerare come pendente dinanzi al Tribunale di Latina adito, poiché al momento del deposito del decreto ingiuntivo presso la sezione distaccata di Gaeta, quest’ultima faceva parte della circoscrizione del Tribunale di Latina. Avverso tale provvedimento, l’opponente propone regolamento di competenza avanti alla Cassazione per violazione dell’art. 39, comma 1, c.p.c., in quanto il giudice avrebbe dovuto prendere atto che la causa pendente presso il Tribunale di Cassino era stata instaurata precedentemente a quella pendente dinanzi al Tribunale di Latina. La pendenza del giudizio di opposizione a decreto. I giudici di legittimità richiamano l’art. 643, ultimo comma, c.p.c. secondo il quale la notificazione del decreto ingiuntivo determina la pendenza della lite, ma retroagisce alla data di deposito del ricorso. La data di notificazione degli atti di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è, di conseguenza, inconferente ai fini della determinazione del momento della pendenza della lite. La competenza funzionale del giudice che ha emesso il decreto. A ciò si aggiunga che l’art. 645 c.p.c. dispone che l’opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta dinanzi all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con ciò stabilendo un criterio di competenza funzionale e non derogabile, nemmeno per ragioni di continenza o connessione. La soppressione di sezioni distaccate. Per quanto riguarda l’organizzazione degli uffici giudiziari, altro tema rilevante nel caso di specie, deve essere citato il d.lgs. n. 155/2012 che ha disposto la soppressione della sezione distaccata di Gaeta, facente parte del Tribunale di Latina, con attribuzione della relativa porzione di territorio al Tribunale di Cassino, con decorrenza 13 settembre 2013. Il d.lgs. in parola è stato modificato dal d.lgs. n. 14/2014 con cui è stato fissato in sede normativa un principio già consolidato in termini giurisprudenziali e relativo ai rapporti tra sezione distaccata e sede principale del medesimo tribunale, che afferma che le sezioni distaccate dei tribunali costituiscono mere articolazioni interne del medesimo ufficio giudiziario, prive di rilevanza esterna, con la conseguenza che i rapporti tra sede principale e sezione distaccata non possono dar luogo a questioni di competenza, e ciò anche nel caso in cui le porzioni di territorio relative alle sedi distaccate soppresse siano attribuite a tribunali diversi da quelli che ne erano l’originaria sede principale. È la situazione che si è verificata nel caso di specie con l’attribuzione della porzione di territorio della sezione distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina, a far data dal 13 settembre 2013, al circondario del Tribunale di Cassino. Il principio sancito dalla Cassazione. La Suprema Corte afferma dunque il principio di diritto per cui, ai sensi dell’art. 9, d.lgs. n. 155/2012, come integrato dal d.lgs. n. 14/2014, l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso dalla sezione distaccata del tribunale prima della sua soppressione, deve essere proposta innanzi al tribunale che ne costituiva la sede principale, anche nel caso in cui la porzione del territorio della sede distaccata soppressa sia stata attribuita al circondario di un tribunale diverso. Per questi motivi, la Suprema Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 14 gennaio – 27 marzo 2015, n. 6276 Presidente Finocchiaro – Relatore Barreca Fatto e diritto 1. Il Tribunale di Latina, con ordinanza del 20 marzo 2014, rigettava l'eccezione di litispendenza proposta da C.P. nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 265/13, emesso dal giudice presso la sezione distaccata di Gaeta in data 12 luglio 2013. La P., parte opposta, aveva dedotto la litispendenza con identico giudizio di opposizione , che assumeva essere stato preventivamente instaurato avverso lo stesso decreto ingiuntivo, introdotto dall'ingiunto, G.M., dinanzi il Tribunale di Cassino. Il Tribunale di Latina ha ritenuto che, poiché la pendenza della lite è determinata dalla data di notificazione del decreto ingiuntivo che retroagisce alla data del suo deposito, la lite si sarebbe dovuta considerare pendente, nel caso di specie, dinanzi al Tribunale di Latina al momento di tale deposito, poiché effettuato presso la sezione distaccata di Gaeta, che, all'epoca, faceva parte della circoscrizione del Tribunale di Latina. Pertanto, sarebbe irrilevante la preventiva notificazione dell'atto di opposizione allo stesso decreto ingiuntivo da parte del M. dinanzi al Tribunale di Cassino. Il Tribunale ha aggiunto che, comunque, non si verterebbe in un'ipotesi di vera e propria litispendenza poiché il Tribunale di Cassino non sarebbe il giudice funzionalmente competente a trattare l'opposizione a decreto ingiuntivo, essendo stato questo emesso, come detto, da un giudice della sezione distaccata prima della sua soppressione del Tribunale di Latina. 2. Avverso l'ordinanza C.P. propone regolamento di competenza, per violazione dell'art. 39, comma primo, cod. proc. civ. L'intimato non si difende. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte in data 8 ottobre 2014, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria. 3. La ricorrente lamenta violazione dell'art. 39, comma primo, cod. proc. civ., in tema di litispendenza, perché il Tribunale di Latina avrebbe dovuto prendere atto, controllando la data di introduzione dei due giudizi di opposizione, che la causa pendente dinanzi al Tribunale di Cassino era stata instaurata prima della causa pendente dinanzi allo stesso Tribunale di Latina. Pertanto, a detta della ricorrente in ossequio alla giurisprudenza di legittimità, avrebbe dovuto dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal suo ruolo. Sottolinea che le due cause sono identiche, essendo identici gli atti introduttivi che sono identiche le istanze presentate nei due giudizi che identica è la data di notificazione, ma che il cronologico di notificazione UNEP per il Tribunale di Cassino è precedente. 3.1. Il motivo è infondato. Risulta dallo stesso ricorso che il decreto ingiuntivo è stato emesso dal Tribunale di Latina, sezione distaccata di Gaeta, previo deposito presso lo stesso ufficio del relativo ricorso monitorio. Orbene, l'art. 39 cod. proc. civ. prevede, all'ultimo comma, che la prevenzione è determinata dalla citazione ovvero dal deposito del ricorso. Poiché, ai sensi dell'art. 643, ult. co ., cod. proc. civ. la notificazione del decreto ingiuntivo determina la pendenza della lite, ma questa retroagisce alla data di deposito del ricorso cfr. Cass. S.U. n. 20596/07, nonché Cass. ord. n. 6511/12, secondo cui Nel caso di continenza tra una causa introdotta col rito ordinario ed una introdotta col rito monitorio, ai fini dell'individuazione del giudice preventivamente adito, il giudizio introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo deve ritenersi pendente alla data di deposito di quest'ultimo, trovando applicazione il criterio di cui all'ultimo comma dell'art. 39 cod. proc. civ., come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, senza che rilevi la circostanza che l'emissione del decreto e la sua notifica siano avvenuti successivamente, agli effetti dell'art. 643, terzo comma, cod. proc. civ , non sono fondati i rilievi della ricorrente che fanno leva sulle date di notificazione degli atti di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ. La notificazione di questi atti è, nel giudizio introdotto ai sensi degli artt. 633 e seg. cod. proc. civ., del tutto irrilevante al fine di determinare il momento di pendenza della lite, così come è irrilevante lo stato -più o meno avanzato nel quale ciascuno dei due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo si trova. Peraltro, come pure rilevato nel provvedimento impugnato, l'art. 645 cod. proc. civ., disponendo che l' opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta dinanzi all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha stabilito una competenza funzionale e non derogabile, neanche per ragioni di continenza o di connessione cfr., da ultimo, tra le tante, Cass. ord. n. 15052/11 . Ne consegue che il giudizio di opposizione si sarebbe dovuto instaurare presso la stessa sezione distaccata di Gaeta. 3.2. Nelle more tra l'emissione del decreto ingiuntivo 12 luglio 2013 e la notificazione dell'opposizione ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ. 22 ottobre 2013 ha acquistato efficacia il decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155 Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011 n. 148 in forza del quale, con decorrenza 13 settembre 2013, è stata soppressa la sezione distaccata di Gaeta, facente parte del Tribunale di Latina, e la porzione di territorio corrispondente alla sezione distaccata di Gaeta è stata attribuita al circondario del Tribunale di Cassino come da tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo n. 155 del 2012, che ha sostituito la tabella A allegata al regio_ decreto 30 gennaio 1941 n. 12 poi sostituita dalla tabella di cui all'allegato II al decreto legislativo 19 febbraio 2014 n. 14, su cui infra . L'art. 9 del decreto legislativo n. 155 del 2012, contenente la disciplina transitoria, ha previsto all'originario secondo comma che fino alla data di entrata in vigore del provvedimento normativo il processo si considera pendente dinanzi all'ufficio giudiziario destinato alla soppressione . Con l'art. 8 del decreto legislativo 19 febbraio 2014 n. 14 Disposizioni correttive, integrative e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012 n. 155 e 7 settembre 2012 n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari , entrato in vigore il 28 febbraio 2014, sono stati inseriti all'art. 9 del decreto legislativo n. 155 del 2012 i seguenti commi 2-bis. La soppressione delle sezioni distaccate di tribunale non determina effetti sulla competenza per i procedimenti civili e penali pendenti alla data di efficacia di cui all' articolo 11, comma 2, i quali si considerano pendenti e di competenza del tribunale che costituisce sede principale . omissis . 2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica anche nei casi di nuova definizione, mediante attribuzione di porzioni di territorio, dell'assetto territoriale dei circondari dei tribunali diversi da quelli di cui all'articolo 1 . omissis . Con tali ultime disposizioni di legge si è fissato per via normativa un principio già affermato da questa Corte quanto ai rapporti tra sezione distaccata e sede principale di tribunale cfr. Cass. n. 19411/10, nel senso che le sezioni distaccate di tribunale costituiscono articolazioni interne del medesimo ufficio giudiziario di tribunale e, in quanto tali, prive di rilevanza esterna, con la conseguenza che i rapporti tra sede principale e sezione distaccata non possono mai dare luogo a questioni di competenza e lo si è esteso alla situazione in cui, per effetto del nuovo assetto territoriale dei circondari di tribunale, risultante dai provvedimenti su menzionati, le porzioni di territorio relative alle sedi distaccate di determinati tribunali siano state attribuite a tribunali diversi da quelli che ne erano l'originaria sede principale. Quest'ultima situazione si è venuta a determinare nel caso di specie, in cui la porzione di territorio della sede distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina, soppressa a far data dal 13 settembre 2013, è stata attribuita al circondario del Tribunale di Cassino. Le norme di nuova introduzione, appena esposte, vanno coordinate con le altre, sopra richiamate, per le quali la prevenzione, ai sensi dell'art. 39, ult. co ., cod. proc. civ. è determinata dal deposito del ricorso ed anche il giudizio introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo deve ritenersi pendente alla data di deposito di quest'ultimo, senza che rilevi la circostanza che l'emissione del decreto e la sua notifica siano avvenuti successivamente, agli effetti dell'art. 643, terzo comma, cod. proc. civ. Va perciò affermato il seguente principio di diritto Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155, come integrato dall'art. 8 decreto legislativo 19 febbraio 2014 n. 14, l'opposizione al decreto ingiuntivo, emesso dalla sezione distaccata di tribunale prima della sua soppressione, si propone davanti al tribunale che ne costituiva la sede principale, anche nel caso che, a decorrere dal 13 settembre 2013 data di efficacia del decreto legislativo n. 155 del 2012 , la porzione del territorio della sede distaccata soppressa sia stata attribuita al circondario di un tribunale diverso . Pertanto, l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso dalla sezione distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina, soppressa a far data dal 13 settembre 2013, correttamente è stata proposta davanti al Tribunale di Latina, anche se la porzione del territorio della sede distaccata di Gaeta è stata attribuita al circondario del Tribunale di Cassino. Il giudizio si considera pendente presso la sede principale del Tribunale di Latina dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. In conclusione, il ricorso va rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità perché l'intimato non si è difeso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso nulla sulle spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, il giorno 14 gennaio 2015, nella camera di consiglio della sesta sezione civile 3 della Corte suprema di cassazione.