Il terzo che paga il debito si surroga nella garanzia ipotecaria

La garanzia ipotecaria si trasferisce sul prezzo realizzato dalla vendita dell'immobile originariamente ipotecato. Qualora la surrogazione di un creditore ipotecario venga fatta valere nel processo esecutivo con intervento dopo la vendita del bene ipotecato e l'emissione del decreto di trasferimento, il creditore che si è surrogato all'originario creditore ipotecario partecipa alla distribuzione della somma ricavata in ragione del diritto di prelazione già spettante a quest'ultimo senza necessità di annotazione della vicenda modificativa.

Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6082/15 depositata il 26 marzo. Il caso. Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare, il creditore ipotecario attivava opposizione avverso l'ordinanza con cui veniva approvato il piano di riparto. Il piano di riparto riconosceva privilegio ipotecario in favore di un terzo intervenuto che aveva pagato il debito oggetto di esecuzione in favore di un istituto di credito così surrogandosi per legge nel privilegio ipotecario della banca. Uno dei creditori concorrenti, aveva eccepito la tardività dell'annotazione della surrogazione legale rilevando la decadenza del medesimo diritto. Il Tribunale rigettava l'opposizione ed affermava che il mutamento soggettivo avvenuto all'interno di un processo di esecuzione determinava il subingresso del creditore nella prelazione e non necessita di annotazione. Il creditore opponente ha proposto ricorso per cassazione. Restrizione e surrogazione di ipoteca. Nel corso del processo esecutivo, in ragione di provvedimenti del g.e., l'ipoteca era stata ridotta con conseguente annotazione. Nelle ipotesi di annotazione della restrizione di ipoteca, osservano i giudici di legittimità, si verifica un fenomeno assimilabile alla surrogazione reale. La surrogazione reale, implica la sostituzione dell'immobile oggetto della garanzia ipotecaria immobile con un nuovo oggetto moneta . Pertanto, attraverso la vendita dell'immobile, l'ipoteca decade e l'immobile può essere trasferito libero da pesi, ma il creditore ipotecario potrà far valere il privilegio sul ricavato derivante dalla vendita. La prelazione rimane anche nel caso in cui il creditore privilegiato sia intervenuto tardivamente nella procedura. Dunque, come nel caso di specie, l'intervento nella procedura esecutiva effettuato dal creditore ipotecario dopo la vendita dei beni, non implica estinzione del privilegio che si trasferisce ed è attivabile sul valore di realizzo. Ovviamente, a seguito della vendita, l'ipoteca verrà cancellata ma tanto non inficia il privilegio originario. Estinzione dell'ipoteca. L'efficacia dell'iscrizione di ipoteca, cessa se l'iscrizione non sia rinnovata entro vent'anni dalla sua data, a nulla rilevando che tale termine spiri in pendenza del processo di esecuzione, a meno che non sia già stato emesso - prima della scadenza di detto termine ventennale - il decreto di trasferimento del bene ipotecato. Dunque, chiarisce la Cassazione, la garanzia ipotecaria sussiste per vent'anni e se cessa prima del decorso del detto termine, si trasferisce in favore del creditore e si fa valere sul prezzo di realizzo. In tali circostanze, il creditore garantito, proprio a causa della vendita, sarà nella materiale impossibilità di annotare l'ipoteca che si estingue automaticamente. In definitiva, la Cassazione rigettando tutti i motivi di ricorso, ha statuito che, qualora la surrogazione di un creditore ipotecario venga fatta valere nel processo esecutivo con intervento dopo la vendita del bene ipotecato e l'emissione del decreto di trasferimento, il creditore che si è surrogato all'originario creditore ipotecario partecipa alla distribuzione della somma ricavata in ragione del diritto di prelazione già spettante a quest'ultimo senza necessità di annotazione della vicenda modificativa.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 27 novembre 2014 26 marzo 2015, n. 6082 Presidente Salmè – Relatore Barreca Svolgimento del processo 1. Con sentenza depositata l'8 dicembre 2011, il Tribunale di Bologna ha rigettato l'opposizione proposta, ai sensi degli artt. 617 e 512 cod. proc. civ., da UniCredit Leasing s.p.a. già denominata Locat s.p.a. creditore ipotecario intervenuto nelle procedure esecutive riunite n. 370/2000 e n. 23/2001 R.G. E. del Tribunale di Bologna, la prima nei confronti di F.F. e Fe.Fa. e la seconda nei confronti soltanto di F.F. avverso l'ordinanza con la quale è stato approvato il progetto di distribuzione, risolvendo un incidente introdotto ai sensi dell'art. 512 cod. proc. civ Con l'ordinanza opposta il giudice dell'esecuzione -per quanto ancora qui rileva aveva riconosciuto il privilegio ipotecario in favore di T.P. , creditrice intervenuta in data 26 settembre 2008, in quanto surrogatasi di diritto ai sensi dell'art. 1203, comma 1 n. 3, cod. civ. al creditore ipotecario Banca Popolare dell'Emilia Romagna, per effetto del pagamento del credito vantato da quest'ultima nei confronti della F. s.p.a. per la somma complessiva di Euro 361.518,34, con subentro nella prelazione ipotecaria della banca sui beni dei fideiussori F.F. e Fe.Fa. , oggetto di pignoramento e, quindi, di vendita coattiva. 1.1. L'opponente aveva dedotto che la T. aveva annotato tardivamente la surroga a margine delle iscrizioni ipotecarie, solo il 18 novembre 2008, quando le ipoteche non erano più esistenti essendo intervenuta restrizione a seguito della vendita di alcuni beni disposta in sede di esecuzione forzata, con la conseguenza che l'annotazione sarebbe stata inefficace e comunque inopponibile ai creditori concorrenti, tra cui UniCredit Leasing s.p.a., che era stata esclusa dalla ripartizione in quanto creditrice ipotecaria di grado successivo. Secondo l'opponente, essendo mancata la tempestiva annotazione, avente efficacia costitutiva ai fini del subingresso nella causa di prelazione ai sensi dell'art. 2843 cod. civ., il giudice non avrebbe dovuto riconoscere il privilegio ipotecario nei confronti di T.P. . Quest'ultima aveva resistito, rilevando che l'annotazione ha effetti costitutivi soltanto nell'ambito della variazione soggettiva del rapporto obbligatorio, non anche in sede di distribuzione della somma ricavata dalla vendita coattiva, laddove avrebbe soltanto l'effetto di identificare il soggetto cessionario del credito e della garanzia. Secondo l'opposta, la restrizione ipotecaria non avrebbe avuto alcun effetto sui beni oggetto di espropriazione, essendosi automaticamente trasferito il privilegio ipotecario sul ricavato della vendita all'asta. Nel giudizio si era costituita anche la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, svolgendo domande, poi dichiarate inammissibili dal Tribunale -in questa sede non più rilevanti. 1.2. Il Tribunale ha richiamato i precedenti di questa Corte n. 17644/07, n. 6013/08 e n. 17036/11, al fine di affermare che il mutamento soggettivo del creditore in pendenza di processo esecutivo non richiede l'annotazione ai sensi dell'art. 2843 cod. civ. per il subingresso del nuovo creditore nella causa di prelazione. Ha quindi confermato il provvedimento del giudice dell'esecuzione, condannando l'opponente UniCredit Leasing s.p.a. al pagamento delle spese di lite. 2. Avverso la sentenza UniCredit Leasing s.p.a. propone ricorso straordinario affidato a tre motivi. T.P. resiste con controricorso. Gli altri intimati non si difendono. Motivi della decisione 1. Col primo motivo del ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2843 cod. civ., 2878 cod. civ. e 2916 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. La ricorrente espone che la creditrice T.P. è intervenuta nelle procedure esecutive a seguito di surroga nei diritti della BPER, ma ha annotato la surroga soltanto in data 18 novembre 2008, quando già, a seguito di successive restrizioni specificamente indicate in ricorso , era cessata l'iscrizione delle due ipoteche n. 182/2000 e n. 183/2000, accese in favore del menzionato istituto di credito, quanto ai beni immobili oggetto delle esecuzioni immobiliari salvo che per un immobile facente parte del lotto n. 1 che l'art. 2878 cod. civ. stabilisce che l'ipoteca si estingue, tra l'altro, a seguito della cancellazione dell'iscrizione e la restrizione d'ipoteca altro non è che una parziale cancellazione, poiché elide il vincolo ipotecario relativamente ai beni che ne sono oggetto che perciò la situazione dell'intervenuta T. sarebbe da considerare come quella di un intervento in una procedura, esecutiva pendente, in forza di surroga non annotata a margine dell'iscrizione ipotecaria del surrogante. Dato ciò, la ricorrente critica la decisione di merito, rilevando che il Tribunale ha riportato un passo della motivazione della sentenza di questa Corte n. 6013/08, in cui viene richiamato il precedente costituito da Cass. n. 17644/07, ma non avrebbe ben considerato la portata di quest'ultimo, sul quale la ricorrente invece si sofferma. Quindi, conclude nel senso che, con tale pronuncia, la Corte avrebbe ribadito il principio di diritto per il quale, in sede di esecuzione immobiliare, l'annotazione della surroga o della cessione del credito a margine dell'ipoteca è necessaria ed indispensabile ex art. 2843 cod. civ. affinché il trasferimento della prelazione sia opponibile ai creditori concorrenti, ma non è soggetta alla regola di inefficacia di cui all'art. 2916 cod. civ. e perciò è efficace nei confronti dei creditori concorrenti anche se abbia ad intervenire dopo il pignoramento. La ricorrente osserva che questo principio si connette ad un orientamento consolidato della Corte di Cassazione, espresso in numerose pronunzie alcune richiamate in ricorso , che attribuisce valore costitutivo all'annotazione del trasferimento dell'ipoteca contemplata dall'art. 2843 cod. civ. e che, per tale principio, il trasferimento della prelazione ipotecaria in favore della T. non sarebbe opponibile ai creditori concorrenti poiché la nota per annotazione è stata presentata alla Conservatoria quando già era venuta meno e cessata, per le intervenute restrizioni, l'iscrizione ipotecaria sui beni oggetto delle due esecuzioni immobiliari riunite. Nella parte finale del primo motivo, la ricorrente rileva come la sentenza impugnata sia difforme dal citato orientamento, ribadito da Cass. n. 17644/07, dal quale peraltro si sarebbe discostato -ma soltanto nella parte finale della sua motivazione, quindi in termini contraddittori il precedente di cui a Cass. n. 6013/08, riportato in sentenza. La ricorrente nota, infine, come sia irrilevante l'altro precedente citato dal Tribunale, poiché inerente la diversa questione della necessità dell'insinuazione al passivo da parte del creditore cessionario a seguito di cessione effettuata dopo la dichiarazione di fallimento. 1.1. Col secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2843 e 2878 cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ La ricorrente deduce che, ove si volesse ritenere che la sentenza abbia presupposto una valida, efficace ed opponibile ai creditori concorrenti annotazione della surrogazione, sarebbe viziata per violazione degli articoli di legge indicati, perché l'annotazione prescritta dall'art. 2843 cod. civ. deve avvenire in margine all'iscrizione dell'ipoteca e quindi non sarebbe possibile e configurabile allorché l'iscrizione ipotecaria sia venuta meno e sia cessata a seguito di cancellazione e perché l'art. 2878 cod. civ. stabilisce, appunto, che l'ipoteca si estingue, tra l'altro a seguito della cancellazione, cui è equivalente la restrizione, in quanto cancellazione parziale. 1.2. Col terzo motivo di ricorso si deduce il vizio di omessa o comunque insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., per non avere il Tribunale espresso alcuna valida motivazione in punto di sussistenza, nel caso di specie, di una valida annotazione di surrogazione, opponibile ai creditori concorrenti, malgrado le precedenti restrizioni di ipoteca. 2. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, non meritano di essere accolti. È agevole sgomberare il campo dal secondo e dal terzo motivo di ricorso, osservando che la ratio decidendi della sentenza impugnata prescinde dall'annotazione della surrogazione effettuata dalla T. . Peraltro, è la stessa ricorrente che subordina la proposizione di entrambi i motivi all'ipotesi in cui si dovesse ritenere che il Tribunale abbia posto a fondamento della decisione un'annotazione della surrogazione valida ed opponibile ai creditori concorrenti. Questa eventualità va esclusa. 1.1. Il Tribunale ha richiamato il precedente di questa Corte n. 6013/08, che si è occupato di un caso in cui l'annotazione era mancata. Il caso concreto di cui a tale precedente ha in comune col presente un dato di fatto fondamentale che, pur non essendo stato esplicitamente valorizzato dal giudice a quo, ne rende la decisione conforme a diritto ed immune dai vizi denunciati col primo motivo del ricorso. Il dato di fatto è costituito dalla circostanza -su cui insiste la ricorrente, ma che, per contro, non le giova che, al momento dell'intervento spiegato dalla T. in data 26 settembre 2008, l'ipoteca iscritta sugli immobili pignorati in favore dell'istituto di credito cui la T. si è surrogata Banca Popolare dell'Emilia Romagna si era estinta ed il diritto del creditore ipotecario si era oramai risolto nel diritto di partecipare alla distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita coattiva dei beni pignorati in ragione del grado della sua prelazione, assicurato dall'originaria iscrizione. In particolare, al momento dell'intervento della creditrice surrogatasi all'istituto di credito, erano già state eseguite le annotazioni relative alle restrizioni disposte con i decreti di trasferimento secondo quanto si legge in ricorso le annotazioni nn. 5544/2007 e 5545/2007 con riguardo ai beni di cui al lotto n. 3 e le annotazioni nn. 9975/2007 e 9976/2007 con riguardo ai beni di cui al lotto n. 11 . La restrizione di ipoteca altro non è -come pure nota la ricorrente che una fattispecie di estinzione parziale. Nel caso di specie si è avuta restrizione per la causa di estinzione dell'ipoteca individuata dal n. 7 dell'art. 2878 cod. civ. pronunzia del provvedimento che trasferisce all'acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche . Nella fattispecie di estinzione totale o restrizione per estinzione parziale si determina peraltro un fenomeno che, come sottolineato dalla dottrina, pur non essendo del tutto coincidente con la surrogazione reale, propria od impropria, è ad essa assimilabile. La surrogazione reale presuppone infatti che l'ipoteca permanga ma si trasferisca sul valore pecuniario del bene che era l'oggetto originario della garanzia si tratti di surrogazione reale, definita anche impropria pretium succedit in locum rei , ovvero di surrogazione reale definita propria che si realizza quando il bene perito si ricostruisce o si ripristina utilizzando l'indennità pagata per il perimento , essa comporta sempre che l'ipoteca permanga, pur essendone modificato l'oggetto. La vendita coattiva determina l'estinzione dell'ipoteca, per come è detto dal citato art. 2878 n. 7 cod. civ. in questo caso, la garanzia reale sul bene immobile subastato viene meno in conseguenza dell'effetto purgativo della vendita e dell'ordine di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie contenuto nel decreto di trasferimento ai sensi dell'art. 586 cod. proc. civ. tuttavia, il creditore ipotecario ha diritto di partecipare alla distribuzione della somma ricavata in ragione del suo diritto di prelazione, nel grado assicurato dall'originaria iscrizione. Gli artt. 566 cod. proc. civ. e 179 disp. att. cod. proc. civ. sono espressione di questa vicenda necessaria dell'ipoteca e del processo di espropriazione, che si colloca nel momento in cui il bene espropriato è stato già convertito in denaro anche i creditori iscritti che non siano intervenuti nella fase della liquidazione, ed intervengano perciò tardivamente, hanno tuttavia diritto di concorrere alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione”, purché l'intervento preceda l'udienza prevista dall'art. 596 cod. proc. civ Evidentemente, se l'intervento si colloca dopo la vendita del bene ipotecato, esso è fatto in un momento in cui l'ipoteca sul bene si è già estinta ed il diritto ipotecato è oramai rappresentato dal suo valore, che si realizza sul ricavato dalla vendita forzata. Pertanto, è corretto il corollario che la ricorrente trae dall'annotazione delle restrizioni sopra indicate, vale a dire l'avvenuta estinzione delle ipoteche iscritte con i nn. 182/2000 e 183/2000 reg. part. accese a favore della Banca Popolare dell'Emilia Romagna quanto ai beni immobili aggiudicati, già oggetto delle esecuzioni immobiliari con la sola eccezione, per l'ipoteca n. 182/2000, dell'iscrizione relativa all'immobile, non ancora venduto, del lotto n. 1 . Tuttavia, il rapporto ipotecario non si estingue, in quanto la garanzia reale si trasferisce sul ricavato della vendita del bene ipotecato e la prelazione ipotecaria si trasferisce sul prezzo. 2.2. Nel momento in cui si attua la surrogazione esecutiva, vengono meno l'iscrizione ipotecaria sul bene e gli oneri a questa connessi. Giova richiamare al riguardo le sentenze che questa Corte ha pronunciato in tema di durata dell'efficacia della iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 2847 cod. civ. e di applicazione di questa norma in pendenza di processo esecutivo. Sia il precedente costituito da Cass. n. 7570/11 che focalizza l'attenzione sulle differenze di disciplina tra l'esecuzione individuale e le procedure concorsuali che quello costituito da Cass. n. 7498/12 che si occupa specificamente del processo esecutivo hanno affermato che l'efficacia dell'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 2847 cod. civ., cessa se l'iscrizione non sia rinnovata entro vent'anni dalla sua data, a nulla rilevando che tale termine spiri in pendenza del processo di esecuzione, a meno che non sia già stato emesso prima della scadenza di detto termine ventennale il decreto di trasferimento del bene ipotecato. Il principio è immediata conseguenza del diritto di espropriare i beni vincolati a garanzia del suo credito che l'art. 2808, parte prima, cod. civ. attribuisce al creditore ipotecario. Questo diritto viene meno o meglio, si realizza e si attua naturaliter nel momento in cui il bene è espropriato, vale a dire trasferito coattivamente all'acquirente con l'emissione del decreto di trasferimento cfr. Cass. n. 7498/12, in motivazione . Pur permanendo il diritto del creditore ipotecario di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione”, di cui all'art. 2808, parte seconda, cod. civ., a seguito della vendita coattiva, è estinta, per come detto sopra, l'ipoteca sul bene, intesa come diritto di espropriare il bene, come diritto di seguito e come diritto all'iscrizione ipotecaria. Non è possibile pretendere dal creditore ipotecario la rinnovazione dell'iscrizione ai sensi dell'art. 2847 cod. civ., proprio perché egli non si può più avvalere, a questo scopo, del titolo ipotecario, tanto è vero che non potrebbe t nemmeno effettuare una nuova iscrizione ai sensi dell'art. 2848 cod. civ 2.3. Analogamente, dopo la vendita coattiva del bene ipotecato, non vi è spazio per l'applicazione dell'art. 2843 cod. civ. perché l'ipoteca sul bene e la sua iscrizione sono venute meno. Pertanto, l'effetto che il secondo comma della norma attribuisce all'annotazione della vicenda modificativa soggettiva su cui insiste la ricorrente e su cui si è soffermata la giurisprudenza richiamata in ricorso -, in particolare quanto alla trasmissione dell'ipoteca, non avrebbe modo di operare in quanto l'ipoteca sul bene si è estinta anche nei confronti del creditore ipotecario originario, salvo che per il diritto di partecipare alla distribuzione della somma ricavata con la preferenza già accordata dal grado ipotecario. 3. Il corollario dell'interpretazione degli artt. 2808, 2843, 2878 n. 7 cod. civ. fin qui esposta non è certo quello preteso dalla ricorrente. Se non vi è possibilità né necessità di annotare, ai sensi dell'art. 2843 cod. civ., la surrogazione vicenda modificativa qui rilevante -, dopo la pronunzia del provvedimento che trasferisce all'acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche, questo non può stare a significare che una surrogazione effettuata dopo tale momento privi il creditore che si surroga degli effetti della garanzia reale già spettante al creditore che viene surrogato. Piuttosto, la vicenda surrogatoria è, di per sé sola, sufficiente a trasmettere al creditore che si è surrogato il diritto, di cui è titolare l'originario creditore ipotecario, di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione. 3.1. Le considerazioni fini qui esposte sono in linea con la decisione assunta nel precedente costituito da Cass. n. 6013/08, richiamato nella sentenza impugnata. Va precisato che le stesse non si pongono in contrasto con la giurisprudenza di legittimità della quale sono espressione i numerosi precedenti richiamati in ricorso, come, da ultimo, Cass. 17644/07 cui vanno aggiunti Cass. n. 14003/04, relativo al processo esecutivo, nonché, tra gli altri, Cass. n. 5420/92, n. 9023/97, n. 4137/03, n. 3402/13, relativi alle procedure concorsuali , che riconoscono all'annotazione ai sensi dell'art. 2843 cod. civ. un effetto costitutivo nei rapporti con i terzi, includendo tra questi anche i creditori concorrenti. La questione affrontata da questi precedenti, relativa alle vicende del rapporto ipotecario in pendenza di processo esecutivo o di fallimento, presuppone l'attuale esistenza di un'iscrizione ipotecaria sul bene che ne è oggetto nel momento in cui la cessione, la surrogazione o gli altri atti dispositivi del credito sono fatti valere in sede processuale diversamente, invece, è accaduto nel caso di specie. Esula perciò dalla presente decisione il dibattito sulla correttezza dell'interpretazione maggioritaria dell'art. 2843, comma secondo, cod. civ. fatta propria dai precedenti su richiamati, ma non condivisa da quella parte della giurisprudenza di merito e della dottrina, che attribuisce all'annotazione della vicenda modificativa del rapporto ipotecario la funzione di pubblicità-notizia nei confronti dei creditori concorrenti in pendenza di processo esecutivo. A prescindere dalla preferenza accordata all'uno ovvero all'altro dei contrapposti orientamenti, essi presuppongono l'attuale esistenza dell'ipoteca sul bene e dell'iscrizione ipotecaria estinta la prima, ai sensi dell'art. 2878 n. 7 cod. civ., e cancellata la seconda, in adempimento dell'ordine di cancellazione dell'art. 586 cod. proc. civ., non vi è spazio per dibattere della necessità o meno dell'annotazione ai sensi dell'art. 2843 cod. civ In conclusione, va affermato che qualora la surrogazione di un creditore al creditore ipotecario venga fatta valere nel processo esecutivo con intervento dopo la vendita del bene ipotecato e l'emissione del decreto di trasferimento, il creditore che si è surrogato all'originario creditore ipotecario partecipa alla distribuzione della somma ricavata in ragione del diritto di prelazione già spettante a quest'ultimo senza necessità di annotazione della vicenda modificativa ai sensi dell'art. 2843 cod. civ Il primo motivo di ricorso è perciò infondato. Gli altri due motivi sono assorbiti. Il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida nell'importo di Euro 7.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.