L’avvocato si avventura fuori dalla sua circoscrizione: deve avere una base di appoggio

Il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all’atto di costituzione in giudizio, nel luogo dove ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 5897, depositata il 24 marzo 2015. Il caso. In relazione ad una controversia in materia di diritti reali, la Corte d’appello di Torino dichiarava inammissibile il gravame proposto contro la pronuncia del Tribunale di Novara, essendo stato proposto oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado. Dalla procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione di primo grado dai convenuti soccombenti risultava che questi avevano eletto domicilio presso lo studio di Milano dell’avvocato. Tuttavia, tale elezione di domicilio non aveva effetto per le notificazione nel procedimento instaurato presso un Tribunale diverso. Secondo i giudici, gli avvocati che esercitano il loro ufficio in un giudizio che si svolge fuori dalla circoscrizione del Tribunale a cui sono assegnati devono, all’atto di costituzione, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso. Se l’elezione di domicilio manca, esso si intende eletto presso la Cancelleria della stessa autorità giudiziaria. L’elezione di domicilio fatta era irrilevante, non avendo l’avvocato precisato a cosa corrispondesse l’indirizzo indicato. Perciò, in mancanza di elezione di domicilio, all’atto della costituzione in giudizio, da parte del legale, nella circoscrizione del Tribunale di Novara, la sentenza di primo grado era stata notificata presso la Cancelleria di quel Tribunale. I soccombenti ricorrevano in Cassazione, deducendo che non poteva essere ritenuta irrilevante l’elezione di domicilio effettuata dai convenuti nella comparsa di costituzione, a favore invece solo dell’elezione di domicilio risultante dalla procura alle liti presso lo studio del difensore. L’elezione di domicilio contenuta nell’atto introduttivo del giudizio o nella comparsa di costituzione sottoscritto dal difensore prevarrebbe sull’eventuale diversa elezione di domicilio contenuta nella procura, che è atto di parte, la cui firma viene seguita da quella del difensore per la sola autentica. Avvocato fuori sede. La Corte di Cassazione ricorda che il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all’atto di costituzione in giudizio, nel luogo dove ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria. Perciò, tale domicilio assume rilievo ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l’impugnazione, nonché per la notifica dell’atto di impugnazione. Invece, è irrilevante l’indicazione della residenza o l’elezione del domicilio fatta dalla parte stessa. Nel caso di specie, i convenuti, nella procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione di primo grado all’avvocato, avevano eletto domicilio presso lo studio del loro difensore. Invece, l’avvocato, del foro di Milano, all’atto della costituzione di primo grado, non aveva provveduto ad eleggere domicilio nel luogo in cui era posta la sede dell’autorità giudiziaria adita. Dati da inserire nell’elezione di domicilio. L’elezione di domicilio contenuta nell’intestazione della comparsa di costituzione di primo grado era stata ritenuta correttamente irrilevante, in quanto essa era riferibile ai soli convenuti e non al difensore e, in più, non era stata indicata la persona del domiciliatario. Gli Ermellini sottolineano che l’elezione di domicilio deve contenere, oltre alla dichiarazione di domicilio, anche l’indicazione della persona del domiciliatario. Di conseguenza, doveva ritenersi valida e idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione la notificazione della sentenza di primo grado effettuata nella Cancelleria del Tribunale di Novara. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 13 gennaio – 24 marzo 2015, n. 5897 Presidente Bursese – Relatore Matera Svolgimento del processo Con sentenza in data 30-10-2006 il Tribunale di Novara, Sezione Distaccata di Borgomanero, accogliendo in parte le domande proposte da B.R. nei confronti di T.G. e V.F. , dichiarava inesistenti in favore del fondo di proprietà dei convenuti il diritto di passo carraio e pedonale su un terreno di proprietà dell'attrice e il diritto di posa di tubazioni per il gas e, conseguentemente, condannava i convenuti ad astenersi dal passaggio ed a rimuovere le tubazioni condannava, inoltre, gli stessi convenuti a rimuovere la cassetta dell'ENEL. Avverso la predetta decisione proponevano appello il T. e la V. , con atto notificato il 16-11-2007. Con sentenza in data 18-2-2009 la Corte di Appello di Torino dichiarava inammissibile il gravame, in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, effettuata in data 6-11-2006 presso la Cancelleria del Tribunale. La Corte territoriale rilevava che dalla procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione di primo grado dai convenuti risultava che questi ultimi avevano eletto domicilio presso lo studio dell'avv. Enrico Covone, sito in via Bellini a Milano ma che tale elezione di domicilio non aveva effetto ai fini delle notificazioni nel procedimento instaurato presso un diverso Tribunale. Osservava, infatti, che, ai sensi dell'art. 82 R.D. 37/34, gli avvocati che esercitano il loro ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati devono, all'atto della costituzione in tale giudizio, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso e che, in mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la Cancelleria della stessa autorità giudiziaria. Aggiungeva che nessuna rilevanza poteva attribuirsi all'elezione di domicilio in via Stazione n. 70 Varallo Pombia , contenuta nell'intestazione della comparsa di costituzione di primo grado, non avendo l’avv. Covone precisato a cosa corrispondesse tale indirizzo, nel quale dagli atti risultava trovarsi l'abitazione dell'attrice. Nella specie, pertanto, secondo il giudice del gravame, non avendo l'avv. Covone eletto domicilio, all'atto della costituzione in giudizio, nella circoscrizione del Tribunale di Novara, correttamente la sentenza di primo grado era stata notificata presso la Cancelleria di tale Tribunale. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso T.G. e V.F. , sulla base di un unico motivo. B.R. ha resistito con controricorso. Motivi dlela decisione 1 Con l'unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 82 R.D. 37/34, 285 c.p.c. e 47 c.c. Deduce che la Corte di Appello ha errato nel ritenere irrilevante l'elezione di domicilio effettuata dai convenuti nella comparsa di costituzione in via Stazione n. 70 Varallo Pombia e ad attribuire rilievo solo all'elezione di domicilio risultante dalla procura alle liti presso lo studio del difensore. Sostiene, infatti, che l'elezione di domicilio contenuta nell'atto introduttivo del giudizio o nella comparsa di costituzione sottoscritto dal difensore, proprio in quanto proveniente da tale soggetto, prevale sulla eventuale diversa elezione di domicilio contenuta nella procura, la quale è atto di parte, la cui firma viene seguita da quella del difensore per la sola autentica. Rileva, pertanto, che la notifica della sentenza del Tribunale di Borgomanero del 12-10-2006, eseguita il successivo 6-11-2006 presso la Cancelleria di tale Tribunale, deve ritenersi giuridicamente inesistente e, comunque, inidonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione con la conseguenza che deve ritenersi la ritualità e tempestività dell'impugnazione, proposta entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata. 2 Il motivo è infondato. Questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che, ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 non abrogato, nemmeno per implicito, dalla l. n. 27 del 1997, artt. 1 e 6 , il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all'atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria. Ne consegue che tale domicilio assume rilievo ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l'impugnazione, nonché per la notifica dell'atto di impugnazione, rimanendo di contro irrilevante l'indicazione della residenza o anche l'elezione del domicilio fatta dalla parte stessa tra le tante v. Cass. Sez. Un. 15-7-1991 n. 7827 Cass Sez. Un. 5-10-2007 n. 20845 Cass. Sez. Un. 11-3-2008 n. 6419 Cass. 15-7-2008 n. 19440 Cass. 8-6-2012 n. 9298 . Nella specie, dall'esame diretto degli atti, consentito per la natura procedurale del vizio denunciato, risulta che i convenuti, nella procura alle liti rilasciata a margine della comparsa di costituzione di primo grado all'avv. Covone, hanno eletto domicilio presso lo studio del loro difensore. Al contrario, non risulta che l'avv. Covone, del foro di Milano, all'atto della costituzione nel giudizio di primo grado, abbia provveduto ad eleggere domicilio nel luogo in cui era posta la sede dell'autorità giudiziaria adita, ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82. E invero, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, nessuna rilevanza può essere attribuita, agli effetti considerati, all'elezione di domicilio in Varallo Pombia, via Stazione n. 70, contenuta nella intestazione della comparsa di costituzione di primo grado e ciò sia perché dalla formula usata T.G. e V.F. - rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Covone in forza di mandato a margine del presente atto ed elettivamente domiciliati in via Stazione n. 70 Varallo Pombia si evince chiaramente che tale elezione è riferibile ai convenuti e non al loro difensore, sia perché, in ogni caso, la stessa risulta incompleta, non indicando la persona del domiciliatario. L'elezione di domicilio, infatti, deve contenere, oltre alla dichiarazione di domicilio, anche l'indicazione della persona del domiciliatario sicché, in difetto di tali indicazioni, essa è priva di validità e non produce gli effetti previsti dal citato art. 82. Per le ragioni esposte, non avendo il procuratore dei convenuti, avv. Covone, del foro di Milano, provveduto all'elezione di domicilio nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale era in corso il processo, deve ritenersi valida e, quindi, idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, la notificazione della sentenza di primo grado effettuata nella Cancelleria del Tribunale sicché, essendo tale notificazione avvenuta il 6-11-2006, correttamente la Corte di Appello ha dichiarato inammissibile l'appello, proposto con atto notificato in data 16-11-2007. 3 Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese sostenute dalla controricorrente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.