Inerzia dell’Amministrazione, ma per confermare la multa bastano gli strumenti omologati

In caso di violazione dei limiti di velocità, l’art. 142, comma 6, c.d.s. prevede che per la determinazione dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate. Di conseguenza, sono superflue tutte le produzioni in giudizio diverse dal verbale di contestazione.

Lo afferma la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 4898, depositata l’11 marzo 2015. Il caso. Il tribunale di Tivoli confermava la pronuncia del gdp che, in sede di opposizione alla sanzione irrogata per violazione dell’art. 142, comma 8, c.d.s. superamento tra i 10 ed i 40 km/h dei limiti di velocità , aveva respinto l’opposizione e convalidato il provvedimento. L’attore ricorreva in Cassazione, deducendo che il giudice di merito non aveva considerato la sua doglianza sulla mancata produzione da parte dell’Amministrazione della documentazione idonea a provare la sussistenza della trasgressione contestata. In più, non aveva esaminato l’eccezione relativa alla mancata produzione della documentazione idonea alla prova della preventiva segnalazione del controllo della velocità. Mancata produzione dei documenti. Gli Ermellini affermano che, anche se sull’Amministrazione opposta grava l’onere della prova sugli elementi costitutivi dell’illecito, la mancata produzione di questi non implica l’automatico accertamento dell’infondatezza della trasgressione. Infatti, il giudizio in opposizione, disciplinato dagli artt. 22 e ss. l. n. 689/1981, non rappresenta la sede per valutare la legittimità del singolo provvedimento adottato, bensì quella per ricostruire l’intero rapporto sanzionatorio. In questa cornice, la mancata produzione documentale da parte da parte dell’Amministrazione non costituisce un ostacolo istruttorio tale da impedire al giudice di giungere comunque all’accertamento della fondatezza della sanzione irrogata. Il giudice ha, difatti, il potere di sopperire all’inerzia processuale dell’Amministrazione con i documenti già acquisiti e le prove integrative. Nello specifico caso della violazione dei limiti di velocità, l’art. 142, comma 6, c.d.s. prevede che per la determinazione dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate. Di conseguenza, sono superflue tutte le produzioni in giudizio diverse dal verbale di contestazione. Con un ulteriore motivo di ricorso, il ricorrente contestava al giudice di appello di aver attribuito al verbale di accertamento un’efficacia probatoria privilegiata che gli è impropria. Atto pubblico. La Corte di Cassazione ricorda che la natura dell’atto pubblico del verbale di contestazione non viene meno se il superamento del limite di velocità viene accertato mediante gli strumenti descritti all’art. 142 c.d.s., verificato nel caso di specie mediante il sistema SICV. Inoltre, neanche il valore di prova legale si presta ad essere affievolito dalla mancata produzione della documentazione fotografica o similare da parte dell’Amministrazione. La privilegiata efficacia probatoria delle risultanze delle installazioni o delle apparecchiatura utilizzate è suscettibile di opposizione solo qualora le circostanze, che devono essere allegate e debitamente provate dal ricorrente, siano idonee a dimostrarne un difetto di funzionamento. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva allegato tali circostanze. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 13 novembre 2014 – 11 marzo 2015, n. 4898 Presidente Bianchini – Relatore Falaschi Considerato in diritto Con ricorso notificato in data 16.01.2012 e depositato in data 25.01.2012 la CROCE ROSA ITALIANA ha impugnato la sentenza n. 232/2011 con cui il Tribunale di Tivoli, Sezione Distaccata di Palestrina, ha rigettato l'appello avverso la pronuncia del Giudice di Pace di Palestrina che in sede di opposizione alla sanzione irrogata per la violazione dell'art. 142, c.8, C.d.S. aveva respinto l'opposizione e per l'effetto convalidato il provvedimento. Il Ministero ha depositato `atto di costituzione' al solo fine di eventualmente partecipare all'udienza di discussione della causa. Il ricorso si articola su tre motivi. Il consigliere relatore, nominato a norma dell'art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all'art. 380 bis c.p.comma proponendo la reiezione del ricorso. Ritenuto in diritto Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.comma che di seguito si riporta `7 primi due motivi del ricorso possono trovare trattazione congiunta posto che con entrambi si lamenta la violazione e/o falsa applica ione dell'art. 23, comma 12, l. 6891198 1, da un lato, per non aver il giudice del gravame tenuto conto della doglianza relativa alla mancata produzione da parte dell’Amministrazione della documentazione idonea a provare la sussistenza della trasgressione contestata e, dall'altro, per non aver il giudice dell'impugnazione esaminato l'eccezione relativa alla mancata produzione della documenta ione idonea alla prova della preventiva segnalazione del controllo della velocità. Entrambe le doglianze paiono a questo relatore infondate. E' opportuno preliminarmente rilevare che se è vero che in capo all'Amministrazione opposta grava, a norma dell'art. 23, c.2, della legge citata, l'onere della prova circa gli elementi costitutivi dell'illecito, è pur vero che la mancata produzione degli stessi non implica l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione posto che, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte, il giudizio in opposizione disciplinato dagli art. 22 ss. l. 68911981 non rappresenta la sede per valutare la legittimità del singolo provvedimento adottato ma rappresenta la sede per la ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio in siffatto processo inquisitorio, la mancata produzione documentale da parte dell'Amministrazione non ha costituito un ostacolo istruttorio tale da impedire al giudice di giungere comunque all'accertamento della fondatezza della sanzione irrogata Cass., sez II, 17696/2007 Cass., set. II, 12393/2006 Cass., set. I, 14016/2002 , giacché l'art. 22, c.6, L 689/ 1981 consente al giudice di sopperire, a norma dell'art. 23, c.6, l. 689/ 1981, all'inerzia processuale dell Amministrazione con i documenti già acquisiti e le prove integrative, e, laddove l'opposizione riguardi la violazione dei limiti di velocità, l'art. 142, c.6, C.d.S. recita testualmente `per la determinazione dei limiti di velocità sono considerate fonte di prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate rendendo in tal modo superflue tutte le produzioni in giudizio diverse dal verbale di contestazione Cass., set. I, 7667/ 1997 . Col terzo e ultimo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e/ o falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 2700 comma comma e dell'art. 23, l. 689/ 1981 per aver il giudice del gravame attribuito al verbale di accertamento un'efficacia probatoria privilegiata che gli è impropria. La censura appare manifestamente infondata ove si consideri che la natura dell'atto pubblico del verbale di contestazione non viene meno nel caso in cui il superamento del limite di velocità venga acclarato tramite gli strumenti descritti all'art. 142 CC d. S. nel caso di specie accertato con il sistema SICV né il valore di prova legale si presta ad essere affievolito dalla mancata produzione della documenta & lt ione fotografica o similare da parte dell9Amministrazione Cass., se. II, 8675/2005 Cass., set. I, 23306/2004 Cass, sei I, 766711997 la privilegiata efficacia probatoria delle risultan& lt e delle installazioni o delle apparecchiature utilizzate per il rispetto del C. d. S. è suscettibile di contestazione in sede di opposizione solo quando le circostanze, allegate e debitamente provate dal ricorrente, siano idonee a dimostrarne un difetto di funzionamento Corte cost. 277/2007 Cass., set. VI-II, ord. 15597/2012 Cass., sez II, ord. 14564/2011, Cass., sez II, 9846/2010 Cass., 23978/2008 Cass., se,-. I, 10212/2005 Cass., sez I, 8469/ 1998 , che nella specie non è stato neanche allegato, come rilevato dalla stessa sentenza impugnata. Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra sono condivisi dal Collegio e le critiche formulate dall'ente ricorrente nel corso dell'udienza camerale non hanno alcuna incidenza su dette conclusioni, giacche il sistema di rilevamento della velocità definito 'tutor' comporta la registrazione della velocità di ingresso e di quella di uscita del veicolo nel tratto di osservazione l'elaborazione del calcolo della velocità media poi avviene in maniera automatica, per cui correttamente viene fatto riferimento alla giurisprudenza di cui all'art. 2700 c.comma quanto alla efficacia del verbale redatto dalla Polstrada. Né può essere esaminata la questione della segnalazione del rilevamento connotata del carattere della novità, formulata per la prima volta in sede di legittimità. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità in mancanza di difese svolte dall'amministrazione intimata. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso.