I crediti erariali possono essere iscritti al passivo anche se la cartella non è stata notificata

L’iscrizione a ruolo, benché atto interno dell’Amministrazione, costituisce lo strumento fondamentale della riscossione ed è dunque sufficiente la sua presentazione ai fini dell’ammissione del credito tributario al passivo del debitore fallito, restando irrilevante la mancata notifica della cartella esattoriale.

Lo ribadisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4631/15 depositata il 6 marzo. Il fatto. Il Tribunale di Bari respingeva l’opposizione al passivo presentata da Equitalia Nord s.p.a. diretta ad ottenere l’ammissione al passivo del credito erariale vantato nei confronti della società fallita, rilevando la mancanza del requisito fondamentale della notificazione al curatore delle cartelle esattoriali. Equitalia Nord s.p.a. impugna la sentenza innanzi alla Corte di Cassazione, affermando che ai fini dell’ammissione al passivo dei crediti tributari, l’agente alla riscossione è tenuto a presentare unicamente l’estratto del ruolo, essendo invece irrilevante la preventiva notifica della cartella esattoriale al curatore fallimentare o al debitore. Non è necessaria la preventiva notifica della cartella esattoriale. La S.C. richiama precedenti pronunce secondo le quali i crediti iscritti a ruolo ed azionati da società concessionarie per la riscossione nell’ambito di procedure concorsuali avviate a carico del debitore, l’ammissione al passivo segue l’ iter ordinario prescritto dalla l. fallimentare per gli altri crediti concorsuali, risultando dunque legittima la domanda di ammissione al passivo, al più con riserva, sulla base del ruolo, senza che occorra la preventiva notifica della cartella esattoriale. Il diritto di opporsi alla pretesa erariale non è leso. Il giudice di merito assumeva che la mancata notificazione della predetta cartella avrebbe precluso la possibilità per il curatore di contestare la sussistenza del credito erariale innanzi al competente giudice tributario, ma l’affermazione è smentita dal fatto che l’organo del fallimento viene ad essere pienamente edotto della pretesa erariale con la comunicazione del ruolo contenuta nella domanda di ammissione al passivo ed ha dunque la facoltà di opporsi a detta pretesa impugnando il ruolo medesimo, che assume in tal modo valenza di atto impositivo, innanzi alle Commissioni Tributarie competenti. La conclusione è perfettamente coerente con il dettato dell’art. 87, comma 2, d.p.r. n. 602/73 come modificato dal d.lgs. n. 46/99 e consente ai giudici di legittimità di negare l’affermazione con cui il decreto impugnato riteneva il concessionario gravato dell’onere di provare l’avvenuta notifica della cartella esattoriale, inspiegabilmente contrastante con il tenore letterale della norma. Per questi motivi la Suprema Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato, rinviando la causa al Tribunale di Bari in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. VI – 1 Civile, ordinanza 11 novembre 2014 – 6 marzo 2015, n. 4631 Presidente Di Palma – Relatore Cristiano Fatto e diritto E' stata depositata la seguente relazione, regolarmente comunicata alle parti 1 II Tribunale di Bari, con decreto del 23.10.012, ha respinto l'opposizione ex art. 98 I. fall. proposta da Equitalla Nord s.p.a per ottenere l'amissione allo stato passivo dei Fallimento della Gestor s.p.a. del credito erariale di complessivi E 3.050,62 iscritto nei ruoli di Milano e della provincia a carico della società poi fallita. li giudice del merito ha rilevato che le cartelle esattoriali relative al credito insinuato non erano state notificate al curatore e che non v'era prova che fossero mai state notificate alla società poi fallita ed ha ritenuto che la loro preventiva notificazione costituisse presupposto indefettibile di ammissione al passivo del credito stesso, in quanto necessario a consentire alla debitrice o al curatore di proporre ricorso dinanzi al giudice tributario, in modo che l'ammissione possa avvenire con riserva . La decisione è stata impugnata da Equitalia Nord s.p.a. con ricorso per cassazione affidato a due motivi, , cui il Fallimento ha resistito con controricorso. 1 Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 87 e 88 d.P.R. n. 602173 e 19 d. lgs. n. 465192, deduce che ai fini dell'ammissione al passivo dei crediti tributari l'agente alla riscossione è tenuto a produrre unicamente il ruolo e non anche a notificare preventivamente al debitore o al curatore la cartella esattoriale, con la quale è intimato il pagamento e che è atto prodromico all'esecuzione esattoriale, trattandosi di adempimento non necessario in caso di fallimento del debitore, cui, ai fini dell'eventuale proposizione del ricorso dinanzi al giudice tributario da parte del curatore, supplisce il deposito della domanda di ammissione con il ruolo ad essa allegato. li motivo appare manifestamente fondato. Come già affermato da questa Corte cfr. Cass. n. 5063108, Cass. ord. n. 120191011 , i crediti iscritti a ruolo ed azionati da società concessionarie per la riscossione seguono, nel caso di avvenuta dichiarazione di fallimento del debitore, l'iter procedurale prescritto per gli altri crediti concorsuali dagli arti. 92 e ss. I. fall., legittimandosi la domanda di ammissione al passivo, se del caso con riserva ove vi siano contestazioni , sulla base dei solo ruolo, senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale al curatore. L'assunto dei tribunale, secondo cui, in difetto di notificazione della cartella, resterebbe precluso al curatore di contestare la sussistenza del credito dinanzi al giudice tributario, così che il credito possa essere ammesso con riserva, trova smentita nel mero rilievo che l'organo del fallimento è pienamente edotto della pretesa erariale con la comunicazione dei ruolo contenuta nella domanda di ammissione e che, ai sensi dell'art. 19 dei d. Igs. n. 465192, ha da quel momento la possibilità di opporsi a detta pretesa impugnando il ruolo dinanzi alle competenti Commissioni Tributarie, senza alcuna necessità che gli venga previamente intimato il pagamento. Si dovrebbe pertanto concludere per l'accoglimento del motivo, con rinvio della causa, per un nuovo esame, al Tribunale di Bari in diversa composizione. 2 Resterebbe assorbito i1 secondo motivo del ricorso, con il quale Equitalia lamenta che il tribunale l'abbia ritenuta onerata della prova dell'avvenuta notificazione della cartella esattoriale alla debitrice fallita. Tanto potrebbe essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Il Fallimento della Gestor ha depositato memoria. Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni, non utilmente contraddette dal Fallimento nella memoria depositata. La sentenza n. 63951014 di questa Corte citata dal controricorrente che è peraltro riferita a fattispecie in cui non si discuteva dell'ammissione al passivo del credito tributario non smentisce la tesi di Equitalia che, correttamente, si fonda sul rilievo della superfluità della notifica della cartella esattoriale nell'ambito di una procedura concorsuale, la cui pendenza comporta il divieto di promovimento o di prosecuzione di azioni esecutive individuali. Anche nella predetta sentenza si legge, infatti, che il ruolo è autonomamente impugnabile quando il relativo estratto è notificato al contribuente in luogo della cartella, in quanto in tal caso assume valenza di atto impositivo. E' questa, per l'appunto, l'ipotesi contemplata dall'art. 87 comma 2 del d.P.R. n. 602173 così come modificato dal d. Igs. n. 46199 , che stabilisce che il concessionario alla riscossione può chiedere l'ammissione al passivo, per conto dell'Agenzia delle Entrate, sulla base del solo estratto del ruolo non si comprende, infatti, perché, nonostante il tenore letterale della norma, il concessionario dovrebbe ritenersi ugualmente gravato di un onere preventivo di notificazione della cartella che non potendo, comunque, legittimarlo alla riscossione coattiva del credito nei confronti del Fallimento assolverebbe alla mera funzione di informare il curatore della pretesa erariale derivante dall'avvenuta iscrizione a ruolo del tributo, ovvero alla medesima funzione assolta attraverso il deposito della domanda di insinuazione contenente l'estratto del ruolo. D'altro canto, come chiarito nella sentenza n. 117361011 della sez. V di questa Corte, il ruolo, benché atto interno dell'Amministrazione, costituisce lo strumento fondamentale della riscossione, poiché contiene l'indicazione del periodo di imposta cui l'iscrizione si riferisce, dell'imponibile, dei versamenti e dell'imposta effettivamente dovuta, oltre che degli interessi e delle sanzioni pecuniarie eventualmente irrogabili, sicché momento determinante per l'instaurazione del rapporto giuridico di riscossione è proprio la sua formazione, e non già quello della notificazione della cartella esattoriale. L'obbligo di pagamento per il contribuente viene dunque ad esistenza con la formazione del ruolo non v'é dubbio, pertanto, che in un sistema, quale quello di verificazione del passivo in sede concorsuale, in cui l'agente alla riscossione può far accertare il credito mediante produzione dell'estratto del ruolo, il curatore che intenda contestare la pretesa tributaria sia legittimato all'autonoma impugnazione del ruolo medesimo, secondo quanto previsto dall'art. 19 lett. d del d. Igs. n. 465192, e non abbia alcuna necessità di attendere la previa notifica della cartella esattoriale. Oltre che nelle sentenze citate nella relazione, tanto è stato ribadito, da ultimo, da Cass. nn. 6126114, 65201013 e 66461013. Quanto agli ulteriori precedenti richiamati dal Fallimento, i più recenti sino a Cass. 23001104 non sono pertinenti al caso di specie in quanto riferentisi all'ammissione al passivo di crediti IVA e, comunque, affrontano la diversa questione della necessità, ai fini di tale ammissione, della previa iscrizione a ruolo dei tributo peraltro risolta negativamente dalle SS.UU. con la sentenza n. 41261012 gli altri sono invece espressione di un orientamento ormai abbandonato, comunque formatosi sotto il vigore del testo del d.P.R. n. 602173 non ancora riformato dal d. Igs. n. 46199. Si deve pertanto concludere per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, con conseguente cassazione del provvedimento impugnato e rinvio della causa al Tribunale di Bari, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo motivo cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Roma, 11 novembre 2014.