La collettività ha diritto di godere dell’ambiente fluviale: vietato impedire il passaggio sull’argine del fiume

L’utilizzo da parte della collettività dei cittadini del camminamento posto sull’argine del fiume rende palese la sussistenza di una situazione di fatto corrispondente all’esercizio di una servitù di uso pubblico. Il proprietario dell’area su cui insiste la servitù non può inibire il passaggio pedonale mediante recinzione o delimitazione con paletti e catene.

Lo ha stabilito il Tribunale di Ravenna nell’ordinanza del 6 febbraio 2015. Il caso. Il giudizio nasce dalla domanda di reintegrazione del possesso proposta da un Comune nei confronti di una donna che aveva installato paletti, catene e cartelli lungo l’argine del fiume sul quale si affacciava la sua proprietà, così inibendo il passaggio pedonale sul sentiero ivi posizionato. Il Giudice adito, in accoglimento della domanda, ordinava di reintegrare immediatamente il predetto Comune nel possesso della servitù pubblica di passaggio sul sentiero. La donna proponeva, quindi, reclamo dinanzi al Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale. Servitù pubblica di passaggio su area privata. Il Tribunale adito, nel rigettare i motivi di reclamo, in primo luogo evidenzia la sussistenza di un interesse pubblico al transito sul sentiero in questione, vista la vicinanza al parco fluviale istituito dal Comune, dotato di illuminazione per il periodo notturno e di arredi urbani. Del resto, il medesimo Comune aveva ampiamente provato in giudizio l’utilizzo da vari decenni, da parte della collettività dei cittadini, del camminamento posto sulla sommità dell’argine del fiume. Tale utilizzo – a giudizio del Collegio – rende palese la sussistenza di una situazione di fatto corrispondente all’esercizio di una servitù di uso pubblico, caratterizzata dall’utilizzazione, da parte di una collettività indeterminata di persone, di un bene idoneo al soddisfacimento di un interesse collettivo. Precisamente, nel caso di specie, si trattava di una servitù pubblica di passaggio sull’area privata di proprietà della reclamante, attraversata dal suddetto sentiero. Irrilevanza della legittimità del possesso nel procedimento possessorio. Ciò premesso, quanto ai soggetti a cui spetta la legittimazione ad agire o a resistere in giudizio a tutela di tale diritto, tra essi va certamente incluso il Comune. All’uopo, il Collegio richiama il principio per cui, in sede di procedimento possessorio, è irrilevante ogni questione relativa alla legittimità del possesso ed alla sua rispondenza ad un valido titolo. Pertanto, non può accogliersi l’eccezione di illegittimità di tale possesso sollevata dalla reclamante sulla scorta del rilievo per cui all’argine non si potrebbe accedere se non tramite accessi concessionati o creati dall’autorità amministrativa competente, e che gli accessi concessionati presentano al loro ingresso una segnaletica di divieto di accesso”. Né tanto meno può condividersi il rilievo per cui l’argine del fiume, essendo per un piccolo tratto privato proprietà della reclamante e per il tratto antecedente e successivo demaniale, non potrebbe essere posseduto da alcuno art. 1145 c.c. . Invero, il riferimento all’art. 1145 c.c. che esclude la rilevanza del possesso di cose fuori commercio , non è ritenuto pertinente nel caso di specie, poiché, ai fini della tutela della servitù di uso pubblico, non interessa se il godimento della parte demaniale dell’argine del fiume, da parte dei cittadini che vi passeggiano, debba qualificarsi o meno come possesso.

Tribunale di Ravenna, sez. Civile, ordinanza 30 gennaio – 6 febbraio 2015 Presidente Lucarelli – Relatore Vicini provvedendo sul reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. proposto in data 11/7/2014 da M.M. avverso l'ordinanza pronunciata da questo Tribunale in composizione monocratica in data 24/6/2014 nel procedimento ex art. 703 c.p.c. n. 1349/2014 R.G., promosso dal Comune di Castel Bolognese nei confronti della M., con la quale il giudice adito ha ordinato all'odierna reclamante di reintegrare immediatamente il predetto Comune nel possesso della servitù pubblica di passaggio sul sentiero posto lungo la sommità dell'argine del fiume Senio sul quale si affaccia la proprietà della stessa, nonché di rimuovere immediatamente i paletti, le catene e i cartelli ivï posizionati, cessando ogni ulteriore condotta lesiva della situazione possessoria de qua lette le memorie autorizzate depositate dalle parti in data 1/12/2014 e in data 6/12/2014 rilevato che - l'utilizzo da vari decenni, da parte della collettività dei cittadini di Castel Bolognese, del camminamento posto sulla sommità dell'argine del fiume Senio, un tratto del quale attraversa la proprietà M., emerge dalle dichiarazioni prodotte dal Comune nella prima fase del procedimento, e risulta in parte ammesso dalla stessa parte reclamata, come già rilevato dal Giudice di prima istanza - appare evidente, inoltre, l'esistenza di un interesse della collettività al transito sul sentiero in questione, stante la vicinanza del medesimo al parco fluviale istituito dal Comune di Castel Bolognese, dotato di illuminazione per il periodo notturno e di arredi urbani, e considerato l'interesse della popolazione castellana a poter godere dell'ambiente naturale, e fluviale in particolare - tale utilizzo rende palese la sussistenza di una situazione di fatto corrispondente all'esercizio di una servitù di uso pubblico, e precisamente di una servitù pubblica di passaggio sull'area privata di proprietà della M., attraversata dal suddetto sentiero - detta situazione di fatto integra un possesso tutelabile, e la legittimazione ad agire per la tutela del medesimo spetta anche al Comune dì Castel Bolognese - la M. eccepisce l'illegittimità di tale possesso, osservando che all'argine non si può accedere se non tramite accessi concessionati o creati dall'autorità amministrativa competente fra i quali non rientra quello di Via Boccaccio , e che gli accessi concessionati presentano al loro ingresso una segnaletica di divieto di accesso , per cui chi passeggia sull'argine commette un illecito amministrativo ogni volta che vi accede rileva inoltre che l'argine del fiume Senio è per un piccolo tratto privato proprietà M. , e per il tratto antecedente e successivo è demaniale, e come tale non può essere posseduto da alcuno art. 1 145 c.c. - come già evidenziato dal giudice di prima istanza e dalla giurisprudenza citata nell'ordinanza reclamata , in sede di procedimento possessorio è irrilevante ogni questione relativa alla legittimità del possesso ed alla sua rispondenza ad un valido titolo - non è pertinente il riferimento all'alt. 1145 c.c., poiché non interessa in questa sede se il godimento della parte demaniale dell'argine del fiume, da parte dei cittadini che vi passeggiano, debba qualificarsi o meno come possesso - l'avvenuto sbarramento del sentiero mediante l'apposizione di paletti, catene e cartelli non è contestato dalla reclamante P.Q.M. visto l'art. 669-terdecies c.p.c., 1 respinge il reclamo proposto da M.M. 2 condanna la reclamante a rifondere al Comune di Castel Bolognese le spese del presente procedimento di reclamo, che liquida in € 2.500,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.