Inammissibile il regolamento ex art. 42 c.p.c. nei casi di sospensione “impropria” del processo

È inammissibile il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. avverso un provvedimento che disponga la sospensione cosiddetta impropria” del processo, come nel caso di quella conseguente alla proposizione di un precedente regolamento di competenza.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza nell’ordinanza n. 3915, depositata il 26 febbraio 2015. Il caso. La vicenda decisa dalla Suprema Corte riguarda un regolamento di competenza proposto avverso un’ordinanza del Tribunale di Napoli con cui era stata disposta la sospensione di un giudizio possessorio. In particolare parte ricorrente lamentava l’illegittimità di ogni atto seguito alla prosecuzione del processo nella fase di merito stante il perdurante effetto sospensivo determinato da un precedente regolamento di competenza dalla stessa svolto contro il provvedimento conclusivo della fase sommaria. La decisione della Corte. Come noto il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. è un mezzo di impugnazione specifico che può essere instaurato avverso le ordinanze che decidono solo sulla competenza, senza entrare nel merito della controversia e avverso i provvedimenti che dispongono la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c È proponibile direttamente alla Cassazione e ha solo apparentemente la forma dell’impugnazione, mentre in realtà si differenzia da un comune gravame perché non presuppone sempre la soccombenza e può essere anche richiesto d’ufficio. La pronuncia resa al termine del procedimento vincola ogni giudice chiamato a decidere sulla stessa domanda, anche dopo l’eventuale estinzione del processo nel quale il provvedimento è stato emanato così Cassazione n. 12528/2000 . Il regolamento ex art. 42 c.p.c. viene definito necessario” perché è rivolto contro un’ordinanza che ha deciso solamente la questione relativa alla competenza non essendoci altro modo per poter contestare tale decisione. Esso non è peraltro proponibile in via preventiva per ottenere una declaratoria sulla competenza con la finalità di evitare l’insorgere di un eventuale conflitto futuro così Cassazione n. 5825/1990 . Il rimedio di cui all’art. 42 c.p.c. è però esperibile anche avverso i provvedimenti di sospensione per consentire un riesame immediato della questione presso un giudice diverso. La giurisprudenza qualifica tale modalità come regolamento improprio”, giacché il provvedimento che dispone la sospensione è in realtà sprovvisto di un contenuto decisorio proprio. In ogni caso non si ritiene esperibile il regolamento avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di sospensione. Così pure non sono impugnabili i provvedimenti di sospensione resi in base a valutazioni discrezionali dell’organo giudicante e sui quali quindi non è possibile compiere un sindacato di legittimità. Infatti il regolamento è applicabile solo ai casi di sospensione ex art. 295 c.p.c., cioè le situazioni di sospensione necessaria” dovuta al riscontro di rapporti di pregiudizialità. Proprio in relazione a tale particolarità interviene la decisione della Suprema Corte. Il regolamento in esame era stato proposto avverso un provvedimento di sospensione impropria”, cioè quella che si viene a determinare a seguito della proposizione di un precedente regolamento di competenza. Infatti l’art. 48 c.p.c. stabilisce che i processi relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza sono sospesi dal giorno in cui è presentata l’istanza, mentre il giudice può comunque autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti. Tale tipologia di sospensione è però detta impropria” perché il processo è solo apparentemente sospeso mentre all’interno di esso si inserisce la fase speciale del procedimento in Cassazione per la decisione sulla competenza. Il processo quindi non entra in una fase di totale stasi”, ma continua a svolgersi, sia pure in sede diversa e davanti ad un altro organo. Alla luce di quanto sopra, gli Ermellini confermano i precedenti della Suprema Corte che hanno stabilito la radicale inammissibilità dei regolamenti di competenza ex art. 42 c.p.c. svolti non avverso provvedimenti di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. per ragioni di pregiudizialità, bensì avverso casi di sospensione” impropria quale quella prevista dall’art. 48 c.p.c

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 14 gennaio – 26 febbraio 2015, n. 3915 Presidente Finocchiaro – Relatore De Stefano Fatto e diritto 1. - Co.An. , C. , A. e Ci. propongono, con ricorso spedito per la notifica il 9.5.14, regolamento di competenza avverso l'ordinanza del tribunale di Napoli del dì 8.4.14, comunicata in data 9.4.14 a mezzo posta elettronica, con cui è stata disposta la sospensione del giudizio possessorio iscr. al n. 32592/12 del r.g. di quell'ufficio, in corso con il Condominio omissis e C.M. , ormai transitato alla fase di merito. In particolare, gli odierni ricorrenti si dolgono dell'illegittimità di ogni atto seguito alla prosecuzione, ad impulso della controparte, del processo nella sua fase di merito, atteso il perdurante effetto sospensivo del precedente regolamento di competenza, da loro dispiegato avverso il provvedimento conclusivo della fase sommaria ed iscr. al n. 19457/13 r.g. di questa Corte di Cassazione e deducono, sotto questo profilo, l'illegittimità della pronunzia 8-9.4.14, perché non ha delibato l'eccezione di nullità ed ha dichiarato sospeso il processo in applicazione dell'art. 48 cod. proc. civ 2. - Il Pubblico Ministero ha redatto requisitoria scritta, conclusa con richiesta di riunione al regolamento iscr. al n. 19457/13 r.g. di questa Corte, di cassazione dell'impugnata ordinanza ed ordine di prosecuzione del giudizio di merito. 3. - Il regolamento di competenza è inammissibile e tanto preclude in radice la giuridica possibilità di riunione al regolamento avverso il provvedimento definitivo della fase sommaria. In disparte ogni perplessità sull'interesse dei ricorrenti a dolersi dell'illegittimità di un provvedimento di sospensione invocando la perdurante efficacia di altra causa di sospensione, quella oggetto del provvedimento qui impugnato, prevista dall'art. 48 cod. proc. civ., è riconducibile ad un'ipotesi di sospensione c.d. impropria figura che ricorre Cass. 23 luglio 2002, n. 10780 allorché, a differenza della sospensione per pregiudizialità o concordata, che comporta una totale stasi del processo, il processo continua invece a svolgersi, sia pure in sede particolare anziché normale e talvolta dinanzi a giudice diverso. E tuttavia un provvedimento di sospensione c.d. impropria non è mai suscettibile di regolamento di competenza Cass. 9 agosto 1995, n. 8714 , perché l'art. 42 cod. proc. civ. come modificato dall'art. 6 della legge 26 novembre 1990, n. 353 , il quale dispone, fra l'altro, che i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 dello stesso codice possono essere impugnali soltanto con l'istanza di regolamento di competenza, riguarda, alla stregua del suo tenore letterale, esclusivamente il caso di sospensione in dipendenza di pregiudizialità, atteso il richiamo ai soli provvedimenti adottati ai sensi del menzionato art. 295, con conseguente inammissibilità del regolamento di competenza in ipotesi di cosiddetta sospensione impropria ancor più di recente Cass., ord. 11 giugno 2013, n. 14684 , quale quella prevista dall'art. 48 dello stesso codice. E tanto in applicazione del seguente principio di diritto è inammissibile il regolamento di competenza avverso un provvedimento che disponga la sospensione c.d. impropria del processo, come nel caso di quella conseguente alla proposizione di un precedente regolamento di competenza. 4. - Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento, non essendo stata svolta attività difensiva, in questa sede, dagli intimati. Va peraltro dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 a mente del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis norma che si applica alle impugnazioni proposte a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima, ai sensi del co. 18 dell'art. 1 della stessa legge 228 del 2013 . P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.