Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, ma mancano i decreti attuativi

Il Tribunale di Novara ha respinto l’istanza del creditore volta ad ottenere l’autorizzazione all’accesso diretto da parte degli ufficiali giudiziari alle banche dati indicate nell’art. 492 – bis, comma 2, c.p.c. dato che il procedimento esecutivo era iniziato in data anteriore rispetto a quella fissata per l’entrata in vigore della legge introduttrice di tale possibilità. In ogni caso, in assenza dei decreti attuativi, la legge n. 162/2014 non può trovare applicazione.

Questa la decisione del Presidente del Tribunale di Novara nel provvedimento del 29 gennaio 2015. Il fatto. Un avvocato creditore si rivolgeva al Presidente del Tribunale di Novara, presentando l’istanza, formulata ex art. 492 – bis c.p.c. ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare , allo scopo di ottenere l’autorizzazione all’accesso diretto da parte degli ufficiali giudiziari alle banche dati indicate al secondo comma di tale norma. Procedimenti esecutivi iniziati dopo l’11.12.2014. Il Presidente del Tribunale ha rilevato preliminarmente che tale istanza, volta ad ottenere l’autorizzazione all’accesso diretto da parte degli ufficiali giudiziari alle banche dati indicate, può essere formulata solo in procedimenti esecutivi iniziati dopo il trentesimo giorno dall’entrata in vigore della l. n. 162/2015, cioè dopo l’11.12.2014. E tale circostanza non risulta ricorrere nel caso di specie, nel quale il pignoramento, che segna l’inizio della procedura esecutiva, è stato notificato dall’istante in data 17.7.2014. Mancata emanazione dei decreti attuativi. Ma non è tutto, altra condizione perché tale istanza possa essere formulata è l’emanazione dei decreti attuativi della legge introduttiva di tale novità. Decreti di attuazione che non sono ancora stati emanati. Il Presidente del Tribunale di Novara ha, infatti, rilevato come, a norma dell’art. 155 – quater disp. att. c.p.c. con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al secondo comma dell'articolo 492- bis del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori . Accesso diretto alle banche dati da parte del creditore procedente. Altra possibilità sarebbe quella delineata dall’art. 155 – quinquies disp. att. c.p.c., a norma del quale il creditore procedente può chiedere direttamente ai gestori delle banche dati le informazioni in esse contenute, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492- bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155- quater , primo comma, non sono funzionanti . Però, continua il Presidente, nemmeno tale circostanza si è verificata nel caso in esame. Queste, dunque, le ragioni per cui il Presidente del Tribunale di Novara ha deciso per il rigetto dell’istanza.

Tribunale di Novara, provvedimento del 29 gennaio 2015 Presidente del Tribunale Lamanna Il Presidente - letta l’istanza che precede, formulata ex art. 492-bis C.P.C. dal creditore avv. Andrea Crola al fine di ottenere l’autorizzazione all’accesso diretto da parte degli ufficiali giudiziari alle banche dati indicate nel secondo comma di tale norma - rilevato che quest’ultima – come disposto dall’art. 19, comma 6-bis, D.L. cit. - si applica ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall’entrata in vigore della legge n. 162/2014 ossia dall’11.12.2014 - rilevato inoltre che, a norma dell’art. 155-quinquies disp.att. C.P.C., il creditore procedente può chiedere direttamente ai gestori delle banche dati le informazioni in esse contenute, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti” - rilevato però che, a norma dell’art. 155-quater disp.att. C.P.C. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al secondo comma dell'articolo 492-bis del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori” - constatato peraltro che i decreti di attuazione indicati in tale norma non sono stati ancora emanati - ritenuto che, alla luce del quadro così delineato, da un lato l’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione all’accesso diretto da parte degli ufficiali giudiziari alle banche dati indicate nel secondo comma dell'articolo 492-bis possa essere svolta solo in procedimenti esecutivi iniziati dopo l’11.12.2014 – circostanza che sembra non ricorrere nel caso di specie, in cui il pignoramento, che ex art. 491 C.P.C. segna l’inizio della procedura esecutiva, risulta notificato dall’istante il 17.7.2014 -, e solo a partire da quando saranno emanati i decreti attuativi chè d’altra parte non si comprenderebbe a che fine essi siano stati previsti, se non per modulare sulle loro previsioni la concreta operatività della richiesta di informative telematiche onde contemperare l’interesse del creditore procedente con il diritto alla privacy dei controinteressati mentre, dall’altro, l’accesso diretto alle banche dati da parte del creditore procedente potrà essere autorizzato solo quando sia da costui specificamente richiesto che avvenga in tale forma – circostanza che pure non si verifica nella specie -, e solo se per motivi strettamente tecnologici non sia possibile accedere alle banche dati tramite ufficiale giudiziario P.Q.M. Rigetta l’istanza.