La vittoria totale in tribunale evita la beffa del pagamento delle spese

Le spese processuali non possono essere poste a carico della parte totalmente vincitrice.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 3779, depositata il 25 febbraio 2015. Il caso. Una società proponeva appello contro la decisione del gdp che l’aveva condannata al risarcimento dei danni nei confronti di un suo cliente, che non aveva potuto usufruire dei servizi offerti per un mese. Il tribunale dichiarava inammissibile l’appello della società, ma compensava integralmente le spese del grado. Il cliente ricorreva in Cassazione, lamentando l’erronea ed immotivata compensazione delle spese di lite del grado, pur essendo totalmente vincitore. Chi vince totalmente non paga. La Corte di Cassazione ricorda che il criterio della soccombenza in materia di spese giudiziali, ex art. 91 c.p.c., vieta soltanto di porre le spese a carico della parte totalmente vincitrice Cass n. 2877/1962 . Nel caso di specie, i giudici di merito, dopo aver rigettato il gravame della società, aveva invece disposto la compensazione integrale delle spese di lite, violando così tale principio. Inoltre, la Corte di legittimità rileva anche la violazione dell’art. 92 c.p.c., laddove il tribunale aveva posto a base della decisione la considerazione della particolarità della controversia e degli orientamenti giurisprudenziali richiamati, senza però specificarli, omettendo perciò l’esplicitazione delle gravi ed eccezionali ragioni che possono giustificare la compensazione. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, condanna la società al pagamento delle spese di lite del grado d’appello.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, sentenza 25 settembre 2014 – 25 febbraio 2015, n. 3779 Presidente Finocchiaro – Relatore Scarano Svolgimento del processo Con sentenza del 5/2/2012 il Tribunale di Paola dichiarava inammissibile, con integrale compensazione delle spese del grado, il gravame interposto dalla società Telecom Italia s.p.a. nei confronti della pronunzia G. di P. Belvedere Marittimo n. 122/2009 di accoglimento della domanda nei confronti della medesima proposta dal sig. B.R. di risarcimento di lamentati danni in conseguenza dell'impossibilità di potersi collegare ad internet per un periodo di un mese. Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell'appello il B. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico complesso motivo. Resiste con controricorso la società Telecom Italia s.p.a. Motivi della decisione Con unico complesso motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., 24 Cost., in riferimento all'art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c nonché insufficiente e/o contraddittoria” motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360, 1 co. n. 5, c.p.c Si duole che il giudice dell'appello abbia erroneamente ed immotivatamente compensato le spese di lite del grado, pur essendo egli totalmente vincitore. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità il criterio della soccombenza in materia di spese giudiziali ex art. 91 c.p.c. vieta soltanto di porre le spese a carico della parte totalmente vincitrice v. Cass., 8/10/1962, n. 2877 . Orbene, nel disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite del gravame pur avendo rigettato il gravame dalla società Telecom Italia s.p.a. interposto avverso la pronunzia di primo grado che ha accolto la domanda nei confronti della medesima spiegata dal B. , il giudice dell'appello oltre ad aver violato l'art. 92 c.p.c. laddove ha posto a base dell'adottato provvedimento in argomento la considerazione della particolarità della controversia e degli orientamenti giurisprudenziali richiamati”, invero non altrimenti specificati, con omissione pertanto dell'esplicitazione delle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano il provvedimento de quo cfr. Cass., 13/07/2011, n. 15413 ha nel caso violato il suindicato principio. Dell'impugnata sentenza s'impone pertanto la cassazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con la condanna società Telecom Italia s.p.a. al pagamento delle spese di lite del grado d'appello, che si liquidano in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 600,00 per onorari, 500,00 per diritti, ed Euro 100,00 spese. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie p.q.r. il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, condanna la società Telecom Italia s.p.a. al pagamento delle spese di lite del grado d'appello e delle spese del giudizio di cassazione, che liquida rispettivamente in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 600 per onorari ed Euro 500,00 per diritti ed Euro 100,00 per spese, oltre IVA e CPA e rimborso ex art. 15 L.P., nonché in complessivi Euro 1,900,00, di cui Euro 1.700,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.