Il terzo che interviene in fase istruttoria può proporre domande nuove, facoltà preclusa alle parti originarie

La preclusione sancita dall’art. 268 c.p.c. non si estende all’attività assertiva del volontario interveniente che può dunque proporre domande nuove e autonome in seno al procedimento, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni. Per chi interviene si configura esclusivamente l’obbligo di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie.

Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3116/15, depositata il 17 febbraio. Il caso. La pronuncia in commento origina dalla sentenza con cui la Corte d’appello di Genova confermava il provvedimento del Tribunale della stessa città che aveva, tra l’altro, dichiarato l’inammissibilità degli interventi proposti in una causa avente ad oggetto la revoca della costituzione di un fondo patrimoniale. Tale decisione trovava fondamento nel fatto che tali interventi erano avvenuti dopo l’udienza di trattazione, con conseguente applicabilità del regime delle preclusioni previsto dal codice di procedura civile e con l’esclusiva possibilità per gli intervenienti di aderire alla tesi di una delle parti in causa, senza poter proporre domande nuove e autonome. L’interveniente impugna per cassazione la sentenza d’appello lamentando la violazione degli artt. 105, 183 e 268 c.p.c Il ricorso così prospettato è fondato. Il terzo interveniente può proporre domande nuove. I giudici di legittimità affermano che l’art. 268 c.p.c., precludendo al terzo interveniente quelle attività che la fase in cui si trova il processo non consente alle altre parti, non possa estendersi all’attività assertiva del medesimo. Il divieto di proporre domande nuove vincola difatti solo le parti originarie del procedimento, in risposta alla ratio per cui la formulazione di domande costituisce l’essenza stessa dell’intervento principale e litisconsortile. Ne consegue che, essendo ammesso ogni tipo di intervento lungo la fase della trattazione istruttoria, fino alla precisazione delle conclusioni, è riconosciuta la possibilità di estendere la materia del processo alla pretesa del terzo interveniente. Argomentando a contrario e negando tale possibilità risulterebbe difatti precluso l’intervento stesso, in contrasto con il chiaro disposto dell’art. 268, comma 1, c.p.c Deve però accettare le preclusioni istruttorie già formatesi per le altre parti. In conclusione viene affermato il principio per cui la preclusione prevista dalla norma procedurale appena citata non opera nei confronti dell’attività assertiva del volontario interveniente, costituendo la formulazione della domanda l’essenza stessa dell’intervento. Nei suoi confronti non opera di conseguenza il divieto di proporre domande nuove e autonome in seno al procedimento e fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, ma si configura esclusivamente l’obbligo di accettare lo stato del processo nel momento in cui interviene, in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le altre parti. Per questi motivi, la Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Genova.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 17 dicembre 2014 – 17 febbraio 2015, n. 3116 Presidente Forte – Relatore Di Amato Ritenuto in fatto e in diritto - che, con sentenza del 4 agosto 2009, la Corte di appello di Genova confermava la sentenza in data 14 gennaio 2008 con cui il Tribunale della stessa città aveva, tra l'altro, dichiarato l'inammissibilità degli interventi della s.r.l. Controllo Gestione Crediti successivamente incorporata dalla s.p.a. Italfondiario e del fallimento della s.r.l. Quella Moto nella causa promossa dalla s.p.a. Banca Passadore ed avente ad oggetto la revoca ex art. 2901 c.c. del fondo patrimoniale costituito dai coniugi W.F. e P.A In particolare, la Corte di appello osservava che gli interventi in questione erano avvenuti dopo l'udienza di trattazione con conseguente applicabilità del regime delle preclusioni previsto dal codice di rito pertanto, gli intervenuti non potevano proporre una domanda autonoma, e perciò nuova, ma potevano solo proporre un intervento a favore di una delle parti in causa - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a. Italfondiario, deducendo la violazione degli artt. 105, 183 e 268 c.p.c. - che W.F., P.A., il fallimento della s.r.l. Quella Moto, la s.p.a. Banca Passadore, la s.p.a. Monte dei Paschi di Siena e la s.p.a. MPS Gestione Crediti Banca non hanno svolto attività difensiva - che il ricorso è fondato. L'art. 268, comma 2, c.p.c. preclude al terzo intervenuto quelle attività che la fase in cui si trova il procedimento non consente alle altre parti. Una tale preclusione, tuttavia, non può estendersi alla attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti non è operante il divieto di proporre domande nuove che vincola le parti originarie artt. 167 e 183 c.p.c. e ciò, per la ragione che la formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile. Sicché, ammesso ogni tipo di intervento lungo l'intero sviluppo della trattazione istruttoria . sino a che non vengano precisate le conclusioni , con ciò stesso è riconosciuta - entro quel limite - la estensibilità della materia del processo alla pretesa del terzo interveniente se, infatti, si negasse la proponibilità della domanda oltre la prima udienza, n risulterebbe precluso l'intervento stesso oltre quel termine in contrasto con il chiaro disposto del primo comma dell'art. 268 c.p.c. In conclusione si deve confermare il principio secondo cui la formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile, sicché la preclusione sancita dall'art. 268 cod. proc. civ. non si estende all'attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti, perciò, non è operante il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni , configurandosi solo l'obbligo, per l'interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie Cass. 28 luglio 2005, n. 15787 Cass. 11 luglio 2011, n. 15208 Cass. 16 ottobre 2008, n. 15208 Cass. 14 febbraio 2006, n. 3186 P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello di Genova in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 dicembre 2014.