Soccombenza in giudizio, il Giudice può decidere d’ufficio sulle spese

La condanna al pagamento delle spese processuali, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa dal Giudice a carico del soccombente anche d’ufficio in mancanza di una esplicita richiesta dalla parte vittoriosa, sempreché la stessa non abbia manifestato espressa volontà contraria e anche quando il Giudice debba dichiarare cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso delibare il fondamento della domanda per decidere sulle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 2719, depositata l’11 febbraio 2015. Il fatto. Un condomino proponeva ricorso al Tribunale di Milano perché fosse nominato un amministratore delle parti comuni del condominio. Il Tribunale di Milano rigettava l’istanza in quanto il ricorrente non aveva né dedotto né provato l’impossibilità di formare una maggioranza condominiale che consentisse la nomina dell’amministratore. La Corte d’appello di Milano dichiarava non luogo a provvedere sul reclamo proposto in quanto il condominio si costituiva e documentava che l’assemblea aveva nominato l’amministratore condannava, dunque, il reclamante al pagamento delle spese processuali. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il soccombente, lamentandosi di essere stato ingiustamente condannato alle spese del procedimento camerale di appello. Condanna alle spese processuali Il Collegio ritiene tale motivo infondato, premettendo che l’art. 91 c.p.c. secondo cui il Giudice con la sentenza che chiude il processo dispone la condanna alle spese giudiziali si riferisce a qualsiasi provvedimento che, nel risolvere contrapposte pretese, definisce il provvedimento, e ciò indipendentemente dalla natura e dal rito del procedimento medesimo. Pertanto, la norma si applica anche ai provvedimento di natura camerale e non contenziosa. L’art. 91 c.p.c., precisa il Collegio, si riferisce ad ogni processo, senza distinzione di natura e di rito ed il termine sentenza è usato nel senso di provvedimento che chiude il procedimento davanti al Giudice che lo emette, quindi, anche se tale provvedimento sia emesso nella forma dell’ordinanza o del decreto. La Corte territoriale nel decidere sulle spese ha dato valore al fatto che il reclamante, nonostante l’avvenuta nomina dell’amministratore da parte dell’assemblea, ha insistito nel coltivare il reclamo in ciò sussiste la contrapposizione di interessi tra condominio e condomino che ha giustificato la condanna alle spese. può essere emessa anche d’ufficio. La decisione a cui è pervenuta la Corte d’appello è conforme alla giurisprudenza di legittimità per cui la condanna al pagamento delle spese processuali, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa dal Giudice a carico del soccombente anche d’ufficio in mancanza di una esplicita richiesta dalla parte vittoriosa, sempreché la stessa non abbia manifestato espressa volontà contraria e financo quando il Giudice debba dichiarare cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso delibare il fondamento della domanda per decidere sulle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale. In ordine, poi, al motivo con il quale il ricorrente si lamenta della mancata considerazione da parte del Giudice del reclamo delle considerazioni difensive secondo cui la nomina dell’amministratore è atto in frode alla legge e funzionale alla realizzazione di finalità illecite, il Collegio afferma l’inammissibilità dello stesso. Infatti, l’avvenuta nomina dell’amministratore non può essere contestata in sede di procedimento ex art. 1129 c.c., ma attraverso l’impugnazione della deliberazione ai sensi dell’art. 1137 c.c. nel testo vigente ratione temporis , né potendo essere sospesa o resa inefficace la delibera di nomina attraverso la nomina di diverso amministratore da parte del Giudice investito del ricorso ex art. 1129 c.c. da ciò il Collegio consegue che correttamente non sono state esaminate tali censure dal Giudice del merito. Il Collegio conclude affermando altresì che, per chiedere la revoca dell’amministratore, il condomino avrebbe dovuto proporre un ricorso fondato su fatti diversi rispetto a quelli che erano stati posti a fondamento della richiesta di nomina per l’omissione da parte dell’assemblea. Per tali ragioni, la S.C. ha rigettato il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 13 novembre 2014 – 11 febbraio 2015, n. 2719 Presidente Bianchini – Relatore Proto Fatto e diritto Il relatore nominato per l'esame del ricorso ha depositato la relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. nella quale ha esposto le ragioni di manifesta infondatezza del ricorso e ha concluso per il suo rigetto. Il ricorso è stato fissato per l'esame in camera di consiglio e sono state effettuate le comunicazioni al ricorrente unica parte costituita che hanno depositato memoria e ha depositato istanza per essere rimesso in termini per il deposito di documenti. Nella relazione il relatore ha rilevato quanto segue. Osserva in fatto A.F. proponeva ricorso al Tribunale di Milano perché fosse nominato un amministratore delle parti comuni del condominio di cui egli era condomino. Con ordinanza del 15/1/2013 il Tribunale di Milano rigettava l'istanza in quanto il ricorrente non aveva né dedotto né provato l'impossibilità di formare una maggioranza condominiale che consentisse la nomina dell'amministratore. L'ordinanza era reclamata davanti alla Corte di Appello di Milano il condominio si costituiva e documentava che in data 22/3/2013 l'assemblea aveva nominato l’amministratore. La Corte di Appello di Milano con ordinanza in data 8/5/2013 dichiarava non luogo a provvedere sul reclamo e condannava il reclamante al pagamento delle spese. La Corte di Appello osservava che alcuni condomini e non il reclamante avevano convocato l'assemblea per la nomina dell'amministratore ai sensi dell'art. 66 disp. att. c.p.c. e che l’amministratore era stato regolarmente nominato ciò comportava la cessazione della materia del contendere, ma anche la conferma che era possibile la nomina dell'amministratore senza ricorrere all'autorità giudiziaria peraltro il reclamante, malgrado l'avvenuta nomina persisteva nel coltivare il reclamo e pertanto doveva essere condannato alle spese, anche considerando la sua soccombenza virtuale, ravvisabile nel fatto che la ratio decidendi del primo giudice fondata sulla mancata dimostrazione dell'impossibilità di nomina aveva trovato conferma nell'avvenuta nomina. A.F. ha proposto ricorso affidato a due motivi. Il Condominio è rimasto intimato. Osserva in diritto 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 1129 c.c., 91, 112, 737 c.p.c. 132 disp att. c.p.c. comma 2, 118 disp. att. c.p.c. motivazione della sentenza . Il ricorrente sostiene di essere stato ingiustamente condannato alle spese del procedimento camerale di appello e ravvisa la contrarietà della condanna a norme di diritto per vari motivi che qui si richiamano e così si sintetizzano - al momento del deposito del ricorso per la nomina il condominio era privo di amministratore da cinque mesi e dunque nessuna soccombenza virtuale del reclamante era ravvisabile, avendo egli legittimamente agito in mancanza della nomina di una amministratore condominiale - non poteva essere applicato l'art. 91 c.p.c. ed egli non doveva essere condannato alle spese perché nella domanda da lui proposta non v'era contrapposizione di interessi, non era virtualmente soccombente, la soccombenza virtuale non poteva essere ravvisata al di fuori di un processo contenzioso, era comprovata l'inerzia della maggioranza dei condomini, non era corretta la valutazione di persistenza nel coltivare il reclamo perché egli si era limitato a formulare eccezioni in merito all'effettività della nomina. 1.1 Il motivo è manifestamente infondato in ogni sua articolazione. Occorre premettere, in ordine alle norme richiamate nell'epigrafe del motivo e che si assumono violate, che l'art. 1129 c.c. non è violato in quanto per l'avvenuta nomina dell'amministratore era venuto meno il presupposto stesso di applicabilità della norma. L'art. 737 c.p.c. disciplina la forma della domanda e del provvedimento che devono essere pronunciati in camera di consiglio e neppure questa norma risulta violata. L'art. 118 disp. att. c.p.c. riguarda la motivazione della sentenza, mentre nella fattispecie il reclamo è stato deciso come doveva essere con decreto, peraltro motivato anche in ordine alla condanna alle spese. Non esiste un secondo comma dell'art. 132 disp att. c.p.c. che si compone di un unico comma, comunque irrilevante nella fattispecie, trattandosi di mero rinvio per il procedimento di appello, alle disposizioni relativa al procedimento davanti al Tribunale. In ordine al provvedimento con il quale il reclamante è stato condannato alle spese unico provvedimento rispetto al quale è consentito il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. , occorre premettere che l'art. 91 c.p.c. secondo il quale il giudice con la sentenza che chiude il processo dispone la condanna alle spese giudiziali intende riferirsi a qualsiasi provvedimento che, nel risolvere contrapposte pretese, definisce il procedimento, e ciò indipendentemente dalla natura e dal rito del procedimento medesimo pertanto, la norma trova applicazione anche ai provvedimenti di natura camerale e non contenziosa cfr. Cass. 26/6/2006 n. 14742 Cass. 18/7/2008 n. 19979 . Infatti l'art. 91 c.p.c., si riferisce ad ogni processo, senza distinzioni di natura e di rito ed il termine sentenza è, all'evidenza, ivi usato nel senso di provvedimento che, nel risolvere contrapposte posizioni, chiude il procedimento stesso innanzi al Giudice che lo emette quindi, anche se tale provvedimento sia emesso nella forma dell1 ordinanza o del decreto cfr. Cass. 12/4/2001 n. 5469 . La Corte di Appello nel decidere sulle spese ha valorizzato la circostanza che il reclamante, malgrado l'avvenuta nomina dell'amministratore dal parte dell'assemblea dei condomini, ha insistito persistito nel coltivare il reclamo, come del resto persiste anche in questa sede con il secondo motivo di ricorso in ciò deve ravvisarsi quella contrapposizione di interessi tra il condomino che chiede al giudice la nomina di un amministratore e il condominio che invece ha nominato il suo amministratore e non intende farlo nominare da un giudice che giustifica la condanna alle spese. La decisione della Corte di Appello è conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa dal giudice a carico del soccombente anche d'ufficio in mancanza di una esplicita richiesta dalla parte che risulti vittoriosa cfr. Cass. S.U. 10/10/1997 n. 9859 , sempreché la stessa non abbia manifestato espressa volontà contraria il che esclude la possibilità di ravvisare la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. e financo quando il giudice debba dichiarare cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso delibare il fondamento della domanda per decidere sulle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale Cass. 29/9/2006, n. 21244 . La soccombenza in questo caso è stata motivata non solo, ma anche in relazione alle successive contestazioni con le quali il reclamante insisteva nella propria domanda e questa ratio decidendi è sufficiente ad escludere che la decisione sia stata emessa in violazione dell'art. 91 c.p.c 2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 360 n. 4 c.p.c. e la violazione degli artt. 1322, 1344, 1418, 1421 c.c. in relazione agli artt. 1105 e 1129 c.c Il ricorrente lamenta la mancata considerazione, da parte del giudice del reclamo, delle proprie deduzioni difensive secondo le quali nel decidere sul reclamo il giudice non avrebbe dovuto tenere conto della nomina dell'amministratore in quanto atto in frode alla legge e strumentale alla realizzazione di finalità illecite correda questa asserzione con varie ulteriori considerazioni in ordine - al dolo dei condomini e dell'amministratore giudiziario del supercondominio av. G. la frase . ritengono utile e opportuno che i nostri condomini provvedano ad affidarne formalmente l'amministrazione all'avv. G. , insieme ad altre espressioni evidenzierebbe, a detta del ricorrente, la natura solo formale della nomina e il dolo di alcuni condomini - ad alcune condotte e ad asserite inadempienze dell'amministratore. 2.1 Il motivo è inammissibile in quanto l'avvenuta nomina dell'amministratore non può essere contestata in sede di procedimento ex art. 1129 c.c., ma attraverso l'impugnazione della deliberazione ai sensi dell'art. 1137 c.c. nel testo vigente ratione temporis , né potendo essere sospesa o resa inefficace la delibera di nomina attraverso la nomina di diverso amministratore da parte del giudice investito del ricorso ex art. 1129 c.c. ne discende che correttamente non sono state esaminate quelle censure dal giudice di quel procedimento. 3. In conclusione il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 380 bis e 375 c.p.c. per essere dichiarato manifestamente infondato. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 2012 . Il ricorrente con la memoria ex art. 378 ha chiesto la rimessione in termini per produrre documenti formatisi dopo la proposizione del ricorso e precisamente - la fonoregistazione e trascrizione delle esternazioni dell'amministratore G. nel corso dell'assemblea di Supercondominio del 17/6/2013 - la proposta del mediatore del 6/10/2014 relativa ad una impugnazione della quale il condominio era rimasto assente, non accettata dal predetto G. . Contestualmente ha prodotto i suddetti documenti, oltre al verbale dell'assemblea e altri documenti verbale di chiusura della mediazione dell'organismo ICAF di Milano, sentenze, decreto C.A. Milano 24/0/2012 sentenza C.A. Milano 3/6/2014 n. 8618. Il ricorrente con istanza pervenuta in cancelleria il 13/10/2014 ha chiesto la rimessione in termini e contestualmente ha prodotto 4 sentenze del Tribunale di Milano e lo storico della causa RG 25194/2011 assegnata al giudice L.A. . La memoria del ricorrente non apporta elementi atti ad inficiare le considerazioni e conclusioni del relatore. Le nuove produzioni sono dirette a sostenere il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce che la delibera di nomina dell'amministratore G. sarebbe un atto in frode alla legge e che la stessa nomina sarebbe fittizia la Corte di Appello di Milano, avrebbe dunque violato le predette norme non rilevando la frode alla legge o il carattere fittizio della nomina. Questa Corte ritiene di dovere confermare l’inammissibilità del motivo per le ragioni esposte nella relazione, neppure minimamente considerate nella memoria va aggiunto che la nomina dell'amministratore condominiale da parte dell'assemblea costituisce un atto formale di per sé produttivo di effetti e, in particolare impone al nominato obblighi di corretta gestione e lo espone alle relative responsabilità la tutela del condomino è garantita dalle disposizioni dell'art. 1129 c.c. concernenti la revoca dell'amministratore che può essere richiesta all'autorità giudiziaria anche dal singolo condomino , che comportano la necessità di un ricorso fondato su fatti diversi rispetto a quelli che erano stati posti a fondamenti della richiesta di nomina per l'omissione da parte dell'assemblea. Tutti i documenti prodotti sono pertanto assolutamente irrilevanti. In conclusione il collegio condivide e fa proprie le argomentazioni e la proposta del relatore e il ricorso deve essere rigettato per manifesta infondatezza. Non v'è luogo a provvedere sulle spese di questo giudizio di cassazione in quanto l'intimato condominio non si è costituito. Il presente ricorso è stato proposto dopo l'entrata in vigore della l. 228/2012 e pertanto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012 deve essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello stesso articolo 13.